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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG 603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 9/12/2024, da
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Zen del foro di Padova e dell'Avv. Alessandra Celeghin del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in San Martino di Lupari (PD), via Rometta n. 13/M1, Parte appellante contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Angela Rampazzo, Valentina Biscaro e Irene Gianesini, elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale del Lavoro di Padova in data 12.02.2024, con motivazione pubblicata il 12.06.2022,
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 67/2024 disapplicare/annullare/revocare/dichiararsi nullo e/o inefficace il provvedimento di sospensione dal lavoro prot. n. 55678 del 01.04.2022 disposto dall' nei confronti dell'infermiera CP_1 Parte_1
e, per l'effetto condannare l' spondere alla medesima infe
[...] CP_1 emolumenti relativi ai giorni di illegittima sospensione dal lavoro, ivi compreso il trattamento previdenziale,
1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dì della sospensione a quello di effettivo pagamento se dovuti. - Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: - Si reiterano le richieste di prova già formulate con il ricorso di primo grado e si chiede che questo Ill.mo Collegio valuti se rimettere in istruttoria la controversia come da istanza formulata da questo patrocinio e datata 06.02.2024.
Per parte appellata: - Dichiarare il ricorso in appello inammissibile e comunque infondato per le ragioni indicate;
- Spese e competenze rifuse. In via istruttoria: -si chiede che sia espunto dal fascicolo il doc. 2 allegato con il ricorso in appello poiché tardivo, trattandosi di un documento che poteva essere recepito e allegato con ricorso ex art. 414 c.p.c.; se ne contesta in ogni caso la rilevanza. -si reiterano le istanze formulate nel primo grado che si riportano pedissequamente: “Ferma l'irrilevanza della verifica in ordine alla ricollocabilità della ricorrente per effetto dello jus superveniens, per le ragioni espresse in premessa, ove comunque ritenuto necessario si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: […]
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso con il quale - infermiera dipendente dell' Parte_1 [...] assegnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittadella - CP_1 domandava – anche in via cautelare – venisse affermata la illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro dell'1/4/2022 - disposto dal datore di lavoro una volta decorsi i 90 giorni successivi alla Controparte_1 documentata infezione da Covid-19 - e, conseguentemente, ripristinata l'effettività del rapporto di lavoro con condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione medio tempore non versata;
in subordine, che le venisse riconosciuto il diritto a percepire un assegno alimentare parametrato quanto meno alla metà dello stipendio1.
2 La – parimenti rigettate tali richieste – invitava il giudice di Parte_1 prime cure a sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale.
1.1. Il Tribunale di Padova, in particolare, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha evidenziato:
➢ che la n quanto infermiera iscritta all'Albo degli infermieri, Parte_1 era stata necessariamente destinataria della procedura di accertamento di cui all'art. 4, DL 44/2021, e conseguente sospensione;
ed infatti, l'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale comportava l'interdizione dallo svolgimento delle attività professionali e la sospensione dalla prestazione dell'attività lavorativa;
➢ che il successivo contagio da covid-19 subito dalla le Parte_1 consentiva soltanto la ripresa temporanea dell'attività lavorativa con consequenziale differimento dell'obbligo vaccinale, posto che tale evento (contagio e guarigione) permetteva al datore di lavoro o Ordine Professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 5 ultima parte del DL 44/2021, di disporre> per il periodo previsto dalle Circolari Ministeriali;
➢ che la mancata successiva (dopo la preliminare sospensione dal lavoro, la contrazione del virus, la guarigione ed il rientro al lavoro) vaccinazione da parte della ei termini stabiliti dalle Circolari Ministeriali ha Parte_1 comportato che <la cessazione temporanea della sospensione>>; Parte_1
➢ che, quanto al termine suddetto, questo deve essere determinato in 90 giorni in ragione del tenore dell'art. 4, co. 5 DL 44/2021 (formulazione post 25/3/2022) e delle integrative Circolari ministeriali [n. 8284 del 3.03.2021 e n. 32884 del 21.07.2021, tra loro in rapporto di integrazione/specificazione], di modo che ben possibile è affermare che consentirebbe al guarito da Covid-19 di differire la vaccinazione sino ad un massimo di 12 mesi, sul presupposto dell'asserita insicurezza ed inefficacia della vaccinazione nei soggetti guariti;
l'atto di CP_ sospensione dal servizio adottato dall' Azienda 6 sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., ossia per a l datore di lavoro omesso di motivare in punto di applicabilità dell'obbligo vaccinale ex art. 4 d.l. 44/2021 alla ricorrente e in punto di ricollocabilità della ricorrente in forza del principio generale vigente nell'ordinamento per cui la sospensione dovrebbe costituire l'extrema ratio ancorché l'obbligo di ricollocazione testualmente previsto dall'art. 4 d.l. 44/2021 nella formulazione originaria sia stato abrogato con decorrenza dal 27.11.2021>>.
3>;
➢ che, quanto alla possibilità delle suddette circolari di integrazione di una norma di legge la Corte costituzionale si era espressa con sentenza n. 171/2023;
➢ di conseguenza, una volta <scaduti i tre mesi dalla guarigione la ricorrente,
[…], era obbligata a vaccinarsi ex art. 4 d.l. 44/21>> atteso che <la cessazione temporanea della sospensione>>;
➢ che il provvedimento di sospensione dal lavoro, senza necessità di altro provvedimento di sospensione dall'albo, era di competenza del datore di lavoro;
➢ che irrilevante, non integrando condotta contraria i principi di correttezza e buona fede, era il fatto> raggiunto;
posto che una eventuale violazione della buona fede implicava solo che la lavoratrice potesse proporre domanda risarcitoria e non certo di proseguire il rapporto di lavoro;
➢ che il datore di lavoro non era tenuto a ricercare di provvedere alla ricollocazione della sussistendo tale obbligo solo in favore Parte_1 di coloro che non potevano vaccinarsi per ragioni di salute;
➢ che, in ragione del tenore della norma, non era dovuto alcun assegno alimentare;
➢ che il giudice non poteva procedere ad alcuna valutazione – di competenza del legislatore - circa l'efficacia delle vaccinazioni inoltre richiamate le plurime pronunce rese dalla Corte Costituzionale.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
sulla base di quattro motivi di gravame.
[...]
4 2.1. Con il primo motivo di appello, la cotesta la sentenza Parte_1 gravata per avere errato nell'attribuire la valenza di alla nota di Parte_3
del 17/2/2022; nota peraltro smentita da successive circolari e Per_1 pronunce del TAR.
Da ciò conseguirebbe l'erroneità dell'affermazione fatta dal Tribunale di Padova secondo cui allo spirare del termine di 90 giorni decorrenti dalla immunizzazione successiva alla contrazione del virus, il datore di lavoro può provvedere alla sospensione del lavoratore non vaccinato senza necessità di un antecedente (ulteriore) provvedimento, di sospensione dall'Albo, dell'ordine professionale.
Evidenzia infatti l'appellante come la era stata sospesa Parte_1 dall'Ordine professionale nel solo nel periodo dal 18.10.2021 al 23.12.2021 mentre dopo tale data la sospensione era stata revocata e mai più disposta.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la contesta la Parte_1 pronuncia gravata nella porzione in cui ha affermato che l'obbligo vaccinale decorreva una volta trascorsi 90 giorni dalla guarigione in seguito alla contrazione del virus.
Parte appellante in particolare rileva come al caso di specie debba essere applicato l'art. 4 DL 44/2021 nella sua formulazione successiva al 25/3/2022
– trattandosi di fatti verificatisi ad aprile 2022 – e, conseguentemente, la sola circolare ministeriale n. 32884 del 21/7/2021 che>.
Rileva parte appallante come tale circolare abbia sicuramente caducato la precedente, la n. 8284 del 3.03.2021, che prevedeva il più stringente termine ritenuto dalla sentenza appellata.
A sostegno delle proprie tesi cita precedente dello stesso Tribunale di Padova (sent. n. 536/2024 del 17.07.2024 - dott. che <in aperto contrasto con per_2 la sentenza impugnata si è addirittura spinta ad affermare, riferimento alla finestra temporale per vaccinazione indicata della circolare del 21.07.2024, che il non vaccinato guarito dal covid “la può essere differita fino a 12 mesi dalla guarigione” restando soggetto dall'infezione libero, ma obbligato sotto minaccia sospensione lavoro, di vaccinarsi anche prima decorso suddetto termine>>.
5 Secondo parte appellante, quindi, <prima del decorso di 12 mesi dalla guarigione non c'era legittimazione alcuna per obbligare all'inoculazione siero, né tanto meno sospendere la sig.re in quanto guarita ma ancora inoculato>>. Parte_1
Inoltre, <se entrambe le circolari indicano possibilità di far slittare la vaccinazione a un momento successivo – sino 12 mesi in base alla circolare luglio 2021 sull'evidente presupposto che l'aver contratto malattia avrebbe immunizzato rendendo non necessaria l'inoculazione prima del decorso (6 secondo marzo 2021), per quale ragione il sanitario dovuto essere necessariamente vaccinato tale data? due termini diversi compatibili ne rende impossibile contemporanea applicazione. conseguentemente l'applicazione della normativa più recente comporta disapplicazione quella meno (cfr. cass. 1760 1995)>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la ripropone, identiche, a Parte_1 modo di riassunto, le tesi esposte nei primi due motivi di gravame contestando in definitiva che il datore di lavoro potesse procedere alla sospensione del rapporto di lavoro senza una preventiva valutazione e sospensione dalla professione da parte dell'Ordine professionale, tale Ente essendo l'unico legittimato ad effettuare le necessarie valutazioni avendo peraltro comunicato, non più di tre mesi prima, la cancellazione della sospensione.
2.4. Con il quarto motivo di appello, la ipropone la richiesta, Parte_1 necessariamente non affrontata dalla pronuncia di primo grado, di risarcimento del danno per effetto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dall'1/4/2022 fino all'intervenuta reintegra del 22/9/2022.
3. Si è difesa con memoria depositata in Controparte_1 data 16/6/2025 prendendo specifica posizione sui vari motivi di appello.
3.1. Sul primo motivo e sul secondo motivo di appello rileva parte appellata come la pronuncia gravata si fondi sull'affermazione di perdurante vigenza della circolare n. 8284 del 3.02.2021 a tal fine rilevando come <all'indomani della modifica legislativa introdotta con d.l. 24.03.2022, n. 24, il 30.03.2022,
“alla luce delle recenti disposizioni introdotte in materia dal decreto Parte_4 legge 24 marzo 2022 n. 24”, richiamava la propria Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, ribadendone la perdurante validità, e rappresentava che, poiché “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test
6 diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi”, allora “il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate” (cfr. doc.
5.3 memoria). L'individuazione in tre mesi del termine di differimento della vaccinazione, di cui all'art. 4 co. 5 d.l. 44/2021, veniva ribadita dal Ministero della Salute e dal Governo nelle proprie FAQ (doc.
5.4 memoria). 19) Quanto alla Circolare del del Parte_4
21.07.2021 (doc.
5.2 memoria), essa non si occupava del primo termine utile di differimento della vaccinazione e quindi il richiamo ad essa da parte di parte appellante è inconferente. Essa “Facendo seguito..” alla precedente Circolare del marzo 2021, e quindi non sostituendola ma ponendosi rispetto ad essa in linea di continuità, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 751/2021, precisava che la vaccinazione in un'unica dose dopo l'infezione poteva essere somministrata al massimo entro i dodici mesi successivi alla guarigione ossia il termine massimo entro il quale la vaccinazione poteva essere eseguita in un'unica dose dopo l'infezione>>.
Contesta poi la parte la correttezza della sentenza, resa dal Tribunale di Padova, citata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi in merito ai rapporti intercorrenti tra la Circolare n. 8284 del 3.02.2021 e la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
Conclude quindi l' rilevando come Controparte_1
<22.1) La circolare del marzo 2021 risponde alla domanda: qual è il primo termine decorso il quale può essere effettuata la vaccinazione dopo il contagio? 22.2) La circolare di luglio 2021 risponde invece alla diversa domanda: fino a quando è consentita la vaccinazione dopo il contagio perché possa essere somministrata un'unica dose? 22.3) La risposta alla prima domanda, che è quella rilevante ai fini dell'art. 4 co. 5 d.l. 44/2021, è: 3 mesi dalla documentata infezione. E non può che essere così, posto che, come precisato anche dal il termine viene in rilievo ai fini dell'adempimento di un obbligo di legge Parte_4 per cui necessariamente deve trattarsi del termine minimo: se un soggetto è tenuto all'adempimento di un obbligo, infatti, la prestazione è esigibile ai fini dell'adempimento non appena è possibile che venga eseguita e, nel caso di specie, la vaccinazione poteva essere effettuata decorsi tre mesi dall'infezione. Di ciò si trae conferma anche dalla Circolare del 21.07.2021, che non modifica, infatti detto termine, ribadisce che la vaccinazione è preferibile che venga eseguita entro i 6 mesi, e individua un termine massimo entro il quale la vaccinazione può essere eseguita. 22.4) La risposta alla seconda domanda, invece, è: 12 mesi dalla guarigione, ed è irrilevante ai fini di causa>>.
7 3.2. Sul terzo motivo di appello, argomenta parte appellata in ordine alla non necessità di preventiva adozione di ulteriore provvedimento di sospensione dall'albo professionale.
3.3. Sul quarto motivo di appello, ne afferma, prim'ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità sia perché l'appellante non avrebbe indicato il capo di sentenza impugnata sia perché con tale motivo di impugnazione la avrebbe introdotto nuova domanda non formulata in primo Parte_1 grado.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 9/12/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 26/6/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
*
5. l'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni e, come tale, deve essere rigettato.
6. I quattro motivi di appello possono essere congiuntamente affrontati.
7. L'appellante in buona sostanza si duole per essere stata sospesa dal lavoro per non essersi sottoposta a vaccinazione una volta spirato il termine di tre mesi decorrenti dalla pregressa immunizzazione dal virus;
termine che l'appellante reputa in ogni caso ben più lungo (sei ovvero dodici mesi).
Ritiene quindi la a illegittimità della condotta tenuta dal datore Parte_1 di lavoro (leggasi inadempimento) il quale, per le svariate ragioni indicate nei motivi di appello, non avrebbe potuto procedere alla contestata sospensione della dipendente dal lavoro.
Il Collegio, al pari del giudice del primo grado, rileva la correttezza della condotta dell' Controparte_1
8. Quanto alla vicenda sottoposta alla valutazione del Collegio è assodato che:
➢ la non sottopostasi a vaccinazione, è stata sospesa Parte_1 dall'esercizio della professione (con annotazione sull'Albo), in coerenza con la previsione dell'art. 4, DL 44/2021, con provvedimento del 21.10.2021 dell'Odine delle professioni infermieristiche di Padova e, quindi, con consequenziale provvedimento in data 22.10.2021 è stata sospesa dal rapporto di lavoro dalla datrice di lavoro Controparte_1
;
[...]
8 ➢ la nel corso della suddetta sospensione, ha contratto il virus Parte_1
(in data 6/12/2021, primo tampone positivo - doc 11 app.te) ed è quindi pervenuta a guarigione in data 15/12/2021 (doc 9 app.te);
➢ la stata reintegrata, il 4/1/2022, nel posto di lavoro previa Parte_1 eliminazione, in data 27/12/2021, dall'Albo professionale dell'annotazione di sospensione dall'esercizio della professione infermieristica (<si prende atto di quanto trasmesso e si comunica che è stata tolta l'annotazione sospensione dall'esercizio della professione infermieristica>>);
➢ la è stata nuovamente sospesa dal lavoro (e non Parte_1 previamente e formalmente dall'esercizio della professione con annotazione nell'apposito Albo professionale) in data 1/4/2022. 9. Ciò detto in fatto, evidenzia il Collegio come la normativa rilevante (art. 4, co. 5, DL 44/2021), vigente (con decorrenza 25/3/2022) all'epoca del fatto (della sospensione contestata dalla prevedesse che <la cessazione temporanea della sospensione>> [il sottolineato, corrispondente alla novella vigente dal 25/3/2022, è dello scrivente].
Merita precisare come sia la stessa parte appellante a basare il proprio ragionamento sulla suddetta formulazione della norma.
La suddetta norma – tale dato potendosi invero già implicitamente desumere dalle Circolari di cui si dirà oltre, tanto che il competente Ordine professionale aveva eliminato l'annotazione della sospensione ed il datore di lavoro aveva reintegrato la già prima della sopra riportata modifica Parte_1 normativa - ha quindi formalizzato l'equivalenza tra assunzione del vaccino (della prima dose) e contrazione del virus e successiva guarigione. Equiparazione invero già prevista dalla Circolare n. 8284 del 3.03.2021.
9 Tale norma, come riformulata con decorrenza 25/3/2022, ha inoltre precisato come la contrazione del virus e successiva la guarigione determinasse la mera temporanea sospensione della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria;
sospensione che, quindi, avrebbe ripreso vigore all'atto della mancata ottemperanza dell'obbligo vaccinale entro i tempi indicati dalle Circolari Ministeriali.
Dovendosi in ogni caso precisare come la previsione della efficacia meramente temporanea della guarigione sulla sospensione dal lavoro si ponga, ad avviso del Collegio, in piena coerenza con la natura dichiarativa e non costitutiva dell'accertamento svolto dall'Ordine professionale (cfr. comma 4 dell'art. 4, DL 44/2021) e della conseguente sospensione ad opera del datore di lavoro.
10. Ciò detto, si palesa del tutto coerente con il dettato normativo, evidentemente teso a disciplinare per Legge una prassi oramai consolidatasi, la condotta della datrice di lavoro 6 la quale CP_1 CP_1 CP_1 ha provveduto ad inizio del mese di aprile 2022 alla nuova sospensione della senza che il competente Parte_1 Controparte_2
avesse previamente ripristinato l'annotazione – che come si è
[...] detto prima aveva ed ha valenza meramente dichiarativa - di sospensione della all'esercizio della professione infermieristica. Parte_1
Tale efficacia temporanea della guarigione dal virus sulla sospensione dalla professione era quindi normativamente prevista all'atto della verificazione dei fatti e la datrice di lavoro si è limitata ad Controparte_1 CP_1 applicare la Legge allorquando ha disposto la sospensione della Parte_1 dal lavoro senza preventiva sospensione dall'Albo professionale.
11. Quanto all'ulteriore problematica afferente al momento entro il quale la avrebbe dovuto sottoporsi a vaccinazione, in tal modo Parte_1 completando il ciclo di immunizzazione iniziato con la contrazione del virus, concorda il Collegio con la soluzione adottata dal giudice di prime cure e, quindi, con l'affermazione di necessaria interdipendenza e integrazione tra le Circolari n. 8284 del 3.03.2021 e n. 32884 del 21.07.2021 e, in definitiva, con il decorso di un termine prossimo a 90 giorni almeno decorrenti dall'immunizzazione; essendo in effetti del tutto irrilevante ogni considerazione, di cui al primo motivo di appello, fondata sulla nota ministeriale di Gabinetto del 17/2/2022 contestata dalla parte appellante la quale può, in effetti, essere al più utilizzata quale strumento interpretativo.
10 La questione ha qui certamente rilievo in considerazione del fatto che la alla data della sospensione dal lavoro (1/4/2022) non aveva Parte_1 effettuato alcuna vaccinazione, ciò a fronte della contrazione del virus in data 6/12/2021 (primo tampone positivo - doc 11 app.te) e della susseguente immunizzazione del 15/12/2021 (doc 9 app.te). Quindi, è evidente, tra la guarigione e la sospensione sono decorsi tre mesi e mezzo.
Al riguardo deve innanzitutto essere qui richiamato l'art. 4, co. 5, DL 44/2021 secondo il quale la cessazione temporanea della sospensione persiste fino <alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita base alle indicazioni contenute nelle circolari ministero della salute>>.
Ora le Circolari alle quali la norma di Legge fa riferimento sono gli atti appena sopra ricordati: la Circolare n. 8284 del 3.03.2021 e la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
La prima Circolare sopra menzionata, sulla base di relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 25.01.20222 (liberamente consultabile sul portale istituzionale del www.salute.gov.it), ha raccomandato Parte_4 rispetto ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus, un'unica somministrazione di vaccino da eseguirsi <ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 stessa>>.
Questo, per quanto qui di rilievo, il testo della suddetta Circolare del marzo 2021: <in aperto contrasto con per_2 la sentenza impugnata si è addirittura spinta ad affermare, riferimento alla finestra temporale per vaccinazione indicata della circolare del 21.07.2024, che il non vaccinato guarito dal covid “la può essere differita fino a 12 mesi dalla guarigione” restando soggetto dall'infezione libero, ma obbligato sotto minaccia sospensione lavoro, di vaccinarsi anche prima decorso suddetto termine>>.
Tale circolare anticipava poi possibili sue integrazioni (<infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti sars-cov-2 connotate da un particolare rischio reinfezione>>). Integrazioni in effetti apportate con la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
11 La Circolare del luglio 2021 (evidentemente antecedente ai fatti di causa e, quindi, a questi applicabile) ha ulteriormente specificato (<facendo seguito alla circolare prot. 8284-03 03 2021dgpre>>), senza sostituirsi – ad avviso del Collegio - alla precedente Circolare del marzo 2021, che <è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino […] nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 […], purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione>>.
Ora, questa Corte, con coeva pronuncia, ha avuto modo di esprimersi sulla questione proposta dalla parte appellante e, quindi, in merito ai rapporti tra le suddette due circolari nei termini che seguono:Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare 3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS- CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi. Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del
12 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav., 2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur"
- l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4- quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del
[...]
-> (sentenza 26/6/2025 in RG n. 718/2022 CdA Venezia). Parte_4
Rileva inoltre il Collegio come, anche dal punto di vista lessicale, l'utilizzo da parte della del luglio 2021 del termine> sorregga le Parte_3 suddette conclusioni atteso che se la vaccinazione, per essere utile, deve essere effettuata >, significa che la stessa deve essere effettuata prima dello scadere dei sei mesi e, pertanto, entro il lasso temporale – in prossimità del primo momento utile - intercorrente tra il terzo mese (di cui alla Circolare 3/3/2021) – prima del quale sarebbe inutile – ed il sesto mese (di cui alla Circolare del 21/7/2021); in ogni caso non oltre il dodicesimo mese.
Posto quanto sopra, reputa il Collegio che il termine entro il quale la vrebbe dovuto effettuare la vaccinazione (di fatto, la seconda Parte_1 dose prevista per Legge) era quello di tre mesi decorrenti, quantomeno, dall'immunizzazione.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata anche sotto tale conclusivo profilo.
13 12. Ogni ulteriore questione, il riferimento è in particolare al quarto ed ultimo motivo di appello, resta assorbito essendo qui sufficiente rilevare come l'obbligo in capo al datore di lavoro di adibire i lavoratori non vaccinati/immunizzati a lavorazioni compatibili con tale condizione sussistesse – a mente dell'art. 4, co. 7, DL 44/2021 - solo per i dipendenti esentati dall'obbligo vaccinale. Condizione questa non ricorrente in capo alla a quale ha liberamente scelto di non vaccinarsi e che, pertanto, Parte_1 non può vantare, in assenza di un proprio diritto leso, la sussistenza di un danno risarcibile.
13. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della sussistenza di precedenti difformi (anche di Corte d'Appello) soprattutto con riferimento all'ultima questione trattata, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così il Tribunale di Padova descrive la vicenda: <<
5. La signora premesso Parte_1 di essere dipendente 6 dal 16.12.200 con la qualifica di infermiera assegnata al reparto CP_1 CP_1 di Pronto Soccorso d da della;
di essere stata destinataria di atto di accertamento formale di inottemperanza all'obbligo vaccinale in data 18.10.21, cui seguiva in data 21.10.21 la sospensione da parte dell'OPI (Ordine professioni infermieristiche) di Padova e in data 22.10.21 la sospensione dal rapporto di lavoro da parte dell' di aver in data 20.12.21 l' inviato la comunicazione di CP_1 Pt_2 avvenuta guarigione dal sia all'OPI che all' vere ella in data 27.12.21 CP_1 inviato la medesima comunicazione, tanto che l'OPI le comunicava che “è stata tolta dall'Albo l'annotazione della sospensione dall'esercizio della professione infermieristica” e l'ULS6 le comunicava la revoca ella sospensione con conseguente reintegro al lavoro dal 4.1.22; di essere stata quindi in data 1.4.22 nuovamente sospesa dall'attività lavorativa dall 6 con efficacia immediata, senza previo atto CP_1 di sospensione dall'OPI, tanto premesso, con il ricorso di merito la ricorrente ha sostenuto, come già in fase cautelare, l'illegittimità della sospensione dell'1.4.22 disposta dal datore di lavoro. Secondo la ricorrente il provvedimento di sospensione 55678 dell'1.4.2022 sarebbe illegittimo in quanto adottato dall' non competente e comunque in contrasto con la Circolare 21.7.2021 che Controparte_1 2 <sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi una possibile protezione, non esiste ad oggi livello misurato secondo standard internazionali che assicuri protezione nei confronti dell'infezione da sars- cov-2 nelle sue varianti quanto essa duri;
conseguenza, al momento attuale è definibile neutralizzanti sia grado indicare se persona debba meno essere vaccinata avere accesso alla certificazione verde covid-19>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 9/12/2024, da
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Zen del foro di Padova e dell'Avv. Alessandra Celeghin del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in San Martino di Lupari (PD), via Rometta n. 13/M1, Parte appellante contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Angela Rampazzo, Valentina Biscaro e Irene Gianesini, elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale del Lavoro di Padova in data 12.02.2024, con motivazione pubblicata il 12.06.2022,
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 67/2024 disapplicare/annullare/revocare/dichiararsi nullo e/o inefficace il provvedimento di sospensione dal lavoro prot. n. 55678 del 01.04.2022 disposto dall' nei confronti dell'infermiera CP_1 Parte_1
e, per l'effetto condannare l' spondere alla medesima infe
[...] CP_1 emolumenti relativi ai giorni di illegittima sospensione dal lavoro, ivi compreso il trattamento previdenziale,
1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dì della sospensione a quello di effettivo pagamento se dovuti. - Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: - Si reiterano le richieste di prova già formulate con il ricorso di primo grado e si chiede che questo Ill.mo Collegio valuti se rimettere in istruttoria la controversia come da istanza formulata da questo patrocinio e datata 06.02.2024.
