Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 778/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Fabriano alla Via Dante n. 175/A, elettivamente domiciliata in Ancona
alla Via Leopardi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante
e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in P.zza Salimbeni n. 3, elettivamente CP_1
domiciliata in Fermo al Viale della Carriera n. 133, presso lo studio dell'Avv. Villeado
Craia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
appellata
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 711/2022 emessa in data 31.05.2022 il Tribunale di Ancona,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle Controparte_1
condizioni economiche in riferimento al contratto di apertura di c/c ed annessi conti anticipi inizialmente intrattenuti presso la , adducendo parte attrice Controparte_2
l'addebito illegittimo di interessi ultralegali per mancata produzione del contratto scritto fra le parti, per l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale,
della c.m.s., della valuta d'uso e di spese, di oneri e commissioni non pattuiti, con richiesta di ricalcolo del saldo e di restituzione della somma complessiva di €.35.311,74 oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della libertà di autodeterminazione pari ad almeno €.15.750, ritenuto non assolto l'onere di parte attrice di produrre il contratto di conto corrente con cui avrebbe potuto provare la stipula delle clausole contestate ed avendo,
anzi, allegato la mancata stipula in forma scritta del contratto soltanto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., ha rigettato le domande attoree e condannato parte attrice a rifondere le spese di lite, ponendo definitivamente il compenso liquidato al CTU a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per Parte_1 aver ritenuto di non esaminare la questione della sollevata nullità del contratto di conto corrente per tardiva deduzione della mancanza di una valida convenzione scritta inerente i tassi di interesse, non avendo tuttavia considerato la tempestività della suddetta eccezione che risulta sollevata sin dall'atto di citazione introduttivo e che il correntista aveva, peraltro, esperito la procedura ex art. 119 TUB di preventiva richiesta rivolta alla banca dei documenti contrattuali in vista della loro produzione in giudizio, ricevendo in riscontro l'invio dei soli estratti conto;
la sentenza impugnata è da ritenersi erronea anche per aver posto a carico di parte attrice l'onere di provare le circostanze costitutive della domanda, considerata la tempestività della contestata inesistenza del documento contrattuale;
la
2 sentenza ha omesso di provvedere per quegli addebiti illegittimi, agevolmente individuati dal CTU e basati sulle evidenze documentali offerte sia dagli estratti conto che dai contratti stipulati in corso di rapporto e, più specificamente, l'opzione che risponde a corretti criteri metodologici è quella denominata “II-B” che prevede un credito restitutorio in favore della correntista di €.33.532,27; la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 è da ritenersi legittima solo in caso di una nuova e specifica pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in Controparte_1 modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, ravvisando la correttezza della sentenza che ha correttamente valorizzato la circostanza che l'appellante, riferendosi a rapporti chiusi, ha agito in ripetizione di indebito ed ha articolato la domanda individuando i singoli addebiti in contestazione sul presupposto della validità del rapporto di conto corrente ed, inoltre, la stipula del contratto di conto corrente in forma scritta si dà per accertata non solo nell'atto introduttivo, ma anche nella stessa CTP allegata dalla correntista;
la sentenza è corretta per aver ritenuto che nel caso di ripetizione di indebito è l'attore a dover dimostrare la sussistenza delle relative condizioni, tra cui in particolare, oltre all'importo chiesto in restituzione, l'avvenuto pagamento, la data del medesimo e soprattutto la natura indebita dello stesso;
contrariamente a quanto affermato dal CTU, i contratti prevedono le condizioni relative ad interessi convenzionali, capitalizzazione e c.m.s. e gli ulteriori accessori, pertanto il saldo non andava epurato dagli addebiti legittimamente eseguiti sul conto;
il CTU ha dato atto della intervenuta modifica migliorativa a seguito della introduzione della condizione di reciprocità, avendo la banca dato avviso alla clientela in ordine all'applicazione della condizione di reciprocità ed indicato nei contratti le modalità di addebito degli interessi.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui, muovendo dall'applicazione del generale principio in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ha erroneamente ritenuto che la stipula del rapporto di c/c sia avvenuta durante la vigenza dell'art. 117 TUB, in virtù del quale è obbligo della banca consegnare
3 una copia del contratto al cliente, che peraltro avrebbe espressamente domandato alla banca la consegna di copia dell'originale, quindi nel presupposto dell'esistenza di un contratto scritto, salvo poi ad allegare in modo specifico la sua mancata stipula in forma scritta soltanto con le note di replica, quando erano già maturate le preclusioni assertive e istruttorie, addotte in sentenza quale presupposto per il rigetto della domanda.
La società appellante si duole, in particolare, del ragionamento del primo giudice che ha ritenuto la domanda fondata su un contratto di conto corrente da presumersi stipulato per iscritto e della cui produzione documentale essa sarebbe stata onerata se avesse voluto provare la mancata stipula delle clausole asseritamente illegittime, senza però avvedersi che la specifica allegazione della mancanza di un contratto scritto sia già stata da essa dedotta con l'atto di citazione introduttivo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Risulta innanzitutto per tabulas che la difesa dell'attore, odierna parte appellante, pone a presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. l'inesistenza di un contratto scritto, risalente peraltro al dicembre 1998, quando non era ancora previsto l'obbligo di redazione dei contratti bancari in forma scritta intervenuto con la riforma del
TUB, con annessa richiesta di rideterminazione del saldo corretto del conto epurandolo dagli interessi ultralegali in quanto applicati illegittimamente proprio in assenza di pattuizione scritta, espressamente affermando l'inesistenza di “alcun contratto ed alcuna valida convenzione scritta tra le parti inerente la pattuizione di un tasso di interesse superiore a quello legale” (cfr. pagg. 10-12 atto di citazione), riportando analoga considerazione anche in merito all'asserita applicazione del tasso usurario e delle c.m.s.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prima istanza, deve dunque ritenersi tempestiva l'affermazione in ordine alla mancata conclusione per iscritto dei rapporti bancari dedotti in giudizio, collimante anche con la richiesta ex art. 119 TUB formulata ante causam (in data 12.04.2017) e finalizzata all'acquisizione dei seguenti documenti: “1) copia contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza;
2) copia contratto originario
d'apertura di credito;
3) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta;
4) copia di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie regolarmente sottoscritte dall'amministratore; 5) copia di contratti di apertura di finanziamenti;
6) Estratti conto completi (cronologico, scalare e riepilogo competenze) dall'inizio del rapporto fino ad oggi”.
Ebbene, risulta per tabulas che la banca ha provveduto alla consegna solo di parte della
4 documentazione richiesta, rappresentata dagli estratti conto e dai contratti di affidamento siglati nel corso del tempo, ma non anche della copia del contratto originario di apertura del conto corrente, essenziale per far sì che in sede di ricalcolo del saldo venissero applicati gli interessi convenzionali, tanto che la società correntista ha fondato la richiesta di indebito proprio sul presupposto della mancanza di un rapporto concluso in forma scritta, pertanto parte attrice non aveva alcun onere di produzione del documento contenente il contratto di conto corrente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Va, inoltre, segnalata l'erronea considerazione contenuta in sentenza in merito all'ambito dell'onere imposto alla banca dall'art. 119 TUB, “in quanto afferente esclusivamente alla documentazione inerente le operazioni contabili (estesa anche agli estratti conto dalla giurisprudenza) e non al contratto di conto corrente. Pertanto, l'ordine ex art. 210 c.p.c. avente a oggetto i contratti bancari deve essere revocato” (cfr. pag. 8 sent.), tanto da basare su tale differente valutazione del riparto dell'onere della prova il rigetto della domanda senza neppure considerare gli esiti della CTU che era stata comunque disposta, ritenendoli irrilevanti.
