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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2601/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“solo danni a cose”, e vertente TRA
, C.F. e P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti P.IVA_1 dall'avv. ROBERTO CHIODO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
E
, C.F: , parte nata a Corigliano Calabro, in [...] CP_1 C.F._1
13.10.1982, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ALESSANDRO SOSTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
, parte nata a [...] in data [...], rappresentato e difeso Controparte_2 come in atti dall'avv. GIOVANNI SERVIDIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano in data 17.12.2020 ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2
. La difesa dell'attrice Parte_1 ha allegato che:
− In data 31.07.2019 in agro di Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano, alle ore 19:00 circa, la Toyota Aygo targata DG113TG di proprietà e condotta da CP_1 percorreva la via Provinciale in direzione Schiavonea;
− La conducente si preparava a svoltare a sinistra all'altezza dell'incrocio con via dei Gladioli quando, una volta accertatasi che nessuno sopraggiungesse e dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro per svoltare sulla predetta via dei Gladioli, veniva violentemente urtata sulla fiancata sinistra anteriore dal motociclo Yamaha 125 City targato DN55743 di proprietà e condotto da , il quale, sopraggiungendo a velocità sostenuta rispetto a Controparte_2 quella consentita, nel tentativo di sorpassare i veicoli percorrenti la predetta via in direzione
Schiavonea, causava il sinistro de quo;
− Contestualmente al sinistro i conducenti hanno sottoscritto il modello CAI in cui
[...] ha riconosciuto di essere l'unico responsabile dell'evento dannoso;
CP_2
− La vettura è stata condotta presso la sita in Corigliano- Controparte_3 Rossano, ove sono stati indicati all'attrice i lavori di riparazione meccanica, per i quali è stato emesso in data 1.08.2019 preventivo per un importo pari ad € 2.752,06; inoltre CP_1
pagina 1 di 13 ha provveduto alla sostituzione dello specchietto retrovisore sinistro, come da fattura CP_1 n. 928/3 emessa il 13.08.2019 dalla Aversente Motors s.r.l. per l'importo di € 140,01;
− L'assicurazione convenuta ha provveduto in maniera del tutto discrezionale a liquidare il danno patrimoniale subito in € 667,00, riconoscendo in capo all'odierna attrice una presunta responsabilità pari al 50% in riferimento alla causazione del sinistro de quo, inviando assegno n.
5607548444-04 emesso dalla Banca Unicredit in data 10.09.2019;
− Con comunicazione a mezzo pec del 20.09.2019 l'odierna attrice, a mezzo del sottoscritto difensore, ha ritenuto l'incongruità di detta somma, sino ad allora offerta dalla convenuta, comunicando la determinazione di trattenerle a titolo di acconto sul maggiore avere;
− L'attrice in data 25.11.2019 ha inviato a mezzo del difensore invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, cui la compagnia non ha aderito senza giustificazione, con condotta da valutarsi ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.;
− Stante l'impossibilità di pervenire ad un accordo in via transattiva, in ragione del comportamento della convenuta, ha dunque chiesto il risarcimento del residuo danno subito CP_1 a causa del sinistro di cui trattasi pari ad € 2.085,06;
− Il mancato risarcimento del danno da parte della società convenuta è del tutto ingiustificato se si considera che in relazione all'an debeatur non può sussistere alcun dubbio sulla responsabilità di nella causazione del sinistro, anche alla luce della congiunta Controparte_2 sottoscrizione del modello CAI;
− In relazione al quantum, le spese sono documentate, congrue e giustificate. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito i danni di cui in narrativa, CP_1 pari a residui € 2.225,07, al netto dell'acconto ricevuto, a causa del sinistro avvenuto in data 31.07.2019, causato dal motociclo Yamaha 125 City, tg. DN55743, di proprietà e condotto dal sig.
[...]
; - conseguentemente condannare in solido il responsabile civile sig. la CP_2 Controparte_2
in p.l.r.p.t., a corrispondere alla sig.ra la somma di € 2.225,07, Parte_1 CP_1
o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento del danno subito, in favore dell'attrice. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2020 si è costituito in giudizio
[...] deducendo che: CP_2
- La generica dinamica del sinistro rappresentata non consente l'esatta attribuzione delle responsabilità dell'occorso. non si è assunto alcuna responsabilità in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro sottoscrivendo il modello CAI, in quanto in esso si è dato solo conto del verificarsi del sinistro;
- Con il medesimo modello CAI la compagnia assicuratrice ha provveduto a risarcire il danno, segno evidente che non era presente alcun riconoscimento di responsabilità;
- Sebbene nell'atto introduttivo si asserisca che stesse sopraggiungendo a Controparte_2 velocità sostenuta andando ad urtare violentemente contro l'auto condotta dall'attrice, dalla verifica delle lesioni di – come da certificato emesso dal Pronto Soccorso Controparte_2 di Corigliano – e dai danni al veicolo, emerge chiaramente che questi non stava procedendo a velocità elevata, altrimenti le lesioni sarebbero state più gravi;
- Inoltre, il motociclo condotto dallo stesso, per cilindrata e tipo, non è in grado di produrre velocità sostenute;
- Peraltro, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro sembra improbabile che il motociclo potesse percorrere l'arteria stradale a velocità sostenuta in quanto le macchine erano in colonna in orario di traffico sostenuto e stava superando la fila Controparte_2 come altri motociclisti in maniera cauta ad una velocità non superiore a 20 km/h;
- Nello specifico nell'effettuare la manovra di sorpasso dei veicoli in coda Controparte_2 senza invadere l'opposta corsia di marcia si è ritrovato sulla propria corsia CP_1 pagina 2 di 13 di marcia. Questa aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione, non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo di , il quale Controparte_2 era stato preceduto nella medesima manovra da almeno altri due motocicli;
- L'urto a quel punto è divenuto inevitabile, tuttavia, in virtù della ridotta velocità di guida di
, le lesioni fisiche riportate sono state poco rilevanti;
Controparte_2
- L'urto si è verificato nella parte anteriore del veicolo;
in particolare il motociclo ha urtato la parte anteriore del veicolo, ossia lo specchietto retrovisore lato guida provocando pochi danni;
- Nell'immediatezza è stato redatto il modello CAI nel quale si è dato atto semplicemente che svoltava a sinistra e che stava sorpassando. Da ciò CP_1 Controparte_2 può al massimo desumersi una responsabilità concorsuale al 50% e non certo una responsabilità esclusiva di;
Controparte_2
- Si respinge ogni addebito di responsabilità in capo al , in quanto la responsabilità del CP_2 sinistro è da ascriversi al conducente del veicolo Toyota il quale, in spregio all'art. 154 C.d.S. non si è assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e inoltre non ha acceso gli indicatori di direzione;
- L'automobilista che svolta a sinistra e, pur a velocità moderata e con le frecce azionate, taglia la strada ad un motociclista che proviene da dietro, è responsabile della caduta di quest'ultimo, anche se segnala correttamente l'intenzione di svoltare;
la condotta di chi non si accorge di eventuali mezzi provenienti da dietro denota imprudenza e insufficiente conoscenza delle regole stradali;
- non ha effettuato i controlli imposti dal Codice della Strada, non CP_1 assicurandosi che nessun veicolo provenisse nel medesimo senso di marcia, oppure dal senso di marcia opposto e ha iniziato la manovra di svolta determinando il sinistro;
- Pertanto, la domanda attorea va rigettata;
- In relazione al quantum debeatur, i danni quantificati in € 2.725,06 sono destituiti di fondamento in quanto non v'è agli atti la prova del pagamento dei costi di riparazione se si eccettua la fattura di € 140,01. Nel resto si tratta di un mero preventivo non suffragato da una puntuale descrizione dei danni e dei relativi costi di riparazione. La domanda deve dunque essere rigettata anche nel quantum.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “A) Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità totale in ordine alla causazione del sinistro in capo alla sig.ra e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice CP_1 per le motivazioni addotte in narrativa. B) in via meramente subordinata accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale al 50% nella causazione del sinistro tra il sig. e la Sig.ra C) CP_2 CP_1
Sulle spese legale condannare parte attrice al pagamento delle spese legali in favore di parte convenuta per la costituzione in giudizio in favore dell'erario stante la chiesta ammissione al patrocinio a spese dello stato”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 22.12.2020 si è costituita in giudizio deducendo Parte_1 che:
− Dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio si legge che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi esclusivamente alla condotta di guida negligente di;
Controparte_2
− Parte attrice non ha fornito sufficienti elementi in grado di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, né che la responsabilità nella sua verificazione sia da imputarsi in maniera esclusiva a
; Controparte_2
− Non può essere attribuita alcuna valenza probatoria al modello CAI, in quanto per come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo anzidetto,
pagina 3 di 13 non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, 3 co. c.c.;
− La difesa impugna e contesta, poi, il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria, che, oltre ad essere eccessiva, è sproporzionata e risulta priva di ogni riscontro probatorio;
− Alcun valore probatorio può avere il preventivo prodotto. Inoltre, la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione del veicolo non è da sola sufficiente a provare l'entità del danno al mezzo subito in conseguenza di un sinistro stradale;
− La convenuta compagnia ha provveduto a corrispondere all'istante la somma di € 667,00 a titolo di risarcimento per un palese concorso di colpa, ampiamente satisfattiva della pretesa risarcitoria;
Tanto premesso, , ha Parte_1 chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Calabro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via istruttoria: a) ci si oppone alla prova per testi ex adverso articolata, poiché inconferente ed ininfluente ai fini del decidere e, nella denegata ipotesi di ammissione della stessa, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi e sulle medesime circostanze;
b) si chiede l'ammissione di CTU tecnico-modale tesa ad accertare la cine dinamica dell'evento il nesso di causalità tra l'evento ed i danni, l'effettiva compatibilità e l'entità degli stessi;
nel merito: rigettare la domanda proposta dalla sig.ra in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
CP_1 in via subordinata: accertare e dichiarare la reale cine-dinamica del sinistro e conseguentemente determinare l'effettiva entità del risarcimento riconoscibile in favore dell'attrice, tenendo conto del comportamento colposo della stessa. Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di due testimoni e l'espletamento di CTU tecnico modale, all'ultima udienza del 21.09.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione.
Conseguentemente, con la sentenza n. 292/2021 resa nel procedimento iscritto al n. 1089/2020 RG in data 21.09.2021 e depositata in Cancelleria in data 23.09.2021 il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha stabilito: “1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa grave ed esclusiva del signor per violazione da parte dello stesso degli articolo 140 e 141 C.d.S.; 2) Di Controparte_2 conseguenza condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 1.469,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
3) Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, delle spese e competenze del presente giudizio che vengono liquidate in € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese, € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria ed € 405,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. 1.2. Con atto di citazione in appello depositato in Cancelleria in data 4.11.2021
[...]
ha proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza deducendo che:
− Premessi i fatti di causa e indicate le parti del provvedimento impugnato, il Giudice di prime cure è incorso in errore a seguito di una inesatta valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie e dunque nella violazione e/o inesatta applicazione di quanto disposto dall'art. 116 e ss. c.p.c.;
− In particolare, quanto alla CTU espletata in primo grado, il giudice ha errato nel fare proprie le conclusioni del CTU senza considerare le contestazioni mosse dal CTP della deducente, né ha tenuto conto della richiesta fatta dalla scrivente in sede di note conclusive di riconvocazione del nominato CTU a rendere i chiarimenti;
− Non ha trovato applicazione il principio consolidato secondo cui “Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente”;
