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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1090/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1090/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Vercelli, via Sabotino n. Parte_1 P.IVA_1
6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Paolo Comoglio del foro di Vercelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vercelli, via G. Ferraris n. 90, PEC
Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Vercelli, via degli Oldoni Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Simone Rosazza Giangros, del foro di Vercelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, PEC
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- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 305/2022, emessa in data 16 giugno
2022 dal Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, pubblicata il 17 giugno
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1 20.336,24 (oltre l'Iva sulla somma di euro 14.283,00), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di spese Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.972,00 a titolo di compenso professionale e in € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone a carico di 2004 srl le spese di ctu”. Pt_1
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, presentata da CP_1
con ordinanza in data 29 luglio 2022 il Tribunale di Vercelli disponeva
[...]
correggersi la motivazione e il dispositivo della pronunciata sentenza, in punto ammontare dell'importo al cui pagamento era condannata, Parte_1
dovendo lo stesso intendersi pari a euro 21.836,37 (anziché euro 20.336,24).
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., l'Appellato presentando appello incidentale.
Nella presente causa, prima ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, poi a seguito di concorde istanza delle parti ex art. 127 ter c.p.c., le udienze sono state sostituite con il deposito di note scritte.
L'istanza di inibitoria, ex art. 283 c.p.c., presentata da parte Appellante con ricorso ex art. 351 c.p.c., è stata dalla stessa Appellante rinunciata, in data 28 settembre 2022, all'udienza tenutasi, relativamente al subprocedimento così originatosi, in presenza delle parti.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle
2 seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 305/2022, emessa dal Tribunale di
Vercelli in data 16 giugno 2022, pubblicata in data 17 giugno 2022, nel procedimento n. 1233/2019 R.G., mai notificata, e, per l'effetto, in via istruttoria, ai sensi degli artt. 196 e 197 c.p.c., disporre l'integrazione della perizia redatta dal geom. , sui punti specificati nelle note per l'udienza del 22.9.2021, o, comunque, Pt_2 chiamare il CTU a chiarimenti per fornire le necessarie chiarificazioni sui medesimi punti, invitando, in particolare, il medesimo CTU a
- integrare la relazione rispondendo anche all'integrazione del quesito disposta dal Tribunale in data 3 marzo 2021,
- a specificare se, con interventi di manutenzione sul pavimento, le fessurazioni potevano essere contenute o limitate,
- a quantificare i costi di ripristino in economia o, in subordine, applicando il prezziario delle opere edili della provincia di Vercelli.
- a quantificare i costi di ripristino del pavimento secondo il preventivo iniziale (ossia con un pavimento tradizionale e non in resina) e a non computare il costo del rifacimento del massetto (non incluso nel preventivo concordato fra le parti). in via istruttoria, in prova contraria, ammettere prova per interrogatorio e testimoni, sul seguente capitolo di prova:
A) Vero che i soci e amministratori di successiva-mente nel corso dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione presso il proprio negozio di Milano (ossia all'inizio del 2017), hanno visionato il pavimento rea-lizzato in resina da Progetto 2004 in un altro immobile a Vercelli (precisamente sito in via Galileo Ferraris, n. 108, cfr. le foto, prodotte quale documento 25 che si rammostrano) e hanno deciso di commissionare a Progetto 2004 la realizzazione del pavimento in resina per l'intera superficie del negozio? Si indicano, quali testimoni, la signora residente in [...]
Vercelli, via Galileo Ferraris, n. 108, nonché gli altri testimoni indicati in pro-va diretta. merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 402/2019, emesso in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Vercelli nel proc. 927/2019 R.G. e, in ogni caso, condannare la parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia dal Tribunale per i lavori svolti da per conto di oltre agli interessi moratori di cui Parte_1 Controparte_1 al d.lgs. 231 del 2002 dal 4 maggio 2019; in secondo luogo, rigettare l'appello incidentale proposto da in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, di tutti i gradi di giudizio, oltre ovviamente al rimborso dell'IVA e del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980 sugli importi imponibili”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione avversaria, previe le declaratorie iuris occorrende,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del primo motivo di appello avversario per tutte le ragioni esposte in atti;
- nel merito: respingersi, siccome infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti e confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte, fatta eccezione per le parti oggetto di appello incidentale.
- In via incidentale:
A) a parziale riforma della sentenza di primo grado, Voglia Codesta Ecc.ma Corte quantificare e condannare a risarcire in favore di il danno derivante dalla Parte_1 Controparte_1 necessità di trasferire e mantenere la merce per tutta la durata dei lavori, nonché dalle attività ad esse
3 connesse, nella misura risultante dalla documentazione in atti pari ad euro 2.500,00, oltre iva di legge, ovvero in quella maggiore somma ritenuta di giustizia.
B) a parziale riforma della sentenza di primo grado, Voglia Codesta Ecc.ma Corte quantificare e condannare a risarcire in favore di il danno derivante dal Parte_1 Controparte_1 fermo attività, nella misura corrispondente ad euro 33.877,27, ovvero in quella diversa misura che risulti dovuta e Voglia altresì condannare a risarcire in favore di Parte_1 CP_1 l'ulteriore danno derivante dalla perdita di avviamento commerciale, da liquidarsi anche in via
[...] equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite relative alla fase di appello. In via istruttoria: ci si oppone fermamente alla richiesta di integrazione di perizia formulata da parte appellante ed alla ammissione per interrogatorio e testimoni sul capitolo di prova avversario sub A), riservando in ogni caso la prova contraria nel denegato e non creduto caso di ammissione con tutti i testi già indicati in atti in primo grado (sig.ri , presso Testimone_2 Testimone_3Co impresa di con sede in Giovenzano di Vellezzo Bellini (PV), via Perlasca n. Testimone_3
12, Cascina San Rocco n. 23 Villanova Monferrato (AL), Arch. Controparte_3 Testimone_4 presso lo studio in Caresanablot (VC), via Vercelli n. 16, Dott. presso Testimone_5 studio in Vercelli via degli Oldoni n. 14). Si insta per l'ammissione del seguente capitolo di prova con il teste Dott. Testimone_5
[...] 10. “il totale dei ricavi delle vendite della società ammonta, per l'anno 2019, a Controparte_1 circa 260.000,00 euro”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Parte_1
Tribunale di Torino pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 402/2019, in data 31 maggio 2019, notificato il 17 giugno 2019, di ingiunzione a CP_1
di pagamento dell'importo di euro 51.278,61, oltre interessi e spese di
[...]
procedura, indicando e producendo, a fondamento del ricorso, fattura n. 15 del 6 aprile
2017, relativa al saldo di lavori di ristrutturazione svolti dalla società ricorrente presso i locali in uso alla resistente, siti in Milano, via Bartolomeo Eustachi n. 33, adibiti ad attività commerciale al dettaglio.
A fondamento del ricorso, ha allegato: Parte_1
- di aver svolto lavori di ristrutturazione presso i locali commerciali della resistente, per i quali ha emesso la predetta fattura n. 15 del 6 aprile 2017;
4 - che ricevuta la fattura, aveva espressamente riconosciuto Controparte_1
la debenza del credito, autorizzando a procedere allo Parte_1
sconto della fattura e impegnandosi a “effettuare il pagamento nel minor tempo possibile”;
- che, nonostante tale riconoscimento, non ha pagato la Controparte_1
fattura;
- che, a seguito di solleciti, si era impegnata a pagare la Controparte_1
fattura a rate;
- che, nonostante l'assunzione del predetto impegno, ha Controparte_1
saldato solo in parte la fattura, con un debito residuo, al netto di pagamenti parziali, pari a euro 45.240,00, oltre interessi moratori.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto Controparte_1
opposizione, deducendo:
- di condurre in locazione i locali, adibiti a negozio di abbigliamento maschile e femminile, siti in Milano, via Eustachi n. 33;
- di aver commissionato a la realizzazione di interventi Parte_1
edili e impiantistici di manutenziona straordinaria presso detti locali, tra i quali anche “la sistemazione del pavimento del piano terreno, con la rimozione della pavimentazione allora esistente, la verifica del supporto da effettuare in opera, la fornitura e la posa in opera di una nuova pavimentazione in resina”;
- che, “al termine dei lavori, emetteva la fattura n. 15/2017 a Parte_1
saldo da pagarsi nei termini convenuti”.
- che, “a distanza di alcuni mesi dal fine dei lavori, la pavimentazione del negozio iniziava ad evidenziare alcune preoccupanti crepe e cavillature”, prontamente segnalate a , legale rappresentante di il Persona_1 Parte_1
5 quale riferiva che si sarebbe trattato di un “effetto normale” dovuto all'impiego della resina per la realizzazione dell'opera;
- di aver in seguito ulteriormente segnalato la situazione a , in quanto Per_1
“le cavillature iniziavano ad aumentare ed ad allargarsi sino a diventare vere e proprie crepe, che sollevavano la pavimentazione”, e di avere, in data 25 giugno
2018, sospeso il pagamento delle rate e inviato a una Parte_1
comunicazione nella quale veniva descritta la grave situazione ed evidenziati gli ingenti danni causati dai vizi della pavimentazione;
- che i lamentati danni avevano altresì trovato riscontro nella consulenza redatta dal proprio tecnico di fiducia, arch. , datata 18 giugno 2018; Testimone_4
- di avere, in seguito al ricevimento della comunicazione di sollecito al pagamento della fattura inviata il 16 gennaio 2019 da ribadito le Parte_1
contestazioni già mosse in precedenza, sottolineando altresì la ritenuta erroneità dei conteggi relativi all'importo richiesto;
chiedendo, su queste basi, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare la risoluzione, anche parziale, del contratto di appalto. per la sussistenza di gravi vizi dell'opera ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo pattuito per un importo non inferiore a euro 17.100,00, oltre IVA, o pari alla somma accertanda in corso di causa e, in ogni caso, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1
e di condannarla a risarcire tutti i danni cagionati a
[...] Controparte_1
consistenti nei costi di rifacimento della pavimentazione (17.000,00 oltre IVA), nella perdita di fatturato per tutti il periodo di esecuzione dei lavori (€ 20.000,00 € mensili), nel canone di locazione (€ 1.500,00 al mese), nelle spese condominiali (€ 250,00 al mese), nei costi di trasferimento della merce in altro luogo (2.500,00 oltre IVA), per
6 un totale di € 67.412,00, comprensivo dei costi di ripristino, ovvero di altra somma accertanda in corso di causa.
Nel procedimento instaurato a seguito dell'opposizione presentata da si è costituita in giudizio allegando: Controparte_1 Parte_1
- la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'effettuazione da parte di dei lavori di ristrutturazione e il riconoscimento da parte Parte_1
della stessa del debito portato dalla fattura, con conseguente riconoscimento della fondatezza del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa monitoria;
- la decadenza e l'infondatezza dell'eccezione avversaria formulata ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
- la corretta applicazione, da parte del Tribunale di Vercelli, nell'emanato decreto ingiuntivo, degli interessi moratori, essendo il d.lgs. n. 231/2002 applicabile anche al contratto d'appalto;
e, dichiarandosi comunque preliminarmente disponibile, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 91 c.p.c., a ricalcolare la somma dovuta a fronte dell'immediato pagamento da parte dell'opponente della somma capitale ancora dovuta e degli interessi moratori, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 51.278,61 (di cui euro 45.240,00 a titolo di somma capitale e il resto a titolo di interessi moratori calcolati sino al 3
maggio 2019), ovvero di altra somma accertanda in corso di causa, oltre a interessi moratori, e al rimborso delle spese, dei diritti, degli onorari successivi occorrendi, dell'IVA e del contributo ex art. 11 l. 576/80 sugli importi imponibili.
Il Tribunale, istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di
CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento delle domande presentate da parte opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato a risarcire a l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 20.336,24, poi corretto “in euro 21.836,37 (oltre l'IVA sulla somma di euro
14.283,00)”, a titolo di risarcimento danni, computando “i costi per l'integrale rifacimento dell'opera”, “per il trasferimento e il deposito della merce sino al ripristino
7 dell'attività”, “le spese sostenute a titolo di canone di locazione dei locali commerciali” e di “spese condominiali”, nonché “i danni derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale”, questi ultimi, come pure quelli per il trasferimento e il deposito della merce, “liquidati equitativamente”.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non Parte_1
condivisibile e meritevole di essere totalmente riformata, ha presentato otto motivi d'impugnazione, così rubricati:
1) “violazione degli artt. 112 e 653 c.p.c.”, per omessa statuizione sulla domanda di pagamento dei corrispettivi dei lavori;
2) “violazione dell'art. 1668 c.c.” per erronea risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore;
3) “violazione dell'art. 1667 c.c.”, per erroneo accertamento della tempestività della denuncia dei vizi;
4) “ulteriore violazione dell'art. 1667 c.c. (in relazione all'art. 246 c.p.c.)”, per erroneo accertamento della non necessarietà della denuncia dei vizi;
5) “violazione dell'art. 196 c.p.c.”, per aver “apoditticamente ritenuto attendibili” le risultanze della svolta CTU, senza considerare gli avanzati rilievi critici;
6) “violazione degli artt. 1223 e ss. c.c., dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.”, per erronea condanna a risarcimento dei danni riferiti allo spostamento della merce, ai canoni di locazione, agli oneri condominiali e per il lucro cessante;
7) “violazione dell'art. 1242 c.c.”, per erronea applicazione, sulle somme da risarcire, della rivalutazione e degli interessi legali;
8) “violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.” per erronea condanna al pagamento delle spese di lite.;
e ha altresì avanzato delle richieste istruttorie.
nel costituirsi nel giudizio d'appello, ha presentato appello Controparte_1
incidentale, in ordine a motivi d'impugnazione così rubricati:
8 I) “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il trasferimento ed il mantenimento della merce per il periodo in cui avranno corso i lavori di ripristino”;
II) “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il fermo dell'attività”; avanzando inoltre, a sua volta, delle richieste istruttorie.
2. ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ – NON ACCOGLIBILITÀ
Le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti (da Parte_1
relativamente all'assunzione di prove orali, nonché alla rinnovazione della CTU;
da oltre alla richiesta di prove contrarie, inerenti all'escussione di Controparte_1
un teste) risultano in parte inammissibili, in parte non accoglibili.
Quanto alle richieste di prove orali, il principio generale della non ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ex art. 345 c.p.c., ne impedisce la proposizione, mentre la riproposizione di domande istruttorie respinte in primo grado deve essere veicolata dalla presentazione di specifici motivi d'impugnazione, in questo caso del tutto assenti.
Anche a volerle comunque configurare come un motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando le parti aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
9 Quanto invece alla richiesta di rinnovazione della CTU, come è noto la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure
è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la
Corte non ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti.
3. ERRONEITÀ DELLA DICHIARATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO -
FONDATEZZA
In ordine logico, occorre poi prioritariamente esaminare il secondo motivo di gravame avanzato dall'Appellante con cui si lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia accolto la “domanda di risoluzione del contratto” di appalto avanzata da Controparte_1
La doglianza è fondata.
Va intanto osservato, per inciso, che, pur leggendosi nella parte motiva che “la domanda di risoluzione del contratto può trovare accoglimento” e risultando essere state fatte derivare da questo accoglimento tanto la revoca del decreto ingiuntivo,
quanto le statuizioni di condanna pronunciate dal Tribunale, nel dispositivo della sentenza tale pronuncia non risulta esplicitata.
Il Tribunale ha comunque ritenuto che, a fronte delle risultanze della CTU, secondo la quale l'eliminazione dei vizi e difetti della realizzata pavimentazione in resina implica il rifacimento della stessa, da questo derivi la risoluzione “del contratto” ex art. 1668, secondo comma c.c..
10 Il giudice di prime cure, nell'addivenire a tale conclusione, non ha tenuto conto che il contratto di appalto concluso fra le parti aveva come oggetto non la sola realizzazione della pavimentazione, ma una serie di vari lavori di ristrutturazione.
La fattura posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo fa riferimento al
“preventivo approvato del 25-1-2017” e alle “integrazioni del 1-3-2017”.
Anche a prescindere dalle “integrazioni”, già nel preventivo del 25 gennaio 2017 i lavori da effettuarsi sono elencati come segue:
“Demolizione parziale delle murature esistenti (sondaggio della tramezza e demolizione della parte alta per portare alla stessa altezza tutta l'area dei camerini);
Demolizioni tramezze porzioni laterali e centrali per il riordino degli spazi;
Rimozione
marmi muretti vetrina;
Rimozione parziale della pavimentazione esistente;
Rimozione
zoccolatura; Rimozione carta da parati (tutte le pareti al piano terreno); Rimozione
pannelli di rivestimento del soffitto piano terreno;
Eliminazione delle macerie carico,
trasporto e smaltimenti a discarica autorizzata compresi oneri di smaltimento;
Formazione nuove separazioni interne in muratura o cartongesso per chiusura scala e per creare e separare la parte camerini;
Formazione di muratura e chiusura orizzontale per nuovi appoggi vetrine;
Impianto elettrico aggiuntivo (calcolati n. 12 punti di utilizzo aggiuntivi) per prese e punti luce illuminazione e vetrine (esclusa 1a fornitura e posa dei corpi illuminanti); Impianto di allarme composto da n. 2 rilevatori di movimento volumetrico interno centralina, commutatore telefonico, sirena esterna;
Videosorveglianza con n. 2 telecamere interne;
Predisposizione aria condizionata: n. 2
punti di utilizzo interni e una macchina esterna posizionata sulla copertura del bagno;
Assistenze murarie per impianti elettrico e condizionamento comprese le demolizioni e i successivi ripristini;
Formazione di intonaco per le pareti di nuova formazione;
Preparazione dei supporti , raschiatura e pulitura per pareti soffitti al piano terreno;
Rasatura di pareti e soffitti comprese opere provvisionali (n. 1 mano di rasante Rofix
57 rasante collante frattazzato fine); Intervento fabbro: rimozione vetrina esistente e trasformazione con eliminazione dell' apertura per ottenere un vetro unico;
riposizionamento compresa fornitura e posa di vetro di sicurezza;
fornitura e posa
11 serratura di sicurezza per porta sul retro;
Sistemazione pavimento al piano terreno
(calcolata la rimozione di circa il 50% dell' attuale pavimentazione, verifica del supporto da effettuare in opera;
fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione per la parte rimossa), non è stata calcolata la zoccolatura, compreso carico e smaltimento dei materiali di risulta;
Sistemazione (al grezzo) delle pareti del locale seminterrato
(rappezzi di intonaco a seguito della rimozione dei pannelli a parete); Opere da pittore:
per il piano terreno preparazione dei supporti con una mano di fissativo per uniformare la superficie di posa e n. 2 mani di pittura traspirante lavabile per interni (Absolute
Cap Arrighini) a finire in tinta unica bianca, Per il magazzino : semplice imbiancatura a pulitura delle pareti esistenti;
Semplice verniciatura per le parti in ferro (solo lato interno)”.
Che tale preventivo sia stato accettato, risulta dal complesso degli elementi agli atti
(dalla corrispondenza con i lavori effettuati, provati anche dai referti fotografici agli atti, dall'esito delle prove orali assunte, oltre che dal riconoscimento scritto da parte di della debenza dell'importo poi fatturato da Controparte_1 Parte_1
con espresso riferimento al preventivo del 25-1-2017).
[...]
Il rifacimento della pavimentazione era quindi solo una minima parte del complesso dei lavori di ristrutturazione appaltati alla Parte_1
È incontroverso che i lavori siano stati integralmente portati a termine e che, per quanto non concerne la pavimentazione, non siano stati allegati vizi o difetti. nell'atto di citazione, ha espressamente allegato e Controparte_1
riconosciuto “di aver commissionato a la realizzazione di Parte_1
interventi edili ed impiantistici di manutenziona straordinaria”, tra i quali anche “la sistemazione del pavimento del piano terreno”, che i lavori erano stati realizzati e che solo “a distanza di alcuni mesi dal fine dei lavori, la pavimentazione del negozio iniziava ad evidenziare alcune preoccupanti crepe e cavillature”.
Non a caso, la stessa aveva avanzato domanda di risoluzione Controparte_1
“anche parziale” del contratto di appalto e, in subordine, di riduzione del prezzo.
12 L'effettuazione, esente da vizi e difetti, della più parte dei lavori commissionati, oltre a non essere nemmeno contestata, è comunque pienamente provata in giudizio, a fronte della documentazione acquisita e dei referti fotografici dello stato dei locali prima e dopo l'intervento di manutenzione straordinaria.
Risulta quindi di tutta evidenza che non sussistono gli estremi per dichiararsi ex art. 1668 c.c. la risoluzione del contratto nella sua interezza.
Ma nemmeno è fondata la domanda di risoluzione parziale dello stesso.
L'effettuata CTU ha accertato che “la pavimentazione ... presenta evidenti fessurazioni e in alcune parti distacchi dal massetto sottostante”, indicando che “viste le problematiche rilevate”, “non parrebbe ragionevole escludere che le stesse possano in futuro aggravarsi o manifestarsi in altre zone del locale in cui ad oggi non sono presenti”, concludendo nel senso di “suggerire” “il totale rifacimento, previa asportazione dell'esistente e del relativo massetto sottostante, non del sottofondo che ha la funzione principale di livellare in modo adeguato il solaio, oltre che favorire l'isolamento termico ed ospitare elementi impiantistici”, computando il costo di tale lavoro.
Si ritiene accertata, come anche si dirà in seguito, la sussistenza di vizi dell'opera,
ma dalla necessità, per ovviare agli stessi, del suo parziale rifacimento, relativamente al massetto sottostante e alla pavimentazione, non deriva che detti vizi siano qualificabili come “tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
È sufficiente notare che, a partire dalla conclusione dei lavori, e da lì in avanti, certamente sino a dopo l'instaurazione del giudizio e sino allo svolgimento delle operazioni peritali, se non sino ad oggi, i locali oggetto di ristrutturazione sono stati regolarmente utilizzati dalla e aperti al pubblico per la propria Controparte_1
attività imprenditoriale. Non può dirsi, pertanto, che l'opera realizzata fosse “del tutto inadatta” alla sua destinazione oggettiva e all'uso particolare cui era destinata, condizione necessaria per ritenersi accoglibile domanda di risoluzione del contratto di appalto (cfr., ex multis, C. Cass., Sez. II, ordinanza n. 21188 del 5 luglio 2022).
13 4. OMESSA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO -
FONDATEZZA
Anche il primo motivo d'impugnazione avanzato da risulta Parte_1
fondato.
L'Appellante si duole per l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine al pagamento del corrispettivo a lei spettante per i lavori effettuati e portati a termine,
innanzitutto per quelli diversi dal rifacimento della pavimentazione al piano terreno dei locali in uso alla controparte.
Parte Appellata eccepisce trattarsi, a suo avviso, di domanda nuova: il che non è,
trattandosi, al contrario, della domanda già posta alla base del ricorso monitorio presentato da Parte_1
Ove pure fosse stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento,
comunque avrebbe dovuto computarsi e riconoscersi la spettanza degli importi corrispondenti al valore, per il committente, delle opere realizzate.
Essendosi invece ritenuto, come detto, che la domanda di di Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto non possa trovare accoglimento, eccettuato quanto si dirà, nel prosieguo, in ordine all'accoglibilità della diversa domanda di riduzione del prezzo, va ritenuta, per il resto, la fondatezza della domanda di pagamento del saldo dei lavori effettuati da parte di essendovi piena prova agli atti, Parte_1
differentemente da quanto pare ora sostenere parte Appellata, dell'effettuazione e del completamento dei lavori, come pure dell'assenza di vizi e difetti delle opere diverse da quella di pavimentazione (aspetti questi, fra l'altro, mai contestati, e che comunque risultano provati sia dalla documentazione acquisita che dagli esiti delle prove orali assunte), né risultando in alcun modo contestata la corrispondenza con i prezzi pattuiti
(il che emerge, fra l'altro, anche dai plurimi documenti acquisiti con i quali, dopo il completamento dei lavori, ha ammesso la debenza del saldo Controparte_1
esposto in fattura, richiedendo e ottenendo la rateizzazione dei pagamenti, sinanche poi disponendo un ordine di “bonifico permanente”, in data 26 febbraio 2018 ed effettuando i pagamenti delle prime rate).
14 L'importo complessivo esposto nella fattura de quo, n. 15/2017, era di euro
42.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 51.240,00.
già in sede di ricorso monitorio, ha riconosciuto di aver Parte_1
ricevuto un parziale pagamento, in quattro rate, nei mesi fra marzo e maggio 2018 (la stessa infatti, ha allegato di aver sospeso i pagamenti rateali nel Controparte_1
giugno 2018), uno a marzo 2018, due nello stesso mese di aprile 2018, uno a maggio
2018, di euro 1.500,00 ognuna, quindi per complessivi euro 6.000,00.
Nel ricorso monitorio proponeva poi un dato computo Parte_1
relativo agli interessi moratori (dal 1/9/2017), addivenendo all'importo di euro
51.278,61 (su un importo per “capitale” di 45.240,00), riportato poi nella concessa ingiunzione di pagamento. L'importo “per capitale” di euro 45.240,00 corrisponde a euro 51.240,00 (IVA compresa) meno euro 6.000,00 (4 rate corrisposte).
oltre a documentare i 4 pagamenti di euro 1.500,00 la cui Controparte_1
ricezione è stata riconosciuta dalla controparte, ha documentato di aver effettuato altri
3 pagamenti: di euro 1.240,00 il 24/10/2017 (recante come causale “1 rata ft 15-17”), di euro 1.000,00 il 1/11/2017 (“2 rata”), di euro 1.000,00 il 23/11/2017 (“3 rata”), che possono ritenersi sufficientemente provati agli atti.
