Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 64/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 30/05/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Simone Leo, in sostituzione dell'avv. CRISTIANI FRANCESCO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. LUCA BRANCHICELLA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Leo impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, si riporta i propri atti, in particolare alle memorie difensive del 28 febbraio 2024. L'avv. Branchicella si riporta alle difese e alle note conclusive. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 64/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con sede in Praia a Mare (CS), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Pietro Sirena (C.F.: ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
Francesco Cristiani (C.F.: ) CodiceFiscale_2 ricorrente E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Branchicella (C.F. ) C.F._4 resistente
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 cod.civ. del 3 aprile 2018, , Controparte_1 premesso di essere il legittimo possessore di un immobile sito nel comune di , Parte_1
«confinante con via Roma, lungomare Sirimarco e hotel Garden, adibito a campi da tennis con annessi spogliatori in muratura, il tutto di mq 1400 circa riportato nel NCT del Comune di al foglio 29 p.lla 625» (subentrato al proprio dante causa ed ascendente Parte_1
a seguito del decesso di quest'ultimo) e di esercitare, «da molti anni Persona_1 attraverso un cancello scorrevole (regolarmente autorizzato dal Comune di ) Parte_1 prospiciente via Roma», in maniera continuativa ed indisturbata il passaggio pedonale e carraio su una fascia di terreno profonda circa mt 4, ha riferito di non aver potuto più esercitare il predetto passaggio a causa della piantumazione, nel gennaio 2018, di una siepe in pitosforo alta circa 60 cm dinnanzi al cancello in questione, ad opera di alcuni pagina 2 di 9 operai comunali. Riferiva, inoltre, che il predetto passaggio era stato ulteriormente reso pericoloso da un «grande pozzo il cui chiusino fuoriusciva di diversi centimetri dal piano di campagna e dal cui interno fuoriusciva anche un tubo che emetteva emissioni gassose». Anche questo chiusino è stato realizzato dallo stesso Comune di . Parte_1
Il giudice della cautelare dichiarava, con ordinanza del 06/08/2019, l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine annuale per la sua proposizione. Tuttavia, a seguito di reclamo proposto dal ricorrente, con successiva ordinanza del Tribunale di Paola il 20/11/2019, veniva accolto il ricorso possessorio e, per l'effetto, ordinato al Comune di di rimuovere le piante poste in corrispondenza del cancello carrabile di causa Parte_1 che impediscono l'accesso. Il ha, dunque, chiesto la prosecuzione della fase di merito del giudizio Parte_1 possessorio avente RGAC n. 1284/2019, assumendo l'infondatezza della domanda di reintegrazione nel possesso proposta da . Controparte_1
1.1. L'Ente contesta la decisione assunta dal collegio sulla base delle seguenti motivazioni: I. erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto contrastanti le dichiarazioni degli informatori indicati dal;
II. erroneità dell'ordinanza nella parte in Pt_1 Pt_1 Pt_1 cui ha ritenuto tempestivo ed ammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori indicati dall'avv. ; III. Controparte_1 erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'azione di reintegrazione della servitù di passo carrabile proposta dall'avv. ; IV. erroneità Controparte_1 dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto fondato, nel merito, il ricorso proposto dall'avv.
. Conclude chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente. Controparte_1
1.2. insiste per l'accertamento della legittimità dell'ordinanza Controparte_1 collegiale deducendo, in particolare, che: il Tribunale ha correttamente tenuto conto, oltre che delle dichiarazioni testimoniali rese dagli informatori, anche delle prove costituite e rappresentate dai documenti prodotti dalle parti, aventi certa valenza probatoria, tra cui l'autorizzazione alla realizzazione di un cancello carrabile rilasciata dal per il Pt_1 terreno de quo in data 29 aprile 2010 su progetto presentato nel 2008 (pratica edilizia n.3697 anno 2008 – permesso di costruzione n. 08 del 29/04/2010) a dimostrazione che, quantomeno dal 2010, il sig. accedeva ai campi da tennis e al terreno attraverso CP_1 un cancello “carrabile”, realizzato su autorizzazione dello stesso Comune di;
la Parte_1 tempestività della proposizione dell'azione era certamente confermata dalle dichiarazioni rese dai propri informatori che avevano indicato nel gennaio 2018 l'avvenuta condotta spoliativa posta in essere dal Comune di;
le imprecisioni di uno di questi sulla Parte_1 data dell'avvenuto spoglio non è rilevante in quanto non influisce sulla tempestività della proposizione dell'azione; la pronuncia in esame è da ritenersi legittima e non riservata alla competenza del giudice amministrativo;
il terreno ed i campi da tennis in questione sono stati sempre curati e manutenuti dal possessore e, prima di lui, dal suo dante causa con la conseguenza di dover ritenere il possesso anche di essi da sempre pacificamente esercitato, sebbene la questione relativa alla situazione di possesso dell'area non sia oggetto dell'odierno procedimento.
pagina 3 di 9 Conclude chiedendo, previa conferma dell'ordinanza emessa il 20/11/2019 dal Tribunale di Paola, di accertare lo ius possessionis della servitù di passaggio attraverso il cancello carrabile esistente dal 2010 per accedere con mezzi meccanici nel terreno posseduto;
di dichiarare, quindi, l'illegittimità dello spoglio operatone dal , con Parte_1 conseguenziale re-immissione del resistente nel legittimo possesso del passaggio per accedere al terreno stesso, e conferma, nei confronti del , in Parte_1 persona del Sindaco p.t., dell'ordine di rimozione della siepe apposta dallo stesso e Pt_1 di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico dello stesso ente e condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa ed in proprio favore, per tutto il tempo di mancata disponibilità dell'accesso carrabile al terreno, ovvero per il periodo che va dal gennaio 2018 (epoca dello spoglio) fino alla data di effettiva reintegrazione.
1.3. Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stato acquisito il fascicolo della fase cautelare, avente RGAC n. 553/2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata poi decisa con sentenza contestuale, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di è fondata per le ragioni che seguono. Controparte_1
2.1. Questo Giudice ritiene che il quadro assertivo e quello probatorio acquisito non giustifichi l'adozione di un provvedimento di segno contrario rispetto all'ordinanza resa dal Collegio in data 20/11/2019, la quale merita di essere integralmente richiamata e confermata in questa sede.
2.2.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del
, di inammissibilità dell'azione proposta per essere afferente ad un Parte_1 marciapiede che, quale bene demaniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1145 e 1168 c.c., non potrebbe formare oggetto dell'azione di spoglio nei confronti della pubblica amministrazione. Ed invero, sono proponibili le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione, così come dei suoi concessionari, nel caso in cui la condotta contestata si sostanzi in attività meramente materiale o che, comunque, non costituisca espressione dei suoi poteri autoritativi istituzionali (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di meri interessi legittimi, tutelabili, in quanto tali, davanti al giudice amministrativo); vale a dire, in definitiva, qualora la pubblica amministrazione abbia agito iure privatorum, non già quindi iure imperii (cfr. Trib. Reggio Emilia 16.6.2007). Ciò vale anche ove si verta in tema di godimento di beni demaniali, vale a dire al di fuori dell'ambito delle controversie tra privati, secondo quanto testualmente previsto dall'art. 1145, co. 2, cod.civ.. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge n. 205/2000 (in virtù della sentenza n. 281/2004 della Corte Costituzionale), la cognizione sulle azioni possessorie esperite dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in conseguenza di una sua attività materiale, non sorretta da alcun provvedimento formale, è devoluta al giudice ordinario. Le modalità di esecuzione dell'ordine di reintegrazione emesso nei confronti della pubblica amministrazione non costituiscono ostacolo alla pronuncia del provvedimento. Trova infatti al riguardo applicazione il principio in base al quale, in tema di azioni nunciatorie e possessorie nei pagina 4 di 9 confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della pubblica amministrazione, che possano recare pregiudizio ai beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato illecito denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo, a sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha escluso il diritto del soggetto privato di adire il giudice ordinario per chiedere la tutela, nei confronti di altro privato, del proprio possesso su di un bene demaniale o assimilato quando l'autore del lamentato attentato al possesso abbia agito in forza di poteri autoritativi delegatigli dalla pubblica amministrazione e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti da questa emanati (cfr. Cass. S.U. n. 5294/1998). Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che l'avere il resistente posto in essere la Pt_1 denunciata violazione del possesso in occasione dell'esecuzione di lavori di realizzazione di una siepe su un marciapiede costituisca, di per sé, ragione sufficiente per affermare che il suo comportamento risulti sorretto da un formale provvedimento amministrativo. La predetta condotta, al contrario, sembra potersi qualificare alla stregua di un'attività materiale. Il che rende, dunque, ammissibile l'azione proposta dal ricorrente.