pagina 4 di 13 − Si impugna, dunque, l'elaborato peritale svolto nel primo grado e si chiede la rinnovazione della CTU;
− Dalle osservazioni del CTP che si fanno proprie, si evidenzia che “Dalla Persona_1 tipologia dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, si può chiaramente comprendere come la responsabilità nell'evolversi dell'evento e riconducibile alla condotta di guida della stessa parte attrice.- Il veicolo di parte attrice presenta un danno a carattere tangenziale con forze d'urto dal posteriore verso l'anteriore con deformazioni caratteristiche da urto di striscio che fa comprendere che la stessa parte attrice non stava approssimandosi ad effettuare la manovra di svolta a sinistra in quanto in caso contrario avrebbe dovuto riportare dei danni a compressione che dalla visione del sito d'urto del veicolo di parte attrice non sono presenti, pertanto la stessa parte attrice si spostava repentinamente sulla sinistra tagliando la strada al veicolo antagonista che si trovava sulla sua sinistra, si fa presente inoltre che sul manto stradale non è presente segnaletica orizzontale che possa giustificare una responsabilità da parte del conducente del veicolo antagonista che si trovava sulla sinistra del veicolo di parte attrice, inoltre la stessa parte attrice ancora prima di spostarsi sulla sinistra avrebbe dovuto cautelarsi, visualizzando a mezzo dello specchio retrovisore esterno sinistro la presenza di altri veicoli affiancati, oppure che provenivano da tergo.- Contrariamente se la stessa parte attrice stesse affrontando già la manovra di svolta il suo veicolo non avrebbe riportato dei danni a carattere tangenziale, in quanto il veicolo antagonista si sarebbe trovato il veicolo di parte attrice in posizione orizzontale rispetto l'asse stradale, pertanto l'ampiezza dei danni sul veicolo di parte attrice doveva essere ridotta in quanto si sarebbe concretizzato un urto a “T”.- Infine non vi è alcun dubbio nell'affermare che la manovra effettuata dalla stessa parte attrice, provoca un rallentamento del traffico veicolare in quanto la stessa si porta sull'altra corsia di marcia per eseguire la svolta a sinistra pertanto tale manovra crea intralcio e pericolo alla circolazione, pertanto, la stessa parte attrice avrebbe dovuto mantenere la classica prudenza per l'effettuazione della svolta, come prevede l'art.154 comma 1 lett. A+B e comma 2 e 3 del c.d.s..- Inoltre per quanto concerne la stima dei danni si contesta quanto effettuato dal ctu, in quanto vengono indicate delle ore di mano opera non pertinenti in quanto lo stacco e riattacco del paraurti è già considerato nello stacco e riattacco del parafango anteriore sinistro, in quanto per smontare il parafango anteriore
e necessario smontare anche il paraurti ove il parafango risulta essere avvitato, inoltre la tariffa di mano d'opera di € 30,00 non può essere considerata in quanto la tariffa media per la provincia di Cosenza per le carrozzerie, risulta essere di € 25,00, pertanto la tariffa indicata dal ctu, si poteva giustificare solo se la parte attrice avesse fornito una fattura di riparazione rilasciata da una carrozzeria che presenta caratteristiche tali in riferimento alla dimensione della stessa, all'attrezzatura ed al numero dei dipendenti.- Infine si fa presente che alla luce di quanto indicato nella modifica delle ore il ctu deve ricalcolare anche l'eventuale fermo tecnico in base alle ore contestate per la riparazione del veicolo in quanto erroneamente indicate nel primo calcolo in quanto le giornate lavorative erano 4 e non 5”;
− Ove il giudice avesse tenuto conto delle osservazioni del CTP, la decisione sarebbe stata differente;
− Si chiede pertanto che il Tribunale di Castrovillari, previa integrale riforma dei capi della sentenza impugnata, ridetermini la quantificazione del danno;
− La sentenza gravata deve essere riformata anche nella parte in cui senza alcuna motivazione, in favore di è stabilito “passando all'esame del quantum debeatur, vista la CP_1 quantificazione dei danni per come effettuata dal C.T.U., si ritiene di liquidare all'istante la somma di € 1.469,83 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo, al netto di quanto già offertogli dalla convenuta, trattenuto a titolo di acconto";
pagina 5 di 13 − Ebbene, il preventivo prodotto non ha alcun valore probatorio, in quanto secondo i principi della Suprema Corte i preventivi e le fatture non possono costituire fonte di prova documentale di diritti ed obblighi di terzi estranei al rapporto contrattuale sottostante;
