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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Diletta Maria Grisanti Giudice dott. Gianluca Brol Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7751/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO ANTONIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAVANINI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di rimessione in decisione.
Per la ricorrente:
“Vorrà codesto Tribunale – previa declaratoria di illegittimità del procedimento per i motivi di cui in narrativa del ricorso e nei prodotti atti – voglia dichiarare inefficace e per gli effetti annullare il provvedimento impugnato e comunque dichiarare di non doversi procedere a carico della ricorrente”; pagina 1 di 10 per il resistente:
“si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia rigettare il ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare la deliberazione consiliare di cui all'epigrafe.
Vittoria di spese di lite, anche generali, oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la dott.ssa chiedeva l'annullamento Parte_1 della deliberazione del Consiglio Regionale dell' del 06.03.23, Controparte_2
comunicata alla ricorrente il 04.05.23, che, accertata la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, le aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei. Sinteticamente, i motivi di impugnazione erano i seguenti:
1. esaurimento della fase di accertamento preliminare a seguito dell'audizione dell'interessata dell'11.04.22 – Asserita improcedibilità dell'azione disciplinare;
2. violazione del diritto di difesa;
3. illegittimità dell'acquisizione al fascicolo disciplinare dei links rappresentativi di video informativi – Inutilizzabilità degli stessi;
4. insussistenza, nel merito, delle condotte contestate.
Con la comparsa, il resistente sosteneva che, con segnalazione acquisita il 7.11.20 (cfr. doc. 1 dell'Ordine), veniva riferito un presunto caso di comparaggio che vedeva coinvolta la ricorrente, aggravato dal fatto che la stessa avesse proposto prodotti, segnatamente integratori chetonici, nella specie prodotti da un'azienda americana priva di alcun collegamento con l'Italia, non notificati al
Ministero della Salute, evadendo l'iva. Nello specifico, veniva riferito che i prodotti proposti dalla ricorrente come integratori sostitutivi dei pasti erano e non autorizzati, Per_1 Per_2
indifferentemente consigliati a scopo dietetico in modo del tutto generico, allegando, ad illustrazione del fenomeno, un link riportante il servizio della trasmissione televisiva Striscia la Notizia, che si era occupata dello stesso, nonché fotografie di un evento promozionale svoltosi il 12.10.20, nelle quali la ricorrente, indicata quale organizzatrice degli eventi promozionali di detti prodotti per tutta l'area ricomprendente le province di Padova e Venezia, compariva a fianco di uno dei maggiori esponenti del settore, in un contesto in cui, incidentalmente, una moltitudine di partecipanti, in piena pandemia, risultavano assembrati e sprovvisti di dispositivi di protezione.
Invitata dall'Ordine a presentare le proprie controdeduzioni in merito alle circostanze riferite pagina 2 di 10 nell'esposto (cfr. doc. 2 dell'Ordine), con nota acquisita il 07.05.21 (cfr. doc. 3 dell'Ordine), la ricorrente si sarebbe dichiarata estranea ai fatti, pur confermando che, per la professione svolta, parlasse dello stato della chetosi “in quanto va a beneficio diretto sullo stato mentale in alcune persone”. In vista dell'audizione personale fissata per il 24.01.22 (poi rinviata all'11.04.22), la ricorrente avrebbe fatto pervenire all'Ordine una memoria difensiva predisposta dal suo legale (cfr. doc. 5 dell'Ordine) nella quale avrebbe affermato che “le circostanze contenute nella suesposta segnalazione sono prive di qualsiasi fondamento, sotto ogni profilo, atteso che la deducente non ha posto in atto alcuno dei comportamenti ivi descritti (…)”, giustificando, un tanto, la richiesta di archiviazione di quello che erroneamente sarebbe stato già qualificato come un procedimento disciplinare.
Nello specifico, limitatamente a quanto in ipotesi rilevante sul piano deontologico, pur riconoscendo di avere personalmente sperimentato, con risultati positivi, i prodotti citati nell'esposto, di avere
“approfondito vari studi sul loro funzionamento”, di avere intrattenuto rapporti amicali con persone che del pari ricorrevano a tali integratori, chetoni, e di aver riferito a familiari ed amici il proprio utilizzo degli stessi per il beneficio psico-fisico che ne traeva, la ricorrente avrebbe negato di avere mai
“proposto ed invero nemmeno citato alcun prodotto, di qualsivoglia ditta e/o genere, nell'ambito delle proprie prestazioni professionali”.
Nel confermare di aver conosciuto svariate persone facenti parte dell'organizzazione impegnata nella diffusione di tali integratori e di avere partecipato a varie serate di presentazione degli stessi, nel contesto delle quali si sarebbe limitata a riferire la sua esperienza in relazione ai benefici che dagli stessi avrebbe tratto in prima persona, riteneva probabile che, in occasione di detti eventi, si fosse qualificata come psicologa, ribadendo come, però, non avesse mai – né in occasione di tali eventi, né nel proprio studio – proposto ad alcuno l'utilizzo di prodotti e/o Per_2 Per_1
La ricorrente avrebbe negato, infine, di avere mai organizzato eventi nel padovano/veneziano ai quali avrebbe, invece, solo partecipato “quale consumatrice soddisfatta”, nonostante fosse a conoscenza della circostanza che si trattasse di prodotti non notificati al competente Ministero della Salute
In data 11.04.22, in fase di accertamento preliminare, avrebbe avuto luogo, avanti alla Commissione
Deontologica dell'Ordine, l'audizione della dott.ssa la quale, assistita dal suo legale, come Pt_1
risulterebbe dal relativo verbale (cfr. doc. 6 dell'Ordine), dopo avere illustrato ai Consiglieri la sua attività professionale, avrebbe fornito le spiegazioni richieste in merito a cosa fosse il metodo della
“Biodecodifica della coscienza metabolica”, del quale si sarebbe affermata ideatrice, pur senza essere in grado di riferirne gli autori di riferimento, le modalità con le quali avrebbe attuato la diagnosi pagina 3 di 10 differenziale per capire se una persona fosse in squilibrio metabolico o depressa, nonché in merito a cosa fosse il consulente epigenetico o biohacker.
Richiesta di descrivere il percorso formativo per diventare biohacker, la ricorrente avrebbe riferito che
“non esiste il consulente biohacker ma biohacker è quella persona che, con estro curioso, riesce a darsi quello che serve, che unisce tutte le cose che, a livello di vita personale, possono essere di beneficio nella sua vita”, avrebbe precisato, inoltre, di non fare la biohacker, ma di fare su se stessa biohacking, atteso che “biohacker è come dire conoscitore di se stesso”.
In merito ai fatti segnalati nell'esposto, la dottoressa avrebbe confermato di avere tratto esperienza positiva dall'utilizzo di detti integratori, ma sostenendo di non averli mai proposti nella sua veste professionale, pur riconoscendo che, in occasione degli eventi promozionali ai quali aveva partecipato per portare la sua esperienza quale fruitrice di detti prodotti, dialogando con i presenti, si fosse qualificata come psicologa.
Con deliberazione n. 219/22 del 28.11.22 (cfr. doc. 7 dell'Ordine), ritenuto un possibile contrasto della condotta della ricorrente con gli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice Deontologico, il Consiglio dell'Ordine avrebbe deliberato, quindi, l'apertura di un procedimento disciplinare.
Con nota prot. n. 4983/2022 del 22.12.22 (cfr. doc. 8 dell'Ordine), trasmessa via pec in pari data alla ricorrente, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (cfr. doc. 9 dell'Ordine), l'Ordine, “ritenuto che non sia emersa una chiara infondatezza delle mancanze che Le sono addebitate (…)”, avrebbe comunicato la sua determinazione di aprire il procedimento disciplinare a carico della ricorrente, con l'addebito dei seguenti fatti:
“si ritiene che possa aver violato l'art. 5 del Codice Deontologico, nella parte in cui prevede che lo psicologo “Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di esplicitare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”, e l'art. 40 del Codice Deontologico laddove prevede che “In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine, della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica” poiché si definisce e pubblicizza come “specializzata in Ipnosi” e pagina 4 di 10 “specializzata in Neuroscienze” senza che risulti abbia conseguito idonea specializzazione e poiché afferma di applicare il metodo della “bio-decodifica della coscienza metabolica” senza tuttavia fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia.
Si ritiene inoltre che possa aver violato l'art. 7 del Codice Deontologico, nella parte in cui prevede che
“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative”, perché nei suoi video divulgativi teorizza, tra le varie cose, il collegamento tra personalità-sintomo e patologia e blocco dei chakra o il collegamento tra sinusite e il predatore emotivo.
Si ritiene infine che possa aver violato l'art. 8, secondo comma, del Codice Deontologico perché consiglia prodotti chetogenici presentandosi come psicologa, mentre la norma impone di utilizzare il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti”.
Ne sarebbe conseguita, dunque, l'emanazione della delibera disciplinare impugnata, di cui l'Ordine, in questo giudizio, chiedeva la conferma, con rigetto integrale dell'impugnazione e condanna della ricorrente alle spese di lite.
In seguito alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisone, il GI la rinviava all'udienza di rimessione al Collegio, con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, entro i quali le parti precisavano le conclusioni come già riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, innanzi al
Collegio, con ordinanza pubblicata il 3.12.2024.
Lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, dunque, si rileva che l'impugnazione è infondata.
Con riguardo al primo motivo del ricorso, invero, riguardante l'asserito esaurimento della fase di accertamento preliminare a seguito dell'audizione dell'interessata dell'11.04.22, con conseguente improcedibilità dell'azione disciplinare, si osserva che l'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto (cfr. art. 14 Regolamento Disciplinare, versione 2005 e art. 2 Regolamento disciplinare nella vigente formulazione). Valga, difatti, il richiamo di quanto statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione, Sez. II, nella sentenza n. 1172 del 21.01.14, nella quale, dato atto che “le fonti normative della responsabilità disciplinare degli psicologi sono costituite dalla L. n. 56 del 1989, art.
12, comma 2, lett. i), artt. 26 e 27”, dove, “il primo prevede il potere, il secondo tipizza le sanzioni, il terzo ne disciplina il procedimento d'irrogazione”, la Suprema Corte ha statuito che “detta legge,
pagina 5 di 10 però, non prevede la prescrizione dell'illecito, né la decadenza dell'organo disciplinare dall'esercizio della relativa azione”. La Suprema Corte ha perciò statuito nel senso che “la mancata previsione, da parte della L. n. 56 del 1989 (e, segnatamente, degli artt. 26 e 27), di una causa di decadenza dal diritto di procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare” renda inefficaci per contrasto con norme imperative di legge le norme regolamentari approvate dagli Ordini territoriali che, assoggettando la perseguibilità dell'illecito disciplinare ad un termine inferiore a cinque anni, prevedano l'estinzione del potere disciplinare in caso di mancata conclusione del procedimento in detto termine (in termini, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, sent. 03.12.07 n. 25183).
Fermo quanto precede, d'altronde, la deliberata apertura, in data 28.11.22 (cfr. doc. 7 dell'Ordine), del procedimento disciplinare a carico della ricorrente, determina l'applicazione al relativo procedimento del Regolamento disciplinare approvato in data 12.09.22, che, peraltro, ai sensi dell'art. 17 dello stesso, recante la disciplina transitoria, “si applica ai procedimenti pendenti, sia dinanzi alla Commissione
Deontologica che al Consiglio dell'Ordine, ferma la validità degli atti compiuti”.
Non ha alcun pregio, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe stato applicabile, nel caso di specie, il Regolamento disciplinare nella versione approvata nella seduta del 12.9.22 (cfr. doc.
16 dell'Ordine), bensì quello previgente (cfr. doc. 17 dell'Ordine), vigente al tempo in cui si sarebbe svolta e, quindi, secondo il ragionamento della ricorrente, anche esaurita l'attività istruttoria, in violazione del cui art. 3, nel caso specifico, il Presidente o il Consigliere delegato avrebbero mancato di riferire in merito ai risultati dell'accertamento disciplinare “nella prima riunione utile” del Consiglio.
Secondo parte ricorrente, se il Consiglio si fosse tempestivamente determinato nella prima riunione utile dopo l'espletamento dell'istruttoria, che, secondo tale tesi, coincideva con l'avvenuto svolgimento, in data 11.04.22, dell'audizione disciplinare dell'interessata, e, quindi, la decisione in ordine all'apertura del procedimento disciplinare fosse stata presa a quel tempo, il Regolamento disciplinare applicabile sarebbe stato quello del 2005 e, con esso, avrebbe trovato applicazione
“segnatamente, la norma che preclude – tranne il caso di istanza di parte – ogni ulteriore attività istruttoria o di acquisizione documentale esercitabile d'ufficio (art. 6)”.
In ogni caso, secondo la tesi di parte ricorrente, alla conclusione del procedimento amministrativo di accertamento preliminare sarebbe stato applicabile il termine generale stabilito dalla L. n. 241 del 1990, che identificato in 90 giorni, che, nel caso di specie, non è stato rispettato, ma che, evidentemente, non risulta applicabile, essendo il procedimento disciplinare sottoposto a normativa di legge speciale.
Si badi, invece, che proprio in base all'art. 2 del Regolamento disciplinare nella previgente formulazione, l'accertamento preliminare si costituisce di una serie di elementi, atteso che, l'iscritto pagina 6 di 10 viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni scritte (comma II), ma può essere anche sentito in un'audizione, al pari dell'autore della segnalazione e, se necessario, di persone informate sui fatti
(comma III), così come possono essere assunte sommarie informazioni da persone informate dei fatti
(comma VII). Solo all'esito di tali attività, il Presidente o il Consigliere delegato riferiscono nella prima riunione utile in merito ai risultati dell'accertamento preliminare come precede costituito. È evidente, quindi, che la prima riunione consiliare utile non fosse quella immediatamente successiva all' audizione personale dell'interessata, ma quella disponibile a conclusione dell'accertamento complessivamente compiuto. In nessun punto, d'altronde, il Regolamento disciplinare stabilisce l'estinzione o la decadenza dall'azione disciplinare nell'ipotesi in cui la relazione al Consiglio ad opera del Presidente o del Consigliere delegato avvenga in una riunione che non sia la prima disponibile dopo l'espletamento dell'audizione disciplinare dell'interessato.
Così come infondata è l'affermazione secondo cui, in base alla versione previgente del Regolamento disciplinare, non sarebbe stato possibile ammettere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori, atteso che il terzo comma dell'art. 6, laddove disciplinava lo svolgimento della seduta dibattimentale per la celebrazione del giudizio disciplinare stabiliva che, in caso di necessità, potessero essere acquisiti documenti ancora non disponibili, rinviando, a tale fine, il dibattimento.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ribadiva l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, nonostante dall'esame della nota di comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
(cfr. doc. 8 dell'Ordine), la condotta contestata all'iscritta in relazione alla possibile violazione degli artt. 5 e 40 del Codice Deontologico nelle parti espressamente riportate nella stessa sia, come di seguito, specificatamente descritta: “si definisce e pubblicizza come “specializzata in Ipnosi” e
“specializzata in Neuroscienze” senza risulti abbia conseguito idonea specializzazione e poiché afferma di applicare il metodo della “bio-decodifica della coscienza metabolica” senza tuttavia fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia”.
La condotta contestata è, quindi, stata descritta dettagliatamente e chiaramente valutata in relazione alla possibile violazione degli artt. 5 e 40 del Codice Deontologico, risultando, all'evidenza, infondato affermare che, in relazione all'art. 5, mancasse totalmente la descrizione dei fatti contestati.
Per quanto concerne, invece, la mancata messa a disposizione dei “video divulgativi” espressamente citati nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare a sostegno dell'ipotesi di violazione degli artt. 7 e 8 del Codice Deontologico, è infondato affermare che, in conseguenza di ciò, si sarebbe totalmente negato il diritto di accesso alle fonti di prova e di difesa a carico dell'incolpata: vale la considerazione che, in merito alle circostanze emergenti dai predetti video divulgativi, pagina 7 di 10 direttamente accessibili in rete, la ricorrente aveva ampiamente riferito nella seduta dibattimentale disciplinare del 30.01.23, nonché dedotto negli scritti difensivi dimessi nel procedimento. In aggiunta, dopo che l'Ordine ha deciso di acquisire agli atti del procedimento, ai sensi del IV comma dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinare, detti video e la documentazione, anche tramite screenshot, scaricabile in rete alla stessa data, esso ha rinconvocato la seduta disciplinare del successivo 6 marzo, informando, di un tanto, la ricorrente, con nota n. 511 del 01.02.23 (cfr. doc. 12 dell'Ordine), nella quale le sono stati indicati i link per l'accesso ai suddetti contenuti e le è stata data la possibilità di richiedere all'Ordine una copia.
Sul terzo motivo di impugnazione, concernente l'asserita illegittimità dell'acquisizione al fascicolo disciplinare dei link rappresentativi di video informativi e sulla conseguente inutilizzabilità degli stessi,
d'altro canto, si evidenzia che, nell'esercizio della funzione pubblicistica ex art. 12, comma II, lett. i) della L. 18.02.1989 n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo, l'Ordine deve porre a base della sua decisione i mezzi di prova ritenuti rilevanti, disponendo l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione ritenuti utili, il vaglio dei quali deve essere garantito avvenga nel contraddittorio con l'incolpato, come esattamente risulta essere avvenuto nel caso di specie, nel rispetto anche delle norme regolamentari approvate dal medesimo Ordine.
Con riferimento al quarto motivo, ossia all'asserita insussistenza, nel merito, delle condotte contestate, appare pacifico, innanzitutto, che la ricorrente non abbia mosso alcuna censura in merito alla violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico. In relazione all'art. 5, nella parte in cui lo psicologo “riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teoricopratici per
i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di esplicitare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate” ed all'art. 40, nella parte in cui prevede che
“in ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine, della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica”, è stato contestato che la ricorrente si sia definita e pubblicizzata come “specializzata in Ipnosi” e
“specializzata in neuroscienze”, senza aver mai conseguito la relativa specializzazione e che la stessa affermi di applicare il metodo di “Biodecodifica della coscienza metabolica”, senza, tuttavia, poter pagina 8 di 10 fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia (cfr. doc. 8).
Entrambe le condotte sono state ammesse e, comunque, sono risultate provate all'esito dell'istruttoria:
è la stessa documentazione richiamata nel ricorso, nonché dimessa dalla stessa interessata agli atti del procedimento disciplinare, a comprovare che la ricorrente non abbia mai conseguito il titolo di specializzazione in Neuroscienze e/o Ipnosi. È risultato, altresì, provato, che pure in assenza del relativo titolo e anche dopo che all'interessata erano già stati richiesti chiarimenti in merito, in sede di audizione preliminare, che la stessa “abbia mantenuto pubblicamente su tutti i siti, per ulteriori nove mesi, il titolo di specializzazione nonostante le sia stato segnalato essere un titolo protetto” (cfr. p. 11 verbale seduta disciplinare 30.01.23); in particolare, nella “pagina Facebook ”, dove Parte_2
sono presenti diversi video nei quali la dott.ssa utilizza espressamente il titolo di Pt_1
“neuropsicologa” accanto alla promozione di prodotti con marchio in palese contrasto con Per_1
quanto riferito sia in audizione, che nelle memorie difensive” (cfr. p. 11 verbale seduta disciplinare
30.01.23) (a riprova dell'utilizzo del titolo di specialista, cfr. docc. 23, 24, 25 e 26, recanti il profilo
LinkedIn della ricorrente, le informazioni tratte da Google in merito all'attività svolta dalla stessa e screenshot di interventi sulla pagina Facebook ”, nonché i video di cui ai docc. da 27 a Parte_2
29). Per quanto concerne, poi, l'utilizzo del metodo di “Biodecodifica della coscienza metabolica” senza alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia, la circostanza è stata sempre pacificamente ammessa dall'interessata, che in tutte le sedi ha rivendicato trattarsi di una sua ideazione e di un suo “personale acronimo” e che “non è possibile riscontrare in letteratura articoli scientifici che parlano di Biodecodifica della coscienza metabolica, proprio perché frutto di una mia elaborazione” (cfr. memoria difensiva prodotta quale doc. 10, della quale ampi stralci su richiesta dell'interessata sono stati recepiti nel verbale dell'audizione disciplinare del 30.01.23, prodotto quale doc. 11 del resistente).
In relazione, poi, all'art. 7 del Codice deontologico, nella parte in cui “nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative”, la condotta contestata è che nei suoi video divulgativi la ricorrente teorizzasse, tra le varie cose, il collegamento tra personalità-sintomo e patologia e blocco del chakra o il collegamento tra la sinusite e il predatore emotivo. A sostegno della fondatezza dell'addebito, sono dirimenti le deduzioni svolte dall'interessata stessa nella memoria dimessa in vista dell'audizione disciplinare del 30.01.23 (doc. 10 del resistente), confermate anche in seduta stessa dall'incolpata, alla presenza del suo legale.
pagina 9 di 10 Quanto, infine, alla violazione dell'art. 8, II comma, del Codice Deontologico, nella parte in cui lo psicologo “utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti”, la condotta contestata è rappresentata dal fatto che la ricorrente abbia consigliato prodotti chetogenici, presentandosi come psicologa. Ciò è dimostrato dalle deduzioni e dichiarazioni rese in merito dalla stessa incolpata, la quale ha pacificamente ammesso di essersi qualificata ai presenti come psicologa in occasione della partecipazione ad eventi promozionali di prodotti chetogenici, così come lo stesso suo procuratore, a p. 7 del ricorso, l'ha definita “testimonial” di tali integratori, limitandosi ad escludere che li abbia prescritti o consigliati, abusando della sua qualità. E' evidente, dunque, che la ricorrente abbia accostato la sua qualifica di psicologa all'uso, per quanto personale, di tali prodotti, risultando, perciò, comprovato l'utilizzo del titolo professionale di psicologa in attività con esso non pertinenti
(cfr. verbale di cui al doc. 13 del resistente).
A livello deontologico, ciò che rileva, infatti, non se la ricorrente prescrivesse o vendesse detti prodotti, ma se accostasse la sua qualifica professionale all'utilizzo degli stessi, circostanza pacifica, oltre che pienamente provata.
Il ricorso, dunque, è interamente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato, a complessità bassa, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutele domande proposte dalla ricorrente e conferma integralmente il provvedimento impugnato: deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine degli del n. 1 CP_1 CP_1
del 6 marzo 2023, comunicata alla ricorrente il 4 maggio 2023, che, accertata la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ha comminato alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei.
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Venezia, 25 Marzo 2025.
Il Presidente ed estensore dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Diletta Maria Grisanti Giudice dott. Gianluca Brol Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7751/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO ANTONIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAVANINI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di rimessione in decisione.