Per parte appellata: - Dichiarare il ricorso in appello inammissibile e comunque infondato per le ragioni indicate;
- Spese e competenze rifuse. In via istruttoria: -si chiede che sia espunto dal fascicolo il doc. 2 allegato con il ricorso in appello poiché tardivo, trattandosi di un documento che poteva essere recepito e allegato con ricorso ex art. 414 c.p.c.; se ne contesta in ogni caso la rilevanza. -si reiterano le istanze formulate nel primo grado che si riportano pedissequamente: “Ferma l'irrilevanza della verifica in ordine alla ricollocabilità della ricorrente per effetto dello jus superveniens, per le ragioni espresse in premessa, ove comunque ritenuto necessario si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: […]
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso con il quale - infermiera dipendente dell' Parte_1 [...] assegnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittadella - CP_1 domandava – anche in via cautelare – venisse affermata la illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro dell'1/4/2022 - disposto dal datore di lavoro una volta decorsi i 90 giorni successivi alla Controparte_1 documentata infezione da Covid-19 - e, conseguentemente, ripristinata l'effettività del rapporto di lavoro con condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione medio tempore non versata;
in subordine, che le venisse riconosciuto il diritto a percepire un assegno alimentare parametrato quanto meno alla metà dello stipendio1.
2 La – parimenti rigettate tali richieste – invitava il giudice di Parte_1 prime cure a sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale.
1.1. Il Tribunale di Padova, in particolare, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ha evidenziato:
➢ che la n quanto infermiera iscritta all'Albo degli infermieri, Parte_1 era stata necessariamente destinataria della procedura di accertamento di cui all'art. 4, DL 44/2021, e conseguente sospensione;
ed infatti, l'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale comportava l'interdizione dallo svolgimento delle attività professionali e la sospensione dalla prestazione dell'attività lavorativa;
➢ che il successivo contagio da covid-19 subito dalla le Parte_1 consentiva soltanto la ripresa temporanea dell'attività lavorativa con consequenziale differimento dell'obbligo vaccinale, posto che tale evento (contagio e guarigione) permetteva al datore di lavoro o Ordine Professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 5 ultima parte del DL 44/2021, di disporre
➢ che la mancata successiva (dopo la preliminare sospensione dal lavoro, la contrazione del virus, la guarigione ed il rientro al lavoro) vaccinazione da parte della ei termini stabiliti dalle Circolari Ministeriali ha Parte_1 comportato che <la cessazione temporanea della sospensione>>; Parte_1
➢ che, quanto al termine suddetto, questo deve essere determinato in 90 giorni in ragione del tenore dell'art. 4, co. 5 DL 44/2021 (formulazione post 25/3/2022) e delle integrative Circolari ministeriali [n. 8284 del 3.03.2021 e n. 32884 del 21.07.2021, tra loro in rapporto di integrazione/specificazione], di modo che ben possibile è affermare che consentirebbe al guarito da Covid-19 di differire la vaccinazione sino ad un massimo di 12 mesi, sul presupposto dell'asserita insicurezza ed inefficacia della vaccinazione nei soggetti guariti;
l'atto di CP_ sospensione dal servizio adottato dall' Azienda 6 sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., ossia per a l datore di lavoro omesso di motivare in punto di applicabilità dell'obbligo vaccinale ex art. 4 d.l. 44/2021 alla ricorrente e in punto di ricollocabilità della ricorrente in forza del principio generale vigente nell'ordinamento per cui la sospensione dovrebbe costituire l'extrema ratio ancorché l'obbligo di ricollocazione testualmente previsto dall'art. 4 d.l. 44/2021 nella formulazione originaria sia stato abrogato con decorrenza dal 27.11.2021>>.
3
➢ che, quanto alla possibilità delle suddette circolari di integrazione di una norma di legge la Corte costituzionale si era espressa con sentenza n. 171/2023;
➢ di conseguenza, una volta <scaduti i tre mesi dalla guarigione la ricorrente,
[…], era obbligata a vaccinarsi ex art. 4 d.l. 44/21>> atteso che <la cessazione temporanea della sospensione>>;
➢ che il provvedimento di sospensione dal lavoro, senza necessità di altro provvedimento di sospensione dall'albo, era di competenza del datore di lavoro;
➢ che irrilevante, non integrando condotta contraria i principi di correttezza e buona fede, era il fatto
posto che una eventuale violazione della buona fede implicava solo che la lavoratrice potesse proporre domanda risarcitoria e non certo di proseguire il rapporto di lavoro;
➢ che il datore di lavoro non era tenuto a ricercare di provvedere alla ricollocazione della sussistendo tale obbligo solo in favore Parte_1 di coloro che non potevano vaccinarsi per ragioni di salute;
➢ che, in ragione del tenore della norma, non era dovuto alcun assegno alimentare;
➢ che il giudice non poteva procedere ad alcuna valutazione – di competenza del legislatore - circa l'efficacia delle vaccinazioni inoltre richiamate le plurime pronunce rese dalla Corte Costituzionale.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
sulla base di quattro motivi di gravame.