2.2.2. Nel merito, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al possesso in capo a CP_1 del varco utilizzato per il passaggio carrabile. Tale circostanza è stata infatti
[...] confermata da entrambi gli informatori di parte ricorrente escussi nella fase cautelare (cfr. : “Prima che mettessero le piantine, su incarico del ricorrente, entravo Testimone_1 nell'impianto con il camion dal cancello scorrevole”; : “Io stesso prima della Testimone_2 messa a dimora di tali piante entravo con i miei mezzi nell'impianto, in quanto su incarico del ricorrente mi occupavo della sua manutenzione”). Sul punto, le contestazioni formulate dall'ente appaiono infondate atteso che: a) l'eccezione con cui il ha evidenziato che l'area dell'impianto sportivo, alla quale si Pt_1 accede tramite il passaggio carrabile, versasse in stato di abbandono è del tutto inconferente, tenuto conto che nel caso in esame non si discute del possesso dell'area in cui è situato l'impianto, ma del possesso della servitù di passaggio carrabile: le due situazioni non sembrano interdipendenti e ciò trova adeguato corroboro nelle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente, i quali, pur riconoscendo che l'impianto sportivo attualmente non è utilizzato, hanno affermato di provvedere tutt'ora alla manutenzione dello stesso e, dunque, di avere necessità di accedervi (cfr. : “Ancora oggi Testimone_1 provvedo alla manutenzione dell'impianto. Non ricordo fino a quando il campo da tennis è stato utilizzato”; : “Dopo la messa a dimora delle piante posso entrare solo a Testimone_2 piedi per occuparmi della manutenzione. […] L'impianto al momento [è] chiuso per ristrutturazione”); b) le obiezioni in ordine alla non ricomprensione dell'area di causa nel terreno acquistato da e all'istanza di autorizzazione al passo carrabile del CP_1
07/02/2018 non appaiono ammissibili in sede possessoria poiché investono principalmente pagina 5 di 9 questioni di diritto, che nulla hanno a che vedere con la situazione possessoria di fatto di cui è invocata la tutela;
c) la doglianza con cui è stato richiamato il progetto per la realizzazione del cancello carrabile, dal quale dovrebbe desumersi l'impossibilità di esplicazione di un possesso sull'area di cui è causa, è priva di pregio poiché dalle fotografie allegate al progetto per la realizzazione del cancello carrabile (all. n. 9 al fascicolo del si nota l'esistenza di un'apertura nella siepe, in virtù della quale può dirsi Pt_1 esercitabile un possesso sull'area (e, come già si è postulato, presumibilmente proprio in ragione di tale apertura, il ha richiesto il permesso per la costruzione del CP_1 cancello carrabile); d) l'obiezione con cui si è argomentato che la presenza del marciapiede avrebbe fisicamente impedito che potessero passarvi autovetture o comunque mezzi meccanici non si appalesa dirimente;
ed invero, l'altezza del menzionato marciapiede (non considerevole, per come emergente dalle fotografie in atti) non lascia affatto presumere la sua insormontabilità da parte di un'autovettura (a maggior ragione, ove si tratti di un camion, per come riferito dall'informatore ); in tal senso, dalla sola presenza del Tes_1 marciapiede non può farsi derivare, ex abrupto, un ostacolo assoluto al passaggio carrabile di causa.
2.2.3. Così accertata l'esistenza di una situazione possessoria tutelabile, deve pure ritenersi sussistente l'elemento oggettivo dello spoglio denunciato. Gli informatori di parte ricorrente hanno, infatti, confermato che la messa a dimora, a opera dell'ente, delle piante di pitosforo, ha impedito l'accesso carrabile, precedentemente esercitato (cfr.
[...]
: “Dai primi di gennaio 2018 il Comune di ha messo a dimora delle Tes_1 Parte_1 piante alte circa 60-70 cm nello spazio di terreno posto davanti al cancello di ingresso scorrevole. Tali piante impediscono l'ingresso pedonale e carrabile. […] Prima che mettessero le piantine, su incarico del ricorrente, entravo nell'impianto con il camion dal cancello scorrevole. Dopo l'apposizione delle piante per provvedere alla manutenzione del bene devo entrare a piedi”; : “Sul finire della primavera-inizio estate 2018, il Testimone_2
Comune di ha posizionato delle piante davanti al cancello scorrevole Parte_1
d'ingresso dell'impianto sportivo. […] Esse ostruiscono il passaggio sia pedonale che carrabile. Io stesso prima della messa a dimora di tali piante entravo con i miei mezzi nell'impianto, in quanto su incarico del ricorrente mi occupavo della sua manutenzione. Dopo la messa a dimora delle piante posso entrare solo a piedi per occuparmi della manutenzione”).
2.2.4. Allo stesso modo, merita riscontro positivo l'elemento soggettivo che completa i presupposti dell'azione di spoglio e che risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, “indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto” (cfr. Cass. n. 2316/2011). Al riguardo, le eccezioni della difesa dell'ente appaiono irrilevanti, poiché unicamente incentrate a negare l'esercizio del possesso da parte del ricorrente, senza nulla obiettare in ordine all'effettiva condotta di apposizione della siepe nel punto in cui prima vi era un'apertura, che consentiva il passaggio attraverso il cancello scorrevole.
2.2.5. Le deposizioni degli informatori del appaiono contraddittorie e smentite Pt_1 dalle evidenze documentali, con la conseguenza che non possono essere tenute in pagina 6 di 9 considerazione ai fini della decisione. L'informatore audito all'udienza del Tes_3
09/04/2019 (nella fase cautelare), dapprima ha negato l'esistenza di un passaggio carrabile sui luoghi di causa, riconoscendo soltanto un accesso pedonale (“I signori e CP_2 [...] R_
, che nelle more del giudizio è deceduto, può accedere alla struttura sportiva da lui gestita attraverso una via pedonale perpendicolare a via Roma, ma non esiste alcun passaggio carrabile”), ma ha poi fatto riferimento a un cancello per la cui realizzazione è stato rilasciato un permesso di costruire (“Preciso che sul perimetro EST, parallelo a via Roma, del lotto, ove si trovano i luoghi oggetto di causa, c'è un cancello. […] In ordine alla realizzazione del predetto cancello, è stato rilasciato un permesso di costruire”). Da ciò emerge una prima contraddizione: l'informatore, infatti, essendo responsabile dell'area Urbanistica del Comune di e, comunque, facendo riferimento al permesso di Parte_1 costruire rilasciato al dante causa di non poteva ignorare che tale permesso si CP_1 riferisse alla realizzazione di un cancello carrabile (cfr. permesso di costruire allegato al fascicolo della fase interdittale del ricorrente/reclamante). Inoltre, con riguardo alla condotta denunciata dal ricorrente, il medesimo informatore, presa visione delle fotografie allegate dal resistente, si è limitato a riferire che “le siepi ivi raffigurate ci sono da sempre”, senza però ricordare se in corrispondenza del cancello di causa vi fosse o meno un'apertura nella siepe. Eppure, la realizzazione dell'apertura nella siepe è comprovata dalle fotografie allegate al progetto per la realizzazione del cancello carrabile del 20/10/2006 (all. n. 9 al fascicolo del nonché dalla documentazione fotografica, allegata al fascicolo della Pt_1 fase interdittale del ricorrente, raffigurante il cancello carrabile prima del denunciato spoglio. In queste fotografie, infatti, è agevole scorgere che la siepe presente su via Roma non era continua, ma interrotta in due punti da un'apertura. D'altronde, se si considera che in data 19/05/2008 aveva presentato al Comune una richiesta volta ad ottenere CP_1 il permesso per la costruzione di un cancello carrabile (cfr. permesso di costruire allegato al fascicolo della fase interdittale del ricorrente), può ragionevolmente presumersi che all'epoca vi fosse un'apertura della siepe nel punto in cui sarebbe stato realizzato il cancello (se così non fosse, sarebbe stato quanto mai illogico procedere alla costruzione di un cancello che si sarebbe rivelato inutilizzabile per via della siepe). Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'altro informatore dedotto dal Pt_1 A_
, escusso all'udienza cautelare del 09/04/2019. Questo informatore, presa visione
[...] delle fotografie allegate dal resistente, ha riferito che le siepi “sono state apposte dal Comune di già dal 1984”. Ora, è bene precisare che l'esistenza della siepe su Parte_1 via Roma è incontestata;
l'aspetto che invece interessa nel caso in esame è se, prima della denunciata apposizione delle piante di pitosforo, in corrispondenza del cancello carrabile vi fosse un'apertura della siepe, tale da consentire l'accesso tramite il cancello. Su questo specifico punto, l'informatore non ha asserito alcunché e, dunque, non ha fornito elementi utili a chiarire se la siepe fosse, fin dal passato, continua o interrotta da un'apertura. Peraltro, l'informatore ha precisato che “dove sono situate le siepi non vi è alcun accesso pedonale e carrabile” benché:
pagina 7 di 9 - la dichiarata inesistenza di un accesso pedonale si pone in netto contrasto con quanto riferito dall'informatore ed è documentalmente confutata dalla fotografia Tes_3 del cancello pedonale allegata al fascicolo della fase interdittale del ricorrente;
- la dichiarata inesistenza di un accesso carrabile è smentita dalle fotografie del cancello carrabile al fascicolo della fase interdittale del ricorrente, oltre che dalle fotografie allegate alla relazione tecnica del 27/09/2018 allegata al fascicolo del (in particolare, nella Pt_1 terza fotografia si nota chiaramente il cancello carrabile). Poiché, dunque, le dichiarazioni rese dagli informatori di parte resistente sono risultate generiche, lacunose, contraddittorie e smentite dalle prove documentali, alle stesse non può attribuirsi valida efficacia probante, specie con riferimento alla collocazione temporale della censurata apposizione delle piante di pitosforo. Al contrario, sono da valorizzare le dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente, i quali hanno concordemente confermato il contenuto del ricorso introduttivo (cfr.
[...]
, escusso all'udienza cautelare del 11/12/2018: “Dai primi di gennaio 2018 il Tes_1
Comune di ha messo a dimora delle piante alte circa 60-70 cm nello spazio di Parte_1 terreno posto davanti al cancello di ingresso scorrevole dell'impianto sportivo posseduto dal ricorrente. Tali piante impediscono l'ingresso pedonale e carrabile. Preciso che il cancello c'è sempre stato. […] Prima che mettessero le piantine, su incarico del ricorrente, entravo nell'impianto con il camion dal cancello scorrevole. Dopo l'apposizione delle piante per provvedere alla manutenzione del bene devo entrare a piedi”; cfr. escusso Testimone_2 all'udienza del 11/12/2018: “Sul finire della primavera-inizio estate 2018, il Comune di Pt_1 ha posizionato delle piante davanti al cancello scorrevole d'ingresso dell'impianto
[...] sportivo. Tali piantine sono alte 60/80 cm;
esse ostruiscono il passaggio sia pedonale che carrabile. Io stesso prima della messa a dimora di tali piante entravo con i miei mezzi nell'impianto, in quanto su incarico del ricorrente mi occupavo della sua manutenzione. Dopo la messa a dimora delle piante posso entrare solo a piedi per occuparmi della manutenzione”). Pertanto e in conclusione, anche in ragione delle deposizioni rese dagli informatori di parte resistente, sulla scorta della convergente ricostruzione dei fatti offerta dagli informatori di parte ricorrente nonché della documentazione in atti, il ricorso introduttivo del procedimento possessorio (depositato in data 03/04/2018) deve considerarsi tempestivamente proposto così come deve ritenersi provata la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile, consistente nell'esercizio per le vie di fatto di una servitù di passaggio pedonale e carrabile e deve accogliersi la domanda di reintegra nel possesso, con conseguenziale condanna del alla rimozione delle siepe Parte_1 impiantata in prossimità e in corrispondenza del cancello carrabile per cui è causa.
2.3. In aggiunta a quanto già evidenziato nella richiamata ordinanza del Collegio resa in data 20/11/2019, deve ritenersi che la questione afferente alla legittimità del provvedimento di diniego della concessione del passo carrabile, relativamente alla quale pende giudizio in sede amministrativa, sia del tutto ininfluente in questa sede nella quale si controverte esclusivamente in ordine all'esistenza della situazione possessoria dedotta dal ricorrente.
pagina 8 di 9 3. La domanda risarcitoria formulata da non può essere accolta. Controparte_1
3.1. Lo spogliato del possesso che agisca per conseguire il risarcimento dei danni è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni. Non può, infatti, essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'an debeatur, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno [cfr. Cassazione Civ., Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021 (Rv. 662863 - 01); Cassazione, sentenza 1°giugno 2012, n. 8854 (Rv. 622821 - 01)].
3.2. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza del danno patito, onde la domanda non può essere accolta e questo giudice non può procedere ad alcuna liquidazione equitativa.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi previsti per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al secondo scaglione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: In parziale accoglimento della domanda formulata da ordina al Controparte_1
Comune di l'immediata reintegrazione nel possesso del cancello carrabile Parte_1 situato su via Roma e la rimozione della siepe di pitosforo per un tratto di 4 metri, come già disposto con l'ordinanza resa nel procedimento R.G.A.C. n. 1284/2019 del 20/11/2019. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 30/05/2025 Il Giudice Matteo Torretta
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