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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2097/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
14.11.2023
da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avv. VORANO MARCO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo 2347
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUSEGAN ROBERTA, CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO,
MARETTO KATIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in Via Forte Marghera, 191 - Venezia Mestre
e n ei con fronti di
1 in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore,
- terza chiamata-
rappresentata e difesa dall'Avvocato. , come da mandato in calce alla CP_3
memoria di costituzione, con domicilio eletto in Venezia Mestre, P.le Cialdini, 2
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni : al t re i pot esi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Accertata la responsabilità della , già , nel Controparte_4 Controparte_5
decesso datato 13 aprile 2023 dell'arch. per i motivi esposti in narrativa, Persona_1
condannare al risarcimento per i danni patiti, quali eredi dell'arch. Controparte_4
della somma complessiva di euro 880.223,00 o della diversa minore o maggiore Persona_1
che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi in favore dei ricorrenti e condannare al risarcimento per i danni patiti, iure proprio, della somma Controparte_4
complessiva di euro 250 mila o della diversa minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi in favore di e nonché condannare Pt_2 Parte_1 [...]
al risarcimento per i danni patiti, iure proprio, della somma complessiva Controparte_4
di euro 300 mila o della diversa minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi in favore di e Parte_3 Parte_5
Per parte resistente:
Nel merito :
respingersi la domanda di accertamento di responsabilità della ex , ora Controparte_5 [...]
, nella causazione della malattia del signor in violazione Controparte_4 Persona_1
degli artt. 2087, 2050 o 2051 c.c., in quanto infondata;
respingersi la domanda di condanna della ex , ora Controparte_5 Controparte_4
al risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio subiti dal signor
[...] Persona_1
e dai suoi eredi legittimi, in quanto infondata;
in via subordinata : nel denegato caso di condanna dell'ente, limitarsi il risarcimento al c.d. danno differenziale;
2 compensi professionali rifusi, comprensivi di oneri riflessi.
Per la terza chiamata:
− Nel merito: respingersi la domanda di parte ricorrente svolta nei confronti della
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_6
Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da
[...]
per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, respingere la domanda Controparte_2
proposta dalla . Controparte_4
Con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, figli dell'arch. deceduto il 13.4.2023 per mesotelioma Persona_1
pleurico, agivano in giudizio nei confronti della quale ente Controparte_4
succeduto alla , alle cui dipendenze il de cuius aveva prestato attività Controparte_5
lavorativa dal 1969 al 1980 come assistente tecnico, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditario (differenziale rispetto a quanto erogato dall' ) sul presupposto della responsabilità del datore di CP_7
lavoro in relazione all'insorgenza della patologia che neaveva comportato il decesso.
2. Costituendosi in giudizio la negava una propria Controparte_4
responsabilità in relazione all'insorgenza della patologia in capo all'arch. Per_1
perché non utilizzato in mansioni comportanti la manipolazione di amianto e comunque per carenza di prova di un nesso casale proprio con l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della , emergendo invece dagli atti l'espletamento di attività CP_5
lavorativa caratterizzata dal rischio di potenziale esposizione all'ambito sia precedente che successiva. Chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della società di Assicurazioni UNIQA Osterreich Versicherungen AG e di ULSS 3 quale successivo datore di lavoro dell'arch. Per_1
3. Autorizzata la chiamata in causa di UNIQA Osterreich Versicherungen AG, questa si costituiva in giudizio lamentando il mancato rispetto del termine a difesa di cui all'art. 3 415 c.p.c. – circostanza per la quale veniva assegnato un nuovo termine per integrare le difese – ed eccependo la carenza di operatività della polizza in relazione a fattispecie come quella di causa;
contestava comunque la domanda di cui al ricorso e la quantificazione dei danni ivi operata.
4. Non veniva invece autorizzata la chiamata in causa di ULSS 3.
5. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali ed acquisizione di documentazione da ed ULSS 3, e perveniva in decisione nell'an CP_7
all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
6. Le domande di cui al ricorso non posso essere accolte, in quanto sfornite di prova.
7. Pacifico che l'arch. sia deceduto per mesotelioma pleurico, non risulta Persona_1
provato in giudizio che la malattia sia insorta in suo capo per effetto di esposizione ad amianto patita durante l'attività lavorativa alle dipendenze della Provincia di Venezia,
neppure secondo il criterio presuntivo – applicabile nelle fattispecie quale quella odierna
- del “più probabile che non”.
8. In particolare alcun elemento concreto dimostra che il nel periodo in questione Per_1
- dal 1969 al 1980 – fosse esposto direttamente o indirettamente ad amianto, non potendo ciò ricavarsi unicamente della circostanza che si “occupasse” della manutenzione dell'ospedale psichiatrico di S. Clemente – analoga attività presso l'ospedale psichiatrico di S. Servolo non è stata dimostrata – in quanto per un verso non risulta che nell'ospedale in questione fosse utilizzato amianto e per altro verso è emerso che egli controllava la squadra di manutentori (teste docc.
1-3 resist.) e dunque una manipolazione diretta, Tes_1
in eventualità, sarebbe stata residuale. L'attività di manutenzione, inoltre, come da doc. 9
resist. – si tratta di elenco dell'attività manutentiva dell'anno 1973 nell'Ospedale S.
Clemente, redatto dal – è riferita a molteplici attività alcune delle quali relative Per_1
ad interventi privi di rischio di esposizione ad amianto (attività di falegnameria, di
4 dipintura, di muratura) e per le altre (attività di officina elettrica, meccanica ed idraulica)
non vi sono elementi dai quali ricavare la manipolazione di mca.
9. A fronte di prove orali che non hanno confermato le mansioni del come dedotte Per_1
in ricorso – ivi si riferiva che l'arch. provvedeva al taglio ed alla pulitura dei Per_1
tubi di collegamento della caldaia ed alla pulizia delle caldaie e sovrintendeva alle medesime operazioni effettuate da terzi, nonché che egli aveva provveduto direttamente e ha anche prestato opera di sovrintendenza nella sostituzione delle caldaie, realizzate con utilizzo di amianto di San Clemente/San Servolo nel 1975 - né la presenza di amianto sul luogo di lavoro, la ha documentato che la manutenzione straordinaria Controparte_4
veniva affidata a ditte esterne, e che i materiali utilizzati non comprendevano amianto
(docc. 10 – 15 resist.).
10. Se si considera che l'arch. risulta aver svolto altre attività lavorative Per_1
potenzialmente fonti di esposizione ad amianto sia prima che dopo il periodo lavorativo alle dipendenze della Provincia – ci si riferisce all'attività di picchiettino svolta presso
Canteri Navali Breda ed altri cantieri dal 1954 al 1956, a quella di idraulico come socio lavoratore della ditta del fratello dal 1956 al 1969 ed all'attività di geometra presso ULSS
dal 1980, secondo quanto riferito dallo stesso in sede , ed a ciò si deve aggiungere CP_7
l'aiuto prestato alla ditta del fratello anche nel periodo alle dipendenze della Provincia
ammesso nel corso di procedimento disciplinare nel 1975 (docc.
6-8 resist.) – si deve concludere per la mancata prova del nesso casale tra attività lavorativa prestata nel periodo 1969-1980 alle dipendenze della Provincia di Venezia ed insorgenza della patologia tumorale che ha comportato il decesso.
11. La circostanza che l' abbia riconosciuto la rendita a favore del ritenendo CP_7 Per_1
dimostrata l'origine professionale del mesotelioma e la Provincia di Venezia il “datore di lavoro per il quale l'assicurato svolgeva attività lavorative che presumibilmente ha causato la malattia” (doc. 7 ric.) non è opponibile alla convenuta, che non ha neppure preso parte al relativo procedimento amministrativo, né comporta automaticamente
5 l'inversione dell'onere della prova. Si tratta infatti di elemento indiziario, da valutarsi insieme a tutti gli ulteriori elementi confluiti al giudizio, nel caso di specie peraltro a valenza ridotta, se si considera che le conclusioni dell' si basano in questo caso CP_7
unicamente sull'anamnesi del lavoratore – si veda quanto fatto pervenire dall' e CP_7
confluito in PCT il 16.10.2024 - il quale ha riferito quanto al periodo lavorato alle dipendenze della Venezia mansioni neppure dedotte in ricorso e comunque CP_5
diverse da quelle emerse in causa: ivi risulta che il sarebbe stato incaricato di Per_1
“smantellare e ricostruire le centrali termiche delle scuole della provincia” e della gestione di “tutti gli impianti termici degli ospedali e le scuole”, con impegno dunque nella “manutenzione delle caldaie” ed ingresso nelle “caldaie per sostituire i tubi”.
Premesse, quelle a base delle valutazioni , che nel giudizio odierno non sono state CP_7
non solo provate, ma neppure allegate.
12. Infine non può essere attribuito valore probatorio alla circostanza che , Persona_2
superiore del presso la Provincia di Venezia, sia anch'egli deceduto per Per_1
mesotelioma pleurico, in assenza di elementi riferiti alla sua vita lavorativa e considerato che anche in relazione allo stesso dall'anamnesi (resa dal svolta presso Per_1 CP_7
risulta lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di istruttoria.
13. In conclusione, il ricorso va rigettato.
14. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti, attese le difficoltà probatorie legate alla lontananza nel tempo delle vicende di causa ed al decesso del de cuius e la sussistenza di certificazioni e valutazioni favorevoli alle parti ricorrenti. CP_7
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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