[...]
4 2.1. Con il primo motivo di appello, la cotesta la sentenza Parte_1 gravata per avere errato nell'attribuire la valenza di alla nota di Parte_3
del 17/2/2022; nota peraltro smentita da successive circolari e Per_1 pronunce del TAR.
Da ciò conseguirebbe l'erroneità dell'affermazione fatta dal Tribunale di Padova secondo cui allo spirare del termine di 90 giorni decorrenti dalla immunizzazione successiva alla contrazione del virus, il datore di lavoro può provvedere alla sospensione del lavoratore non vaccinato senza necessità di un antecedente (ulteriore) provvedimento, di sospensione dall'Albo, dell'ordine professionale.
Evidenzia infatti l'appellante come la era stata sospesa Parte_1 dall'Ordine professionale nel solo nel periodo dal 18.10.2021 al 23.12.2021 mentre dopo tale data la sospensione era stata revocata e mai più disposta.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la contesta la Parte_1 pronuncia gravata nella porzione in cui ha affermato che l'obbligo vaccinale decorreva una volta trascorsi 90 giorni dalla guarigione in seguito alla contrazione del virus.
Parte appellante in particolare rileva come al caso di specie debba essere applicato l'art. 4 DL 44/2021 nella sua formulazione successiva al 25/3/2022
– trattandosi di fatti verificatisi ad aprile 2022 – e, conseguentemente, la sola circolare ministeriale n. 32884 del 21/7/2021 che
Rileva parte appallante come tale circolare abbia sicuramente caducato la precedente, la n. 8284 del 3.03.2021, che prevedeva il più stringente termine ritenuto dalla sentenza appellata.
A sostegno delle proprie tesi cita precedente dello stesso Tribunale di Padova (sent. n. 536/2024 del 17.07.2024 - dott. che <in aperto contrasto con per_2 la sentenza impugnata si è addirittura spinta ad affermare, riferimento alla finestra temporale per vaccinazione indicata della circolare del 21.07.2024, che il non vaccinato guarito dal covid “la può essere differita fino a 12 mesi dalla guarigione” restando soggetto dall'infezione libero, ma obbligato sotto minaccia sospensione lavoro, di vaccinarsi anche prima decorso suddetto termine>>.
5 Secondo parte appellante, quindi, <prima del decorso di 12 mesi dalla guarigione non c'era legittimazione alcuna per obbligare all'inoculazione siero, né tanto meno sospendere la sig.re in quanto guarita ma ancora inoculato>>. Parte_1
Inoltre, <se entrambe le circolari indicano possibilità di far slittare la vaccinazione a un momento successivo – sino 12 mesi in base alla circolare luglio 2021 sull'evidente presupposto che l'aver contratto malattia avrebbe immunizzato rendendo non necessaria l'inoculazione prima del decorso (6 secondo marzo 2021), per quale ragione il sanitario dovuto essere necessariamente vaccinato tale data? due termini diversi compatibili ne rende impossibile contemporanea applicazione. conseguentemente l'applicazione della normativa più recente comporta disapplicazione quella meno (cfr. cass. 1760 1995)>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la ripropone, identiche, a Parte_1 modo di riassunto, le tesi esposte nei primi due motivi di gravame contestando in definitiva che il datore di lavoro potesse procedere alla sospensione del rapporto di lavoro senza una preventiva valutazione e sospensione dalla professione da parte dell'Ordine professionale, tale Ente essendo l'unico legittimato ad effettuare le necessarie valutazioni avendo peraltro comunicato, non più di tre mesi prima, la cancellazione della sospensione.
2.4. Con il quarto motivo di appello, la ipropone la richiesta, Parte_1 necessariamente non affrontata dalla pronuncia di primo grado, di risarcimento del danno per effetto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dall'1/4/2022 fino all'intervenuta reintegra del 22/9/2022.
3. Si è difesa con memoria depositata in Controparte_1 data 16/6/2025 prendendo specifica posizione sui vari motivi di appello.
3.1. Sul primo motivo e sul secondo motivo di appello rileva parte appellata come la pronuncia gravata si fondi sull'affermazione di perdurante vigenza della circolare n. 8284 del 3.02.2021 a tal fine rilevando come <all'indomani della modifica legislativa introdotta con d.l. 24.03.2022, n. 24, il 30.03.2022,
“alla luce delle recenti disposizioni introdotte in materia dal decreto Parte_4 legge 24 marzo 2022 n. 24”, richiamava la propria Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, ribadendone la perdurante validità, e rappresentava che, poiché “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test
6 diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi”, allora “il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate” (cfr. doc.
5.3 memoria). L'individuazione in tre mesi del termine di differimento della vaccinazione, di cui all'art. 4 co. 5 d.l. 44/2021, veniva ribadita dal Ministero della Salute e dal Governo nelle proprie FAQ (doc.
5.4 memoria). 19) Quanto alla Circolare del del Parte_4
21.07.2021 (doc.
5.2 memoria), essa non si occupava del primo termine utile di differimento della vaccinazione e quindi il richiamo ad essa da parte di parte appellante è inconferente. Essa “Facendo seguito..” alla precedente Circolare del marzo 2021, e quindi non sostituendola ma ponendosi rispetto ad essa in linea di continuità, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 751/2021, precisava che la vaccinazione in un'unica dose dopo l'infezione poteva essere somministrata al massimo entro i dodici mesi successivi alla guarigione ossia il termine massimo entro il quale la vaccinazione poteva essere eseguita in un'unica dose dopo l'infezione>>.
Contesta poi la parte la correttezza della sentenza, resa dal Tribunale di Padova, citata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi in merito ai rapporti intercorrenti tra la Circolare n. 8284 del 3.02.2021 e la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
Conclude quindi l' rilevando come Controparte_1
<22.1) La circolare del marzo 2021 risponde alla domanda: qual è il primo termine decorso il quale può essere effettuata la vaccinazione dopo il contagio? 22.2) La circolare di luglio 2021 risponde invece alla diversa domanda: fino a quando è consentita la vaccinazione dopo il contagio perché possa essere somministrata un'unica dose? 22.3) La risposta alla prima domanda, che è quella rilevante ai fini dell'art. 4 co. 5 d.l. 44/2021, è: 3 mesi dalla documentata infezione. E non può che essere così, posto che, come precisato anche dal il termine viene in rilievo ai fini dell'adempimento di un obbligo di legge Parte_4 per cui necessariamente deve trattarsi del termine minimo: se un soggetto è tenuto all'adempimento di un obbligo, infatti, la prestazione è esigibile ai fini dell'adempimento non appena è possibile che venga eseguita e, nel caso di specie, la vaccinazione poteva essere effettuata decorsi tre mesi dall'infezione. Di ciò si trae conferma anche dalla Circolare del 21.07.2021, che non modifica, infatti detto termine, ribadisce che la vaccinazione è preferibile che venga eseguita entro i 6 mesi, e individua un termine massimo entro il quale la vaccinazione può essere eseguita. 22.4) La risposta alla seconda domanda, invece, è: 12 mesi dalla guarigione, ed è irrilevante ai fini di causa>>.