Ed infatti, se è vero che l'art. 119 TUB è relativo alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, senza disporre alcunché in merito alla copia dei contratti, è però indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti, conseguendo in capo alla banca l'obbligo di consegna del contratto al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dall'art. 1175 c.c., nonché al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e “tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (così Cass. n. 12093/2001)
Peraltro è lo cit. art. 117 che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., sentenza n.
1796/2012; si veda anche Tribunale di Siena, sent. n. 49 del 18.01.2020), essendo il diritto alla copia dei contratti un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n.
11004/2006).
5 Dalla considerazione che il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì prova scritta richiesta ad substantiam e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario, dovendo esso peraltro indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati, ne consegue che in difetto di prova scritta in ordine alla sua esistenza e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
Va, altresì, considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal
relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché
nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le
risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza
della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del
convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1112 del 24 gennaio 2003).
Di conseguenza, questa Corte territoriale non può che procedere all'esame dei rapporti bancari controversi, muovendo dalle risultanze della CTU che, non solo sulla base della serie continua degli estratti conto depositati dalla correntista (dalla data di apertura dell'1.12.1998 al 16.09.2016 e dall'1.1.2017 al 16.3.2017, data di chiusura), ma anche dei numerosi contratti scritti di apertura di credito e di affidamento, già oggetto di richiesta ex art. 119 TUB e tuttavia depositati dalla banca nel corso del giudizio di opposizione in allegato alla memoria istruttoria secondo termine, ha provveduto in modo certo ed esaustivo alla ricostruzione dell'andamento dell'intero rapporto, mediante il seguente ricalcolo rispondente a principi metodologici da ritenersi corretti e quindi condivisibili.
Quanto agli interessi debitori del conto anticipi, il CTU ha applicato i tassi di interesse passivi ex art. 117 TUB fino al 23.12.2013 (data del primo contratto regolatore del conto anticipi con previsione del tasso debitore entro e fuori fido applicato sia in termini nominali che su base annua), nonché i tassi medi debitori già applicati banca per il periodo successivo;
quanto al conto ordinario, fino al 12.09.2005 (data del primo contratto che prevede la pattuizione della periodicità di liquidazione trimestrale degli interessi debitori, il
6 tasso debitore entro e fuori fido su base nominale ed annua e la percentuale della c.m.s.) gli interessi sono stati ricalcolati ai tassi passivi ed attivi ex art. 117 TUB, mentre per il periodo successivo essi sono stati ricalcolati ai tassi già applicati dalla banca.
In merito alla capitalizzazione trimestrale, va rilevato che con avviso alla clientela riportato nell'estratto conto al 30.06.2000 la banca ha informato la correntista circa l'applicazione della periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per interessi debitori che creditori e, con avviso pubblicato in G.U. in adempimento della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha comunicato che con decorrenza 1.07.2000 avrebbe adottato la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale, mentre fino a tale data ha capitalizzato gli interessi debitori trimestralmente e quelli creditori annualmente: di qui la non sussistenza di un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, se si consideri di dover confrontare il nuovo regime (capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e per quelli a credito rispetto al precedente effettivamente applicato, che appunto prevedeva la capitalizzazione trimestrale solo per gli interessi a debito e la capitalizzazione annuale per quelli a credito), non essendoci dubbi che l'adeguamento sia migliorativo, atteso che secondo il Supremo Consesso “il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000” (Corte di
Cassazione, sent. n. 267779/2019).
Alla luce dei suesposti autorevoli principi, è da ritenersi infondata la doglianza secondo cui sarebbe richiesto l'intervento di un accordo tra le parti, in mancanza di una nuova previsione di anatocismo.
Il CTU ha, inoltre, azzerato tutti gli addebiti a titolo di commissioni, spese ed oneri in quanto non validamente pattuiti, essendo prevista per la c.m.s. la sola percentuale e, come stabilito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, c. 4 del TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Posto che non vi è alcuna definizione normativa, il termine “commissione di massimo scoperto” non è in sostanza affatto riconducibile a un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi
7 esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Procedendo con l'analisi delle risultanze peritali, sia per il conto ordinario che per il conto anticipi non è stata rilevata l'applicazione di interessi usurari, né al momento della sottoscrizione dei vari contratti di affidamento, né al momento delle intervenute variazioni unilaterali delle condizioni economiche ex art. 118 TUB.
