TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/10/2024, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2138/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
14.7.2023
DA
– rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE attore opponente
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DELLA ROSA ANDREA convenuto opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/2023 del 30.05.2023
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
14.10.2024
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo n.596/2023 di data
30.05.2023, nullamente notificato:
- dichiarare preliminarmente la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda azionata nei confronti dell'odierno opponente e che, comunque, l' opponente nulla Pt_1
deve alla controparte opposta;
- in subordine, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al decreto opposto.
- Quanto alla domanda riconvenzionale: dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito la domanda risarcitoria avversaria.
1 Conclusioni del convenuto:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- respingersi, perché infondata in fatto e in diritto, l'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica nel termine perentorio come previsto dall'art. 650 c.p.c.;
- respingersi, perché infondata in diritto, l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale e per l'effetto dichiararsi la competenza del Tribunale di Udine sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di opposizione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingersi quanto dedotto ex adverso perché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 596/2023 del Tribunale di Udine;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi l'attrice opponente a restituire alla convenuta opposta i beni di cui alla fattura n. 24/2022 della
; Organizzazione_1
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
- accertarsi la responsabilità dell'attrice opponente per la tardiva consegna dei beni mobili all'opposta e l'utilizzo senza autorizzazione degli stessi nelle more tra la cessazione del rapporto contrattuale fra le parti e la restituzione degli stessi;
- condannarsi per l'effetto l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di un equo risarcimento e/o indennizzo, da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., per la prolungata indisponibilità dei beni da parte della proprietaria e l'usura e
l'invecchiamento degli stessi nel frattempo verificatisi;
IN OGNI CASO
Condannarsi l'attrice opponente all'integrale refusione delle spese di lite del presente giudizio, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. qualora la controparte insistesse temerariamente nella presente opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il otteneva dal Tribunale di Udine in data Controparte_1
30.05.2023 il decreto ingiuntivo n. 596/2023 con il quale l' Parte_2 veniva ingiunto di consegnare all'anzidetta società sportiva, entro il termine CP_1
di quaranta giorni dalla notifica, i beni mobili indicati nella fattura n. 24 del 15.10.2022 messi a disposizione dell' per l'ammobiliamento di una struttura Organizzazione_2 destinata all'alloggio degli studenti atleti. L'Istituto ingiunto promuoveva opposizione
2 avverso l'anzidetto decreto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, comunque, l'infondatezza delle pretese monitorie, e concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva il Controparte_1 ontestando tutte le eccezioni difensive dell'Istituto scolastico e promuovendo
[...]
anche domanda riconvenzionale risarcitoria.
II) A seguito di una serie di rinvii disposti per consentire alle parti di valutare la possibilità di addivenire ad una auspicata soluzione conciliativa della vertenza, il giudice fissava infine udienza di discussione in punto eccezione di incompetenza e si riservava, all'esito, il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni, come previsto all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
III) L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, sollevata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste per conto dell' opponente, è Organizzazione_2
fondata è come tale merita accoglimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, con riferimento agli istituti scolastici statali, di affermare che “In tema di competenza territoriale, l'azione risarcitoria proposta dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore contro una Scuola Statale, per i danni da questo subiti nel corso della sua partecipazione ad un gioco organizzato nella palestra di una scuola elementare, deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, da determinare secondo le previsioni dell'art. 25 c.p.c. e in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, dovendosi tener conto del luogo dove è sorta l'obbligazione da fatto illecito, fatta valere contro l'Amministrazione convenuta e dove deve eseguirsi detta obbligazione, in base alle norme della contabilità pubblica. Infatti, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 lettera b) d.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.P.R.
n. 275 del 1999 il comma 7 bis, il quale determina l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli art. 1 e 11 del r.d. n.
1611 del 1933, e, quindi, della persistente operatività del foro erariale” (Cassazione civile, sez. III 13.07.2004, n. 12977).
Detto foro erariale, da determinare secondo le regole dettate dall'art. 25 c.p.c., va individuato nel Tribunale di Trieste, quale giudice del luogo ove ha sede l'
[...]
, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente Organizzazione_3
3 secondo le regole ordinarie e cioè il Tribunale di Udine (giudice del luogo nel quale è sorta e nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione).
Ne deriva la necessità di revocare il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006,
Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Va precisato, infine, che ciò che trasmigra al giudice ad quem non sarà propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016,
Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999);
III) Nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, questo giudice ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura giuridica dell' opponente e Pt_1
delle difficoltà interpretative connesse all'individuazione del Tribunale competente con riferimento alle scuole statali (le quali, come visto, seppur siano enti autonomi dotati di personalità giuridica distinta dallo Stato, sono comunque compenetrare nell'Amministrazione statale).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così decide:
1) accerta e dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Trieste;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 596/2023 emesso dal Tribunale di Udine in data
30.05.2023, in quanto nullo;
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Trieste;
4) compensa per l'intero le spese di lite;
5) dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Udine il 16/10/2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2138/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
14.7.2023
DA
– rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE attore opponente
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DELLA ROSA ANDREA convenuto opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/2023 del 30.05.2023
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
14.10.2024
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo n.596/2023 di data
30.05.2023, nullamente notificato:
- dichiarare preliminarmente la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda azionata nei confronti dell'odierno opponente e che, comunque, l' opponente nulla Pt_1
deve alla controparte opposta;
- in subordine, accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al decreto opposto.
- Quanto alla domanda riconvenzionale: dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito la domanda risarcitoria avversaria.
1 Conclusioni del convenuto:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- respingersi, perché infondata in fatto e in diritto, l'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica nel termine perentorio come previsto dall'art. 650 c.p.c.;
- respingersi, perché infondata in diritto, l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale e per l'effetto dichiararsi la competenza del Tribunale di Udine sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di opposizione;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingersi quanto dedotto ex adverso perché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 596/2023 del Tribunale di Udine;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi l'attrice opponente a restituire alla convenuta opposta i beni di cui alla fattura n. 24/2022 della
; Organizzazione_1
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
- accertarsi la responsabilità dell'attrice opponente per la tardiva consegna dei beni mobili all'opposta e l'utilizzo senza autorizzazione degli stessi nelle more tra la cessazione del rapporto contrattuale fra le parti e la restituzione degli stessi;
- condannarsi per l'effetto l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di un equo risarcimento e/o indennizzo, da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., per la prolungata indisponibilità dei beni da parte della proprietaria e l'usura e
l'invecchiamento degli stessi nel frattempo verificatisi;
IN OGNI CASO
Condannarsi l'attrice opponente all'integrale refusione delle spese di lite del presente giudizio, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. qualora la controparte insistesse temerariamente nella presente opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il otteneva dal Tribunale di Udine in data Controparte_1
30.05.2023 il decreto ingiuntivo n. 596/2023 con il quale l' Parte_2 veniva ingiunto di consegnare all'anzidetta società sportiva, entro il termine CP_1
di quaranta giorni dalla notifica, i beni mobili indicati nella fattura n. 24 del 15.10.2022 messi a disposizione dell' per l'ammobiliamento di una struttura Organizzazione_2 destinata all'alloggio degli studenti atleti. L'Istituto ingiunto promuoveva opposizione
2 avverso l'anzidetto decreto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, comunque, l'infondatezza delle pretese monitorie, e concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva il Controparte_1 ontestando tutte le eccezioni difensive dell'Istituto scolastico e promuovendo
[...]
anche domanda riconvenzionale risarcitoria.
II) A seguito di una serie di rinvii disposti per consentire alle parti di valutare la possibilità di addivenire ad una auspicata soluzione conciliativa della vertenza, il giudice fissava infine udienza di discussione in punto eccezione di incompetenza e si riservava, all'esito, il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni, come previsto all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
III) L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, sollevata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste per conto dell' opponente, è Organizzazione_2
fondata è come tale merita accoglimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, con riferimento agli istituti scolastici statali, di affermare che “In tema di competenza territoriale, l'azione risarcitoria proposta dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore contro una Scuola Statale, per i danni da questo subiti nel corso della sua partecipazione ad un gioco organizzato nella palestra di una scuola elementare, deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, da determinare secondo le previsioni dell'art. 25 c.p.c. e in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, dovendosi tener conto del luogo dove è sorta l'obbligazione da fatto illecito, fatta valere contro l'Amministrazione convenuta e dove deve eseguirsi detta obbligazione, in base alle norme della contabilità pubblica. Infatti, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 lettera b) d.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.P.R.
n. 275 del 1999 il comma 7 bis, il quale determina l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli art. 1 e 11 del r.d. n.
1611 del 1933, e, quindi, della persistente operatività del foro erariale” (Cassazione civile, sez. III 13.07.2004, n. 12977).
Detto foro erariale, da determinare secondo le regole dettate dall'art. 25 c.p.c., va individuato nel Tribunale di Trieste, quale giudice del luogo ove ha sede l'
[...]
, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente Organizzazione_3
3 secondo le regole ordinarie e cioè il Tribunale di Udine (giudice del luogo nel quale è sorta e nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione).
Ne deriva la necessità di revocare il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006,
Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Va precisato, infine, che ciò che trasmigra al giudice ad quem non sarà propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016,
Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999);
III) Nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, questo giudice ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura giuridica dell' opponente e Pt_1
delle difficoltà interpretative connesse all'individuazione del Tribunale competente con riferimento alle scuole statali (le quali, come visto, seppur siano enti autonomi dotati di personalità giuridica distinta dallo Stato, sono comunque compenetrare nell'Amministrazione statale).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così decide:
1) accerta e dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Trieste;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 596/2023 emesso dal Tribunale di Udine in data
30.05.2023, in quanto nullo;
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Trieste;
4) compensa per l'intero le spese di lite;
5) dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Udine il 16/10/2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
4