Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1429/2022 promossa da:
, in persona del socio accomandatario Parte_1 Controparte_1
IG , (P. IVA: ), con sede in Venaria (TO) Via Cavallo 18, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Arri (C.F. ) C.F._1
- parte attrice - contro
(C.F: ), con sede in Trieste, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del CP_2 P.IVA_2 procuratore speciale pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dall'vv. Vittorio Vaira CP_3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA ISTRUTTORIA,
- Ammettersi CTU di un consulente tecnico, dotato di esperienza specifica relativa al settore
Camper, sul mezzo Caravan SEA ZEHF CPAC tg. CR867FP di proprietà del sig. Parte_3
, con particolare riferimento alla indagine in ordine alla compatibilità dei danni lamentati e
[...] riportati dal mezzo nell'evento del 02.10.2018 ed alla complessità delle opere di riparazione, agli interventi da eseguirsi sulla cabina e sulla cellula abitativa, ivi compresa la mansarda, al numero di ore e di addetti impiegati nelle operazioni di ripristino ed ai costi per manodopera, materiali di consumo e ricambi, avuto anche riguardo alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'azienda attorea. ammettere prova testimoniale per interpello e testi sui seguenti capi, con l'escussione dei testi sotto indicati:
1) “Vero che il Camper del sig. , in data 2.10.2018, subiva ingenti danni a Parte_3
2) “Vero che le righe compiute da ignoti sul hanno intaccato il film verniciante nella sua Pt_4 completezza”
3) “Vero che riparazioni del hanno determinato smontaggio di supporti di veranda, Pt_4 plafoniere, scaletta, porta bici, finestre, portelli, prese e bocchettoni con incremento delle relative ore di manodopera degli addetti impiegati per le descritte operazioni”;
4) “Vero che per le riparazioni sono state impiegate per manodopera n. 214,56 ore al costo orario di €. 53,00=”;
5) “Vero che per le riparazioni sono state impiegate per materiali di consumo n. 138,00 ore al costo orario di €. 25,00=, oltre costo sigillanti”;
6) “Vero che la durante la fase delle lavorazioni ha adoperato più addetti Parte_1 contestualmente per eseguire le operazioni in sicurezza dei propri dipendenti”;
7) “Vero che le caratteristiche aziendali e dimensionali della carrozzeria attrice consentono alla medesima l'applicazione delle tariffe depositate in C.N.A. con costo variabile tra €. 40,40= a €.
66,40=.”;
8) “Vero che le complesse riparazioni del Camper tg. CR867FP sono ammontate a complessivi €.
18.000,40= come da fattura prodotta”.
Si indicano i seguenti testimoni: con studio in Venaria;
es. in Testimone_1 Testimone_2
Venaria Reale;
Ing. on studio in Venaria. Tes_3
NEL MERITO: dichiarare tenuta parte convenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto dal signor e conseguentemente dichiarare tenuta Parte_3
e condannare la convenuta Società a corrispondere l'indennizzo in favore CP_2 dell'odierna attrice, cui è stato ceduto il credito per le riparazioni dei danni subiti dal Camper SEA
ZEHF tg. CR867FP di proprietà del signor per l'importo di C.F._2 Parte_3 complessivi €. 9.911,36= (e pertanto €. 18.000,40= detratto lo scoperto del 10% e quindi €.
16.200,36= ancora detratto l'acconto ricevuto di €. 7.089,00= e pertanto €. 9.111,36= oltre spese stragiudiziali che ammontano ad €. 800,00=) o somma diversa accertanda in corso di causa, con gli interessi di legge sulle somme rivalutate dal fatto al saldo.
Col favore delle spese di giudizio, spese generali 15%, spese per l'attività di assistenza nella fase della Mediazione Obbligatoria, IVA e CPA e spese di eventuale CTU e CTP come per legge.
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande CP_2 nuove
In via istruttoria
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2)
c.p.c.
Respingere le istanze istruttorie di parte attrice per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c.
Per il caso di convocazione del CTU a chiarimenti, disporre che vengano resi sulle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta
Nel merito
In via principale
Dato atto del pagamento ante causam della somma di euro 7.089,00
Accertata e dichiarata la satisfattorietà della somma che precede, anche in applicazione delle condizioni contrattuali tutte
Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa CP_2
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede
Contenere l'eventuale condanna di nei limiti del danno concretamente provato in CP_2 corso di causa, giusto ed esigibile, in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto, nonché al netto di ogni miglioria e delle condizioni contrattuali tutte, inclusi scoperti e franchigie, in particolare con scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 ed al netto dell'erogato di euro
7.089,00
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta tenuto conto delle prestazioni svolte e della complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu, ovvero nella determinanda misura”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10 maggio 2022, ritualmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la società affinché venisse condannata al Controparte_4 pagamento in suo favore della somma di euro 9.111,36 a titolo del residuo indennizzo assicurativo dovuto in virtù delle garanzie per atti vandalici di cui alla polizza Pronto Camper n. 00450025030 stipulata dal Sig. con la Convenuta nonché della somma Parte_3 Controparte_4 di euro 800,00 a titolo di recupero delle spese legali stragiudiziali.
A sostegno della domanda ha allegato, in sintesi, le seguenti circostanze:
- nell'ottobre 2018 il sig. , proprietario del camper SEA ZEHF CPAC, tg. CR867FP, si Parte_3 avvedeva di aver subito danneggiamenti sul predetto mezzo parcheggiato nel Comune di Venaria
Reale ad opera di ignoti;
-dopo aver sporto denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Venaria Reale, il sig. Parte_3 incaricava l'Autocarrozzeria Nuova Jolly, di provvedere alla riparazione del mezzo e cedeva a quest'ultima il credito nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in giudizio;
- parte attrice quantificava il lavoro svolto per emendare i danni in complessivi euro 18.000,40 come dettagliati nella fattura emessa in data 18.01.2020;
- aperto il sinistro n. 740247218, parte convenuta disponeva il rimborso parziale della somma di euro 7.089,00 a mezzo bonifico;
- a partire dal settembre 2020 parte attrice sollecitava vanamente la società al pagamento CP_2 della somma residua pari ad euro 9.111,36 a titolo di indennizzo;
pagamento cui l'odierna convenuta non provvedeva ad effettuare, ritenendo congruo l'importo già versato.
Ciò posto e allegato, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_4
28.07.2022, contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice, in prima udienza, verificata l'assenza della condizione di procedibilità, ha assegnato alle parti congruo termine per introdurre la mediazione, la quale si è conclusa con esito negativo.
La causa, istruita dappoi con ampia acquisizione documentale e CTU estimativa, perviene ora a decisione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.11.2024 a mezzo modulo di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e coeva concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Incontestato il fatto oggetto del sinistro, ovvero l'an debeatur, i profili attinenti al quantum sono stati esaurientemente esaminati e discussi nella relazione del c.t.u. dott. , il quale ha così Per_1 testualmente concluso i propri lavori:
“Il CTU, a seguito dell'accertamento condotto, esaminata la documentazione versata in atti ed espletata ogni opportuna indagine mediante un'accurata ricerca di mercato, nonché dopo aver identificato le lavorazioni necessarie a seguito del danno denunciato, ritiene che il valore di stima più congruo dei costi di riparazione sia pari a 12.904,20 € (iva compresa). Si riporta tabella 4 riassuntiva.
1- Il costo più congruo di riparazione è stato ottenuto mediante criterio di valutazione, dettagliatamente descritto nell'elaborato peritale e al quale si rimanda integralmente, che tiene conto delle superfici di lavorazione calcolate dal CTU, delle ore stimate di manodopera pari a 149,87 ore, un costo orario di manodopera pari a 53,00 €/h, una tariffa oraria per materiale di consumo pari a
25,00 €/h, un costo di smaltimento pari a
80,00 € e un costo per ricambi pari a € 350,00, oltre accessori di legge, per cui si è ottenuto quanto alla seguente tabella.
IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI
VOCE
IMPORTO
MANODOPERA 7.943,22 €
MATERIALE DI CONSUMO 2.204,00 €
RICAMBI 350,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI 80,00 €
TOTALE IVA ESCLUSA 10.577,22 €
TOTALE IVA INCLUSA ( IVA 22%) 12.904,20 €”
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono congruamente motivate e debbono essere integralmente recepite in seno alla predetta statuizione.
Sotto tale aspetto mette conto evidenziare che l'analisi ben dettagliata compiuta dal CTU appare immune da censure, razionalmente e congruamente motivata e lo scrivente Giudice intende farla propria.
Orbene, avuto riguardo agli aspetti prettamente tecnici della CTU giova rammentare, infatti, che secondo la Cassazione: “Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (Cass., sentenza n. 12703/2015).”
È anche necessario considerare, però, che – come ha rilevato la migliore dottrina – il giudice non è in grado di valutare l'attendibilità e la validità scientifica delle conclusioni del consulente, ovvero di avvedersi di eventuali lacune o errori nella relazione;
egli è piuttosto chiamato a un controllo di coerenza logica formale, nonché ad esaminare se siano state correttamente applicate le massime dell'esperienza comune. Va infine verificato che il perito utilizzi correttamente le nozioni giuridiche eventualmente coinvolte nell'indagine tecnica. Nella specie le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono ampiamente argomentate, analitiche di talché lo scrivente Giudice intende recepirle integralmente per le ragioni di seguito meglio enucleate.
In particolare, il CTU ha ben motivato i costi di manodopera, effettuando un 'indagine di mercato per individuare la tariffa oraria congrua: “Al fine di determinare il più congruo costo di riparazione del veicolo, sulla scorta di quanto sinora argomentato, si è effettuata preliminarmente un'indagine di mercato per individuare la tariffa oraria più congrua della manodopera.
Dall'indagine condotta si rileva che le tariffe orarie della manodopera, variano in funzione del territorio di riferimento, delle eventuali certificazioni ISO ottenute dall'officina nonché in conseguenza di complessi calcoli di costi aziendali sostenuti, dalle scelte imprenditoriali effettuate nonché dai margini di profitto aziendali e di collocazione nel libero mercato. Ciò premesso, si è Contr rilevato che in Piemonte, le associazioni e hanno depositato Controparte_6 CP_7 presso la locale Camera di Commercio le rilevazioni sui costi orari della manodopera, per l'anno
2018, variabili da un minimo di € 38,7 a un massimo € 64,7, oltre Iva.
Pertanto, si ritiene che la tariffa oraria della manodopera applicata dalla carrozzeria e Parte_1 pari a 53,00 €/h + iva, essendo un valore medio nella forbice di costi indicata dalla camera di commercio, sia congrua e pertanto si è utilizzato lo stesso valore ai fini del calcolo del CTU”
Il CTU ha, inoltre, puntualmente replicato anche alle osservazioni del CTP di parte convenuta: “Al fine di determinare il più congruo costo di riparazione del veicolo, sulla scorta di quanto sinora argomentato, si è effettuata preliminarmente un'indagine di mercato per individuare la tariffa oraria più congrua della manodopera.
Dall'indagine condotta si rileva che le tariffe orarie della manodopera, variano in funzione del territorio di riferimento, delle eventuali certificazioni ISO ottenute dall'officina nonché in conseguenza di complessi calcoli di costi aziendali sostenuti, dalle scelte imprenditoriali effettuate nonché dai margini di profitto aziendali e di collocazione nel libero mercato. Ciò premesso, si è Contr rilevato che in Piemonte, le associazioni e hanno depositato Controparte_6 CP_7 presso la locale Camera di Commercio le rilevazioni sui costi orari della manodopera, per l'anno
2018, variabili da un minimo di € 38,7 a un massimo € 64,7, oltre Iva.
Pertanto, si ritiene che la tariffa oraria della manodopera applicata dalla carrozzeria e Parte_1 pari a 53,00 €/h + iva, essendo un valore medio nella forbice di costi indicata dalla camera di commercio, sia congrua e pertanto si è utilizzato lo stesso valore ai fini del calcolo del CTU.”
Il CTU ha infine giustificato il n. di ore di manodopera riconosciute replicando alle osservazioni del
CTP attoreo: “Il CTU precisa che al punto 3.3-ore di manodopera della relazione a firma dell'ing. siano riportate complessivamente un certo numero di ore, secondo quanto indicato nello Tes_3 stesso documento, riferibili alle “bollature dei dipendenti…”. Il CTU, ritiene doveroso sottolineare che tale sintesi non sia provabile con la documentazione a disposizione in atti in quanto non solo, non vi sono nel fascicolo le bollature dei dipendenti, ma non è neanche possibile associare univocamente la quantificazione riportata al mezzo oggetto di accertamento.
Ciò premesso, le quantificazioni a cui è pervenuto il CTU, sono il risultato di un'indagine di mercato che tiene conto del fatto che non vi siano tempari di riferimento per veicoli come quelli in esame.
Il CTU, in assenza di documentazione comprovante i singoli tempi delle lavorazioni, a seguito di attenta analisi di mercato, ha stimato il tempo di lavorazione complessivo per unità di superficie e lo ha applicato alla superficie di lavorazione riconosciuta per le opere necessarie.”
Ciò posto, tenuto conto delle risultanze peritali in atti, il costo totale delle riparazioni ammonta ad
Euro 12.904,20 (IVA inclusa).
Ne consegue che a fronte degli acconti già ricevuti dalla compagnia assicurativa (pari ad Euro
7.089,00) parte attrice ha diritto ad ottenere ancora il pagamento di Euro €. 4.524,78, (il tutto detratta la franchigia del 10% pervenendosi così all'importo di Euro 11.613,78 a titolo di indennizzo da cui scomputare l'acconto ricevuto).
L'importo di € 4.524,78 costituisce debito di valore (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023,
Cass. 15868/2015 e Cass. 10488/2009) e deve essere rivalutato ad oggi, secondo indici Istat, e sull'importo capitale annualmente rivalutantesi sono altresì dovuti gli interessi legali (maturati anno per anno) a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del denaro
(cfr. Cass. 8766/2018), trattandosi di importo non così contenuto da non esserne presumibile un reimpiego.
Va, infine, riconosciuto il diritto dell'attrice all'importo di € 522,00 per l'assistenza prestata dal CTP
(doc. 15), risultante dalla proforma di parcella depositata in atti: fra le spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare rientrano, infatti, non solo quelle effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, la stessa non ne abbia ancora sopportato il pagamento (cfr. Cass. n.
30289/2019).
Quanto alle spese “stragiudiziali”, secondo ormai costante insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. 16999/2017 e da ultimo Cass. 24481/2020) trattasi di voce di danno emergente per la cui liquidazione occorre che la parte danneggiata assolva gli usuali oneri della domanda, allegazione e prova. Nel caso di specie parte attrice ha allegato le spese stragiudiziali
(doc. 10) che debbono essere riconosciute e liquidate unitamente alle spese processuali.
Alla soccombenza della convenuta consegue l'addebito delle spese processuali, da liquidarsi ratione temporis, ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (con riferimento alla misura dell'accolto), della non eccessiva complessità della stessa e della natura delle questioni trattate.
Le spese di lite, incluse quelle della procedura di mediazione, sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri tra il minimo e il medio di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 s.m.i., tenuto conto della semplicità fattuale della vicenda, della ridotta attività istruttoria svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate
Le spese di ctu seguono la soccombenza e devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del socio Parte_5 CP_1 accomandatario IG , (P. IVA: ), ogni contraria istanza ed Parte_2 P.IVA_1 eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna (C.F: CP_2
) a corrispondere in favore dell'odierna attrice, cui è stato ceduto il credito per le P.IVA_2 riparazioni dei danni subiti dal Camper SEA ZEHF CPAC tg. CR867FP di proprietà del signor
[...]
il pagamento della somma di € 4.524,78 oltre interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria nei limiti di cui in motivazione;
• Condanna (C.F: ) al pagamento in favore di CP_2 P.IVA_2 Parte_1
di delle spese processuali che liquida in complessivi €
[...] Controparte_1
4.000,00 oltre a € 264,00 per c.u. e marca, € 420,00 per attività di mediazione, € 522,00 per spese di CTP, nonché rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Ivrea, 03.03.2025
Il Giudice
(Dottoressa Federica Lorenzatti)