Per la ricorrente:
“Vorrà codesto Tribunale – previa declaratoria di illegittimità del procedimento per i motivi di cui in narrativa del ricorso e nei prodotti atti – voglia dichiarare inefficace e per gli effetti annullare il provvedimento impugnato e comunque dichiarare di non doversi procedere a carico della ricorrente”; pagina 1 di 10 per il resistente:
“si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia rigettare il ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare la deliberazione consiliare di cui all'epigrafe.
Vittoria di spese di lite, anche generali, oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la dott.ssa chiedeva l'annullamento Parte_1 della deliberazione del Consiglio Regionale dell' del 06.03.23, Controparte_2
comunicata alla ricorrente il 04.05.23, che, accertata la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, le aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei. Sinteticamente, i motivi di impugnazione erano i seguenti:
1. esaurimento della fase di accertamento preliminare a seguito dell'audizione dell'interessata dell'11.04.22 – Asserita improcedibilità dell'azione disciplinare;
2. violazione del diritto di difesa;
3. illegittimità dell'acquisizione al fascicolo disciplinare dei links rappresentativi di video informativi – Inutilizzabilità degli stessi;
4. insussistenza, nel merito, delle condotte contestate.
Con la comparsa, il resistente sosteneva che, con segnalazione acquisita il 7.11.20 (cfr. doc. 1 dell'Ordine), veniva riferito un presunto caso di comparaggio che vedeva coinvolta la ricorrente, aggravato dal fatto che la stessa avesse proposto prodotti, segnatamente integratori chetonici, nella specie prodotti da un'azienda americana priva di alcun collegamento con l'Italia, non notificati al
Ministero della Salute, evadendo l'iva. Nello specifico, veniva riferito che i prodotti proposti dalla ricorrente come integratori sostitutivi dei pasti erano e non autorizzati, Per_1 Per_2
indifferentemente consigliati a scopo dietetico in modo del tutto generico, allegando, ad illustrazione del fenomeno, un link riportante il servizio della trasmissione televisiva Striscia la Notizia, che si era occupata dello stesso, nonché fotografie di un evento promozionale svoltosi il 12.10.20, nelle quali la ricorrente, indicata quale organizzatrice degli eventi promozionali di detti prodotti per tutta l'area ricomprendente le province di Padova e Venezia, compariva a fianco di uno dei maggiori esponenti del settore, in un contesto in cui, incidentalmente, una moltitudine di partecipanti, in piena pandemia, risultavano assembrati e sprovvisti di dispositivi di protezione.
Invitata dall'Ordine a presentare le proprie controdeduzioni in merito alle circostanze riferite pagina 2 di 10 nell'esposto (cfr. doc. 2 dell'Ordine), con nota acquisita il 07.05.21 (cfr. doc. 3 dell'Ordine), la ricorrente si sarebbe dichiarata estranea ai fatti, pur confermando che, per la professione svolta, parlasse dello stato della chetosi “in quanto va a beneficio diretto sullo stato mentale in alcune persone”. In vista dell'audizione personale fissata per il 24.01.22 (poi rinviata all'11.04.22), la ricorrente avrebbe fatto pervenire all'Ordine una memoria difensiva predisposta dal suo legale (cfr. doc. 5 dell'Ordine) nella quale avrebbe affermato che “le circostanze contenute nella suesposta segnalazione sono prive di qualsiasi fondamento, sotto ogni profilo, atteso che la deducente non ha posto in atto alcuno dei comportamenti ivi descritti (…)”, giustificando, un tanto, la richiesta di archiviazione di quello che erroneamente sarebbe stato già qualificato come un procedimento disciplinare.
Nello specifico, limitatamente a quanto in ipotesi rilevante sul piano deontologico, pur riconoscendo di avere personalmente sperimentato, con risultati positivi, i prodotti citati nell'esposto, di avere
“approfondito vari studi sul loro funzionamento”, di avere intrattenuto rapporti amicali con persone che del pari ricorrevano a tali integratori, chetoni, e di aver riferito a familiari ed amici il proprio utilizzo degli stessi per il beneficio psico-fisico che ne traeva, la ricorrente avrebbe negato di avere mai
“proposto ed invero nemmeno citato alcun prodotto, di qualsivoglia ditta e/o genere, nell'ambito delle proprie prestazioni professionali”.
Nel confermare di aver conosciuto svariate persone facenti parte dell'organizzazione impegnata nella diffusione di tali integratori e di avere partecipato a varie serate di presentazione degli stessi, nel contesto delle quali si sarebbe limitata a riferire la sua esperienza in relazione ai benefici che dagli stessi avrebbe tratto in prima persona, riteneva probabile che, in occasione di detti eventi, si fosse qualificata come psicologa, ribadendo come, però, non avesse mai – né in occasione di tali eventi, né nel proprio studio – proposto ad alcuno l'utilizzo di prodotti e/o Per_2 Per_1
La ricorrente avrebbe negato, infine, di avere mai organizzato eventi nel padovano/veneziano ai quali avrebbe, invece, solo partecipato “quale consumatrice soddisfatta”, nonostante fosse a conoscenza della circostanza che si trattasse di prodotti non notificati al competente Ministero della Salute
In data 11.04.22, in fase di accertamento preliminare, avrebbe avuto luogo, avanti alla Commissione
Deontologica dell'Ordine, l'audizione della dott.ssa la quale, assistita dal suo legale, come Pt_1
risulterebbe dal relativo verbale (cfr. doc. 6 dell'Ordine), dopo avere illustrato ai Consiglieri la sua attività professionale, avrebbe fornito le spiegazioni richieste in merito a cosa fosse il metodo della
“Biodecodifica della coscienza metabolica”, del quale si sarebbe affermata ideatrice, pur senza essere in grado di riferirne gli autori di riferimento, le modalità con le quali avrebbe attuato la diagnosi pagina 3 di 10 differenziale per capire se una persona fosse in squilibrio metabolico o depressa, nonché in merito a cosa fosse il consulente epigenetico o biohacker.
Richiesta di descrivere il percorso formativo per diventare biohacker, la ricorrente avrebbe riferito che
“non esiste il consulente biohacker ma biohacker è quella persona che, con estro curioso, riesce a darsi quello che serve, che unisce tutte le cose che, a livello di vita personale, possono essere di beneficio nella sua vita”, avrebbe precisato, inoltre, di non fare la biohacker, ma di fare su se stessa biohacking, atteso che “biohacker è come dire conoscitore di se stesso”.
In merito ai fatti segnalati nell'esposto, la dottoressa avrebbe confermato di avere tratto esperienza positiva dall'utilizzo di detti integratori, ma sostenendo di non averli mai proposti nella sua veste professionale, pur riconoscendo che, in occasione degli eventi promozionali ai quali aveva partecipato per portare la sua esperienza quale fruitrice di detti prodotti, dialogando con i presenti, si fosse qualificata come psicologa.
Con deliberazione n. 219/22 del 28.11.22 (cfr. doc. 7 dell'Ordine), ritenuto un possibile contrasto della condotta della ricorrente con gli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice Deontologico, il Consiglio dell'Ordine avrebbe deliberato, quindi, l'apertura di un procedimento disciplinare.
Con nota prot. n. 4983/2022 del 22.12.22 (cfr. doc. 8 dell'Ordine), trasmessa via pec in pari data alla ricorrente, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (cfr. doc. 9 dell'Ordine), l'Ordine, “ritenuto che non sia emersa una chiara infondatezza delle mancanze che Le sono addebitate (…)”, avrebbe comunicato la sua determinazione di aprire il procedimento disciplinare a carico della ricorrente, con l'addebito dei seguenti fatti:
“si ritiene che possa aver violato l'art. 5 del Codice Deontologico, nella parte in cui prevede che lo psicologo “Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di esplicitare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”, e l'art. 40 del Codice Deontologico laddove prevede che “In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine, della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica” poiché si definisce e pubblicizza come “specializzata in Ipnosi” e pagina 4 di 10 “specializzata in Neuroscienze” senza che risulti abbia conseguito idonea specializzazione e poiché afferma di applicare il metodo della “bio-decodifica della coscienza metabolica” senza tuttavia fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia.
Si ritiene inoltre che possa aver violato l'art. 7 del Codice Deontologico, nella parte in cui prevede che
“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative”, perché nei suoi video divulgativi teorizza, tra le varie cose, il collegamento tra personalità-sintomo e patologia e blocco dei chakra o il collegamento tra sinusite e il predatore emotivo.
Si ritiene infine che possa aver violato l'art. 8, secondo comma, del Codice Deontologico perché consiglia prodotti chetogenici presentandosi come psicologa, mentre la norma impone di utilizzare il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti”.
Ne sarebbe conseguita, dunque, l'emanazione della delibera disciplinare impugnata, di cui l'Ordine, in questo giudizio, chiedeva la conferma, con rigetto integrale dell'impugnazione e condanna della ricorrente alle spese di lite.
In seguito alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisone, il GI la rinviava all'udienza di rimessione al Collegio, con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, entro i quali le parti precisavano le conclusioni come già riportato nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, innanzi al
Collegio, con ordinanza pubblicata il 3.12.2024.
Lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, dunque, si rileva che l'impugnazione è infondata.
Con riguardo al primo motivo del ricorso, invero, riguardante l'asserito esaurimento della fase di accertamento preliminare a seguito dell'audizione dell'interessata dell'11.04.22, con conseguente improcedibilità dell'azione disciplinare, si osserva che l'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto (cfr. art. 14 Regolamento Disciplinare, versione 2005 e art. 2 Regolamento disciplinare nella vigente formulazione). Valga, difatti, il richiamo di quanto statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione, Sez. II, nella sentenza n. 1172 del 21.01.14, nella quale, dato atto che “le fonti normative della responsabilità disciplinare degli psicologi sono costituite dalla L. n. 56 del 1989, art.
12, comma 2, lett. i), artt. 26 e 27”, dove, “il primo prevede il potere, il secondo tipizza le sanzioni, il terzo ne disciplina il procedimento d'irrogazione”, la Suprema Corte ha statuito che “detta legge,
pagina 5 di 10 però, non prevede la prescrizione dell'illecito, né la decadenza dell'organo disciplinare dall'esercizio della relativa azione”. La Suprema Corte ha perciò statuito nel senso che “la mancata previsione, da parte della L. n. 56 del 1989 (e, segnatamente, degli artt. 26 e 27), di una causa di decadenza dal diritto di procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare” renda inefficaci per contrasto con norme imperative di legge le norme regolamentari approvate dagli Ordini territoriali che, assoggettando la perseguibilità dell'illecito disciplinare ad un termine inferiore a cinque anni, prevedano l'estinzione del potere disciplinare in caso di mancata conclusione del procedimento in detto termine (in termini, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, sent. 03.12.07 n. 25183).
Fermo quanto precede, d'altronde, la deliberata apertura, in data 28.11.22 (cfr. doc. 7 dell'Ordine), del procedimento disciplinare a carico della ricorrente, determina l'applicazione al relativo procedimento del Regolamento disciplinare approvato in data 12.09.22, che, peraltro, ai sensi dell'art. 17 dello stesso, recante la disciplina transitoria, “si applica ai procedimenti pendenti, sia dinanzi alla Commissione
Deontologica che al Consiglio dell'Ordine, ferma la validità degli atti compiuti”.