− Peraltro, la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione del veicolo non è da sola sufficiente a provare l'entità del danno al mezzo subito in conseguenza di un sinistro stradale;
− Infine, stante la palese fondatezza del gravame, circa il fumus boni iuris, ed il grave ed irripetibile pregiudizio patrimoniale che all'PE potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza, la provvisoria esecutività della sentenza gravata deve essere sospesa ex art. 283 c.p.c.. Tanto premesso ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di: “In Via preliminare: Disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n.292/2021 emessa dal Giudice di pace di Corigliano
Calabro (CS) il 21 settembre 2021 e depositata il 23 settembre 2021 stante la palese fondatezza del presente gravame (fumus boni iuris) ed il grave e irreparabile pregiudizio patrimoniale che all'odierna PE potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza oggi impugnata (periculum in mora).- In Via istruttoria : Si chiede la rinnovazione della CTU tecnico - modale tesa ad accertare la cine dinamica dell'evento il nesso di causalità tra l'evento ed i danni, l'effettiva compatibilità e l'entità degli stessi Nel merito: accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 292/2021 emessa dal Giudice di pace di Corigliano Calabro per i motivi meglio esposti ed enucleati in narrativa.- Il Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 27.09.2023 si è costituito in giudizio allegando che: Controparte_2
- Premessi i fatti di causa, l'appello proposto da
[...]
è condivisibile e ci si associa chiedendone Parte_1 l'accoglimento;
- La sentenza resa in primo grado è illogica in quanto, nel fare proprie le conclusioni rassegnate dal CTU in relazione alla ricostruzione del sinistro e all'imputazione della responsabilità in capo a , il giudice ha omesso di considerare quanto stabilito dagli artt. 140 e Controparte_2
154 C.d.S.;
- Ai sensi dell'art. 140 C.d.S. gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo da doversi in ogni caso salvaguardare la sicurezza stradale. Ai sensi dell'art. 154 C.d.S. i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione;
- Sussiste, dunque, un vero e proprio obbligo di controllo da parte dell'automobilista dell'area posteriore al proprio veicolo e, ove il conducente non possa effettuare tale controllo, dovrà attendere le migliori condizioni per effettuare la manovra;
- Al di là della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal CTU, non CP_1 si è attenuta ai dettami del codice della strada, effettuando una manovra con negligenza e imperizia e non preoccupandosi di verificare che in entrambi i sensi di marcia non sopraggiungesse alcun veicolo. La regola di comune prudenza di cui all'art. 140 C.d.S. vale infatti per entrambi i conducenti. Sul punto il Giudice di Pace ha omesso qualsivoglia pronuncia, nulla osservando sul comportamento del conducente del veicolo Toyota;
- È pacifico e non controverso che stesse effettuando una manovra di svolta CP_1
a sinistra mentre stava sopraggiungendo in fase di sorpasso nella Controparte_2 medesima corsia e quindi è evidente che la stessa non si è accertata prima di effettuare la manovra pagina 6 di 13 che la strada fosse libera, né dalla ricostruzione fatta dallo stesso perito incaricato dal giudice o dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la velocità del motociclo fosse tale da impedirle di vederlo. Né è emerso che la avesse attivato per tempo gli indicatori di direzione per CP_1 segnalare così come previsto la manovra di svolta a sinistra;
- Il giudice di primo grado ha omesso di considerare in maniera completa ed esaustiva i fatti di causa e pertanto la sentenza va riformata e la responsabilità del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al comportamento di o in subordine in concorso paritario tra i due CP_1 conducenti dei veicoli;
- In ordine alla CTU espletata in primo grado, le considerazioni della compagnia assicuratrice sono condivisibili e delineano in maniera chiara la dinamica del sinistro;
- In relazione al quantum della pretesa risarcitoria avanzata, ci si associa a quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice in quanto non c'è prova in atti che siano stati sostenuti dei costi di riparazione, ad eccezione della fattura di € 140,01. Nel resto si tratta di un mero preventivo che, anche se confermato, non è stato corredato dalla documentazione necessaria per assurgere a rango di prova. Pertanto, si chiede la riforma della sentenza in relazione al quantum debeatur liquidato e alla responsabilità nella causazione del sinistro. Ciò posto ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “A) Nel Merito Accogliere l'appello proposto della e per l'effetto in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Corigliano n. 292/2021 dichiarare la responsabilità della Sig.ra nella causazione del Sinistro;
B) In via subordinata Accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità concorsuale al 50% nella causazione del sinistro tra il Sig. e la Sig.ra CP_2 in riforma dell'impugnata sentenza n. 292/2021 e per l' Effetto ridurre il quantum dovuto in CP_1 proporzione alle somme che saranno liquidate. C) In caso di rigetto. Nel caso di rigetto dell'atto di appello condannare la Compagnia assicurativa a tenere indenne il sig. dal pagamento delle spese CP_2 che dovessero risultare dovute in esito al sinistro e pertanto chiede la manleva della assicurazione Pt_1 stante l'operatività della normativa ex art. 149 d. lgs 209/2005. D) Sulle spese legale con vittoria di spese, competenze ed onorari, del presente grado di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 2.10.2023 si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- In relazione alla presunta violazione degli artt. 116 e ss. c.p.c. si aderisce alle risultanze processuali indicate nella sentenza gravata, laddove si è confermata la dinamica del sinistro rappresentata nell'atto di citazione, anche attraverso l'analisi della documentazione allegata ed in particolare del modello CAI sottoscritto da , le risultanze istruttorie in Controparte_2 corso di giudizio e le conclusioni formulate dal CTU;
- Contrariamente a quanto argomentato dall'PE, il giudice di prime cure non si basa affatto unicamente sulle risultanze della CTU, ma chiarisce di aver tenuto in debita considerazione tutto il materiale acquisito a livello istruttorio, comprese le testimonianze;
- L'PE ha poi ritenuto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto tenere conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte al pari della CTU ma a tal proposito si chiarisce che la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
- Pertanto, ogni richiesta tesa a delegittimare le conclusioni della C.T.U., soltanto perché quest'ultima ha pienamente confermato la dinamica per come indicata da parte attrice nei propri scritti rispetto al sinistro per cui è causa appare infondata e dilatoria, considerato anche che la signora quanto meno in parte, non ha potuto mai ricevere la somma liquidata dal Giudice CP_1 di primo ad oltre 3 anni di distanza dall'evento lesivo;
CP_4
- La sentenza appellata dovrà quindi essere confermata;
- Anche in relazione al quantum, priva di pregio appare la contestazione di parte PE laddove si sostiene che il Giudice di Pace non avrebbe sufficientemente motivato la quantificazione dei pagina 7 di 13 danni materiali subiti dall'autoveicolo di . Ciò non corrisponde al vero, CP_1 laddove il Giudice di primo grado ha sostanzialmente aderito a quanto contenuto nella CTU in punto alla liquidazione del danno;
- Il consulente ha puntualmente e sufficientemente analizzato la documentazione in suo possesso e ha visionato il veicolo che, solo in parte, era stato oggetto di sostituzione dei componenti non più funzionanti conseguentemente al sinistro e ha applicato il criterio della valutazione dei danni subiti dall'autovettura di parte attrice tenendo conto delle voci di danno, dei costi di riparazione all'epoca del sinistro, del danno da fermo tecnico e del valore commerciale del veicolo;
- La fattura e il preventivo non hanno rivestito criterio unico o prevalente utilizzato dal Consulente
Tecnico per redigere il proprio elaborato, pertanto, anche tali contestazioni sono generiche e dilatorie, poiché inconferenti rispetto all'evoluzione del giudizio, alle conclusioni formulate dal CTU e a quanto deciso dal giudice. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “1) rigettare il gravame proposto dalla , poiché infondato in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 12.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ammissibilità dell'appello In via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non esiga dall'PE alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'PE alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'PE alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'PE: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha indicato in modo inequivoco le censure che l'PE ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ossia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto all'an e al quantum della pretesa azionata dalla parte attrice in primo grado.
