Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 8793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni MADDALENI Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a Palau (SS) il 18.05.1950 (CF. ) elett. dom. in Genova Parte_1 C.F._1
Via Brigata Bisagno 6/6, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Berrino ( che lo C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (c.f. ), elett. dom. Controparte_1 C.F._3 in Genova, Via dei Tassara 1, presso lo studio dell'Avv. Silvia Caffarena ( ) e C.F._4
l'Avv. Marcello Galli ( che la rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._5 disgiuntamente come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Genova contrariis rejectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
1. Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig. e Parte_1 CP_1 senza la corresponsione di assegno divorzile tra i coniugi non essendovi i presupposti.
[...]
2. Con vittoria di spese e compensi”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, attesa la sussistenza dei presupposti di legge, riconoscere in favore della Signora un assegno divorzile in misura pari ad euro 400,00 Controparte_1 mensili e/o nella misura meglio vista e ritenuta dal Giudice, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di udienza di comparizione personale delle parti. Il tutto con vittoria di spese legali e oneri di legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.09.2024 il signor allegava di aver contratto matrimonio, Parte_1 con rito concordatario, con la signora in data 29.10.1978 in Genova;
che Controparte_1 dall'unione era nata una figlia in data 06.08.1982; che successivamente i coniugi si Persona_1 erano consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 31.10.1991 omologato da questo
Tribunale con decreto del 12.11.1991; che in virtù del suddetto accordo la figlia, in allora minore, , era stata affidata alla madre, con la possibilità per il padre di frequentarla secondo il calendario ivi previsto;
che la casa coniugale doveva venduta a terzi ed il ricavato suddiviso tra i coniugi;
che le somme depositate sul conto corrente erano state parimenti divise in parti uguali;
che il signor doveva corrispondere, quale contributo per il mantenimento per la figlia, la somma Parte_1 di lire 500.000 mensili;
che la signora si impegnava a versare al signor il 50 % CP_1 Pt_1 della rata di mutuo gravante sulla casa familiare fino alla vendita;
che i coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor chiedeva Parte_1 emettersi sentenza di divorzio.
Con comparsa di risposta del 20.11.2024 si costituiva la convenuta, la signora Controparte_1 la quale si associava alla domanda di divorzio ma formulava domanda di assegno divorzile per un importo di euro 400,00 mensili.
Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.. All'udienza del 10.01.2025 il GD interrogava liberamente le parti, e dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, a scioglimento della relativa riserva, con Ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza al 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter cpc..
Con provvedimento del 24.04.2025 il GD tratteneva quindi la causa in decisione per riferire al collegio.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Va anzitutto osservato che dalla documentazione prodotta emerge che il signor e la Parte_1 signora si sono sposati il 29.10.1978 a Genova e che i predetti si sono poi Controparte_1 consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 31.10.1991 omologato con Decreto di questo Tribunale del 12.11.1991.
Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e Pt_1 Controparte_1
Sulla domanda di assegno divorzile
La convenuta ha formulato domanda di assegno divorzile facendo anzitutto presente che nel corso degli anni la sua situazione personale si è modificata in peius, nonché ha evidenziato che durante il matrimonio la medesima, pur lavorando, si è dedicata alla cura e alla crescita della figlia così sacrificando la propria crescita professionale.
Il ricorrente si è opposto evidenziando che la moglie ha sempre lavorato e la gestione della figlia era affidata prevalentemente ai propri familiari, nonché ha sottolineato il lungo lasso di tempo – oltre trent'anni - intercorso dalla separazione. Ora, sul punto giova brevemente ricordare che, ai sensi dell'art. 5 co. VI della Legge n. 898/1970,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione - che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere
(quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio - l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post- coniugale ed ha una funzione “mista”, di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche dalla nota sentenza n. 18287/2018 della Suprema Corte di Cassazione resa a Sezioni
Unite, che ha così statuito: “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che , partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Ora applicando tali princìpi al caso di specie, dell'esame dei documenti prodotti dalle parti, si ricava, anzitutto, quanto segue:
Redditi del ricorrente:
- CU 2022 reddito annuo da pensione euro 28.965,56 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.800,00;
- CU 2023 reddito annuo da pensione 29.691,61 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.850,00;
- CU 2024 reddito annuo da pensione euro 31.543,59 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.940,00.
Da quanto sopra si ricava una media mensile relativa agli ultimi tre anni di euro 1.860,00 circa.
Il signor vive insieme alla nuova compagna nell'immobile in comproprietà con la figlia e Pt_1 gravato da mutuo con rate mensili di euro 400,00 che sta integralmente versando, per cui residuano euro 1.460,00. Redditi della resistente:
- CU 2022 reddito annuo da pensione euro 19.050,48 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.250,00;
- MOD 730/2023 reddito imponibile euro 19.532,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.250,00
- MOD 730/2024 reddito imponibile euro 20.985,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.400,00.
Da quanto sopra, si ricava una media mensile relativa agli ultimi tre anni di euro 1.300,00.
La signora vive in un immobile in locazione con canone mensile di euro 380,00, per cui CP_1 residuano euro 920,00.
All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni:
“Il ricorrente dichiara: Confermo il ricorso con mia moglie non vi è possibilità di riconciliazione. In un'ottica meramente transattiva, pur consapevole che secondo me non ci sono i presupposti sarei comunque disponibile
a riconoscere a mia moglie un assegno divorzile di euro 200,00 massimo di più non posso assolutamente sostenere ed al mero fine di evitare i costi del giudizio. Sono in pensione, al momento della separazione, nel
1991 lavoravo ancora come ascensorista;
sono adnato in pensione nel 2004; ed al mese prendo euro 1800,00 oltre 13esima mensilità. Ho lavorato per oltre 37 anni. Ho preso il TFR di cui però dopo 20 anni in questo momento non ricordo l'ammontare. Vivo nella casa intestata a mia figlia di cui pago il mutuo cointestato con lei e di cui ho l'usufrutto; al mese pago euro 400,00 e si estinguerà a giugno 2027. Invece mia figlia vive nella casa dove vivevano i miei genitori qui a Genova. Io ho un C/C alle Poste dove mi viene accreditata la pensione ora non ricordo esattamente la giacenza ma credo ci saranno circa euro 2.000.00. sul libretto postale di saranno
50,00 euro. Non ho proprietà immobiliari , sono però proprietario pro quota insieme a mia mamma e alle mie sorelle della casa che era dei miei genitori e dove vive mia figlia.
La convenuta dichiara: Sono in pensione, lavoravo come operaia in una ditta;
al momento della separazione lavoravo ancora sono andata in pensione nel 2014 ho preso il TFR che però è stato scaglionato;
avevo lavorato per questa ultima ditta per 12/13 anni. poi sono adnata in mobilità per tre anni e poi in pensione. Vivo in locazione al mese pago euro 380,00 di canone. Non ho proprietà immobiliari. Ho un C/C dove mi viene accreditata la pensione al mese prendo euro 1.100,00 oltre 13esima mensilità; Sul C/C non ho praticamente giacenza. Non ho risparmi investiti”.
Sulla base di quanto sopra, considerato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla separazione ad oggi, la durata del matrimonio – tredici anni – i redditi della convenuta, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora CP_1 Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 29.10.1978 tra nato a Palau (SS) il 18.05.1950 e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
07.10.1957;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 752 P. II S. A Vol. Anno 1978 Uff. 1);
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore Parte_1 della signora la somma di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale Controparte_1
ISTAT come di legge, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data della domanda;
- Condanna la signora al pagamento, in favore del signor Controparte_1 [...]
delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.808,00 oltre al 15% per spese Pt_1 generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni