Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2106/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Martino Parte_1
Gragnaniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palma Campania, via per
Castello n. 25;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A. accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento sul piano clinico Parte_1 disfunzionale di alterazioni patologiche di gravità tale da determinare il Riconoscimento dell'assegno di invalidità e in subordine della pensione di inabilità ex lege 222/84. B. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, o altro consulente che ci si riserva di nominare. C. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
PER L' : 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di CP_1 merito in questa fase del giudizio;
2) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto alla pensione di ordinaria di inabilità ed all'assegno ordinario di invalidità; 3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 26.03.2024, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della conte-stazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali con chiaro intento deflattivo, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa c.t.u., esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
3. Tanto chiarito, deve rilevarsi che, nella presente fattispecie, parte ricorrente ha contestato solo genericamente le conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di ATP indicando le patologie da cui sarebbe affetto e sottolineando la presunta gravità del proprio stato di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La difesa attorea, difatti, si limita a dedurre che “…le operazioni peritali si sono svolte in data
29/09/2023 e in quella sede il CTU non ha tenuto conto l'esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità funzionale ed è proprio questa di cui è affetta: ipertensione arteriosa scoliosi sx convessa, lordosi lombare verticalizzata, spondilosi diffusa, ernie discali multiple, ipoacusia bilaterale, stato ansioso depressivo come accertato dal Ctp dott. … la Per_1 relazione peritale del CTU è superficiale e largamente lacunosa e perviene a conclusioni tecnicamente non condivisibili per le motivazioni di seguito riportate. Per tali motivi l'indagine tecnica espletata dal CTU Appare assolutamente inadeguata superficiale e priva di fondamentali requisiti medico legali che dovrebbero caratterizzare gli accertamenti tecnici d'ufficio.”.
Come è evidente, difettano nel ricorso introduttivo specifiche critiche all'operato del c.t.u., non essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione contestare, in maniera apodittica, le conclusioni rassegnate dal consulente, laddove, invece, questi ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto assente il requisito sanitario richiesto.
Né vale a contraddire le suesposte considerazioni la produzione ed il richiamo al certificato del
29.03.2023 rilasciato dal c.t.p. che si esaurisce nella mera attestazione di patologie senza il necessario supporto di dati clinici strumentali e prescrizioni farmacologiche.
Merita, a tal proposito, ricordare che i requisiti “sostanziali” di un certificato medico sono quelli attinenti all'attestazione dei fatti obiettivi tecnicamente rilevabili, passibili anche di eventuale controllo da parte di terzi;
il certificato dovrà, dunque, contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi.
Orbene quelli cui fa riferimento la difesa di parte ricorrente sono solo delle attestazioni prive dei requisiti sostanziali in quanto non contenenti dati obiettivi valutabili da terzi, ovvero come il medico certificatore è giunto alla diagnosi che viene annotata.
Trattasi, in conclusione, di attestazioni a carattere eminentemente descrittivo e anamnestico che non corroborano un percorso diagnostico né un continuum di malattia, ma semplici annotazioni estemporanee, come tali, correttamente non considerate dal consulente tecnico in diagnosi.
In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n.
222/1984.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, il difetto del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno