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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile
Il giudice onorario di tribunale, dr. Paolo Rossi, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Omar Chiari e Marco Savoldi del foro di Bergamo per delega in atti
Attrice Opponente
E
( , Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4
dall'avvocato Stefano Comi del foro di Bergamo per delega in atti
Convenuti Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione di rilascio di immobile
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note finali qui integralmente trascritte e richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. del 15.11.2023 la parte attrice evocava in giudio i convenuti esponendo di essere assegnataria della casa familiare e di essere subentrata nel contratto di locazione stipulato tra i sig.ri (locatori) e il sig. CP_1 CP_4
1 Stefano (ex convivente dell'odierna attrice e conduttore) relativamente ad un immobile di proprietà dei convenuti sito nel comune di Calusco d'Adda (Bg) in via Bergamo.
Deduceva che con decreto del 7.2.2019, reso nel giudizio RG 7905/2018, il Tribunale di
Bergamo, recependo l'accordo tra le parti, aveva assegnato ad essa la casa familiare di
Calusco d'Adda per la cura dei tre figli minori.
Allegava che in data 4.11.2023 veniva a conoscenza del fatto che era in corso l'azione esecutiva per il rilascio dell'immobile e che il sig. le aveva comunicato che la Persona_1
procedura di rilascio era divenuta inefficace avendo il medesimo provveduto al saldo della morosità.
Eccepiva, infine, che l'avviso di sloggio non era mai stato consegnato poiché in data
28.7.2023 l'Ufficiale Giudiziario dichiarava che il destinatario non era più Persona_1
residente in loco, circostanza non vera atteso che il sig. era rimasto Persona_1
formalmente residente in [...].
Concludeva per l'accertamento ex L. n. 392/78 che essa era subentrata nel contratto di locazione a seguito di cessazione della convivenza con il sig. , originario intestatario CP_4
del contratto e per la dichiarazione di nullità e/o improcedibilità del procedimento di sfratto di cui al giudizio Tribunale di Bergamo RG 7879/2022, il tutto con il favore delle spese di causa.
I signori si costituivano eccependo l'assenza del diritto di assegnazione in capo alla CP_1
sig.ra dell'immobile oggetto del contratto di locazione e la contestuale carenza di Pt_1
legittimazione per esperire opposizione ex art. 404 c.p.c. Deducevano che il provvedimento di assegnazione della casa familiare del 7.2.2019 aveva una efficacia limitata a tre mesi,
ampiamente decorsi nella fattispecie. Allegavano, altresì, che il procedimento di sfratto per morosità era stato convalidato per il mancato pagamento integrale del dovuto. In merito alla notifica dell'avviso di rilascio ponevano in evidenza la regolarità del procedimento notificatorio in quanto il sig. si era reso irreperibile da diverso tempo e non aveva CP_4
indicato il proprio nominativo sulla cassetta postale sicché l'ufficiale giudiziario aveva correttamente proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. Concludevano per l'inammissibilità ovvero infondatezza della opposizione con il favore delle spese processuali.
Ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, terzo comma, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione all'udienza del 6/5/2025.
2 A giudizio del Tribunale anche la presente opposizione all'esecuzione è infondata e va pertanto rigettata.
Invero in questa sede è inibita la disamina dei motivi posti dalla ricorrente poiché tendenti a rivalutare e ridiscutere il merito del titolo esecutivo e, come tali, inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Il titolo esecutivo portato dal precetto e dall'avviso di rilascio qui opposto è costituito dalla ordinanza di rilascio di immobile del Tribunale di Bergamo del 18.5.2023 emessa nel giudizio rg. 7879/2022 che fissava per la liberazione spontanea il giorno 19.6.2023 (doc. 3 parte opposta).
Trattandosi di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla
(qui preannunciata) esecuzione forzata del rilascio non poteva essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinassero la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (in argomento, ex plurimis, Cass. ord. n.
3716/2020; Cass. ord., n. 3277/2015; Cass., n. 2742/1999; Cass. n. 1935/1994).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili.
Ritiene il Tribunale che la parte opponente abbia proposto opposizione all'esecuzione non dando il giusto valore alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione a causa della morosità imputabile all'ex convivente signor (peraltro contumace nel giudizio di CP_4
formazione del titolo esecutivo). A giudizio di chi scrive era in tale sede che le doglianze della signora dovevano essere esaminate attraverso un intervento di quest'ultima Parte_1
nel giudizio rg. 7879/2022.
A ciò consegue, nell'opposizione che occupa, l'inammissibilità delle deduzioni riconducibili all'assegnazione della casa familiare che, peraltro, era stata confinata dal Tribunale all'arco temporale 7.2.2019-7.5.2019 (doc. 1 parte opponente).
L'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di rilascio è inammissibile. Infatti, la parte ricorrente non era destinataria del provvedimento e come tale era priva di legittimazione passiva a sollevare l'asserito difetto di notificazione. Per completezza si rileva altresì la infondatezza di tale eccezione posto che la proposizione della opposizione e la difesa nel
3 merito costituiscono prova del raggiungimento dello scopo dell'atto cosicché non ne può essere dichiarata la nullità ex art. 156, terzo comma, c.p.c. (tra le tante cfr. Cass. SSUU n.
14917/2016; n. 5663/2018).
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con riguardo ai valori minimi alle sole fasi espletate, ovvero quelle di studio, introduttiva e decisoria con applicazione dei valori medi), segue la soccombenza, tenuto conto del valore del canone di locazione del contratto risolto e della bassa complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 6.5.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile
Il giudice onorario di tribunale, dr. Paolo Rossi, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Omar Chiari e Marco Savoldi del foro di Bergamo per delega in atti
Attrice Opponente
E
( , Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4
dall'avvocato Stefano Comi del foro di Bergamo per delega in atti
Convenuti Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione di rilascio di immobile
Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note finali qui integralmente trascritte e richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. del 15.11.2023 la parte attrice evocava in giudio i convenuti esponendo di essere assegnataria della casa familiare e di essere subentrata nel contratto di locazione stipulato tra i sig.ri (locatori) e il sig. CP_1 CP_4
1 Stefano (ex convivente dell'odierna attrice e conduttore) relativamente ad un immobile di proprietà dei convenuti sito nel comune di Calusco d'Adda (Bg) in via Bergamo.
Deduceva che con decreto del 7.2.2019, reso nel giudizio RG 7905/2018, il Tribunale di
Bergamo, recependo l'accordo tra le parti, aveva assegnato ad essa la casa familiare di
Calusco d'Adda per la cura dei tre figli minori.
Allegava che in data 4.11.2023 veniva a conoscenza del fatto che era in corso l'azione esecutiva per il rilascio dell'immobile e che il sig. le aveva comunicato che la Persona_1
procedura di rilascio era divenuta inefficace avendo il medesimo provveduto al saldo della morosità.
Eccepiva, infine, che l'avviso di sloggio non era mai stato consegnato poiché in data
28.7.2023 l'Ufficiale Giudiziario dichiarava che il destinatario non era più Persona_1
residente in loco, circostanza non vera atteso che il sig. era rimasto Persona_1
formalmente residente in [...].
Concludeva per l'accertamento ex L. n. 392/78 che essa era subentrata nel contratto di locazione a seguito di cessazione della convivenza con il sig. , originario intestatario CP_4
del contratto e per la dichiarazione di nullità e/o improcedibilità del procedimento di sfratto di cui al giudizio Tribunale di Bergamo RG 7879/2022, il tutto con il favore delle spese di causa.
I signori si costituivano eccependo l'assenza del diritto di assegnazione in capo alla CP_1
sig.ra dell'immobile oggetto del contratto di locazione e la contestuale carenza di Pt_1
legittimazione per esperire opposizione ex art. 404 c.p.c. Deducevano che il provvedimento di assegnazione della casa familiare del 7.2.2019 aveva una efficacia limitata a tre mesi,
ampiamente decorsi nella fattispecie. Allegavano, altresì, che il procedimento di sfratto per morosità era stato convalidato per il mancato pagamento integrale del dovuto. In merito alla notifica dell'avviso di rilascio ponevano in evidenza la regolarità del procedimento notificatorio in quanto il sig. si era reso irreperibile da diverso tempo e non aveva CP_4
indicato il proprio nominativo sulla cassetta postale sicché l'ufficiale giudiziario aveva correttamente proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. Concludevano per l'inammissibilità ovvero infondatezza della opposizione con il favore delle spese processuali.
Ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, terzo comma, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione all'udienza del 6/5/2025.
2 A giudizio del Tribunale anche la presente opposizione all'esecuzione è infondata e va pertanto rigettata.
Invero in questa sede è inibita la disamina dei motivi posti dalla ricorrente poiché tendenti a rivalutare e ridiscutere il merito del titolo esecutivo e, come tali, inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Il titolo esecutivo portato dal precetto e dall'avviso di rilascio qui opposto è costituito dalla ordinanza di rilascio di immobile del Tribunale di Bergamo del 18.5.2023 emessa nel giudizio rg. 7879/2022 che fissava per la liberazione spontanea il giorno 19.6.2023 (doc. 3 parte opposta).
Trattandosi di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla
(qui preannunciata) esecuzione forzata del rilascio non poteva essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinassero la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (in argomento, ex plurimis, Cass. ord. n.
3716/2020; Cass. ord., n. 3277/2015; Cass., n. 2742/1999; Cass. n. 1935/1994).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili.
Ritiene il Tribunale che la parte opponente abbia proposto opposizione all'esecuzione non dando il giusto valore alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione a causa della morosità imputabile all'ex convivente signor (peraltro contumace nel giudizio di CP_4
formazione del titolo esecutivo). A giudizio di chi scrive era in tale sede che le doglianze della signora dovevano essere esaminate attraverso un intervento di quest'ultima Parte_1
nel giudizio rg. 7879/2022.
A ciò consegue, nell'opposizione che occupa, l'inammissibilità delle deduzioni riconducibili all'assegnazione della casa familiare che, peraltro, era stata confinata dal Tribunale all'arco temporale 7.2.2019-7.5.2019 (doc. 1 parte opponente).
L'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di rilascio è inammissibile. Infatti, la parte ricorrente non era destinataria del provvedimento e come tale era priva di legittimazione passiva a sollevare l'asserito difetto di notificazione. Per completezza si rileva altresì la infondatezza di tale eccezione posto che la proposizione della opposizione e la difesa nel
3 merito costituiscono prova del raggiungimento dello scopo dell'atto cosicché non ne può essere dichiarata la nullità ex art. 156, terzo comma, c.p.c. (tra le tante cfr. Cass. SSUU n.
14917/2016; n. 5663/2018).
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con riguardo ai valori minimi alle sole fasi espletate, ovvero quelle di studio, introduttiva e decisoria con applicazione dei valori medi), segue la soccombenza, tenuto conto del valore del canone di locazione del contratto risolto e della bassa complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 6.5.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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