7 3.2. Sul terzo motivo di appello, argomenta parte appellata in ordine alla non necessità di preventiva adozione di ulteriore provvedimento di sospensione dall'albo professionale.
3.3. Sul quarto motivo di appello, ne afferma, prim'ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità sia perché l'appellante non avrebbe indicato il capo di sentenza impugnata sia perché con tale motivo di impugnazione la avrebbe introdotto nuova domanda non formulata in primo Parte_1 grado.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 9/12/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 26/6/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
*
5. l'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni e, come tale, deve essere rigettato.
6. I quattro motivi di appello possono essere congiuntamente affrontati.
7. L'appellante in buona sostanza si duole per essere stata sospesa dal lavoro per non essersi sottoposta a vaccinazione una volta spirato il termine di tre mesi decorrenti dalla pregressa immunizzazione dal virus;
termine che l'appellante reputa in ogni caso ben più lungo (sei ovvero dodici mesi).
Ritiene quindi la a illegittimità della condotta tenuta dal datore Parte_1 di lavoro (leggasi inadempimento) il quale, per le svariate ragioni indicate nei motivi di appello, non avrebbe potuto procedere alla contestata sospensione della dipendente dal lavoro.
Il Collegio, al pari del giudice del primo grado, rileva la correttezza della condotta dell' Controparte_1
8. Quanto alla vicenda sottoposta alla valutazione del Collegio è assodato che:
➢ la non sottopostasi a vaccinazione, è stata sospesa Parte_1 dall'esercizio della professione (con annotazione sull'Albo), in coerenza con la previsione dell'art. 4, DL 44/2021, con provvedimento del 21.10.2021 dell'Odine delle professioni infermieristiche di Padova e, quindi, con consequenziale provvedimento in data 22.10.2021 è stata sospesa dal rapporto di lavoro dalla datrice di lavoro Controparte_1
;
[...]
8 ➢ la nel corso della suddetta sospensione, ha contratto il virus Parte_1
(in data 6/12/2021, primo tampone positivo - doc 11 app.te) ed è quindi pervenuta a guarigione in data 15/12/2021 (doc 9 app.te);
➢ la stata reintegrata, il 4/1/2022, nel posto di lavoro previa Parte_1 eliminazione, in data 27/12/2021, dall'Albo professionale dell'annotazione di sospensione dall'esercizio della professione infermieristica (<si prende atto di quanto trasmesso e si comunica che è stata tolta l'annotazione sospensione dall'esercizio della professione infermieristica>>);
➢ la è stata nuovamente sospesa dal lavoro (e non Parte_1 previamente e formalmente dall'esercizio della professione con annotazione nell'apposito Albo professionale) in data 1/4/2022. 9. Ciò detto in fatto, evidenzia il Collegio come la normativa rilevante (art. 4, co. 5, DL 44/2021), vigente (con decorrenza 25/3/2022) all'epoca del fatto (della sospensione contestata dalla prevedesse che <la cessazione temporanea della sospensione>> [il sottolineato, corrispondente alla novella vigente dal 25/3/2022, è dello scrivente].
Merita precisare come sia la stessa parte appellante a basare il proprio ragionamento sulla suddetta formulazione della norma.
La suddetta norma – tale dato potendosi invero già implicitamente desumere dalle Circolari di cui si dirà oltre, tanto che il competente Ordine professionale aveva eliminato l'annotazione della sospensione ed il datore di lavoro aveva reintegrato la già prima della sopra riportata modifica Parte_1 normativa - ha quindi formalizzato l'equivalenza tra assunzione del vaccino (della prima dose) e contrazione del virus e successiva guarigione. Equiparazione invero già prevista dalla Circolare n. 8284 del 3.03.2021.
9 Tale norma, come riformulata con decorrenza 25/3/2022, ha inoltre precisato come la contrazione del virus e successiva la guarigione determinasse la mera temporanea sospensione della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria;
sospensione che, quindi, avrebbe ripreso vigore all'atto della mancata ottemperanza dell'obbligo vaccinale entro i tempi indicati dalle Circolari Ministeriali.
Dovendosi in ogni caso precisare come la previsione della efficacia meramente temporanea della guarigione sulla sospensione dal lavoro si ponga, ad avviso del Collegio, in piena coerenza con la natura dichiarativa e non costitutiva dell'accertamento svolto dall'Ordine professionale (cfr. comma 4 dell'art. 4, DL 44/2021) e della conseguente sospensione ad opera del datore di lavoro.
10. Ciò detto, si palesa del tutto coerente con il dettato normativo, evidentemente teso a disciplinare per Legge una prassi oramai consolidatasi, la condotta della datrice di lavoro 6 la quale CP_1 CP_1 CP_1 ha provveduto ad inizio del mese di aprile 2022 alla nuova sospensione della senza che il competente Parte_1 Controparte_2
avesse previamente ripristinato l'annotazione – che come si è
[...] detto prima aveva ed ha valenza meramente dichiarativa - di sospensione della all'esercizio della professione infermieristica. Parte_1
Tale efficacia temporanea della guarigione dal virus sulla sospensione dalla professione era quindi normativamente prevista all'atto della verificazione dei fatti e la datrice di lavoro si è limitata ad Controparte_1 CP_1 applicare la Legge allorquando ha disposto la sospensione della Parte_1 dal lavoro senza preventiva sospensione dall'Albo professionale.
11. Quanto all'ulteriore problematica afferente al momento entro il quale la avrebbe dovuto sottoporsi a vaccinazione, in tal modo Parte_1 completando il ciclo di immunizzazione iniziato con la contrazione del virus, concorda il Collegio con la soluzione adottata dal giudice di prime cure e, quindi, con l'affermazione di necessaria interdipendenza e integrazione tra le Circolari n. 8284 del 3.03.2021 e n. 32884 del 21.07.2021 e, in definitiva, con il decorso di un termine prossimo a 90 giorni almeno decorrenti dall'immunizzazione; essendo in effetti del tutto irrilevante ogni considerazione, di cui al primo motivo di appello, fondata sulla nota ministeriale di Gabinetto del 17/2/2022 contestata dalla parte appellante la quale può, in effetti, essere al più utilizzata quale strumento interpretativo.
10 La questione ha qui certamente rilievo in considerazione del fatto che la alla data della sospensione dal lavoro (1/4/2022) non aveva Parte_1 effettuato alcuna vaccinazione, ciò a fronte della contrazione del virus in data 6/12/2021 (primo tampone positivo - doc 11 app.te) e della susseguente immunizzazione del 15/12/2021 (doc 9 app.te). Quindi, è evidente, tra la guarigione e la sospensione sono decorsi tre mesi e mezzo.
Al riguardo deve innanzitutto essere qui richiamato l'art. 4, co. 5, DL 44/2021 secondo il quale la cessazione temporanea della sospensione persiste fino <alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita base alle indicazioni contenute nelle circolari ministero della salute>>.
Ora le Circolari alle quali la norma di Legge fa riferimento sono gli atti appena sopra ricordati: la Circolare n. 8284 del 3.03.2021 e la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
La prima Circolare sopra menzionata, sulla base di relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 25.01.20222 (liberamente consultabile sul portale istituzionale del www.salute.gov.it), ha raccomandato Parte_4 rispetto ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus, un'unica somministrazione di vaccino da eseguirsi <ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 stessa>>.
Questo, per quanto qui di rilievo, il testo della suddetta Circolare del marzo 2021: <in aperto contrasto con per_2 la sentenza impugnata si è addirittura spinta ad affermare, riferimento alla finestra temporale per vaccinazione indicata della circolare del 21.07.2024, che il non vaccinato guarito dal covid “la può essere differita fino a 12 mesi dalla guarigione” restando soggetto dall'infezione libero, ma obbligato sotto minaccia sospensione lavoro, di vaccinarsi anche prima decorso suddetto termine>>.
Tale circolare anticipava poi possibili sue integrazioni (<infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti sars-cov-2 connotate da un particolare rischio reinfezione>>). Integrazioni in effetti apportate con la Circolare n. 32884 del 21.07.2021.
11 La Circolare del luglio 2021 (evidentemente antecedente ai fatti di causa e, quindi, a questi applicabile) ha ulteriormente specificato (<facendo seguito alla circolare prot. 8284-03 03 2021dgpre>>), senza sostituirsi – ad avviso del Collegio - alla precedente Circolare del marzo 2021, che <è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino […] nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 […], purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione>>.
Ora, questa Corte, con coeva pronuncia, ha avuto modo di esprimersi sulla questione proposta dalla parte appellante e, quindi, in merito ai rapporti tra le suddette due circolari nei termini che seguono:
12 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav., 2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur"
- l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4- quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del
[...]
-> (sentenza 26/6/2025 in RG n. 718/2022 CdA Venezia). Parte_4
Rileva inoltre il Collegio come, anche dal punto di vista lessicale, l'utilizzo da parte della del luglio 2021 del termine
Posto quanto sopra, reputa il Collegio che il termine entro il quale la vrebbe dovuto effettuare la vaccinazione (di fatto, la seconda Parte_1 dose prevista per Legge) era quello di tre mesi decorrenti, quantomeno, dall'immunizzazione.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata anche sotto tale conclusivo profilo.
13 12. Ogni ulteriore questione, il riferimento è in particolare al quarto ed ultimo motivo di appello, resta assorbito essendo qui sufficiente rilevare come l'obbligo in capo al datore di lavoro di adibire i lavoratori non vaccinati/immunizzati a lavorazioni compatibili con tale condizione sussistesse – a mente dell'art. 4, co. 7, DL 44/2021 - solo per i dipendenti esentati dall'obbligo vaccinale. Condizione questa non ricorrente in capo alla a quale ha liberamente scelto di non vaccinarsi e che, pertanto, Parte_1 non può vantare, in assenza di un proprio diritto leso, la sussistenza di un danno risarcibile.
13. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della sussistenza di precedenti difformi (anche di Corte d'Appello) soprattutto con riferimento all'ultima questione trattata, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così il Tribunale di Padova descrive la vicenda: <<
5. La signora premesso Parte_1 di essere dipendente 6 dal 16.12.200 con la qualifica di infermiera assegnata al reparto CP_1 CP_1 di Pronto Soccorso d da della;
di essere stata destinataria di atto di accertamento formale di inottemperanza all'obbligo vaccinale in data 18.10.21, cui seguiva in data 21.10.21 la sospensione da parte dell'OPI (Ordine professioni infermieristiche) di Padova e in data 22.10.21 la sospensione dal rapporto di lavoro da parte dell' di aver in data 20.12.21 l' inviato la comunicazione di CP_1 Pt_2 avvenuta guarigione dal sia all'OPI che all' vere ella in data 27.12.21 CP_1 inviato la medesima comunicazione, tanto che l'OPI le comunicava che “è stata tolta dall'Albo l'annotazione della sospensione dall'esercizio della professione infermieristica” e l'ULS6 le comunicava la revoca ella sospensione con conseguente reintegro al lavoro dal 4.1.22; di essere stata quindi in data 1.4.22 nuovamente sospesa dall'attività lavorativa dall 6 con efficacia immediata, senza previo atto CP_1 di sospensione dall'OPI, tanto premesso, con il ricorso di merito la ricorrente ha sostenuto, come già in fase cautelare, l'illegittimità della sospensione dell'1.4.22 disposta dal datore di lavoro. Secondo la ricorrente il provvedimento di sospensione 55678 dell'1.4.2022 sarebbe illegittimo in quanto adottato dall' non competente e comunque in contrasto con la Circolare 21.7.2021 che Controparte_1 2 <sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi una possibile protezione, non esiste ad oggi livello misurato secondo standard internazionali che assicuri protezione nei confronti dell'infezione da sars- cov-2 nelle sue varianti quanto essa duri;
conseguenza, al momento attuale è definibile neutralizzanti sia grado indicare se persona debba meno essere vaccinata avere accesso alla certificazione verde covid-19>>.