L'importo da ritenersi ancora dovuto da a pagamento della Controparte_1
fattura n. 15/2017 risulta quindi pari a euro 42.000,00 (IVA compresa).
L'esclusione della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto non esclude, tuttavia, che dovesse essere esaminata la subordinata domanda di riduzione del prezzo, per valutare la quale, peraltro, occorre prima prendere in esame il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione avanzati da Parte_1
5. ASSERITE VIOLAZIONI ART. 1667 C.C. - INFONDATEZZA
Con il terzo e il quarto motivo di gravame lamenta una Parte_1
ritenuta erroneità della sentenza di primo grado, per presunta violazione dell'art. 1667
c.c., nella parte in cui è stata ritenuta, rispettivamente, tempestiva e, in ogni caso, non necessaria, la denuncia dei vizi dell'opera.
15 Tali motivi d'appello sono infondati.
Il Tribunale ha osservato che le crepe e le irregolarità della pavimentazione in resina si sono manifestate a distanza di diversi mesi dalla conclusione dei lavori e sono andate via via aggravandosi, e ha ritenuto: che solo a seguito della consulenza affidata all'arch. abbia avuto contezza delle cause di tali vizi, Persona_2
poi confermate dalla CTU svoltasi in giudizio, riferibili a responsabilità della ditta appaltatrice, e che a quel punto i vizi sono stati tempestivamente denunciati a che il legale rappresentante di già nei Parte_1 Parte_1
mesi precedenti, dopo essere stato debitamente informato dei vizi che stavano emergendo, li aveva riconosciuti come sussistenti, in quanto non solo aveva invitato la società committente a rivolgersi, evidentemente a suo nome, all'impresa “
[...]
”, ditta subappaltatrice incaricata da di Controparte_4 Parte_1
effettuare la posa della pavimentazione, ma aveva anche direttamente incaricato tale impresa di ripristinare il pavimento, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e il che “rendeva superflua la denuncia ai fini Tes_2 Tes_3
dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.”.
L'Appellante rappresenta, in senso contrario: che la presenza di crepe risultava, come provato dalle fotografie pubblicitarie pubblicate su Facebook dalla stessa già a partire dal 1° aprile 2018, ovvero quasi 90 giorni prima Controparte_1
della comunicazione via PEC del 25 giugno 2018 con la quale tali vizi sarebbero stati denunziati da a che la testimonianza Controparte_1 Parte_1
resa da amministratore, con poteri di rappresentanza, di Testimone_2
era da considerarsi inammissibile, ex art. 246 c.p.c., mentre la Controparte_1
testimonianza di , subappaltatore responsabile della posatura del Testimone_3
pavimento, sarebbe da ritenersi inattendibile, anche in ordine alla sussistenza di un difetto non a lui imputabile, essendo impossibile che un posatore specializzato, quale lui era, non si fosse accorto, al momento della realizzazione della pavimentazione, che il massetto non fosse adeguato al tipo di materiale che stava per posare;
inoltre, nell'aprile 2018, avrebbe semplicemente chiesto a PROGETTO Controparte_5
16 2004 s.r.l. il numero del tecnico che aveva realizzato il pavimento, non altro, e non vi sarebbe stato alcun riconoscimento dei vizi da parte di Parte_1
Ora, non vi è dubbio che nell'aprile 2018 i vizi della pavimentazione quantomeno abbiano iniziato a manifestarsi, ma già non è privo di rilievo che sia stato riconosciuto dall'Appellante che in quello stesso mese i rappresentanti delle due imprese si siano sentiti, dovendosi ritenere che in quell'occasione sia stata Parte_1
informata di tale circostanza, non essendo credibile che la comunicazione si sia limitata a una richiesta dei recapiti della ditta subappaltatrice incaricata da di effettuare la posa di quella stessa pavimentazione, richiesta Parte_1
che altrimenti non troverebbe giustificazione alcuna. Ai fini dell'art. 1667 c.c., non è
d'altronde necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, essendo sufficiente, ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una “pur sintetica indicazione delle difformità suscettibili di conservare l'azione di garanzia” (così, ad es., C. Cass., Sez. II, sentenza n. 11520 del 25 maggio 2011).
Quanto alla testimonianza resa da , sarebbe stata effettivamente da Testimone_2
accogliersi l'eccezione di inammissibilità, ex art. 246 c.p.c., ma correttamente parte
Appellata ha rilevato che l'Appellante non ha riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, come invece dovuto, essendo noto l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.” (C. Cass., Sez. III, ordinanza n.
29714 del 26/10/2023, Rv. 669326 - 01), ragione per la quale “la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede
17 di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame” (così C. Cass., SS.UU., sentenza n. 9456 del 6/04/2023, Rv. 667445 - 03).
Le dichiarazioni del teste risultano poi credibili, nella parte Testimone_3
che qui rileva, ovvero di affidamento da parte della di un Parte_1
incarico di provvedere all'eliminazione dei vizi, il che comprova la previa effettiva comunicazione degli stessi da parte di a Controparte_1 Parte_1
se non anche il riconoscimento di fatto della loro sussistenza da parte di
[...]
D'altronde, essendo il subappaltatore responsabile nei Parte_1
confronti dell'appaltatore per le opere non eseguite a regola d'arte, ove l'appaltatore sia riconosciuto responsabile nei confronti del committente, sarebbe stato semmai interesse di dichiarare l'opposto, pur ad ipotizzare che, per il resto, come Tes_3
sostenuto dall'Appellante, abbia cercato di escludere la riferibilità dei vizi Tes_3
a quanto da lui personalmente realizzato.
Inoltre, il primo presentarsi di crepe non equivale a piena conoscenza della causa delle stesse, né della probabilità del loro successivo aggravarsi, e si concorda con il
Tribunale nel ritenere che sia stata pienamente edotta dei vizi Controparte_1
dell'opera realizzata da solo all'esito della consulenza tecnica Parte_1
da lei affidata all'arch. . Tes_4
6. ASSERITO MANCATO ESAME CENSURE AVVERSO CTU - INFONDATEZZA
Con il quinto motivo di gravame l'Appellante si duole di una presunta violazione dell'art. 196 c.p.c., ritenendo che il Tribunale avrebbe “sposato apoditticamente le conclusioni rese dal C.T.U. in primo grado, senza esaminare le censure mosse da questa difesa, sia in punto di esistenza dei vizi sia in punto quantificazione dei costi di ripristino”.
In specie, ritiene che il giudice di prime cure, a fronte delle Parte_1
contestazioni mosse, avrebbe dovuto procedere ex art. 196 c.p.c., inoltre il giudicante
18 avrebbe omesso ogni considerazione in merito ai profili di criticità sollevati relativamente alla CTU, riguardanti:
- la mancata specificazione del periodo in cui le fessurazioni nel pavimento sarebbero sorte;
- la mancata specificazione degli interventi di manutenzione che CP_1
avrebbe potuto attuare al fine di ridurre i danni;
[...]
- l'erronea quantificazione dei costi di ripristino della pavimentazione effettuata dal C.T.U., essendo stato applicato il prezziario delle opere edili della provincia di Milano e non calcolato i costi in economia o, in subordine,
applicando il prezziario della provincia di Vercelli;
- l'erronea quantificazione dei costi di rispristino, essendo stati calcolati i costi per il rifacimento di un pavimento in resina e non, come da preventivo iniziale che avrebbe dovuto assumere quale base di calcolo, di un pavimento tradizionale ed essendo stato compreso nel totale complessivo anche il costo del rifacimento del massetto, che non sarebbe stato incluso nel preventivo concordato tra le parti, sarebbe inoltre erronea l'inclusione nell'IVA nella determinazione dei costi del ripristino.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Non sussiste alcuna violazione dell'art. 196 c.p.c.: il giudicante ha la facoltà, non certo l'obbligo, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico nominato;
in questo caso poi non ve n'era alcuna ragione, tanto più visto che il Tribunale ha pienamente concordato sia sulle metodologie seguite dal perito che sugli esiti degli accertamenti tecnici.
Va poi osservato che, in ordine ai profili critici ora riproposti dall'Appellante, il
CTU in primo grado aveva già fornito adeguate risposte, che anche questa Corte
ritiene del tutto corrette.
Quanto alla specificazione del periodo in cui le fessurazioni nel pavimento sarebbero sorte, il CTU ha indicato che “non esistono metodi o strumenti di indagine che consentano di collocare temporalmente il verificarsi dei danni rilevati”, il che è
19 ben comprensibile e del tutto condivisibile, i più vari potendo essere i fattori concausa del primo manifestarsi delle conseguenze dei vizi dell'opera.
Tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla conclusione dei lavori e della natura dell'opera, una pavimentazione, nonché della funzione e del collocamento della stessa in un negozio di abbigliamento aperto al pubblico, la committenza non poteva essere tenuta a effettuare interventi, la cui stessa identificazione nemmeno è ipotizzata dall'Appellante, atti a prevenire o limitare i danni oggetto di causa che, inoltre, è stato accertato essere imputabili all'inidoneità del massetto, dei materiali e dell'esecuzione della posa, pertanto ogni intervento successivamente effettuato sulla pavimentazione sicuramente non avrebbe evitato il formarsi di crepe, distacchi e dislivelli.
I locali oggetto dell'intervento edilizio erano situati in Milano, del tutto correttamente il CTU ha considerato il prezziario delle opere edili della provincia di
Milano e in riferimento a quanto necessario per una realizzazione del rifacimento esente da vizi.
L'opera che è risultata viziata è una pavimentazione in resina, non rileva il fatto che nel preventivo iniziale, fra le altre opere oggetto di appalto, per questa non fosse precisamente indicato il materiale da impiegarsi e le modalità di realizzazione,
dovendosi ritenere sopravvenuto accordo fra le parti in corrispondenza a quanto in concreto realizzato, tanto più che nello stesso preventivo si legge “verifica del supporto da effettuare in opera” e in questo non poteva che essere compreso, per quanto necessario a effettuare la prevista pavimentazione, anche l'eventuale rifacimento del massetto.
Quanto al doversi includere o meno l'IVA nel costo dei lavori necessari per effettuare i lavori di ripristino, è questione non concernente la correttezza o meno della svolta CTU, oltre ad essere comunque infondata. Per un verso, la stessa
[...]
ha sempre richiesto a pagamenti computati “IVA Parte_1 Controparte_1
compresa” e non esclusa, la detraibilità o meno dell'IVA ha poi rilevanza esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla valutazione del costo complessivo del ripristino, in cui correttamente, nel caso, l'IVA è stata compresa;
per altro verso,
20 ha notato che, nel prezziario utilizzato dal CTU, gli importi Controparte_1
sono indicati IVA esclusa, per cui non è nemmeno vero che sia stata inclusa dal CTU, al contrario il costo dei lavori “dovrà essere incrementato” dell'IVA, e questa infatti è stata la decisione del Tribunale al riguardo, che ha indicato che l'importo di euro
14.283,00, computato dal CTU, deve essere maggiorato dell'IVA.
7. RIDUZIONE DEL PREZZO
Si ritiene compiutamente provata agli atti la sussistenza di vizi dell'opera per la cui eliminazione è necessario il rifacimento della pavimentazione mediante opere il cui costo è stato correttamente computato in euro 14.283,00, oltre IVA.
Al riguardo deve essere accolta la domanda, formulata in subordine da di riduzione del prezzo complessivo dell'appalto. Controparte_1
Va notato, intanto, che anche ove non fosse stata formulata una specifica domanda,
l'eccezione di parziale inadempimento, da ritenersi comunque formulata da conduce allo stesso esito;
e che, in tema di riduzione del prezzo Controparte_1
d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito, usualmente consistente nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non porta ad escludere che, come si ritiene in questo caso, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (cfr. in questo senso, da ultimo, C. Cass., Sez. 2,
ordinanza n. 3051 del 6/02/2025, Rv. 674018 - 01).
Pertanto, sottraendo dall'importo di euro 42.000,00 che, come detto, si ritiene dovuto da a quello di euro 14.283,00 Controparte_1 Parte_1
più IVA, ovvero euro 17.425,00, va ritenuta accertata la debenza dell'importo di euro
24.575,00 da parte di a favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di saldo dei lavori appaltati.
21 8. ULTERIORI DANNI SUBITI DA E Controparte_6
SPETTANZA CP_7
Con il sesto motivo di gravame, sostiene che il Tribunale, Parte_1
nel quantificare i danni asseritamente subiti da riferiti allo Controparte_1
spostamento della merce, ai canoni di locazione, agli oneri condominiali e per il lucro cessante, avrebbe violato il disposto degli artt. 1223 ss, 2056 c.c. e 116 c.p.c., posto che:
- il preventivo relativo ai costi di custodia delle merci prodotto da difetta di sottoscrizione e non indica la quantità di Controparte_1
merci da depositare e i tempi di custodia;
- in ogni caso, i costi di custodia delle merci non sarebbero dovuti, posto che il negozio di è disposto su due livelli, in ordine a uno Controparte_1
solo dei quali sussistono difetti della pavimentazione;
- in merito al lucro cessante, non ha allegato quale parte Controparte_1
del fatturato sarebbe riferibile al negozio fisico e quale al negozio on-line, le cui vendite, relative a quest'ultimo, non vengono interrotte dai lavori di ripristino;
- i costi per la locazione dei locali commerciali e per gli oneri condominiali, rappresentano non già un danno emergente, ma costi strumentale all'attività di impresa, e come tali dedotti dal reddito, per cui non sarebbero risarcibili;
- il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso ad una valutazione equitativa dei danni, mancando la prova degli stessi, stante, fra l'altro, l'inidoneità della documentazione di a fornire la prova dell'effettivo Controparte_1
fatturato riconducibile al negozio fisico e allo shop on-line e dell'andamento del fatturato nei diversi periodi dell'anno, tanto più in considerazione del fatto che, poiché ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato deve comunque minimizzare il danno, i lavori di ripristino del pavimento (potendo essere fatti in qualsiasi momento dell'anno) “devono essere svolti nei mesi di minore fatturato”;
22 - il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione equitativa dei danni relativi ai costi di trasloco della merce e al lucro cessante sproporzionata in eccesso.
a sua volta, ha avanzato due motivi di appello incidentali, Controparte_1
lamentando “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il trasferimento ed il mantenimento della merce per il periodo in cui avranno corso i lavori di ripristino” e “violazione degli artt. 1223 e s.s.
c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea “quantificazione del danno per il fermo dell'attività”.
Tali opposti motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
Quanto ai costi di spostamento e custodia delle merci, va rigettata l'impugnazione di e accolta quella di Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale li ha “quantificati equitativamente all'attualità in complessivi euro
2.000,00 (vedi preventivo agli atti)”.
Ora, si tratta di una voce di danno, come anche si dirà più oltre, correttamente ritenuta risarcibile. Il fatto che disponga di altri locali ad altro Controparte_1
piano non comporta che gli stessi possano, tantomeno debbano essere utilizzati per spostarvi la merce detenuta al piano oggetto dei lavori di ripristino, impedendo il godimento anche della restante parte dell'immobile. Che il preventivo agli atti non sia sottoscritto non è rilevante, risulta redatto su carta intestata dell'impresa Gruppo
Santambrogio e non ne è stata contestata la provenienza, nemmeno può dirsi non sufficientemente specifico, riportando le prestazioni incluse nel prezzo “a corpo”. Né ha avanzato deduzioni o elementi di prova in ordine alla Parte_1
praticabilità a costi inferiori della stessa attività di imballaggio, ritiro e stoccaggio in un magazzino della merce, meramente illazionando che il preventivo presentato sarebbe sproporzionato in eccesso.
Con la produzione di tale preventivo, si ritiene che abbia Controparte_1
invece dato prova sufficiente del costo da affrontare per l'imballaggio del vestiario, lo smontaggio degli arredi, il carico e il trasporto delle merci dal negozio al magazzino,
lo stoccaggio degli arredi e delle scatole e la riconsegna, di conseguenza il Tribunale
23 non poteva, senz'altra motivazione, ridurre l'importo ivi indicato, operando una quantificazione in via “equitativa”.
L'importo da liquidarsi per tale voce di danno va pertanto ricomputato in euro
2.500,00 più IVA, ovvero in misura pari a euro 3.050,00, da ritenersi, fra l'altro,
“rivalutata all'attualità”, come già indicato dal primo giudice.
Quanto ai danni per “fermo attività” e per “perdita avviamento commerciale”, il
Tribunale ha ritenuto “eccessive e non giustificate” le “somme richieste a titolo di fermo attività per euro 33.777,27 in quanto il criterio dei ricavi adottato non è indicativo dell'effettiva perdita di reddito che si produrrà in capo all'opponente. In ogni caso tale danno, unitamente considerato con quello derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale, può essere liquidato equitativamente dal giudice, tenuti presenti sia i valori dello stato patrimoniale sia quelli del conto economico ed, in particolare, del ridotto valore degli utili (vedi bilancio 2018 doc.8), in Controparte_1
complessive euro 1.500,00 attuali”.
L'Appellante incidentale sostiene che tale conclusione sarebbe erronea, in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto, nel liquidare la voce di danno da fermo di attività, valutare il fatturato del negozio e non l'utile ricavabile dal bilancio 2018, quest'ultimo essendo
“relativo al periodo in cui era stato aperto il punto vendita e scontava quindi i costi di avvio del medesimo”, mentre a suo avviso si sarebbe dovuto considerare i ricavi, pari ad euro 234.535,00, dividerli per i 12 mesi dell'anno e poi per i 30 giorni mensili e, infine, moltiplicarli per i 52 giorni di chiusura del locale commerciale (234.535,00 : 12
- 19.544,58 : 30 = 651,48 x 52 = 33.877,27), così ottenendo l'importo di euro
33.877,27; inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che il danno da perdita di avviamento commerciale era destinato ad estendersi anche oltre i 52 giorni necessari al ripristino del pavimento, avuto riguardo sia alla perdita di clientela, sia al rischio di invenduto di collezioni uomo/donna acquistate circa 10/12 mesi prima l'inizio della stagione di riferimento.
Tali considerazioni sono infondate e non meritano accoglimento.
24 Il fatturato e i ricavi, escludendo i costi dell'attività commerciale, non hanno rilievo al fine di computare il danno da fermo attività, semmai rilevando l'utile, come ritenuto dal Tribunale. Non è stata poi fornita prova alcuna di un'asserita “perdita di avviamento commerciale”, tanto più che i lavori di ripristino, al momento, non sono stati realizzati, e si tratta di mere illazioni, che non trovano alcun fondamento agli atti;
inoltre, al momento del verificarsi del danno, l'attività commerciale di CP_1
era appena iniziata.
[...]
L'Appellante sostiene, in senso opposto, che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza in sé di tale danno, poi equitativamente liquidato in euro 1.500,00, ed avrebbe altresì errato nel riconoscere come voci di danno importi corrispondenti ai canoni di locazione e agli oneri condominiali, per euro
2.600,00 più euro 433,00, rivalutati “all'attualità dalla data della domanda giudiziale in euro 3.239,24”, in quanto, per un verso, non sarebbe stata fornita da CP_1
alcuna prova della loro sussistenza, tanto più che non sarebbe nemmeno certo
[...]
che, durante i lavori di ripristino, sarebbe costretta a Controparte_1
interrompere la sua attività commerciale, in quanto tale impresa effettua anche vendite on-line; per altro verso, gli importi liquidati non sarebbero congrui, per eccesso,
considerando che i lavori potrebbero essere effettuati, almeno in parte, nel periodo estivo, di chiusura del negozio, l'importo della locazione viene fiscalmente dedotto dal reddito di impresa, inoltre dai bilanci prodotti agli atti dalla controparte risulta che ha avuto, nel 2018, un utile annuo di euro 1.697,00, Controparte_1
ulteriormente ridotto, nel 2021, a euro 763,00, non sarebbe quindi congruo un risarcimento degli ulteriori danni pari a circa quattro volte l'utile di un intero anno.
Risulta rilevante l'argomentazione relativa al difetto probatorio.
Va premesso che, se il disposto dell'art. 1668 c.c. indubbiamente consente al committente, in caso di vizi dell'opera, di chiedere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi, “salvo il risarcimento del danno”, e che, come già detto, la quantificazione della riduzione del prezzo può anche corrispondere al costo per l'eliminazione dei vizi, i danni ulteriori sono risarcibili solo nella misura in cui siano
25 effettivi e attuali, ovvero provati nella loro esistenza in concreto, oltre che nel loro nesso causale con l'inadempimento.
Ora, la spesa per il trasporto e la momentanea detenzione in altro magazzino degli arredi e della merce attualmente presenti nel luogo in cui il pavimento deve essere ripristinato, può qualificarsi come compresa fra le spese necessarie per eliminare i vizi dell'opera, ed è pertanto da ritenersi risarcibile, per l'importo sopra indicato.
Lo stesso non può dirsi in ordine a spese relative a canoni di locazione, spese condominiali, indennità da fermo attività e mancato avviamento, in quanto i lavori di rifacimento della pavimentazione, in concreto, non risultano essere stati eseguiti, non è certo se e quando lo saranno, in quale periodo dell'anno, con quali conseguenze in relazione all'attività imprenditoriale esercitata da non vi è Controparte_1
ovvero prova della loro stessa attualità ed esistenza, al momento solo ipotizzata, il che esclude la loro risarcibilità, anche in via equitativa.
Sul punto, pertanto, l'appello di merita accoglimento. Parte_1
9. RIVALUTAZIONE E COMPUTO INTERESSI – COMPENSAZIONE IMPROPRIA
Con il settimo motivo d'appello, ha sostenuto che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 1242 c.c. in ordine al computo della rivalutazione e degli interessi legali sul danno liquidato, non avendo considerato l'importo di cui l'Appellante era ancora creditrice nei confronti di
Controparte_1
Dall'accoglimento di parte dei precedenti motivi d'impugnazione deriva l'accoglibilità anche di questa doglianza.
Va osservato, fra l'altro, che, trattandosi di crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, sussistono le condizioni per operare la compensazione c.d. impropria,
che si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti.
In punto interessi va poi notato, per altro verso, che, in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di
26 pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrerebbero per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento,
sono inesigibili finché questi non siano eliminati o il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta o la riduzione del prezzo, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (in questo cfr. C. Cass., Sez. 2, sentenza n.
5734 del 27/02/2019, Rv. 653145 - 04).
Da quanto detto consegue pertanto che, in riforma della sentenza di primo grado
(eccetto in punto revoca del decreto ingiuntivo opposto, da ritenersi, sia pur con differente motivazione, correttamente operata), deve essere Controparte_1
dichiarata tenuta e condannata al pagamento della differenza fra euro 24.575,00 ed euro 3.050,00, ovvero al pagamento dell'importo di euro 21.525,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
10. SPESE DEL GIUDIZIO
A fronte della riforma della sentenza appellata, occorre procedere a rivalutazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento, fra l'altro, dell'ottavo motivo d'impugnazione avanzato da
Parte_1
Sussiste soccombenza reciproca fra le parti, risultando solo parzialmente accolte alcune delle opposte domande. risulta soccombente in maggiore Controparte_1
misura.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese, relativamente al giudizio di primo grado, ma nella sola
27 misura dei 2/3, dovendosi per il resto condannare al pagamento Controparte_1
a controparte delle spese di lite.
va quindi condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
del restante 1/3 delle spese del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione al decisum in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 1.300,00
- per la fase introduttiva euro 1.100,00
- per la fase istruttoria euro 1.900,00
- per la fase decisoria euro 1.700,00
Totale: euro 6.000,00
Spese compensate per 2/3 euro 4.000,00
Totale spese a carico euro 2.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
In ordine, invece, alle spese di CTU, come già liquidate in primo grado, a fronte della reciproca soccombenza, si ritiene congrua l'attribuzione delle stesse a carico delle parti nell'ugual misura del 50%.
Anche in relazione al presente grado di appello, in applicazione dei disposti normativi già richiamati e in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, va ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese nella misura dei 2/3; per il restante 1/3, in conformità ai già
richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore di e a carico di Parte_1 CP_1
nei seguenti termini:
[...]
28 - per la fase di studio euro 1.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase decisoria euro 2.100,00
Totale: euro 5.100,00
Spese compensate per 2/3 euro 3.400,00
Totale spese a carico euro 1.700,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale riforma dell'appellata sentenza:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Controparte_1
di dell'importo di euro 21.525,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione dei 2/3 le spese fra le parti, condanna per il resto al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15%
per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti, nell'ugual misura del 50%.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione dei 2/3 le spese fra le parti, condanna per il resto al pagamento delle spese per il Controparte_1
presente grado di giudizio, in favore di liquidate nella misura Parte_1
di euro 1.700,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A.,
I.V.A., rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini
29 di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1090/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1090/2022 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Vercelli, via Sabotino n. Parte_1 P.IVA_1
6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Paolo Comoglio del foro di Vercelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vercelli, via G. Ferraris n. 90, PEC
Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Vercelli, via degli Oldoni Controparte_1 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Simone Rosazza Giangros, del foro di Vercelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vercelli, via degli Oldoni n. 14, PEC
Email_2
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 305/2022, emessa in data 16 giugno
2022 dal Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, pubblicata il 17 giugno
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1 20.336,24 (oltre l'Iva sulla somma di euro 14.283,00), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di spese Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.972,00 a titolo di compenso professionale e in € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone a carico di 2004 srl le spese di ctu”. Pt_1
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, presentata da CP_1
con ordinanza in data 29 luglio 2022 il Tribunale di Vercelli disponeva
[...]
correggersi la motivazione e il dispositivo della pronunciata sentenza, in punto ammontare dell'importo al cui pagamento era condannata, Parte_1
dovendo lo stesso intendersi pari a euro 21.836,37 (anziché euro 20.336,24).
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., l'Appellato presentando appello incidentale.
Nella presente causa, prima ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, poi a seguito di concorde istanza delle parti ex art. 127 ter c.p.c., le udienze sono state sostituite con il deposito di note scritte.
L'istanza di inibitoria, ex art. 283 c.p.c., presentata da parte Appellante con ricorso ex art. 351 c.p.c., è stata dalla stessa Appellante rinunciata, in data 28 settembre 2022, all'udienza tenutasi, relativamente al subprocedimento così originatosi, in presenza delle parti.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle
2 seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 305/2022, emessa dal Tribunale di
Vercelli in data 16 giugno 2022, pubblicata in data 17 giugno 2022, nel procedimento n. 1233/2019 R.G., mai notificata, e, per l'effetto, in via istruttoria, ai sensi degli artt. 196 e 197 c.p.c., disporre l'integrazione della perizia redatta dal geom. , sui punti specificati nelle note per l'udienza del 22.9.2021, o, comunque, Pt_2 chiamare il CTU a chiarimenti per fornire le necessarie chiarificazioni sui medesimi punti, invitando, in particolare, il medesimo CTU a
- integrare la relazione rispondendo anche all'integrazione del quesito disposta dal Tribunale in data 3 marzo 2021,
- a specificare se, con interventi di manutenzione sul pavimento, le fessurazioni potevano essere contenute o limitate,
- a quantificare i costi di ripristino in economia o, in subordine, applicando il prezziario delle opere edili della provincia di Vercelli.
- a quantificare i costi di ripristino del pavimento secondo il preventivo iniziale (ossia con un pavimento tradizionale e non in resina) e a non computare il costo del rifacimento del massetto (non incluso nel preventivo concordato fra le parti). in via istruttoria, in prova contraria, ammettere prova per interrogatorio e testimoni, sul seguente capitolo di prova:
A) Vero che i soci e amministratori di successiva-mente nel corso dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione presso il proprio negozio di Milano (ossia all'inizio del 2017), hanno visionato il pavimento rea-lizzato in resina da Progetto 2004 in un altro immobile a Vercelli (precisamente sito in via Galileo Ferraris, n. 108, cfr. le foto, prodotte quale documento 25 che si rammostrano) e hanno deciso di commissionare a Progetto 2004 la realizzazione del pavimento in resina per l'intera superficie del negozio? Si indicano, quali testimoni, la signora residente in [...]
Vercelli, via Galileo Ferraris, n. 108, nonché gli altri testimoni indicati in pro-va diretta. merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 402/2019, emesso in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Vercelli nel proc. 927/2019 R.G. e, in ogni caso, condannare la parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia dal Tribunale per i lavori svolti da per conto di oltre agli interessi moratori di cui Parte_1 Controparte_1 al d.lgs. 231 del 2002 dal 4 maggio 2019; in secondo luogo, rigettare l'appello incidentale proposto da in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, di tutti i gradi di giudizio, oltre ovviamente al rimborso dell'IVA e del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980 sugli importi imponibili”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione avversaria, previe le declaratorie iuris occorrende,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del primo motivo di appello avversario per tutte le ragioni esposte in atti;
- nel merito: respingersi, siccome infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti e confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte, fatta eccezione per le parti oggetto di appello incidentale.
- In via incidentale:
A) a parziale riforma della sentenza di primo grado, Voglia Codesta Ecc.ma Corte quantificare e condannare a risarcire in favore di il danno derivante dalla Parte_1 Controparte_1 necessità di trasferire e mantenere la merce per tutta la durata dei lavori, nonché dalle attività ad esse
3 connesse, nella misura risultante dalla documentazione in atti pari ad euro 2.500,00, oltre iva di legge, ovvero in quella maggiore somma ritenuta di giustizia.
B) a parziale riforma della sentenza di primo grado, Voglia Codesta Ecc.ma Corte quantificare e condannare a risarcire in favore di il danno derivante dal Parte_1 Controparte_1 fermo attività, nella misura corrispondente ad euro 33.877,27, ovvero in quella diversa misura che risulti dovuta e Voglia altresì condannare a risarcire in favore di Parte_1 CP_1 l'ulteriore danno derivante dalla perdita di avviamento commerciale, da liquidarsi anche in via
[...] equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite relative alla fase di appello. In via istruttoria: ci si oppone fermamente alla richiesta di integrazione di perizia formulata da parte appellante ed alla ammissione per interrogatorio e testimoni sul capitolo di prova avversario sub A), riservando in ogni caso la prova contraria nel denegato e non creduto caso di ammissione con tutti i testi già indicati in atti in primo grado (sig.ri , presso Testimone_2 Testimone_3Co impresa di con sede in Giovenzano di Vellezzo Bellini (PV), via Perlasca n. Testimone_3
12, Cascina San Rocco n. 23 Villanova Monferrato (AL), Arch. Controparte_3 Testimone_4 presso lo studio in Caresanablot (VC), via Vercelli n. 16, Dott. presso Testimone_5 studio in Vercelli via degli Oldoni n. 14). Si insta per l'ammissione del seguente capitolo di prova con il teste Dott. Testimone_5
[...] 10. “il totale dei ricavi delle vendite della società ammonta, per l'anno 2019, a Controparte_1 circa 260.000,00 euro”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Parte_1
Tribunale di Torino pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 402/2019, in data 31 maggio 2019, notificato il 17 giugno 2019, di ingiunzione a CP_1
di pagamento dell'importo di euro 51.278,61, oltre interessi e spese di
[...]
procedura, indicando e producendo, a fondamento del ricorso, fattura n. 15 del 6 aprile
2017, relativa al saldo di lavori di ristrutturazione svolti dalla società ricorrente presso i locali in uso alla resistente, siti in Milano, via Bartolomeo Eustachi n. 33, adibiti ad attività commerciale al dettaglio.
A fondamento del ricorso, ha allegato: Parte_1
- di aver svolto lavori di ristrutturazione presso i locali commerciali della resistente, per i quali ha emesso la predetta fattura n. 15 del 6 aprile 2017;
4 - che ricevuta la fattura, aveva espressamente riconosciuto Controparte_1
la debenza del credito, autorizzando a procedere allo Parte_1
sconto della fattura e impegnandosi a “effettuare il pagamento nel minor tempo possibile”;
- che, nonostante tale riconoscimento, non ha pagato la Controparte_1
fattura;
- che, a seguito di solleciti, si era impegnata a pagare la Controparte_1
fattura a rate;
- che, nonostante l'assunzione del predetto impegno, ha Controparte_1
saldato solo in parte la fattura, con un debito residuo, al netto di pagamenti parziali, pari a euro 45.240,00, oltre interessi moratori.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto Controparte_1
opposizione, deducendo:
- di condurre in locazione i locali, adibiti a negozio di abbigliamento maschile e femminile, siti in Milano, via Eustachi n. 33;
- di aver commissionato a la realizzazione di interventi Parte_1
edili e impiantistici di manutenziona straordinaria presso detti locali, tra i quali anche “la sistemazione del pavimento del piano terreno, con la rimozione della pavimentazione allora esistente, la verifica del supporto da effettuare in opera, la fornitura e la posa in opera di una nuova pavimentazione in resina”;
- che, “al termine dei lavori, emetteva la fattura n. 15/2017 a Parte_1
saldo da pagarsi nei termini convenuti”.
- che, “a distanza di alcuni mesi dal fine dei lavori, la pavimentazione del negozio iniziava ad evidenziare alcune preoccupanti crepe e cavillature”, prontamente segnalate a , legale rappresentante di il Persona_1 Parte_1
5 quale riferiva che si sarebbe trattato di un “effetto normale” dovuto all'impiego della resina per la realizzazione dell'opera;
- di aver in seguito ulteriormente segnalato la situazione a , in quanto Per_1
“le cavillature iniziavano ad aumentare ed ad allargarsi sino a diventare vere e proprie crepe, che sollevavano la pavimentazione”, e di avere, in data 25 giugno
2018, sospeso il pagamento delle rate e inviato a una Parte_1
comunicazione nella quale veniva descritta la grave situazione ed evidenziati gli ingenti danni causati dai vizi della pavimentazione;
- che i lamentati danni avevano altresì trovato riscontro nella consulenza redatta dal proprio tecnico di fiducia, arch. , datata 18 giugno 2018; Testimone_4
- di avere, in seguito al ricevimento della comunicazione di sollecito al pagamento della fattura inviata il 16 gennaio 2019 da ribadito le Parte_1
contestazioni già mosse in precedenza, sottolineando altresì la ritenuta erroneità dei conteggi relativi all'importo richiesto;
chiedendo, su queste basi, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare la risoluzione, anche parziale, del contratto di appalto. per la sussistenza di gravi vizi dell'opera ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo pattuito per un importo non inferiore a euro 17.100,00, oltre IVA, o pari alla somma accertanda in corso di causa e, in ogni caso, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_1
e di condannarla a risarcire tutti i danni cagionati a
[...] Controparte_1
consistenti nei costi di rifacimento della pavimentazione (17.000,00 oltre IVA), nella perdita di fatturato per tutti il periodo di esecuzione dei lavori (€ 20.000,00 € mensili), nel canone di locazione (€ 1.500,00 al mese), nelle spese condominiali (€ 250,00 al mese), nei costi di trasferimento della merce in altro luogo (2.500,00 oltre IVA), per
6 un totale di € 67.412,00, comprensivo dei costi di ripristino, ovvero di altra somma accertanda in corso di causa.
Nel procedimento instaurato a seguito dell'opposizione presentata da si è costituita in giudizio allegando: Controparte_1 Parte_1
- la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'effettuazione da parte di dei lavori di ristrutturazione e il riconoscimento da parte Parte_1
della stessa del debito portato dalla fattura, con conseguente riconoscimento della fondatezza del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa monitoria;
- la decadenza e l'infondatezza dell'eccezione avversaria formulata ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
- la corretta applicazione, da parte del Tribunale di Vercelli, nell'emanato decreto ingiuntivo, degli interessi moratori, essendo il d.lgs. n. 231/2002 applicabile anche al contratto d'appalto;
e, dichiarandosi comunque preliminarmente disponibile, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 91 c.p.c., a ricalcolare la somma dovuta a fronte dell'immediato pagamento da parte dell'opponente della somma capitale ancora dovuta e degli interessi moratori, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 51.278,61 (di cui euro 45.240,00 a titolo di somma capitale e il resto a titolo di interessi moratori calcolati sino al 3
maggio 2019), ovvero di altra somma accertanda in corso di causa, oltre a interessi moratori, e al rimborso delle spese, dei diritti, degli onorari successivi occorrendi, dell'IVA e del contributo ex art. 11 l. 576/80 sugli importi imponibili.
Il Tribunale, istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di
CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento delle domande presentate da parte opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato a risarcire a l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 20.336,24, poi corretto “in euro 21.836,37 (oltre l'IVA sulla somma di euro
14.283,00)”, a titolo di risarcimento danni, computando “i costi per l'integrale rifacimento dell'opera”, “per il trasferimento e il deposito della merce sino al ripristino
7 dell'attività”, “le spese sostenute a titolo di canone di locazione dei locali commerciali” e di “spese condominiali”, nonché “i danni derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale”, questi ultimi, come pure quelli per il trasferimento e il deposito della merce, “liquidati equitativamente”.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non Parte_1
condivisibile e meritevole di essere totalmente riformata, ha presentato otto motivi d'impugnazione, così rubricati:
1) “violazione degli artt. 112 e 653 c.p.c.”, per omessa statuizione sulla domanda di pagamento dei corrispettivi dei lavori;
2) “violazione dell'art. 1668 c.c.” per erronea risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore;
3) “violazione dell'art. 1667 c.c.”, per erroneo accertamento della tempestività della denuncia dei vizi;
4) “ulteriore violazione dell'art. 1667 c.c. (in relazione all'art. 246 c.p.c.)”, per erroneo accertamento della non necessarietà della denuncia dei vizi;
5) “violazione dell'art. 196 c.p.c.”, per aver “apoditticamente ritenuto attendibili” le risultanze della svolta CTU, senza considerare gli avanzati rilievi critici;
6) “violazione degli artt. 1223 e ss. c.c., dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.”, per erronea condanna a risarcimento dei danni riferiti allo spostamento della merce, ai canoni di locazione, agli oneri condominiali e per il lucro cessante;
7) “violazione dell'art. 1242 c.c.”, per erronea applicazione, sulle somme da risarcire, della rivalutazione e degli interessi legali;
8) “violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.” per erronea condanna al pagamento delle spese di lite.;
e ha altresì avanzato delle richieste istruttorie.
nel costituirsi nel giudizio d'appello, ha presentato appello Controparte_1
incidentale, in ordine a motivi d'impugnazione così rubricati:
8 I) “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il trasferimento ed il mantenimento della merce per il periodo in cui avranno corso i lavori di ripristino”;
II) “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il fermo dell'attività”; avanzando inoltre, a sua volta, delle richieste istruttorie.
2. ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ – NON ACCOGLIBILITÀ
Le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti (da Parte_1
relativamente all'assunzione di prove orali, nonché alla rinnovazione della CTU;
da oltre alla richiesta di prove contrarie, inerenti all'escussione di Controparte_1
un teste) risultano in parte inammissibili, in parte non accoglibili.
Quanto alle richieste di prove orali, il principio generale della non ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ex art. 345 c.p.c., ne impedisce la proposizione, mentre la riproposizione di domande istruttorie respinte in primo grado deve essere veicolata dalla presentazione di specifici motivi d'impugnazione, in questo caso del tutto assenti.
Anche a volerle comunque configurare come un motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando le parti aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
9 Quanto invece alla richiesta di rinnovazione della CTU, come è noto la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento (la Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure
è necessaria un'espressa pronuncia in ordine al rigetto di un'istanza di parte di CTU o di supplemento di CTU, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv.
645507 – 01), al fine di ottenere ausilio nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Nel presente caso la
Corte non ritiene necessario ottenere ulteriore ausilio tecnico per la valutazione degli elementi probatori acquisti agli atti.
3. ERRONEITÀ DELLA DICHIARATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO -
FONDATEZZA
In ordine logico, occorre poi prioritariamente esaminare il secondo motivo di gravame avanzato dall'Appellante con cui si lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia accolto la “domanda di risoluzione del contratto” di appalto avanzata da Controparte_1
La doglianza è fondata.
Va intanto osservato, per inciso, che, pur leggendosi nella parte motiva che “la domanda di risoluzione del contratto può trovare accoglimento” e risultando essere state fatte derivare da questo accoglimento tanto la revoca del decreto ingiuntivo,
quanto le statuizioni di condanna pronunciate dal Tribunale, nel dispositivo della sentenza tale pronuncia non risulta esplicitata.
Il Tribunale ha comunque ritenuto che, a fronte delle risultanze della CTU, secondo la quale l'eliminazione dei vizi e difetti della realizzata pavimentazione in resina implica il rifacimento della stessa, da questo derivi la risoluzione “del contratto” ex art. 1668, secondo comma c.c..
10 Il giudice di prime cure, nell'addivenire a tale conclusione, non ha tenuto conto che il contratto di appalto concluso fra le parti aveva come oggetto non la sola realizzazione della pavimentazione, ma una serie di vari lavori di ristrutturazione.
La fattura posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo fa riferimento al
“preventivo approvato del 25-1-2017” e alle “integrazioni del 1-3-2017”.
Anche a prescindere dalle “integrazioni”, già nel preventivo del 25 gennaio 2017 i lavori da effettuarsi sono elencati come segue:
“Demolizione parziale delle murature esistenti (sondaggio della tramezza e demolizione della parte alta per portare alla stessa altezza tutta l'area dei camerini);
Demolizioni tramezze porzioni laterali e centrali per il riordino degli spazi;
Rimozione
marmi muretti vetrina;
Rimozione parziale della pavimentazione esistente;
Rimozione
zoccolatura; Rimozione carta da parati (tutte le pareti al piano terreno); Rimozione
pannelli di rivestimento del soffitto piano terreno;
Eliminazione delle macerie carico,
trasporto e smaltimenti a discarica autorizzata compresi oneri di smaltimento;
Formazione nuove separazioni interne in muratura o cartongesso per chiusura scala e per creare e separare la parte camerini;
Formazione di muratura e chiusura orizzontale per nuovi appoggi vetrine;
Impianto elettrico aggiuntivo (calcolati n. 12 punti di utilizzo aggiuntivi) per prese e punti luce illuminazione e vetrine (esclusa 1a fornitura e posa dei corpi illuminanti); Impianto di allarme composto da n. 2 rilevatori di movimento volumetrico interno centralina, commutatore telefonico, sirena esterna;
Videosorveglianza con n. 2 telecamere interne;
Predisposizione aria condizionata: n. 2
punti di utilizzo interni e una macchina esterna posizionata sulla copertura del bagno;
Assistenze murarie per impianti elettrico e condizionamento comprese le demolizioni e i successivi ripristini;
Formazione di intonaco per le pareti di nuova formazione;
Preparazione dei supporti , raschiatura e pulitura per pareti soffitti al piano terreno;
Rasatura di pareti e soffitti comprese opere provvisionali (n. 1 mano di rasante Rofix
57 rasante collante frattazzato fine); Intervento fabbro: rimozione vetrina esistente e trasformazione con eliminazione dell' apertura per ottenere un vetro unico;
riposizionamento compresa fornitura e posa di vetro di sicurezza;
fornitura e posa
11 serratura di sicurezza per porta sul retro;
Sistemazione pavimento al piano terreno
(calcolata la rimozione di circa il 50% dell' attuale pavimentazione, verifica del supporto da effettuare in opera;
fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione per la parte rimossa), non è stata calcolata la zoccolatura, compreso carico e smaltimento dei materiali di risulta;
Sistemazione (al grezzo) delle pareti del locale seminterrato
(rappezzi di intonaco a seguito della rimozione dei pannelli a parete); Opere da pittore:
per il piano terreno preparazione dei supporti con una mano di fissativo per uniformare la superficie di posa e n. 2 mani di pittura traspirante lavabile per interni (Absolute
Cap Arrighini) a finire in tinta unica bianca, Per il magazzino : semplice imbiancatura a pulitura delle pareti esistenti;
Semplice verniciatura per le parti in ferro (solo lato interno)”.
Che tale preventivo sia stato accettato, risulta dal complesso degli elementi agli atti
(dalla corrispondenza con i lavori effettuati, provati anche dai referti fotografici agli atti, dall'esito delle prove orali assunte, oltre che dal riconoscimento scritto da parte di della debenza dell'importo poi fatturato da Controparte_1 Parte_1
con espresso riferimento al preventivo del 25-1-2017).
[...]
Il rifacimento della pavimentazione era quindi solo una minima parte del complesso dei lavori di ristrutturazione appaltati alla Parte_1
È incontroverso che i lavori siano stati integralmente portati a termine e che, per quanto non concerne la pavimentazione, non siano stati allegati vizi o difetti. nell'atto di citazione, ha espressamente allegato e Controparte_1
riconosciuto “di aver commissionato a la realizzazione di Parte_1
interventi edili ed impiantistici di manutenziona straordinaria”, tra i quali anche “la sistemazione del pavimento del piano terreno”, che i lavori erano stati realizzati e che solo “a distanza di alcuni mesi dal fine dei lavori, la pavimentazione del negozio iniziava ad evidenziare alcune preoccupanti crepe e cavillature”.
Non a caso, la stessa aveva avanzato domanda di risoluzione Controparte_1
“anche parziale” del contratto di appalto e, in subordine, di riduzione del prezzo.
12 L'effettuazione, esente da vizi e difetti, della più parte dei lavori commissionati, oltre a non essere nemmeno contestata, è comunque pienamente provata in giudizio, a fronte della documentazione acquisita e dei referti fotografici dello stato dei locali prima e dopo l'intervento di manutenzione straordinaria.
Risulta quindi di tutta evidenza che non sussistono gli estremi per dichiararsi ex art. 1668 c.c. la risoluzione del contratto nella sua interezza.
Ma nemmeno è fondata la domanda di risoluzione parziale dello stesso.
L'effettuata CTU ha accertato che “la pavimentazione ... presenta evidenti fessurazioni e in alcune parti distacchi dal massetto sottostante”, indicando che “viste le problematiche rilevate”, “non parrebbe ragionevole escludere che le stesse possano in futuro aggravarsi o manifestarsi in altre zone del locale in cui ad oggi non sono presenti”, concludendo nel senso di “suggerire” “il totale rifacimento, previa asportazione dell'esistente e del relativo massetto sottostante, non del sottofondo che ha la funzione principale di livellare in modo adeguato il solaio, oltre che favorire l'isolamento termico ed ospitare elementi impiantistici”, computando il costo di tale lavoro.
Si ritiene accertata, come anche si dirà in seguito, la sussistenza di vizi dell'opera,
ma dalla necessità, per ovviare agli stessi, del suo parziale rifacimento, relativamente al massetto sottostante e alla pavimentazione, non deriva che detti vizi siano qualificabili come “tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
È sufficiente notare che, a partire dalla conclusione dei lavori, e da lì in avanti, certamente sino a dopo l'instaurazione del giudizio e sino allo svolgimento delle operazioni peritali, se non sino ad oggi, i locali oggetto di ristrutturazione sono stati regolarmente utilizzati dalla e aperti al pubblico per la propria Controparte_1
attività imprenditoriale. Non può dirsi, pertanto, che l'opera realizzata fosse “del tutto inadatta” alla sua destinazione oggettiva e all'uso particolare cui era destinata, condizione necessaria per ritenersi accoglibile domanda di risoluzione del contratto di appalto (cfr., ex multis, C. Cass., Sez. II, ordinanza n. 21188 del 5 luglio 2022).
13 4. OMESSA STATUIZIONE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO -
FONDATEZZA
Anche il primo motivo d'impugnazione avanzato da risulta Parte_1
fondato.
L'Appellante si duole per l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine al pagamento del corrispettivo a lei spettante per i lavori effettuati e portati a termine,
innanzitutto per quelli diversi dal rifacimento della pavimentazione al piano terreno dei locali in uso alla controparte.
Parte Appellata eccepisce trattarsi, a suo avviso, di domanda nuova: il che non è,
trattandosi, al contrario, della domanda già posta alla base del ricorso monitorio presentato da Parte_1
Ove pure fosse stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento,
comunque avrebbe dovuto computarsi e riconoscersi la spettanza degli importi corrispondenti al valore, per il committente, delle opere realizzate.
Essendosi invece ritenuto, come detto, che la domanda di di Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto non possa trovare accoglimento, eccettuato quanto si dirà, nel prosieguo, in ordine all'accoglibilità della diversa domanda di riduzione del prezzo, va ritenuta, per il resto, la fondatezza della domanda di pagamento del saldo dei lavori effettuati da parte di essendovi piena prova agli atti, Parte_1
differentemente da quanto pare ora sostenere parte Appellata, dell'effettuazione e del completamento dei lavori, come pure dell'assenza di vizi e difetti delle opere diverse da quella di pavimentazione (aspetti questi, fra l'altro, mai contestati, e che comunque risultano provati sia dalla documentazione acquisita che dagli esiti delle prove orali assunte), né risultando in alcun modo contestata la corrispondenza con i prezzi pattuiti
(il che emerge, fra l'altro, anche dai plurimi documenti acquisiti con i quali, dopo il completamento dei lavori, ha ammesso la debenza del saldo Controparte_1
esposto in fattura, richiedendo e ottenendo la rateizzazione dei pagamenti, sinanche poi disponendo un ordine di “bonifico permanente”, in data 26 febbraio 2018 ed effettuando i pagamenti delle prime rate).
14 L'importo complessivo esposto nella fattura de quo, n. 15/2017, era di euro
42.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 51.240,00.
già in sede di ricorso monitorio, ha riconosciuto di aver Parte_1
ricevuto un parziale pagamento, in quattro rate, nei mesi fra marzo e maggio 2018 (la stessa infatti, ha allegato di aver sospeso i pagamenti rateali nel Controparte_1
giugno 2018), uno a marzo 2018, due nello stesso mese di aprile 2018, uno a maggio
2018, di euro 1.500,00 ognuna, quindi per complessivi euro 6.000,00.
Nel ricorso monitorio proponeva poi un dato computo Parte_1
relativo agli interessi moratori (dal 1/9/2017), addivenendo all'importo di euro
51.278,61 (su un importo per “capitale” di 45.240,00), riportato poi nella concessa ingiunzione di pagamento. L'importo “per capitale” di euro 45.240,00 corrisponde a euro 51.240,00 (IVA compresa) meno euro 6.000,00 (4 rate corrisposte).
oltre a documentare i 4 pagamenti di euro 1.500,00 la cui Controparte_1
ricezione è stata riconosciuta dalla controparte, ha documentato di aver effettuato altri
3 pagamenti: di euro 1.240,00 il 24/10/2017 (recante come causale “1 rata ft 15-17”), di euro 1.000,00 il 1/11/2017 (“2 rata”), di euro 1.000,00 il 23/11/2017 (“3 rata”), che possono ritenersi sufficientemente provati agli atti.
L'importo da ritenersi ancora dovuto da a pagamento della Controparte_1
fattura n. 15/2017 risulta quindi pari a euro 42.000,00 (IVA compresa).
L'esclusione della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto non esclude, tuttavia, che dovesse essere esaminata la subordinata domanda di riduzione del prezzo, per valutare la quale, peraltro, occorre prima prendere in esame il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione avanzati da Parte_1
5. ASSERITE VIOLAZIONI ART. 1667 C.C. - INFONDATEZZA
Con il terzo e il quarto motivo di gravame lamenta una Parte_1
ritenuta erroneità della sentenza di primo grado, per presunta violazione dell'art. 1667
c.c., nella parte in cui è stata ritenuta, rispettivamente, tempestiva e, in ogni caso, non necessaria, la denuncia dei vizi dell'opera.
15 Tali motivi d'appello sono infondati.
Il Tribunale ha osservato che le crepe e le irregolarità della pavimentazione in resina si sono manifestate a distanza di diversi mesi dalla conclusione dei lavori e sono andate via via aggravandosi, e ha ritenuto: che solo a seguito della consulenza affidata all'arch. abbia avuto contezza delle cause di tali vizi, Persona_2
poi confermate dalla CTU svoltasi in giudizio, riferibili a responsabilità della ditta appaltatrice, e che a quel punto i vizi sono stati tempestivamente denunciati a che il legale rappresentante di già nei Parte_1 Parte_1
mesi precedenti, dopo essere stato debitamente informato dei vizi che stavano emergendo, li aveva riconosciuti come sussistenti, in quanto non solo aveva invitato la società committente a rivolgersi, evidentemente a suo nome, all'impresa “
[...]
”, ditta subappaltatrice incaricata da di Controparte_4 Parte_1
effettuare la posa della pavimentazione, ma aveva anche direttamente incaricato tale impresa di ripristinare il pavimento, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e il che “rendeva superflua la denuncia ai fini Tes_2 Tes_3
dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.”.
L'Appellante rappresenta, in senso contrario: che la presenza di crepe risultava, come provato dalle fotografie pubblicitarie pubblicate su Facebook dalla stessa già a partire dal 1° aprile 2018, ovvero quasi 90 giorni prima Controparte_1
della comunicazione via PEC del 25 giugno 2018 con la quale tali vizi sarebbero stati denunziati da a che la testimonianza Controparte_1 Parte_1
resa da amministratore, con poteri di rappresentanza, di Testimone_2
era da considerarsi inammissibile, ex art. 246 c.p.c., mentre la Controparte_1
testimonianza di , subappaltatore responsabile della posatura del Testimone_3
pavimento, sarebbe da ritenersi inattendibile, anche in ordine alla sussistenza di un difetto non a lui imputabile, essendo impossibile che un posatore specializzato, quale lui era, non si fosse accorto, al momento della realizzazione della pavimentazione, che il massetto non fosse adeguato al tipo di materiale che stava per posare;
inoltre, nell'aprile 2018, avrebbe semplicemente chiesto a PROGETTO Controparte_5
16 2004 s.r.l. il numero del tecnico che aveva realizzato il pavimento, non altro, e non vi sarebbe stato alcun riconoscimento dei vizi da parte di Parte_1
Ora, non vi è dubbio che nell'aprile 2018 i vizi della pavimentazione quantomeno abbiano iniziato a manifestarsi, ma già non è privo di rilievo che sia stato riconosciuto dall'Appellante che in quello stesso mese i rappresentanti delle due imprese si siano sentiti, dovendosi ritenere che in quell'occasione sia stata Parte_1
informata di tale circostanza, non essendo credibile che la comunicazione si sia limitata a una richiesta dei recapiti della ditta subappaltatrice incaricata da di effettuare la posa di quella stessa pavimentazione, richiesta Parte_1
che altrimenti non troverebbe giustificazione alcuna. Ai fini dell'art. 1667 c.c., non è
d'altronde necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, essendo sufficiente, ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una “pur sintetica indicazione delle difformità suscettibili di conservare l'azione di garanzia” (così, ad es., C. Cass., Sez. II, sentenza n. 11520 del 25 maggio 2011).
Quanto alla testimonianza resa da , sarebbe stata effettivamente da Testimone_2
accogliersi l'eccezione di inammissibilità, ex art. 246 c.p.c., ma correttamente parte
Appellata ha rilevato che l'Appellante non ha riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, come invece dovuto, essendo noto l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.” (C. Cass., Sez. III, ordinanza n.
29714 del 26/10/2023, Rv. 669326 - 01), ragione per la quale “la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede
17 di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame” (così C. Cass., SS.UU., sentenza n. 9456 del 6/04/2023, Rv. 667445 - 03).
Le dichiarazioni del teste risultano poi credibili, nella parte Testimone_3
che qui rileva, ovvero di affidamento da parte della di un Parte_1
incarico di provvedere all'eliminazione dei vizi, il che comprova la previa effettiva comunicazione degli stessi da parte di a Controparte_1 Parte_1
se non anche il riconoscimento di fatto della loro sussistenza da parte di
[...]
D'altronde, essendo il subappaltatore responsabile nei Parte_1
confronti dell'appaltatore per le opere non eseguite a regola d'arte, ove l'appaltatore sia riconosciuto responsabile nei confronti del committente, sarebbe stato semmai interesse di dichiarare l'opposto, pur ad ipotizzare che, per il resto, come Tes_3
sostenuto dall'Appellante, abbia cercato di escludere la riferibilità dei vizi Tes_3
a quanto da lui personalmente realizzato.
Inoltre, il primo presentarsi di crepe non equivale a piena conoscenza della causa delle stesse, né della probabilità del loro successivo aggravarsi, e si concorda con il
Tribunale nel ritenere che sia stata pienamente edotta dei vizi Controparte_1
dell'opera realizzata da solo all'esito della consulenza tecnica Parte_1
da lei affidata all'arch. . Tes_4
6. ASSERITO MANCATO ESAME CENSURE AVVERSO CTU - INFONDATEZZA
Con il quinto motivo di gravame l'Appellante si duole di una presunta violazione dell'art. 196 c.p.c., ritenendo che il Tribunale avrebbe “sposato apoditticamente le conclusioni rese dal C.T.U. in primo grado, senza esaminare le censure mosse da questa difesa, sia in punto di esistenza dei vizi sia in punto quantificazione dei costi di ripristino”.
In specie, ritiene che il giudice di prime cure, a fronte delle Parte_1
contestazioni mosse, avrebbe dovuto procedere ex art. 196 c.p.c., inoltre il giudicante
18 avrebbe omesso ogni considerazione in merito ai profili di criticità sollevati relativamente alla CTU, riguardanti:
- la mancata specificazione del periodo in cui le fessurazioni nel pavimento sarebbero sorte;
- la mancata specificazione degli interventi di manutenzione che CP_1
avrebbe potuto attuare al fine di ridurre i danni;
[...]
- l'erronea quantificazione dei costi di ripristino della pavimentazione effettuata dal C.T.U., essendo stato applicato il prezziario delle opere edili della provincia di Milano e non calcolato i costi in economia o, in subordine,
applicando il prezziario della provincia di Vercelli;
- l'erronea quantificazione dei costi di rispristino, essendo stati calcolati i costi per il rifacimento di un pavimento in resina e non, come da preventivo iniziale che avrebbe dovuto assumere quale base di calcolo, di un pavimento tradizionale ed essendo stato compreso nel totale complessivo anche il costo del rifacimento del massetto, che non sarebbe stato incluso nel preventivo concordato tra le parti, sarebbe inoltre erronea l'inclusione nell'IVA nella determinazione dei costi del ripristino.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Non sussiste alcuna violazione dell'art. 196 c.p.c.: il giudicante ha la facoltà, non certo l'obbligo, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico nominato;
in questo caso poi non ve n'era alcuna ragione, tanto più visto che il Tribunale ha pienamente concordato sia sulle metodologie seguite dal perito che sugli esiti degli accertamenti tecnici.
Va poi osservato che, in ordine ai profili critici ora riproposti dall'Appellante, il
CTU in primo grado aveva già fornito adeguate risposte, che anche questa Corte
ritiene del tutto corrette.
Quanto alla specificazione del periodo in cui le fessurazioni nel pavimento sarebbero sorte, il CTU ha indicato che “non esistono metodi o strumenti di indagine che consentano di collocare temporalmente il verificarsi dei danni rilevati”, il che è
19 ben comprensibile e del tutto condivisibile, i più vari potendo essere i fattori concausa del primo manifestarsi delle conseguenze dei vizi dell'opera.
Tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dalla conclusione dei lavori e della natura dell'opera, una pavimentazione, nonché della funzione e del collocamento della stessa in un negozio di abbigliamento aperto al pubblico, la committenza non poteva essere tenuta a effettuare interventi, la cui stessa identificazione nemmeno è ipotizzata dall'Appellante, atti a prevenire o limitare i danni oggetto di causa che, inoltre, è stato accertato essere imputabili all'inidoneità del massetto, dei materiali e dell'esecuzione della posa, pertanto ogni intervento successivamente effettuato sulla pavimentazione sicuramente non avrebbe evitato il formarsi di crepe, distacchi e dislivelli.
I locali oggetto dell'intervento edilizio erano situati in Milano, del tutto correttamente il CTU ha considerato il prezziario delle opere edili della provincia di
Milano e in riferimento a quanto necessario per una realizzazione del rifacimento esente da vizi.
L'opera che è risultata viziata è una pavimentazione in resina, non rileva il fatto che nel preventivo iniziale, fra le altre opere oggetto di appalto, per questa non fosse precisamente indicato il materiale da impiegarsi e le modalità di realizzazione,
dovendosi ritenere sopravvenuto accordo fra le parti in corrispondenza a quanto in concreto realizzato, tanto più che nello stesso preventivo si legge “verifica del supporto da effettuare in opera” e in questo non poteva che essere compreso, per quanto necessario a effettuare la prevista pavimentazione, anche l'eventuale rifacimento del massetto.
Quanto al doversi includere o meno l'IVA nel costo dei lavori necessari per effettuare i lavori di ripristino, è questione non concernente la correttezza o meno della svolta CTU, oltre ad essere comunque infondata. Per un verso, la stessa
[...]
ha sempre richiesto a pagamenti computati “IVA Parte_1 Controparte_1
compresa” e non esclusa, la detraibilità o meno dell'IVA ha poi rilevanza esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla valutazione del costo complessivo del ripristino, in cui correttamente, nel caso, l'IVA è stata compresa;
per altro verso,
20 ha notato che, nel prezziario utilizzato dal CTU, gli importi Controparte_1
sono indicati IVA esclusa, per cui non è nemmeno vero che sia stata inclusa dal CTU, al contrario il costo dei lavori “dovrà essere incrementato” dell'IVA, e questa infatti è stata la decisione del Tribunale al riguardo, che ha indicato che l'importo di euro
14.283,00, computato dal CTU, deve essere maggiorato dell'IVA.
7. RIDUZIONE DEL PREZZO
Si ritiene compiutamente provata agli atti la sussistenza di vizi dell'opera per la cui eliminazione è necessario il rifacimento della pavimentazione mediante opere il cui costo è stato correttamente computato in euro 14.283,00, oltre IVA.
Al riguardo deve essere accolta la domanda, formulata in subordine da di riduzione del prezzo complessivo dell'appalto. Controparte_1
Va notato, intanto, che anche ove non fosse stata formulata una specifica domanda,
l'eccezione di parziale inadempimento, da ritenersi comunque formulata da conduce allo stesso esito;
e che, in tema di riduzione del prezzo Controparte_1
d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito, usualmente consistente nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non porta ad escludere che, come si ritiene in questo caso, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (cfr. in questo senso, da ultimo, C. Cass., Sez. 2,
ordinanza n. 3051 del 6/02/2025, Rv. 674018 - 01).
Pertanto, sottraendo dall'importo di euro 42.000,00 che, come detto, si ritiene dovuto da a quello di euro 14.283,00 Controparte_1 Parte_1
più IVA, ovvero euro 17.425,00, va ritenuta accertata la debenza dell'importo di euro
24.575,00 da parte di a favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di saldo dei lavori appaltati.
