TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8701 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4993 dell'anno 2025 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti ELVIRA RICCIARDI e Parte_1 CIRO GATTA RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.02.2025 la ricorrente esponeva: che con decreto di omologa n 2027/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.10.24 era riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità ex art 3 comma 3 Legge 104/92 con decorrenza a partire dal mese di aprile 2023; che in data 21.10.2024 notificava all la suddetta omologa;
che a tutt'oggi, non era stata CP_1 liquidata la relativa prestazione economica, né aveva ricevuto ulteriori comunicazioni da parte dell CP_1 Tanto premesso, concludeva: preliminarmente, accertare che la sig.ra
[...]
, … sia in possesso dei requisiti socio-economici ex legge che Parte_1 legittimano il pagamento della prestazione assistenziale indennità di accompagnamento, essendo stata dichiarata invalida nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, non essendo in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, ex L. 118/71 e s.m.i., giusta decreto di omologa R.G. n. 2027/2024 del 15.10.2024, depositato il 17.10.2024, pronunciato dal Tribunale di Napoli;
conseguentemente, condannare essi convenuti solidalmente tra loro o chi di ragione, al riconoscimento in favore della sig.ra Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dal 01.04.2023 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, come per legge;
condannare, per l'effetto, essi convenuti solidalmente, o chi di ragione, al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le somme che saranno tenuti ad erogare per legge in esecuzione dei riconoscimenti innanzi richiesti, e, segnatamente, dell'importo di € 4.744,44 per l'anno 2023 (€ 527,16 da aprile a dicembre); € 6.381,12 per l'anno 2024 (€ 531,76 da gennaio a dicembre); € 1.084,04 per l'anno 2025 (€ 542,02 per gennaio e febbraio), per un totale di € 12.209,60, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo;
4) Condannare, altresì, gli Enti convenuti, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari come da allegata nota spese.”
Si costituiva l affermando che in data 22.01.25 era stato liquidata CP_1 l'indennità di accompagnamento con decorrenza aprile 2023 (come da modello T08 depositato agli atti) e che il pagamento effettivo degli arretrati era avvenuto con la rata di marzo 2025. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II, 09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77). Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico dell' ma compensate nella misura del 50% in CP_1 ragione della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensate per la CP_1 metà, liquida in € 1350,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 25.11.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli