Sentenza 16 giugno 2003
Massime • 1
Devono ritenersi validi gli accordi collettivi che contengono la definizione delle qualifiche per gli autoferrotranvieri prevedendo il differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, alla quale era riservata la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270 (che, abrogando la precedente normativa, ha rimesso la materia alla contrattazione collettiva); il predetto differimento dell'operatività della regolamentazione, infatti, impedisce che la volontà negoziale si ponga in contrasto con la norma imperativa vigente al momento della conclusione degli stessi accordi, l'autonomia delle parti essendosi specificamente realizzata con il sottoporre al comando della legge sopravvenuta gli effetti futuri di un negozio posto in essere prima del suo avvento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9560 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.A.T. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Pasubio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Virga, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sansone in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
SP IO, Di IO RO e D'AQ TO, elett.te dom.ti in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pomar in forza di procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3722 del 22.1.1999 (R.G.N. 716/97). Sentita nella pubblica udienza del 20.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. IO Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 settembre 1994 IO SP, RO di IO e TO D'AQ convenivano davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo - AMAT, della quale erano dipendenti e, premesso che avevano partecipato ad un concorso interno per la copertura di ventuno posti di capo operaio di quarto livello e che, nonostante che fossero risultati vincitori, erano stati esclusi dalla graduatoria in base al rilievo che non avevano maturato la permanenza nel quinto livello nel biennio antecedente al 29 ottobre 1991, chiedevano che fosse dichiarato il loro diritto ad essere inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso e, quindi, ad essere inquadrati nel quarto livello.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che, al contrario di quanto sosteneva l'Azienda, la suddetta permanenza nel quinto livello, per almeno un biennio prima del 29 ottobre 1991, derivava dall'inquadramento in tale livello da essi conseguito in base all'accordo sindacale nazionale del 13 maggio 1987, il quale, unitamente agli accordi del 20 giugno 1986 e del 13 luglio 1988, pur essendo stato stipulato nella vigenza della legge 1 febbraio 1978 n. 30 - attributiva delle qualifiche al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in base alle allegate tabelle e il cui art. 2, terzo comma, prevedeva la nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la medesima legge - tuttavia doveva essere considerato del tutto valido ed efficace per il fatto che nello stesso era stata regolata la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario per il tempo successivo alla abrogazione della legge sopra indicata, poi effettivamente disposta dalla successiva legge 12 luglio 1988 n. 270. Costituitasi in giudizio, l'AMAT contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 6 maggio 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, dichiarava che i tre lavoratori possedevano i requisiti previsti dal bando di concorso per la copertura dei ventuno posti di capo operaio di quarto livello e condannava l'Azienda convenuta ad attribuire ai medesimi la relativa qualifica ed a pagare loro le differenze retributive oltre agli accessori.
Questa decisione, impugnata dall'AMAT, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 22 gennaio 1999. Il Tribunale osservava che con l'art. 1 l. 12 luglio 1988 n. 270 era stata attuata la cd. delegificazione della materia concernente l'inquadramento degli autoferrotranvieri, essendo stata abrogata, "a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge", la legge 1 febbraio 1978 n. 30 recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale dipendente dalle imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico, con la conseguenza che dovevano essere considerati validi gli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, 27 febbraio 1987, 29 giugno 1988 e 13 luglio 1988, contenenti le nuove tabelle delle qualifiche del suddetto personale, per il fatto che l'efficacia di tali accordi - pur stipulati durante la vigenza della legge n. 30 del 1978 e, quindi, astrattamente invalidi per contrarietà ad una norma imperativa - era stata rinviata al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della normativa inerente alla delegificazione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AMAT in base ad un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe, che hanno pure depositato una memoria.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per risolvere il contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte medesima nella interpretazione delle disposizioni di legge che regolano la materia.
I controricorrenti hanno depositato un'ulteriore memoria dopo la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il riconoscimento ai lavoratori del quinto livello era stato effettuato con una precedente sentenza, pure emanata dal Pretore di Palermo e poi passata in giudicato a seguito del rigetto, prima, dell'appello e, poi, del ricorso per cassazione proposti dall'Azienda (v., il relativo documento che era stato già acquisito al fascicolo dei resistenti nella precedente fase di merito e che la Corte ha il potere di esaminare, essendo l'eventuale preclusione da giudicato rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta nel giudizio di legittimità: Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2001 n. 13179 e Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2001 n. 12794). Peraltro, poiché con tale precedente sentenza non era stata emanata alcuna statuizione in ordine alla decorrenza della superiore qualifica, deve escludersi, al contrario di quanto ora sostengono i controricorrenti, che il giudicato abbia riguardato anche la questione dibattuta nel presente giudizio, la quale, come è stato esposto in narrativa, attiene al diritto vantato dai tre lavoratori di partecipare al concorso per conseguire il quarto livello sul presupposto, contestato dall'Azienda, che il quinto livello fosse stato da essi acquisito con decorrenza dal 29 ottobre 1991. Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione l'Azienda ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, degli artt. 1418, 1353, 1362 e segg. c.c., in relazione agli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, 13 maggio 1987 e 13 luglio 1988, oltre al vizio di insufficiente motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che gli accordi sopra indicati fossero affetti da nullità, dal momento che, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10119 del 1996, essendo stati gli accordi stipulati nella vigenza della legge n. 30 del 1978 - che aveva riservato la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario alle norme di legge, vietandola alla contrattazione collettiva - la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., atteneva ad un vizio genetico che non poteva dirsi sanato dalla clausola che prevedeva l'efficacia della pattuizione a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge che avrebbe abrogato la precedente normativa.
Il motivo è privo di fondamento.
1. Ai fini della decisione appare opportuno riportare il testo delle norme che interessano il presente giudizio e che sono contenute nelle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, entrambe attinenti al personale dipendente da aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico. Con l'art. 1, secondo comma, della prima delle due leggi era stato disposto che ai lavoratori autoferrotranvieri "possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse". Il legislatore, infatti, aveva voluto direttamente disciplinare la materia dell'inquadramento del personale autoferrotranviario, tanto è vero che nella rubrica della legge era stato fatto espresso riferimento alle "tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"; e con l'art. 2, terzo comma, era stata prevista la nullità delle "norme regolamentari e delle clausole contrattuali in contrasto con la presente legge".
Con la successiva legge 12 luglio 1988 n. 270 - recante disposizioni sulla "attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985/1987" nonché "agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure" - è stata compiuta, come in modo espresso è stato indicato nella rubrica dell'art. 1, la delegificazione della materia regolata dalla precedente normativa.
Con il primo comma dell'art. 1 è stata prevista, "a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", l'abrogazione della l. 1 febbraio 1978 n. 30 ed è stato disposto che "la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Con il secondo comma del medesimo articolo è stato attribuito alla contrattazione nazionale il potere di derogare, "dalla stessa data", a tutte le disposizioni contenute nel regolamento All. A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi "modificative,
sostitutive o aggiuntive a tale regolamento".
Con il terzo comma, infine, è stata stabilita la perdita di efficacia, a decorrere dal "novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", di "tutti i regolamenti aziendali concernenti........gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge 1 febbraio 1978 n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto".
2. Già prima dell'entrata in vigore della legge da ultimo indicata - e proprio in vista, come si dirà, della abrogazione della precedente normativa - le contrapposte organizzazioni sindacali avevano stipulato diversi accordi nazionali, nei quali era stata immessa la nuova disciplina delle qualifiche del personale autoferrotranviario (v. in particolare gli accordi del 20 giugno 1986, del 13 maggio 1987 e del 13 luglio 1987, quest'ultimo posto in essere il giorno successivo alla definitiva approvazione della legge n. 270 del 1988, ma prima della sua pubblicazione). In tutti i contratti sopra indicati, peraltro, era stato previsto, con altrettante clausole espresse, che la nuova disciplina sarebbe entrata a regime solo se e, soprattutto, quando fosse entrata in vigore la legge che avrebbe abrogato la vecchia normativa (nell'accordo del 13 luglio 1987 l'efficacia delle clausole era stata addirittura ancorata al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge abrogatrice).
3. Sulla validità delle pattuizioni collettive disciplinanti le qualifiche del personale, le quali, ancorché subordinate al se e al quando, tuttavia erano state stipulate sotto il vigore della vecchia normativa, è sorto un contrasto all'interno della Sezione Lavoro della Corte.
Da parte di alcune sentenze è stata ritenuta la nullità delle pattuizioni in questione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per essere gli accordi contrari ad una norma di legge imperativa (quella dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 30 del 1978, che, riservala a se stessa la disciplina delle qualifiche, aveva sancito la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con questa regola). Da parte di altre sentenze è stata invece affermata la validità degli accordi, in base al rilievo che la loro efficacia era stata subordinata alla prevista abrogazione della norma sanzionatoria.
Questo contrasto ha determinato l'assegnazione del presente ricorso alle Sezioni Unite.
3.1. Secondo il primo orientamento, che l'Azienda ricorrente ora invoca a sostegno delle ragioni esposte nel motivo dedotto, la nullità degli accordi sindacali non può essere esclusa per il fatto che le parti stipulanti avessero previsto la decorrenza della efficacia delle relative pattuizioni soltanto dal momento della abrogazione della legge n. 30 del 1978, perché tale previsione aveva integrato una condizione sospensiva non apponibile ad un negozio giuridico nullo in radice e, quindi, del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici. Si rileva al riguardo che, a ragionare diversamente, si finirebbe con il confondere gli istituti della validità e della efficacia del negozio giuridico, delle quali sono diversi i presupposti (e la funzione), essendo la validità inerente alla struttura, al perfezionamento e alla esistenza stessa del negozio e l'efficacia alla sola operatività del medesimo (cfr., in tal senso, Cass. 2 dicembre 1995 n. 12438, Cass. 19 novembre 1996 n. 10119, Cass. 26 gennaio 1999 n. 708 e Cass. 29 ottobre 2001 n. 13377).
3.2. Da parte del secondo orientamento si sostiene che non è contestabile il principio di diritto, del tutto pacifico, secondo cui un negozio giuridico nullo per contrasto con una norma imperativa - e quindi del tutto improduttivo di effetti - non può acquistare efficacia a seguito della abrogazione della norma che lo vieta. Si aggiunge, peraltro, che tale principio non può trovare applicazione in relazione agli accordi nazionali di cui si discute, riguardo ai quali le parti stipulanti avevano regolato una materia, prima riservata alla legge, proprio in previsione della abrogazione del divieto, stabilendo che la pattuizione sarebbe diventata operativa solo per effetto dell'entrata in vigore della legge abrogatrice: è quest'ultima, quindi, che ha reso legittima la disciplina contrattuale (collettiva) delle qualifiche degli autoferrotranvieri, sebbene tale disciplina fosse intervenuta prima della sua entrata in vigore (cfr. per questi concetti Cass. 11 dicembre 1995 n. 12684, Cass. 13 gennaio 1996 n. 226, Cass. 14 febbraio 1997 n. 1352, Cass. 18 giugno 1998 n. 6096, Cass. 20 novembre 2000 n. 14984, Cass. 15 marzo 2001 n. 3795, Cass. 18 aprile 2002 n. 5586).
4. La questione relativa alla validità o alla invalidità di un contratto vietato dalla legge vigente, ma stipulato in previsione dell'entrata in vigore di una diversa disciplina legislativa abrogatrice della precedente, ha formato oggetto in passato di due distinte decisioni, del tutto conformi nelle rispettive conclusioni ed emanate da questa Corte in materie diverse da quella in esame (in entrambi i casi il problema è stato discusso in relazione a contratti individuali di diritto comune).