3. Principi applicabili al giudizio di appello
pagina 8 di 13 Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'AT in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
4. In via preliminare. Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di manleva proposta da nei Controparte_2 confronti di in quanto Parte_1 tardivamente proposta soltanto in sede di gravame e pertanto in violazione del generale divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Trattasi, infatti, di domanda non proposta nel giudizio di primo grado, come può agevolmente evincersi dalle conclusioni rassegnate dinanzi al GdP dall'odierno AT. Peraltro, l'PE al momento del sinistro era la compagnia assicurativa della e non del CP_1
, il quale, dunque, avrebbe dovuto rivolgere la domanda nei confronti della propria compagnia CP_2 assicuratrice.
5. Nel merito.
5.1. Nel merito, l'appello proposto è infondato e deve essere integralmente respinto con conferma della sentenza gravata. All'esito dell'esame complessivo dell'istruttoria espletata in primo grado, nei limiti del devolutum, la decisione resa in primo grado è corretta sia in punto all'an, sia in ordine alla liquidazione della pretesa risarcitoria avanzata da , comportando ciò il rigetto di entrambi i motivi d'appello CP_1 proposti dall'PE. 5.2. Destituito di fondamento è quanto dedotto dall'PE in punto all'accertamento dell'an con il primo motivo d'appello, dato che, il giudice di prime cure non ha affatto fondato il proprio convincimento sulla sola CTU espletata in primo grado, avendo al contrario dato atto della compatibilità delle conclusioni tecniche cui è pervenuto il CTU con le testimonianze rese dai testi escussi e con il contenuto del modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, precisando peraltro che l'assicuratore non ha fornito alcuna prova contraria. 5.3. In punto alla dinamica dell'evento, si rileva che al momento del verificarsi dell'evento dannoso in data 31.07.2019 alle ore 19:00 circa, fosse in fase di svolta a sinistra, in Via CP_1 Provinciale in corrispondenza dell'intersezione con via dei Gladioli, in Corigliano Rossano, allorquando il motociclo Yamaha condotto da , in fase di sorpasso, ha urtato la Toyota Aygo Controparte_2 targata DG113TG.
Ciò è confermato in primo luogo dal contenuto del Modulo CAI sottoscritto da ambo i conducenti, nonché corroborato dal resto del compendio probatorio in atti, da cui emerge univocamente la dinamica del sinistro per come accertata in primo grado. In particolare, la teste ha riferito che “sopraggiungeva un motociclo ad alta velocità il quale Tes_1 urtava l'autoveicolo della sig.ra che stava girando a sinistra con la freccia accesa. L'urto CP_1 avveniva nella parte anteriore, almeno prevalentemente, dell'autoveicolo”.
pagina 9 di 13 Delle dichiarazioni dei testi escussi è stato espressamente tenuto conto dal giudice di prime cure e la valutazione delle prove testimoniali non è neppure oggetto di specifica impugnazione nel presente grado di giudizio. Coerentemente, il CTU, all'esito dell'analisi tecnica operata sul veicolo danneggiato, ha concluso chiarendo la seguente dinamica dell'evento: “il , viaggiando su via Provinciale in direzione di Per_2 marcia verso il mare, a velocità certamente non elevata, approcciava il sorpasso alla Toyota, provenendo verosimilmente dal sorpasso del/i veicolo/i che precedevano la stessa: nei medesimi Per_3 attimi in cui la conducente della aveva appena ripreso la sua marcia, da ferma in coda, con Per_3 l'intento di svoltare a sinistra, in attraversamento alla via provinciale per immettersi nella traversa di via dei Gladioli. Il mezzo urtante è dunque da considerarsi il motociclo Yamaha tg. DG113TG che all'incirca in mezzeria con la sua parte antero/destra urtava contro la portiera anteriore, prima in corrispondenza del montante centrale, attacco tra le due portiere dell'Aygo e poi in scorrimento lunga la fiancata sx contro lo specchietto retrovisore il fanalino direzionale, l'attacco portiera anteriore/parafango e la coppa della ruota anteriore sx, prima di cadere a terra, ritengo a pochi metri in avanti rispetto alla Aygo appena prima urtata” (cfr. pag. 6 della consulenza depositata il 14.7.2021 nel giudizio dinanzi al GdP).
