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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1241/2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), quale cessionaria dei crediti, tramite la sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (in breve , C.F. e P. IVA Controparte_2 CP_3
), e (C.F. e P. IVA ), quale cessionaria dei P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 beni e rapporti, tramite la sua procuratrice speciale (in breve Controparte_5
C.F. e P. IVA , con l'Avv. Stefano G. Folesani del Foro di Milano;
CP_6 P.IVA_4
INTERVENUTI con sede in Milano, Via Livio Cambi 5 C.F. , P.IVA Controparte_7 P.IVA_5
, e per essa la società di diritto italiano, in persona del legale P.IVA_6 CP_8 rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscritta all'albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3135.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona P.IVA in qualità di P.IVA_7 P.IVA_8 mandataria per la gestione dei crediti in forza di procura conferita con atto del 26 novembre
2008, n. 525040 di repertorio e n. 17551 di raccolta, notaio di Milano registrato Persona_1
a Milano 5 il 01.12.2008 al n. 28445 (doc.1 ricorrente) e successiva procura conferita con atto del 13 novembre 2015 n. 2172 di repertorio e n. 1535 di raccolta, registrato in Milano in data
19.11.15 al n. 51661, Notaio (doc. 4 ricorrente), elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino, alla Via A. Saffi 17, presso lo studio e la persona dell'avv. Mario Zurlo
(C.F. ) del Foro di Torino che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura generale alle liti del 12.12.2023 Notaio in Velletri rep. 79344, Persona_2 racc. 29922 (doc. 6 ricorrente);
RICORRENTE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante protempore, con sede CP_9 P.IVA_9 in TRIESTE (TS) Via SC 7 cap 34148;
RESISTENTE
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto
CONDANNARE la (P. IVA ) corrente in Trieste (TS) Via SC CP_9 P.IVA_9
7, cap. 34148 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. CP_10
) con domicilio fiscale in Asti (AT), Via Niccola Gabiani 11, cap. 14100, C.F._2
a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare così costituita”; con il favore delle spese.
INTERVENUTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto CONDANNARE (C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_9 P.IVA_9
34148 Trieste (TS), Via PI SC n. 7, PEC in persona del legale Email_1 rappresentante (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Niccola Gabiani 11, o del diverso legale rappresentante in carica al momento della notifica, a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in favore di Controparte_4 ovvero di chi verrà da quest'ultima delegato, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare così costituita:
UNITA IMMOBILIARE SITA NEL COMUME DI TRIESTE, VIA PIETRO MASCAGNI n. 7,
IDENTIFICATA AL CATASTO dei FABBRICATI DI DETTO COMUNE AL FOGLIO Q/20
MAPP.
2742 SUB 3 CAT. C/2 e Q/20 MAPP. 2742 SUB 4 CAT. C/1 IL TUTTO IN OGNI CP_11
CASO COME RISULTANTE ALLO STATO ATTUALE ANCHE CATASTALMENTE.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA CP_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, in P.IVA_9 favore di ovvero di chi verrà da quest'ultima delegato, dell'unità Controparte_4 immobiliare come sopra descritta, del tutto libera libera da persone e/o cose;
IN OGNI CASO
Condannare la resistente alla rifusione in favore di e/o Controparte_4 CP_1
[quali succeditrici a titolo particolare ed attuali titolari, rispettivamente, dei beni e
[...] rapporti e dei crediti già di nella cui posizione sono subentrate Controparte_7
a far data dal 26/06/2025] delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da liquidarsi ex DM n.
147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Con espressa riserva di separata azione per il pagamento di tutte le somme ad ogni titolo dovute in relazione al contratto di leasing e per il risarcimento dei danni, subiti e subendi.
Parte resistente: contumace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 07.01.2025, proponeva ricorso avverso Controparte_7 CP_9 per la condanna della convenuta al rilascio dell'unità immobiliare sita nel comune di Trieste, in via PIETRO MASCAGNI 7 e per l'accertamento ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. fs1679823.
All'udienza del 26/05/2025, il Giudice dichiarava la contumacia . CP_9
Si costituivano altresì e con atto di intervento Controparte_1 Controparte_4 ex art. 111 Cpc e contestuale memoria di precisazione delle conclusioni asserendo di aver acquisito, in seguito alla cessione, rispettivamente la titolarità dei crediti (la prima) e del bene e dei rapporti giuridici (la seconda) di cui al contratto di leasing n. 1679823 del
26/10/2018 e, quindi, nella complessiva posizione contraddistinta con NDG 3886946, chiedendo, per l'effetto, l'estromissione della cedente e formulando le medesime conclusioni di questa.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione previa discussione orale.
2. Per quanto concerne la titolarità del credito e l'esistenza dello stesso, dagli atti risulta provato quanto segue.
In data 26.10.2018, la acquistava dai sigg. e Controparte_7 Parte_2
la piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Trieste, Via Parte_3
SC 7 censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune (doc. n. 7 e 8 ricorrente).
Con contratto n. FS 1679823 la concedeva in locazione finanziaria Controparte_7 alla società l'unità immobiliare sita nel Comune di Trieste identificata, sita in via CP_9
PI SC 7 - FOGLIO Q/20 MAPP. 2742 SUB 3 CAT. C/2 e FOGLIO Q/20 MAPP.
2742 SUB 4 CAT. C/1 – per la durata di mesi 180, decorrenti dalla data della consegna e collaudo che avveniva in data 26.10.2018 (doc. 9 e 10 ricorrente).
2. L'inadempimento della parte convenuta è stato provato mediante la produzione del contratto da cui risulta l'obbligazione di pagamento dei canoni e l'estratto conto, dal quale emerge che i canoni pattuiti non sono più stati corrisposti (cfr. doc. 14 ricorrente), risulta inoltre provato che il ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa convenuta nel suddetto contratto (cfr. artt. 20 e 21 doc. 9 ricorrente), mediante lettera raccomandata e pec, avente la stessa data dell'11 novembre 2024 (docc. 11 e 12 ricorrente).
La parte convenuta non essendosi costituita non ha fornito una ricostruzione alternativa della vicenda.
Deve quindi essere qualificato come inadempimento di non scarsa importanza quello all'obbligazione principale del conduttore che consiste nel pagamento dei canoni di locazione.
Per le ragioni su esposte, essendo stata sufficientemente provata la titolarità del credito,
l'esistenza dello stesso, l'inadempimento di non scarsa importanza del conduttore e, di conseguenza, essendosi avverata la condizione che consente il creditore/locatore di valersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel già menzionato contratto ex art. 1456 c.c., il ricorso presentato dalla risulta fondato. Controparte_7
Per l'effetto deve essere condannata al rilascio immediato dell'immobile locato CP_9 in favore della ricorrente, il quale dovrà essere libero da persone e/o cose.
3. Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del bene come indicato dalla parte ricorrente (scaglione da €. 26.000,00 ad €. 52.000,00) con liquidazione, secondo i valori minimi, data la contumacia e la semplicità delle questioni e degli incombenti;
tali spese dovranno essere corrisposte per le prime tre fasi in favore di mentre le CP_7 spese afferenti alla quarta fase dovranno essere corrisposte in favore delle intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato CP_9 dell'immobile sito nel Comune di Trieste in via PI SC 7 identificato al FOGLIO Q/20
MAPP. 2742 SUB 3 CAT. C/2 e FOGLIO Q/20 MAPP. 2742 SUB 4 CAT. C/1, libero da persone e/o cose in favore di Controparte_4 condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_9 Controparte_7 presente grado di giudizio liquidate nella somma di euro 2356, oltre rimborso spese forfettarie
15%, IVA e CPA e successive occorrende. condanna al pagamento in favore di e CP_9 Controparte_4 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1453, oltre rimborso spese
[...] forfettarie 15%, IVA e CPA e successive occorrende.
Torino, 18 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1241/2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), quale cessionaria dei crediti, tramite la sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (in breve , C.F. e P. IVA Controparte_2 CP_3
), e (C.F. e P. IVA ), quale cessionaria dei P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 beni e rapporti, tramite la sua procuratrice speciale (in breve Controparte_5
C.F. e P. IVA , con l'Avv. Stefano G. Folesani del Foro di Milano;
CP_6 P.IVA_4
INTERVENUTI con sede in Milano, Via Livio Cambi 5 C.F. , P.IVA Controparte_7 P.IVA_5
, e per essa la società di diritto italiano, in persona del legale P.IVA_6 CP_8 rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscritta all'albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3135.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona P.IVA in qualità di P.IVA_7 P.IVA_8 mandataria per la gestione dei crediti in forza di procura conferita con atto del 26 novembre
2008, n. 525040 di repertorio e n. 17551 di raccolta, notaio di Milano registrato Persona_1
a Milano 5 il 01.12.2008 al n. 28445 (doc.1 ricorrente) e successiva procura conferita con atto del 13 novembre 2015 n. 2172 di repertorio e n. 1535 di raccolta, registrato in Milano in data
19.11.15 al n. 51661, Notaio (doc. 4 ricorrente), elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino, alla Via A. Saffi 17, presso lo studio e la persona dell'avv. Mario Zurlo
(C.F. ) del Foro di Torino che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura generale alle liti del 12.12.2023 Notaio in Velletri rep. 79344, Persona_2 racc. 29922 (doc. 6 ricorrente);
RICORRENTE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante protempore, con sede CP_9 P.IVA_9 in TRIESTE (TS) Via SC 7 cap 34148;
RESISTENTE
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
- attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto
CONDANNARE la (P. IVA ) corrente in Trieste (TS) Via SC CP_9 P.IVA_9
7, cap. 34148 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. CP_10
) con domicilio fiscale in Asti (AT), Via Niccola Gabiani 11, cap. 14100, C.F._2
a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare così costituita”; con il favore delle spese.
INTERVENUTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto CONDANNARE (C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_9 P.IVA_9
34148 Trieste (TS), Via PI SC n. 7, PEC in persona del legale Email_1 rappresentante (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Niccola Gabiani 11, o del diverso legale rappresentante in carica al momento della notifica, a rilasciare immediatamente, libera da persone e/o cose, in favore di Controparte_4 ovvero di chi verrà da quest'ultima delegato, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare così costituita:
UNITA IMMOBILIARE SITA NEL COMUME DI TRIESTE, VIA PIETRO MASCAGNI n. 7,
IDENTIFICATA AL CATASTO dei FABBRICATI DI DETTO COMUNE AL FOGLIO Q/20
MAPP.
2742 SUB 3 CAT. C/2 e Q/20 MAPP. 2742 SUB 4 CAT. C/1 IL TUTTO IN OGNI CP_11
CASO COME RISULTANTE ALLO STATO ATTUALE ANCHE CATASTALMENTE.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA CP_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, in P.IVA_9 favore di ovvero di chi verrà da quest'ultima delegato, dell'unità Controparte_4 immobiliare come sopra descritta, del tutto libera libera da persone e/o cose;
IN OGNI CASO
Condannare la resistente alla rifusione in favore di e/o Controparte_4 CP_1
[quali succeditrici a titolo particolare ed attuali titolari, rispettivamente, dei beni e
[...] rapporti e dei crediti già di nella cui posizione sono subentrate Controparte_7
a far data dal 26/06/2025] delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da liquidarsi ex DM n.
147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Con espressa riserva di separata azione per il pagamento di tutte le somme ad ogni titolo dovute in relazione al contratto di leasing e per il risarcimento dei danni, subiti e subendi.
Parte resistente: contumace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 07.01.2025, proponeva ricorso avverso Controparte_7 CP_9 per la condanna della convenuta al rilascio dell'unità immobiliare sita nel comune di Trieste, in via PIETRO MASCAGNI 7 e per l'accertamento ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. fs1679823.
All'udienza del 26/05/2025, il Giudice dichiarava la contumacia . CP_9
Si costituivano altresì e con atto di intervento Controparte_1 Controparte_4 ex art. 111 Cpc e contestuale memoria di precisazione delle conclusioni asserendo di aver acquisito, in seguito alla cessione, rispettivamente la titolarità dei crediti (la prima) e del bene e dei rapporti giuridici (la seconda) di cui al contratto di leasing n. 1679823 del
26/10/2018 e, quindi, nella complessiva posizione contraddistinta con NDG 3886946, chiedendo, per l'effetto, l'estromissione della cedente e formulando le medesime conclusioni di questa.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione previa discussione orale.
2. Per quanto concerne la titolarità del credito e l'esistenza dello stesso, dagli atti risulta provato quanto segue.
In data 26.10.2018, la acquistava dai sigg. e Controparte_7 Parte_2
la piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Trieste, Via Parte_3
SC 7 censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune (doc. n. 7 e 8 ricorrente).
Con contratto n. FS 1679823 la concedeva in locazione finanziaria Controparte_7 alla società l'unità immobiliare sita nel Comune di Trieste identificata, sita in via CP_9
PI SC 7 - FOGLIO Q/20 MAPP. 2742 SUB 3 CAT. C/2 e FOGLIO Q/20 MAPP.
2742 SUB 4 CAT. C/1 – per la durata di mesi 180, decorrenti dalla data della consegna e collaudo che avveniva in data 26.10.2018 (doc. 9 e 10 ricorrente).
2. L'inadempimento della parte convenuta è stato provato mediante la produzione del contratto da cui risulta l'obbligazione di pagamento dei canoni e l'estratto conto, dal quale emerge che i canoni pattuiti non sono più stati corrisposti (cfr. doc. 14 ricorrente), risulta inoltre provato che il ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa convenuta nel suddetto contratto (cfr. artt. 20 e 21 doc. 9 ricorrente), mediante lettera raccomandata e pec, avente la stessa data dell'11 novembre 2024 (docc. 11 e 12 ricorrente).
La parte convenuta non essendosi costituita non ha fornito una ricostruzione alternativa della vicenda.
Deve quindi essere qualificato come inadempimento di non scarsa importanza quello all'obbligazione principale del conduttore che consiste nel pagamento dei canoni di locazione.
Per le ragioni su esposte, essendo stata sufficientemente provata la titolarità del credito,
l'esistenza dello stesso, l'inadempimento di non scarsa importanza del conduttore e, di conseguenza, essendosi avverata la condizione che consente il creditore/locatore di valersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel già menzionato contratto ex art. 1456 c.c., il ricorso presentato dalla risulta fondato. Controparte_7
Per l'effetto deve essere condannata al rilascio immediato dell'immobile locato CP_9 in favore della ricorrente, il quale dovrà essere libero da persone e/o cose.
3. Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del bene come indicato dalla parte ricorrente (scaglione da €. 26.000,00 ad €. 52.000,00) con liquidazione, secondo i valori minimi, data la contumacia e la semplicità delle questioni e degli incombenti;
tali spese dovranno essere corrisposte per le prime tre fasi in favore di mentre le CP_7 spese afferenti alla quarta fase dovranno essere corrisposte in favore delle intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. FS 1679823 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato CP_9 dell'immobile sito nel Comune di Trieste in via PI SC 7 identificato al FOGLIO Q/20
MAPP. 2742 SUB 3 CAT. C/2 e FOGLIO Q/20 MAPP. 2742 SUB 4 CAT. C/1, libero da persone e/o cose in favore di Controparte_4 condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_9 Controparte_7 presente grado di giudizio liquidate nella somma di euro 2356, oltre rimborso spese forfettarie
15%, IVA e CPA e successive occorrende. condanna al pagamento in favore di e CP_9 Controparte_4 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1453, oltre rimborso spese
[...] forfettarie 15%, IVA e CPA e successive occorrende.
Torino, 18 novembre 2025.
La Giudice dott.ssa Chiara Comune