Nella sentenza n. 1829 del 23 maggio 1969, resa con riferimento ad un periodo di tempo in cui si erano succedute differenti normative inerenti al regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani, è stata ritenuta la validità di un contratto di locazione concluso senza tenere conto del blocco vigente al tempo della stipulazione per il fatto che le parti avevano inteso differirne la decorrenza ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge 23 maggio 1950 n. 253. In tale sentenza è stato, in primo luogo, rilevato che la retroattività di una norma di legge può derivare anche dalla natura e dalla ratio della regola dettata dal legislatore, non essendo peraltro necessario un distinto ed esplicito comando in tal senso. È stato, poi, affermato che, se è vero che in tema di vigenza e di efficacia di una legge non vi è spazio per il potere dispositivo delle parti, tuttavia "non può escludersi che l'assunzione degli effetti di un atto sotto il dominio di una norma sopravvenuta ben può da questa essere subordinata alla sussistenza di uno specifico nesso teleologico". È stato, infine, sostenuto che deve ritenersi perfettamente ammissibile "che le parti possano subordinare l'efficacia di un contratto all'avvento di una nuova disciplina legislativa che comporti l'abolizione del divieto vigente al momento della stipulazione". Tale divieto, infatti, non può di regola "estendersi agli atti la cui efficacia le parti intendano rinviare al momento in cui essi non risulteranno più in contrasto con norme imperative e la cui funzione non deve quindi esplicarsi sotto il suo impero".
Con la sentenza n. 3477 del 1 dicembre 1972 è stato ritenuto valido il contratto preliminare avente per oggetto la stipulazione di un futuro contratto al momento vietato (concernente il trasferimento di una farmacia) dato che le parti avevano subordinato l'accordo all'avvento di una nuova disciplina legislativa implicante l'abolizione del divieto.
In questa seconda sentenza, nella quale sono stati utilizzati i risultati interpretativi conseguiti in quella precedente, è stato posto in evidenza come nel caso esaminato non potesse parlarsi di illiceità originaria dell'oggetto "perché il negozio non produce effetti violatori della norma imperativa, ancorato com'è, anzi, al rispetto della legge, la cui sopravvenienza è ritenuta dalle parti, più che una condizione in senso proprio, quale presupposto stesso della validità del negozio". In base a tale assunto e alla ulteriore considerazione secondo cui, nel caso esaminato, gli effetti voluti dalle parti e derivanti dal contratto non comportavano un concreto e attuale contrasto con la norma imperativa vigente al momento della stipulazione è stata superata la teorica obiezione riguardante il negozio condizionato, il quale è pur sempre destinato a produrre un qualche effetto prima dell'avveramento della condizione.
In entrambe le sentenze, come si desume dal complesso delle argomentazioni svolte nelle rispettive motivazioni e come appare utile sottolineare, il negozio giuridico posto in essere dalle parti non è stato ritenuto nullo e poi formante oggetto di successiva sanatoria per effetto del sopraggiungere della legge abrogatrice (del divieto posto nella precedente disciplina) - giacché una siffatta concezione avrebbe scontato l'insuperabile rilievo dottrinale secondo cui "carattere della nullità è la sua assoluta insanabilità" - ma ne è stata viceversa affermata la validità fin dal momento della sua stipulazione, tale validità dovendo collegarsi, funzionalmente, alla legge successiva. Inoltre, come è stato precisato soprattutto nella seconda sentenza, il negozio non può considerarsi condizionato all'avverarsi di un evento futuro e incerto, consistente nel sopraggiungere della legge abrogatrice - perché tale opinione avrebbe trovato ostacolo nella tesi secondo cui un negozio nullo fin dall'origine non può produrre alcun effetto all'avverarsi della condizione - essendo stato invece ritenuto che la sopravvenienza della nuova legge integrasse il presupposto per la validità dell'atto.
5. La legge 1 febbraio 1978 n. 30, nello stabilire (v. il terzo comma dell'art. 2) la nullità, se "in contrasto con la presente legge", delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali, come risulta da quest'ultima espressione già conteneva il riferimento alle clausole dei contratti individuali di lavoro e non a quelle dei contratti collettivi: i quali, per conseguenza, come è dato ritenere, erano rimasti esenti dal generale divieto. Ciò trova conferma, alla luce di un'interpretazione sistematica, nella successiva normativa contenuta nella l. 12 luglio 1988 n. 270, la quale, anche in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, è stata dotata di un'evidente efficacia retroattiva. Questa seconda legge, ispirata alla ratio, espressamente manifestata (v. la rubrica dell'art. 1), della delegificazione della materia, ha avuto anche come suo preciso, ancorché implicito, scopo quello di conferire legittimità a quelle pattuizioni (rectius: di affermare la validità di quelle pattuizioni) che prima della sua entrata in vigore, per scongiurare un vuoto normativo che altrimenti si sarebbe creato nel settore delle qualifiche del personale autoferrotranviario, in sede collettiva erano state concluse dalle contrapposte organizzazioni sindacali. Tale ulteriore, precipuo scopo, come è stato sottolineato in alcune delle sentenze indicate nel precedente paragrafo 3.2, risulta evidente ove si tenga presente la locuzione utilizzata dal legislatore per definire la legge, che è stata emanata, fra l'altro, per dare "attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987".
L'espresso riferimento fatto alle pregresse pattuizioni, stipulate in sede collettiva e riguardanti un arco temporale antecedente all'entrata in vigore della legge, dimostra la fondatezza della tesi della natura retroattiva della medesima. La Corte costituzionale, del resto, quando ha preso in esame la normativa di cui si discute (in tre diverse occasioni, peraltro soltanto nella parte relativa all'esodo del personale inidoneo), ha innanzi tutto osservato che la legge, emanata per perseguire obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione delle aziende di pubblico trasporto, aveva recepito pressoché integralmente gli accordi collettivi stipulati dalle parti sociali interessate (v., in motivazione, le sentenze n. 60 dell'8 febbraio 1991 e n. 153 dell'8 aprile 1993); ed ha pure precisato che con la stessa è stata data attuazione all'accordo del 3 luglio 198 6, tanto che la legge in questione deve essere definita "legge contrattata" (v. la sentenza n, 318 del 15 luglio 1993, sempre in motivazione).
6. Dalle considerazioni svolte nel paragrafo 5^, inerenti alla portata della prima delle due leggi (quella n. 30 del 1978) e alla natura retroattiva della seconda (n. 270 del 1988), nonché dalla applicazione dei principi di diritto enunciati nelle due sentenze indicate nel precedente punto 4^ (con le ragioni che sono state poste a loro fondamento), deriva la fondatezza della tesi della validità delle clausole della contrattazione collettiva che, stipulate prima dell'emanazione della legge abrogatrice, hanno regolato le qualifiche del personale autoferrotranviario con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima (con una clausola, guarda caso, identica ad una delle disposizioni dettate nell'art. 1). E si deve, quindi, concordare con quanto ha deciso il giudice dell'appello, il quale, con una valutazione della volontà negoziale insindacabile in questa sede di legittimità, in quanto congruamente motivata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e segg. c.c., ha accertato che le contrapposte organizzazioni sindacali, in vista dell'emanazione della nuova legge e per gli scopi da questa perseguiti, avevano voluto subordinare l'efficacia delle pattuizioni all'entrata in vigore della legge medesima - la fonte normativa primaria ponendosi come vero e proprio presupposto della volontà negoziale - avendo inteso regolare i loro rapporti conformandoli alla legge che da lì a poco avrebbe sostituito quella precedente nella disciplina della materia (e che, quanto all'accordo del 13 luglio 1988, pur non essendo ancora operativa per non essere stata ancora pubblicata, era stata già votata dai due rami del Parlamento). Il che, in base alla retta conclusione tratta nella sentenza impugnata, impedisce di ritenere che la volontà negoziale possa dirsi in contrasto con la norma imperativa vigente al tempo della conclusione degli accordi, l'operatività delle clausole essendo stata differita al tempo successivo alla sua abrogazione. Sotto questo profilo, anzi, non può non rilevarsi che, a ragionare come fa l'Azienda ricorrente - la quale nega validità alla comune volontà delle parti di predisporre un regolamento dei loro interessi da attuarsi al termine del regime vigente - si finirebbe con il disconoscere l'autonomia delle parti stesse, le quali, in base al potere di autoregolamentazione dei reciproci rapporti loro riconosciuto dall'ordinamento, hanno invece inteso sottoporre al comando della legge sopravvenuta l'effetto futuro di un negozio posto in essere prima del suo avvento.
Pertanto, essendo stata realizzata la fattispecie concreta prevista dalla legge abrogatrice e risultando tale fattispecie teleologicamente collegata a quest'ultima in base alla espressa previsione della efficacia differita ad epoca posteriore alla sua entrata in vigore, si deve affermare, conformemente alla implicita conclusione cui è pervenuto il giudice dell'appello, che il potere delle parti collettive di determinare le qualifiche del personale autoferrotranviario, mediante pattuizioni espressamente subordinate alla cessazione del divieto posto dalla legge del tempo, non ha trovato ostacolo in tale divieto;
ne' gli accordi, essendo intervenuti in sede collettiva nazionale, potevano essere considerati invalidi perché in contrasto con la norma a quel tempo vigente.
7^. Questi rilievi dimostrano la fondatezza del secondo orientamento, espresso nelle sentenze indicate nel punto 3.2. Di tale orientamento, in particolare, vanno condivise le seguenti argomentazioni: a) avendo le parti collettive dilazionato ad un tempo successivo "l'esecuzione della disciplina concordata", l'abrogazione della disposizione di legge impositiva del divieto, vigente al tempo della stipulazione, ha integrato un presupposto per l'applicabilità degli accordi, con la conseguente impossibilità di ritenere l'esistenza di un contrasto tra le clausole contrattuali e la norma imperativa, non essendo tale contrasto ne' attuale ne' effettivo;
b) in altre parole, essendo stata stabilita una disciplina del rapporto di lavoro solo se e dal momento in cui fosse venuta meno la norma imperativa che la impediva, "risulta in radice prevenuta la stessa possibilità di un contrasto", ai sensi dell'art. 1418 c.c., tra la disposizione di legge e la pattuizione di diritto privato;
c) a sostegno della tesi della validità e della efficacia della contrattazione collettiva, riferite ad un tempo successivo, milita lo stretto collegamento, già rilevato dalla Corte costituzionale, fra la contrattazione in questione e la legge n. 270 del 1988, la quale non si è limitata a delegificare la materia, ma in modo espresso ha disposto l'abrogazione della precedente normativa proprio perché il legislatore ha tenuto presente l'avvenuta, a quel tempo, conclusione di contratti collettivi regolanti la materia già disciplinata dalla legge abrogata (e conclusi in anticipo proprio per evitare il vuoto normativo che altrimenti si sarebbe creato); d) tutto ciò trova conferma, oltre che nella rubrica della medesima legge n. 270 del 1988, nella disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 1 di tale legge, con la quale è stata stabilita la cessazione dell'efficacia dei regolamenti aziendali, delle contrattazioni aziendali o individuali e di ogni altra deliberazione relativa alla determinazione degli organici, essendo stata peraltro esclusa da siffatta disciplina la contrattazione nazionale che nel frattempo era stata stipulata dalle opposte categorie sindacali per regolare la materia: la quale contrattazione nazionale, come occorre aggiungere per ribadire quanto è stato esposto nel precedente punto 5^, era stata già fatta salva dalla precedente legge n. 30 del 1970. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte dall'Azienda ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Giusti motivi ricorrono, atteso il contrasto interpretativo che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite, per compensare interamente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2003