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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 136/2024 L.P. Il Giudice, Dott. HE GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FAZZI DOMENICO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 136 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = Parte_1
), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Garibaldi, 16, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fazzi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, via G. Matteotti, 29, presso l'Avvocatura provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del Persona_1
23.1.2023. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la società ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 425 2023 00013679 53 000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2023. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dei quali l'istante si dichiara antistatario.”. L'opponente ha proposto opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520230001367953000, notificato in data 20.12.2023, emesso dall' di CP_1
Viterbo per contributi previdenziali I.V.S. operai agricoli a tempo determinato per il periodo dal 04/2022 al 06/2022 per complessivi € 2.668,15. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver versato in data 16.6.2023 i contributi richiesti a mezzo modello F24, in ritardo ma prima della notifica dell'avviso di addebito dell' maggiorando l'importo originario dei contributi dovuti (€ 2.404,49) dell'importo CP_1 di € 216,45 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di € 2.620,94. Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “preso atto dello sgravio CP_1 parziale, confermare l'avviso di addebito opposto per il minore importo di €. 110,90 relativo a somme aggiuntive per ritardato versamento. Con vittoria di spese di giudizio o, in subordine, con compensazione.”. L' ha dedotto che il competente ufficio amministrativo, preso atto del Controparte_2 versamento, ha provveduto ad effettuare lo sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato;
che l'avviso di addebito è scaturito da un errore dell'azienda ricorrente, la quale ha effettuato il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2022 in data 16.6.2023, utilizzando una “codeline” errata, riferita al 1° trimestre 2022; che il versamento si è posizionato in estratto conto sul 1° trimestre 2022, generando inizialmente un credito su quel trimestre;
che, preso atto dell'errore, l'Istituto ha provveduto a sistemare il versamento in esame imputandolo al 2° trimestre 2022 e successivamente è stato eseguito l'annullamento parziale dell'avviso di addebito 42520230001367953, risultando ancora un residuo debito di € 110,90 relativo a somme aggiuntive per ritardato versamento. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 2.553,14 (€ 2404,49 per debito contributivo ed € 148,65 a titolo di somme aggiuntive) avendo l'Istituto documentato l'avvenuto sgravio parziale del credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato. Quanto alla residua somma di € 110,90 - quantificata dall' a titolo di somme aggiuntive CP_1 per ritardato pagamento - essa è dovuta essendo pacifico che il pagamento di € 2.620,94 sia stato effettuato dalla società solo in data 16.6.2023, successivamente alla scadenza del termine previso per il pagamento dei contributi I.V.S. operai agricoli a tempo determinato del secondo trimestre 2022. L'opposizione va pertanto respinta con riferimento all'importo non oggetto di sgravio (€ 110,90). Le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico dell' in forza del principio della soccombenza CP_1 virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 2.553,14 di cui all'avviso di addebito n. 42520230001367953000;
- respinge per il resto l'opposizione;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario della parte ricorrente della restante parte, che liquida in € 875,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 18.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
HE GN
Proc. R.G.L.P. n. 136/2024 L.P. Il Giudice, Dott. HE GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FAZZI DOMENICO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa HE GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 136 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = Parte_1
), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Garibaldi, 16, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fazzi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, via G. Matteotti, 29, presso l'Avvocatura provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del Persona_1
23.1.2023. RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.1.2024 la società ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 425 2023 00013679 53 000 notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 20 dicembre 2023. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dei quali l'istante si dichiara antistatario.”. L'opponente ha proposto opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520230001367953000, notificato in data 20.12.2023, emesso dall' di CP_1
Viterbo per contributi previdenziali I.V.S. operai agricoli a tempo determinato per il periodo dal 04/2022 al 06/2022 per complessivi € 2.668,15. A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver versato in data 16.6.2023 i contributi richiesti a mezzo modello F24, in ritardo ma prima della notifica dell'avviso di addebito dell' maggiorando l'importo originario dei contributi dovuti (€ 2.404,49) dell'importo CP_1 di € 216,45 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di € 2.620,94. Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “preso atto dello sgravio CP_1 parziale, confermare l'avviso di addebito opposto per il minore importo di €. 110,90 relativo a somme aggiuntive per ritardato versamento. Con vittoria di spese di giudizio o, in subordine, con compensazione.”. L' ha dedotto che il competente ufficio amministrativo, preso atto del Controparte_2 versamento, ha provveduto ad effettuare lo sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato;
che l'avviso di addebito è scaturito da un errore dell'azienda ricorrente, la quale ha effettuato il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2022 in data 16.6.2023, utilizzando una “codeline” errata, riferita al 1° trimestre 2022; che il versamento si è posizionato in estratto conto sul 1° trimestre 2022, generando inizialmente un credito su quel trimestre;
che, preso atto dell'errore, l'Istituto ha provveduto a sistemare il versamento in esame imputandolo al 2° trimestre 2022 e successivamente è stato eseguito l'annullamento parziale dell'avviso di addebito 42520230001367953, risultando ancora un residuo debito di € 110,90 relativo a somme aggiuntive per ritardato versamento. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 2.553,14 (€ 2404,49 per debito contributivo ed € 148,65 a titolo di somme aggiuntive) avendo l'Istituto documentato l'avvenuto sgravio parziale del credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato. Quanto alla residua somma di € 110,90 - quantificata dall' a titolo di somme aggiuntive CP_1 per ritardato pagamento - essa è dovuta essendo pacifico che il pagamento di € 2.620,94 sia stato effettuato dalla società solo in data 16.6.2023, successivamente alla scadenza del termine previso per il pagamento dei contributi I.V.S. operai agricoli a tempo determinato del secondo trimestre 2022. L'opposizione va pertanto respinta con riferimento all'importo non oggetto di sgravio (€ 110,90). Le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., poste a carico dell' in forza del principio della soccombenza CP_1 virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo di € 2.553,14 di cui all'avviso di addebito n. 42520230001367953000;
- respinge per il resto l'opposizione;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario della parte ricorrente della restante parte, che liquida in € 875,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 18.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
HE GN