Non ha alcun pregio, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe stato applicabile, nel caso di specie, il Regolamento disciplinare nella versione approvata nella seduta del 12.9.22 (cfr. doc.
16 dell'Ordine), bensì quello previgente (cfr. doc. 17 dell'Ordine), vigente al tempo in cui si sarebbe svolta e, quindi, secondo il ragionamento della ricorrente, anche esaurita l'attività istruttoria, in violazione del cui art. 3, nel caso specifico, il Presidente o il Consigliere delegato avrebbero mancato di riferire in merito ai risultati dell'accertamento disciplinare “nella prima riunione utile” del Consiglio.
Secondo parte ricorrente, se il Consiglio si fosse tempestivamente determinato nella prima riunione utile dopo l'espletamento dell'istruttoria, che, secondo tale tesi, coincideva con l'avvenuto svolgimento, in data 11.04.22, dell'audizione disciplinare dell'interessata, e, quindi, la decisione in ordine all'apertura del procedimento disciplinare fosse stata presa a quel tempo, il Regolamento disciplinare applicabile sarebbe stato quello del 2005 e, con esso, avrebbe trovato applicazione
“segnatamente, la norma che preclude – tranne il caso di istanza di parte – ogni ulteriore attività istruttoria o di acquisizione documentale esercitabile d'ufficio (art. 6)”.
In ogni caso, secondo la tesi di parte ricorrente, alla conclusione del procedimento amministrativo di accertamento preliminare sarebbe stato applicabile il termine generale stabilito dalla L. n. 241 del 1990, che identificato in 90 giorni, che, nel caso di specie, non è stato rispettato, ma che, evidentemente, non risulta applicabile, essendo il procedimento disciplinare sottoposto a normativa di legge speciale.
Si badi, invece, che proprio in base all'art. 2 del Regolamento disciplinare nella previgente formulazione, l'accertamento preliminare si costituisce di una serie di elementi, atteso che, l'iscritto pagina 6 di 10 viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni scritte (comma II), ma può essere anche sentito in un'audizione, al pari dell'autore della segnalazione e, se necessario, di persone informate sui fatti
(comma III), così come possono essere assunte sommarie informazioni da persone informate dei fatti
(comma VII). Solo all'esito di tali attività, il Presidente o il Consigliere delegato riferiscono nella prima riunione utile in merito ai risultati dell'accertamento preliminare come precede costituito. È evidente, quindi, che la prima riunione consiliare utile non fosse quella immediatamente successiva all' audizione personale dell'interessata, ma quella disponibile a conclusione dell'accertamento complessivamente compiuto. In nessun punto, d'altronde, il Regolamento disciplinare stabilisce l'estinzione o la decadenza dall'azione disciplinare nell'ipotesi in cui la relazione al Consiglio ad opera del Presidente o del Consigliere delegato avvenga in una riunione che non sia la prima disponibile dopo l'espletamento dell'audizione disciplinare dell'interessato.
Così come infondata è l'affermazione secondo cui, in base alla versione previgente del Regolamento disciplinare, non sarebbe stato possibile ammettere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori, atteso che il terzo comma dell'art. 6, laddove disciplinava lo svolgimento della seduta dibattimentale per la celebrazione del giudizio disciplinare stabiliva che, in caso di necessità, potessero essere acquisiti documenti ancora non disponibili, rinviando, a tale fine, il dibattimento.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ribadiva l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, nonostante dall'esame della nota di comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
(cfr. doc. 8 dell'Ordine), la condotta contestata all'iscritta in relazione alla possibile violazione degli artt. 5 e 40 del Codice Deontologico nelle parti espressamente riportate nella stessa sia, come di seguito, specificatamente descritta: “si definisce e pubblicizza come “specializzata in Ipnosi” e
“specializzata in Neuroscienze” senza risulti abbia conseguito idonea specializzazione e poiché afferma di applicare il metodo della “bio-decodifica della coscienza metabolica” senza tuttavia fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia”.
La condotta contestata è, quindi, stata descritta dettagliatamente e chiaramente valutata in relazione alla possibile violazione degli artt. 5 e 40 del Codice Deontologico, risultando, all'evidenza, infondato affermare che, in relazione all'art. 5, mancasse totalmente la descrizione dei fatti contestati.
Per quanto concerne, invece, la mancata messa a disposizione dei “video divulgativi” espressamente citati nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare a sostegno dell'ipotesi di violazione degli artt. 7 e 8 del Codice Deontologico, è infondato affermare che, in conseguenza di ciò, si sarebbe totalmente negato il diritto di accesso alle fonti di prova e di difesa a carico dell'incolpata: vale la considerazione che, in merito alle circostanze emergenti dai predetti video divulgativi, pagina 7 di 10 direttamente accessibili in rete, la ricorrente aveva ampiamente riferito nella seduta dibattimentale disciplinare del 30.01.23, nonché dedotto negli scritti difensivi dimessi nel procedimento. In aggiunta, dopo che l'Ordine ha deciso di acquisire agli atti del procedimento, ai sensi del IV comma dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinare, detti video e la documentazione, anche tramite screenshot, scaricabile in rete alla stessa data, esso ha rinconvocato la seduta disciplinare del successivo 6 marzo, informando, di un tanto, la ricorrente, con nota n. 511 del 01.02.23 (cfr. doc. 12 dell'Ordine), nella quale le sono stati indicati i link per l'accesso ai suddetti contenuti e le è stata data la possibilità di richiedere all'Ordine una copia.
Sul terzo motivo di impugnazione, concernente l'asserita illegittimità dell'acquisizione al fascicolo disciplinare dei link rappresentativi di video informativi e sulla conseguente inutilizzabilità degli stessi,
d'altro canto, si evidenzia che, nell'esercizio della funzione pubblicistica ex art. 12, comma II, lett. i) della L. 18.02.1989 n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo, l'Ordine deve porre a base della sua decisione i mezzi di prova ritenuti rilevanti, disponendo l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione ritenuti utili, il vaglio dei quali deve essere garantito avvenga nel contraddittorio con l'incolpato, come esattamente risulta essere avvenuto nel caso di specie, nel rispetto anche delle norme regolamentari approvate dal medesimo Ordine.