21 8. ULTERIORI DANNI SUBITI DA E Controparte_6
SPETTANZA CP_7
Con il sesto motivo di gravame, sostiene che il Tribunale, Parte_1
nel quantificare i danni asseritamente subiti da riferiti allo Controparte_1
spostamento della merce, ai canoni di locazione, agli oneri condominiali e per il lucro cessante, avrebbe violato il disposto degli artt. 1223 ss, 2056 c.c. e 116 c.p.c., posto che:
- il preventivo relativo ai costi di custodia delle merci prodotto da difetta di sottoscrizione e non indica la quantità di Controparte_1
merci da depositare e i tempi di custodia;
- in ogni caso, i costi di custodia delle merci non sarebbero dovuti, posto che il negozio di è disposto su due livelli, in ordine a uno Controparte_1
solo dei quali sussistono difetti della pavimentazione;
- in merito al lucro cessante, non ha allegato quale parte Controparte_1
del fatturato sarebbe riferibile al negozio fisico e quale al negozio on-line, le cui vendite, relative a quest'ultimo, non vengono interrotte dai lavori di ripristino;
- i costi per la locazione dei locali commerciali e per gli oneri condominiali, rappresentano non già un danno emergente, ma costi strumentale all'attività di impresa, e come tali dedotti dal reddito, per cui non sarebbero risarcibili;
- il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso ad una valutazione equitativa dei danni, mancando la prova degli stessi, stante, fra l'altro, l'inidoneità della documentazione di a fornire la prova dell'effettivo Controparte_1
fatturato riconducibile al negozio fisico e allo shop on-line e dell'andamento del fatturato nei diversi periodi dell'anno, tanto più in considerazione del fatto che, poiché ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato deve comunque minimizzare il danno, i lavori di ripristino del pavimento (potendo essere fatti in qualsiasi momento dell'anno) “devono essere svolti nei mesi di minore fatturato”;
22 - il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione equitativa dei danni relativi ai costi di trasloco della merce e al lucro cessante sproporzionata in eccesso.
a sua volta, ha avanzato due motivi di appello incidentali, Controparte_1
lamentando “violazione degli artt. 1223 e s.s. c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea
“quantificazione del danno per il trasferimento ed il mantenimento della merce per il periodo in cui avranno corso i lavori di ripristino” e “violazione degli artt. 1223 e s.s.
c.c., 2056 c.c. e 116 c.p.c.” per erronea “quantificazione del danno per il fermo dell'attività”.
Tali opposti motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
Quanto ai costi di spostamento e custodia delle merci, va rigettata l'impugnazione di e accolta quella di Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale li ha “quantificati equitativamente all'attualità in complessivi euro
2.000,00 (vedi preventivo agli atti)”.
Ora, si tratta di una voce di danno, come anche si dirà più oltre, correttamente ritenuta risarcibile. Il fatto che disponga di altri locali ad altro Controparte_1
piano non comporta che gli stessi possano, tantomeno debbano essere utilizzati per spostarvi la merce detenuta al piano oggetto dei lavori di ripristino, impedendo il godimento anche della restante parte dell'immobile. Che il preventivo agli atti non sia sottoscritto non è rilevante, risulta redatto su carta intestata dell'impresa Gruppo
Santambrogio e non ne è stata contestata la provenienza, nemmeno può dirsi non sufficientemente specifico, riportando le prestazioni incluse nel prezzo “a corpo”. Né ha avanzato deduzioni o elementi di prova in ordine alla Parte_1
praticabilità a costi inferiori della stessa attività di imballaggio, ritiro e stoccaggio in un magazzino della merce, meramente illazionando che il preventivo presentato sarebbe sproporzionato in eccesso.
Con la produzione di tale preventivo, si ritiene che abbia Controparte_1
invece dato prova sufficiente del costo da affrontare per l'imballaggio del vestiario, lo smontaggio degli arredi, il carico e il trasporto delle merci dal negozio al magazzino,
lo stoccaggio degli arredi e delle scatole e la riconsegna, di conseguenza il Tribunale
23 non poteva, senz'altra motivazione, ridurre l'importo ivi indicato, operando una quantificazione in via “equitativa”.
L'importo da liquidarsi per tale voce di danno va pertanto ricomputato in euro
2.500,00 più IVA, ovvero in misura pari a euro 3.050,00, da ritenersi, fra l'altro,
“rivalutata all'attualità”, come già indicato dal primo giudice.
Quanto ai danni per “fermo attività” e per “perdita avviamento commerciale”, il
Tribunale ha ritenuto “eccessive e non giustificate” le “somme richieste a titolo di fermo attività per euro 33.777,27 in quanto il criterio dei ricavi adottato non è indicativo dell'effettiva perdita di reddito che si produrrà in capo all'opponente. In ogni caso tale danno, unitamente considerato con quello derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale, può essere liquidato equitativamente dal giudice, tenuti presenti sia i valori dello stato patrimoniale sia quelli del conto economico ed, in particolare, del ridotto valore degli utili (vedi bilancio 2018 doc.8), in Controparte_1
complessive euro 1.500,00 attuali”.
L'Appellante incidentale sostiene che tale conclusione sarebbe erronea, in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto, nel liquidare la voce di danno da fermo di attività, valutare il fatturato del negozio e non l'utile ricavabile dal bilancio 2018, quest'ultimo essendo
“relativo al periodo in cui era stato aperto il punto vendita e scontava quindi i costi di avvio del medesimo”, mentre a suo avviso si sarebbe dovuto considerare i ricavi, pari ad euro 234.535,00, dividerli per i 12 mesi dell'anno e poi per i 30 giorni mensili e, infine, moltiplicarli per i 52 giorni di chiusura del locale commerciale (234.535,00 : 12
- 19.544,58 : 30 = 651,48 x 52 = 33.877,27), così ottenendo l'importo di euro
33.877,27; inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che il danno da perdita di avviamento commerciale era destinato ad estendersi anche oltre i 52 giorni necessari al ripristino del pavimento, avuto riguardo sia alla perdita di clientela, sia al rischio di invenduto di collezioni uomo/donna acquistate circa 10/12 mesi prima l'inizio della stagione di riferimento.
Tali considerazioni sono infondate e non meritano accoglimento.
24 Il fatturato e i ricavi, escludendo i costi dell'attività commerciale, non hanno rilievo al fine di computare il danno da fermo attività, semmai rilevando l'utile, come ritenuto dal Tribunale. Non è stata poi fornita prova alcuna di un'asserita “perdita di avviamento commerciale”, tanto più che i lavori di ripristino, al momento, non sono stati realizzati, e si tratta di mere illazioni, che non trovano alcun fondamento agli atti;
inoltre, al momento del verificarsi del danno, l'attività commerciale di CP_1
era appena iniziata.
[...]
L'Appellante sostiene, in senso opposto, che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza in sé di tale danno, poi equitativamente liquidato in euro 1.500,00, ed avrebbe altresì errato nel riconoscere come voci di danno importi corrispondenti ai canoni di locazione e agli oneri condominiali, per euro
2.600,00 più euro 433,00, rivalutati “all'attualità dalla data della domanda giudiziale in euro 3.239,24”, in quanto, per un verso, non sarebbe stata fornita da CP_1
alcuna prova della loro sussistenza, tanto più che non sarebbe nemmeno certo
[...]
che, durante i lavori di ripristino, sarebbe costretta a Controparte_1
interrompere la sua attività commerciale, in quanto tale impresa effettua anche vendite on-line; per altro verso, gli importi liquidati non sarebbero congrui, per eccesso,
considerando che i lavori potrebbero essere effettuati, almeno in parte, nel periodo estivo, di chiusura del negozio, l'importo della locazione viene fiscalmente dedotto dal reddito di impresa, inoltre dai bilanci prodotti agli atti dalla controparte risulta che ha avuto, nel 2018, un utile annuo di euro 1.697,00, Controparte_1
ulteriormente ridotto, nel 2021, a euro 763,00, non sarebbe quindi congruo un risarcimento degli ulteriori danni pari a circa quattro volte l'utile di un intero anno.
Risulta rilevante l'argomentazione relativa al difetto probatorio.
Va premesso che, se il disposto dell'art. 1668 c.c. indubbiamente consente al committente, in caso di vizi dell'opera, di chiedere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi, “salvo il risarcimento del danno”, e che, come già detto, la quantificazione della riduzione del prezzo può anche corrispondere al costo per l'eliminazione dei vizi, i danni ulteriori sono risarcibili solo nella misura in cui siano
25 effettivi e attuali, ovvero provati nella loro esistenza in concreto, oltre che nel loro nesso causale con l'inadempimento.
Ora, la spesa per il trasporto e la momentanea detenzione in altro magazzino degli arredi e della merce attualmente presenti nel luogo in cui il pavimento deve essere ripristinato, può qualificarsi come compresa fra le spese necessarie per eliminare i vizi dell'opera, ed è pertanto da ritenersi risarcibile, per l'importo sopra indicato.
Lo stesso non può dirsi in ordine a spese relative a canoni di locazione, spese condominiali, indennità da fermo attività e mancato avviamento, in quanto i lavori di rifacimento della pavimentazione, in concreto, non risultano essere stati eseguiti, non è certo se e quando lo saranno, in quale periodo dell'anno, con quali conseguenze in relazione all'attività imprenditoriale esercitata da non vi è Controparte_1
ovvero prova della loro stessa attualità ed esistenza, al momento solo ipotizzata, il che esclude la loro risarcibilità, anche in via equitativa.
Sul punto, pertanto, l'appello di merita accoglimento. Parte_1
9. RIVALUTAZIONE E COMPUTO INTERESSI – COMPENSAZIONE IMPROPRIA
Con il settimo motivo d'appello, ha sostenuto che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 1242 c.c. in ordine al computo della rivalutazione e degli interessi legali sul danno liquidato, non avendo considerato l'importo di cui l'Appellante era ancora creditrice nei confronti di
Controparte_1
Dall'accoglimento di parte dei precedenti motivi d'impugnazione deriva l'accoglibilità anche di questa doglianza.
Va osservato, fra l'altro, che, trattandosi di crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, sussistono le condizioni per operare la compensazione c.d. impropria,
che si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti.
In punto interessi va poi notato, per altro verso, che, in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di
26 pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrerebbero per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento,
sono inesigibili finché questi non siano eliminati o il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta o la riduzione del prezzo, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile (in questo cfr. C. Cass., Sez. 2, sentenza n.
5734 del 27/02/2019, Rv. 653145 - 04).
Da quanto detto consegue pertanto che, in riforma della sentenza di primo grado
(eccetto in punto revoca del decreto ingiuntivo opposto, da ritenersi, sia pur con differente motivazione, correttamente operata), deve essere Controparte_1
dichiarata tenuta e condannata al pagamento della differenza fra euro 24.575,00 ed euro 3.050,00, ovvero al pagamento dell'importo di euro 21.525,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
10. SPESE DEL GIUDIZIO
A fronte della riforma della sentenza appellata, occorre procedere a rivalutazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento, fra l'altro, dell'ottavo motivo d'impugnazione avanzato da
Parte_1
Sussiste soccombenza reciproca fra le parti, risultando solo parzialmente accolte alcune delle opposte domande. risulta soccombente in maggiore Controparte_1
misura.
A fronte di tali considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese, relativamente al giudizio di primo grado, ma nella sola
27 misura dei 2/3, dovendosi per il resto condannare al pagamento Controparte_1
a controparte delle spese di lite.
va quindi condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
del restante 1/3 delle spese del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione al decisum in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 1.300,00
- per la fase introduttiva euro 1.100,00
- per la fase istruttoria euro 1.900,00
- per la fase decisoria euro 1.700,00
Totale: euro 6.000,00
Spese compensate per 2/3 euro 4.000,00
Totale spese a carico euro 2.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
In ordine, invece, alle spese di CTU, come già liquidate in primo grado, a fronte della reciproca soccombenza, si ritiene congrua l'attribuzione delle stesse a carico delle parti nell'ugual misura del 50%.
Anche in relazione al presente grado di appello, in applicazione dei disposti normativi già richiamati e in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, va ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese nella misura dei 2/3; per il restante 1/3, in conformità ai già
richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore di e a carico di Parte_1 CP_1
nei seguenti termini:
[...]
28 - per la fase di studio euro 1.700,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase decisoria euro 2.100,00
Totale: euro 5.100,00
Spese compensate per 2/3 euro 3.400,00
Totale spese a carico euro 1.700,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale riforma dell'appellata sentenza:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Controparte_1
di dell'importo di euro 21.525,00, oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione dei 2/3 le spese fra le parti, condanna per il resto al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15%
per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti, nell'ugual misura del 50%.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione dei 2/3 le spese fra le parti, condanna per il resto al pagamento delle spese per il Controparte_1
presente grado di giudizio, in favore di liquidate nella misura Parte_1
di euro 1.700,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A.,
I.V.A., rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini
29 di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
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