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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3282/2020 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CANNAVÒ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 02/07/1961 Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
FOTI ALESSANDRO, giusta procura in atti;
- opposto -
Avente ad oggetto: oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 146/2020.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt.
281quinquies e 190, comma 2, c.p.c..
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 146/2020 con cui gli ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 15.702,65 a titolo di spese straordinarie relative ai figli e . Persona_1 Per_2
1 Si è costituita contestando le difese di Controparte_1
controparte.
Ciò premesso, la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti è improcedibile. Parte_1
E invero, con ordinanza comunicata in data 02/03/2023 il
Giudice - ritenuto che “avuto riguardo all'oggetto del contendere, al valore della controversia e ai rapporti tra le parti, le parti vanno rimesse in mediazione c.d. delegata” ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - ha assegnato “termine ordinatorio di
giorni quindici a far tempo dalla comunicazione del presente provvedimento per l'esperimento, a cura della parte più diligente, della procedura di mediazione delegata” ex art. 5 quater del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, ha disposto “che al primo incontro innanzi al mediatore l'attività di mediazione sia concretamente espletata, anche mediante comparizione personale delle parti e/o di loro
procuratori speciali, discussione nel merito delle questioni in fatto
ed in diritto sottese alla controversia, nonché mediante
formulazione, da parte del mediatore, di idonea proposta conciliativa, anche in assenza di concorde richiesta delle parti”, e ha fissato “l'udienza del 13/02/2024 ore 09:30 per l'eventuale prosieguo del giudizio, riservando all'esito ogni determinazione nell'eventualità di mancata conciliazione della lite.”.
Alla udienza fissata per il proseguo del giudizio - ovverosia quella del 13/02/2024 (rinviata d'ufficio al 09/04/2024 e poi al
19/11/2024 per trasferimento del Giudice) - le parti, tuttavia, non hanno documentato l'avvio e la conclusione della procedura di mediazione, nonostante il decorso di quasi due anni dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il Giudice la disponeva.
Va al riguardo evidenziato che le parti con decreto comunicato il 14/11/2024 erano state espressamente onerate dal
Giudice a documentare l'esito della mediazione delegata.
2 Nessuna di esse, tuttavia, ha provveduto a quanto richiesto, non avendo prodotto il verbale attestante l'esito della procedura dinanzi all'organismo di mediazione (né, invero, avendo dimostrato neppure l'avvio).
L'opponente, infatti, nulla ha dedotto e documentato in ordine all'avvio e all'esito della mediazione delegata.
Egli ha depositato soltanto una scrittura privata, redatta a penna, con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare alle rispettive domande ed azioni avanzate, impegnandosi altresì a produrre nel presente fascicolo telematico l'accordo ed a chiedere la cessazione della materia del contendere.
L'opposto, invece, non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza nella quale le parti erano state invitate a documentare l'esito della mediazione delegata e, quindi, non ha preso alcuna posizione neppure in ordine alla scrittura privata
(neanche negli scritti conclusivi, non avendo depositato comparsa conclusionale e memoria di replica).
Orbene.
Per come affermato ripetutamente anche da questo Tribunale,
in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni previsto dalla norma (cfr. Cass. 40035/2021).
Con riguardo alla durata, l'art. 6 del D.Lgs. cit. prevede che
“il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”.
L'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo, richiamato dall'art. 5 quater, peraltro, dispone che “quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera 3 avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Ora, risulta dagli atti del procedimento che il Tribunale, con ordinanza comunicata il 02 marzo 2023, demandò la promozione della mediazione c.d. delegata, rinviando la causa all'udienza del giorno 13/02/2024 (rinviata d'ufficio al 09/04/2024 e poi al
19/11/2024).
A distanza di quasi due anni dalla rimessione dei contendenti in mediazione, tuttavia, non è stato provato l'utile esperimento ed esaurimento della procedura suddetta entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, da intendersi - in applicazione dei principi di
diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità - quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
La procedura di mediazione, infatti, non si è conclusa entro il
13/02/2024, ovverosia entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice con l'ordinanza in virtù della quale ha rimesso le parti in mediazione (né, invero, entro le successive udienza di differimento del 09/04/2024 e del 19/11/2024).
Non risulta documentato, segnatamente, neppure l'avvio della mediazione e non è stato depositato alcun verbale relativo alla procedura.
A ciò si aggiunga che la bontà dell'arresto giurisprudenziale sopra citato è confermato anche dall'intervenuta modificazione, per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dell'art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui nuova formulazione conferma ora ancora di più che il rispetto della “[…] durata non superiore a tre mesi
[…]” della procedura di media-conciliazione costituisce condizione di procedibilità delle domande delle parti, in quanto il cit. art. 6,
nella sua nuova formulazione, dispone ora che “il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di
ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti” e che, “se pende il 4 giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”.
Si deve, poi, osservare che non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, pronuncia richiesta solo dalla parte opponente a seguito della produzione della scrittura privata.
Sotto un primo profilo va evidenziato che - secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte, applicabile anche al caso in esame attesa l'identità di ratio -
l'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione
(Cassazione civile, sez. III, 18/12/2024, n. 33216).
Va, poi, in ogni caso ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della 5 sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Nella fattispecie in esame, le parti non si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e non hanno sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, in quanto solo l'opponente ha formulato richiesta di cessazione della materia del contendere mentre l'opposto non è comparso all'udienza.
Né può dirsi adeguatamente dimostrata la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare il soddisfacimento del diritto azionato, considerato il tenore della scrittura privata prodotta dall'opponente e la scarsa intellegibilità sia del corpo dell'atto sia delle sue due sottoscrizioni (la scrittura non reca anche le sottoscrizioni dei procuratori, sebbene all'interno della stessa si faccia riferimento all'espressa rinuncia ad opera degli stessi alla solidarietà professionale).
Per quanto esposto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dall'opposto.
Infine, con riguardo alle conseguenze derivanti nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal mancato esaurimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio, va osservato che vanno applicati i principi espressi dalle
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 19596/2020 secondo cui “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione
e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è
l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.
Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, quindi, è più conforme al sistema che le parti 6 riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è
l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione
piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del
rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della
legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (così la sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, di queste Sezioni Unite), tant'è che il giudice può anche revocare il decreto e condannare l'opponente al pagamento di una somma minore.
In conclusione, per quanto esposto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da , non Controparte_1 sussistendo la condizione di procedibilità, e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia relativa all'onere di promuovere la procedura di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e alla conseguenze derivanti dal suo mancato assolvimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3282/2020 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 09/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
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