Con riferimento al quarto motivo, ossia all'asserita insussistenza, nel merito, delle condotte contestate, appare pacifico, innanzitutto, che la ricorrente non abbia mosso alcuna censura in merito alla violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico. In relazione all'art. 5, nella parte in cui lo psicologo “riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teoricopratici per
i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di esplicitare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate” ed all'art. 40, nella parte in cui prevede che
“in ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine, della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica”, è stato contestato che la ricorrente si sia definita e pubblicizzata come “specializzata in Ipnosi” e
“specializzata in neuroscienze”, senza aver mai conseguito la relativa specializzazione e che la stessa affermi di applicare il metodo di “Biodecodifica della coscienza metabolica”, senza, tuttavia, poter pagina 8 di 10 fornire alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia (cfr. doc. 8).
Entrambe le condotte sono state ammesse e, comunque, sono risultate provate all'esito dell'istruttoria:
è la stessa documentazione richiamata nel ricorso, nonché dimessa dalla stessa interessata agli atti del procedimento disciplinare, a comprovare che la ricorrente non abbia mai conseguito il titolo di specializzazione in Neuroscienze e/o Ipnosi. È risultato, altresì, provato, che pure in assenza del relativo titolo e anche dopo che all'interessata erano già stati richiesti chiarimenti in merito, in sede di audizione preliminare, che la stessa “abbia mantenuto pubblicamente su tutti i siti, per ulteriori nove mesi, il titolo di specializzazione nonostante le sia stato segnalato essere un titolo protetto” (cfr. p. 11 verbale seduta disciplinare 30.01.23); in particolare, nella “pagina Facebook ”, dove Parte_2
sono presenti diversi video nei quali la dott.ssa utilizza espressamente il titolo di Pt_1
“neuropsicologa” accanto alla promozione di prodotti con marchio in palese contrasto con Per_1
quanto riferito sia in audizione, che nelle memorie difensive” (cfr. p. 11 verbale seduta disciplinare
30.01.23) (a riprova dell'utilizzo del titolo di specialista, cfr. docc. 23, 24, 25 e 26, recanti il profilo
LinkedIn della ricorrente, le informazioni tratte da Google in merito all'attività svolta dalla stessa e screenshot di interventi sulla pagina Facebook ”, nonché i video di cui ai docc. da 27 a Parte_2
29). Per quanto concerne, poi, l'utilizzo del metodo di “Biodecodifica della coscienza metabolica” senza alcun riferimento a letteratura scientifica a sostegno di tale metodologia, la circostanza è stata sempre pacificamente ammessa dall'interessata, che in tutte le sedi ha rivendicato trattarsi di una sua ideazione e di un suo “personale acronimo” e che “non è possibile riscontrare in letteratura articoli scientifici che parlano di Biodecodifica della coscienza metabolica, proprio perché frutto di una mia elaborazione” (cfr. memoria difensiva prodotta quale doc. 10, della quale ampi stralci su richiesta dell'interessata sono stati recepiti nel verbale dell'audizione disciplinare del 30.01.23, prodotto quale doc. 11 del resistente).
In relazione, poi, all'art. 7 del Codice deontologico, nella parte in cui “nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative”, la condotta contestata è che nei suoi video divulgativi la ricorrente teorizzasse, tra le varie cose, il collegamento tra personalità-sintomo e patologia e blocco del chakra o il collegamento tra la sinusite e il predatore emotivo. A sostegno della fondatezza dell'addebito, sono dirimenti le deduzioni svolte dall'interessata stessa nella memoria dimessa in vista dell'audizione disciplinare del 30.01.23 (doc. 10 del resistente), confermate anche in seduta stessa dall'incolpata, alla presenza del suo legale.
pagina 9 di 10 Quanto, infine, alla violazione dell'art. 8, II comma, del Codice Deontologico, nella parte in cui lo psicologo “utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti”, la condotta contestata è rappresentata dal fatto che la ricorrente abbia consigliato prodotti chetogenici, presentandosi come psicologa. Ciò è dimostrato dalle deduzioni e dichiarazioni rese in merito dalla stessa incolpata, la quale ha pacificamente ammesso di essersi qualificata ai presenti come psicologa in occasione della partecipazione ad eventi promozionali di prodotti chetogenici, così come lo stesso suo procuratore, a p. 7 del ricorso, l'ha definita “testimonial” di tali integratori, limitandosi ad escludere che li abbia prescritti o consigliati, abusando della sua qualità. E' evidente, dunque, che la ricorrente abbia accostato la sua qualifica di psicologa all'uso, per quanto personale, di tali prodotti, risultando, perciò, comprovato l'utilizzo del titolo professionale di psicologa in attività con esso non pertinenti
(cfr. verbale di cui al doc. 13 del resistente).
A livello deontologico, ciò che rileva, infatti, non se la ricorrente prescrivesse o vendesse detti prodotti, ma se accostasse la sua qualifica professionale all'utilizzo degli stessi, circostanza pacifica, oltre che pienamente provata.
Il ricorso, dunque, è interamente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato, a complessità bassa, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutele domande proposte dalla ricorrente e conferma integralmente il provvedimento impugnato: deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine degli del n. 1 CP_1 CP_1
del 6 marzo 2023, comunicata alla ricorrente il 4 maggio 2023, che, accertata la violazione degli artt. 5, 7, 8 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ha comminato alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei.
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Venezia, 25 Marzo 2025.
Il Presidente ed estensore dott.ssa Maria Carla Quota
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