Il CTU ha, inoltre, elaborato due diverse ipotesi di calcolo delle competenze soggette a prescrizione (1- imputazione delle rimesse solutorie calcolate a pagamento di tutte le competenze addebitate dalla banca, sia entro fido che extrafido;
2- imputazione delle rimesse solutorie calcolate a pagamento delle sole competenze extrafido), utilizzando il criterio del saldo ricalcolato e non quello c.d. banca, erroneamente applicato nelle ipotesi di calcolo elaborate nella precedente sua relazione, poi integrata in risposta al nuovo quesito formulato dal giudice, individuando quale periodo oggetto di verifica delle rimesse solutorie quello intercorrente dall'apertura del rapporto di conto corrente al 13.09.2007 (periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione). Inoltre, poiché la banca ha addebitato le competenze del conto anticipi direttamente sul c/c ordinario, in sede di ricostruzione non è stata operata alcuna capitalizzazione nel conto anticipi, ma gli interessi ricalcolati sono stati addebitati sul conto corrente ordinario in considerazione della capitalizzazione adottata su tale conto.
Al fine di accedere alla corretta ipotesi di calcolo prospettata dal CTU, occorre muovere dal consolidato indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale se i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto hanno unicamente funzione “ripristinatoria” della provvista, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, mentre nel caso di versamenti solutori – nel caso in cui il conto non sia affidato, ovvero il cliente abbia operato sconfinando dall'affidamento concesso – la prescrizione decorre dal singolo versamento
(Cass. civ., SS.UU. n. 24418 del 2.12.2010).
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. inizia a decorrere dalla chiusura del
8 rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) e, invece, da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Nel caso di rimesse ripristinatorie, dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso delle solutorie dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili dal cliente soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Da qui, la rilevanza di una apertura di credito, in quanto incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie o solutorie.
Ciò posto, occorre precisare come la Suprema Corte abbia ulteriormente ed univocamente affermato che “In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grave su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (cfr. Cass. ord. n. 31927 del 6.12.2019; n. 2660 del 30.01.2019).
La Cassazione ha, altresì, precisato che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass. S.U. sent. n. 15895 del 13/06/2019).
Dunque, è onere di chi ha interesse a contrastare l'eccezione di prescrizione dimostrare che il rapporto di conto corrente è assistito da un'apertura di credito o da un contratto di affidamento, onere il cui mancato assolvimento comporta che le rimesse effettuate nel corso del rapporto devono intendersi tutte di natura solutoria e come tali sottoposte a prescrizione decennale dalla data di ogni singolo versamento eseguito.
9 Nel caso di specie, non essendovi alcun dubbio sulla natura affidata del conto in considerazione dei numerosi conti anticipi depositati in atti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dev'essere rigettata, con condanna di quest'ultima al pagamento del credito a favore del correntista determinato in €.25.467,58 secondo i conteggi di cui all'ipotesi C.b. elaborata dalla CTU integrativa del 27.09.2021 (cfr. all. n. 20).
Alla luce di quanto considerato, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo e rigettata ogni istanza istruttoria, la Corte accoglie l'appello proposto da e, in totale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al Controparte_1 pagamento della somma di €.25.467,58 oltre interessi legali dalla data della domanda in primo grado al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed oltre al compenso liquidato al CTU.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 711/2022 Parte_1
emessa in data 31.05.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di €.25.467,58 oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_1 in primo grado al saldo effettivo;
- Condanna l'appellata al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 nell'ammontare già ivi liquidato, oltre al compenso liquidato al CTU, nonché al pagamento delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate (scaglione tariffario applicato in base al criterio del decisum).
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 22.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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