Va chiarito che il giudice di primo grado non avrebbe necessariamente dovuto motivare su quanto chiarito dal c.t.u. in sede di valutazione delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, atteso che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non potrebbero neppure configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015;
Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). Ad ogni modo, comunque, le conclusioni del CTU, oltre ad essere motivate in modo logico, scientifico ed analitico, sono condivisibili nella misura in cui risultano coerenti con la documentazione allegata e con il complesso dell'istruttoria espletata in primo grado. In particolare, dall'esame della documentazione fotografica in atti, emerge chiaramente che i danni riportati dal veicolo alla fiancata anteriore sinistra sono trasversali, coerentemente con l'affermazione del c.t.u. circa un urto avvenuto in tra veicoli in movimento, nonché di lieve entità, con la conseguenza che ciò può essere giustificato soltanto con una manovra di svolta a sinistra già in essere, necessariamente a bassa velocità, non emergendo alcun elemento circa il carattere repentino o improvviso della svolta. Ed infatti, alcuna prova è stata richiesta sul punto, né tale circostanza è evincibile dal complesso degli elementi istruttori in atti, dai quali si evince che l'impatto avveniva in un momento in cui la strada era trafficata, il veicolo della aveva l'indicatore di segnalazione attivo e si trovava già interamente CP_1 sul margine sinistro della corsia, ossia in posizione coerente con una svolta a sinistra.
5.4. Da tali considerazioni consegue, sul piano delle responsabilità dell'occorso, che deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2 co. c.c. e che la condotta di guida di sia stata causa esclusiva dell'evento, come correttamente stabilito in primo Controparte_2 grado.
Giova osservare in punto di diritto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 e 154 C.d.S. il conducente che intende eseguire una svolta sinistra deve astenersi dall'iniziarla, ove non abbia una chiara visione della strada retrostante e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio - anche mediante l'ausilio dello specchietto retrovisore - essendogli peraltro imposto di accertarsi che non stiano pervenendo veicoli in fase di sorpasso (Cfr. Cass. n. 14791 del 2024 e Cass.
n. 30070 del 2022).
pagina 10 di 13 Tale obbligo, tuttavia, permane sino alla fase spazio-temporale di inizio della manovra di svolta, con la conseguenza che nel corso di questa il conducente non deve distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a guardare al retro della vettura o alla sinistra o alla destra di essa
(Cfr. la già citata Cass. n. 30070 del 2022, nonché Cass. n. 13380 del 2012).
Nel caso di specie, in effetti, la posizione dei veicoli come ricostruita al momento dell'urto, indica che l'impatto avveniva allorquando la aveva già iniziato la manovra di svolta a velocità moderata, CP_1 trovandosi con l'intero veicolo - con indicatore direzionale acceso - nel margine sinistro della corsia e con una porzione di quella anteriore sinistra già direzionata per la svolta, coerentemente con le modalità previste dall'art. 154 C.d.S. per l'esecuzione della manovra. Non si ravvisa, dunque, alcuna carenza nel dovere di accertarsi della provenienza di veicoli in fase di sorpasso, che doveva ritenersi esaurito in considerazione dello stato di avanzamento della manovra.
Già si è osservato, inoltre, che non vi è prova del carattere repentino della manovra, dovendosi al contrario concludere che la stessa si sia svolta a velocità moderata, in quanto il fatto che la si CP_1 trovasse in coda in una fila di auto incolonnate e la lieve consistenza dei danni occorsi all'autoveicolo suggeriscono una moderata velocità di guida. Da tali considerazioni consegue l'infondatezza di quanto dedotto in merito alla presunta violazione dell'art. 140 C.d.S. da parte dell'appellata, posto che non sussiste alcuna prova in atti che la condotta di guida di abbia provocato un rallentamento del traffico veicolare - già fortemente inibito dalla CP_1 coda di auto presenti - e abbia costituito un concreto pericolo per la circolazione generale (cfr. dichiarazioni testimoniali rese in primo grado).
Al contrario, il ha posto in essere una manovra di sorpasso vietata, in corrispondenza di CP_2 un'intersezione, in dispregio a quanto disposto dall'art. 148 C.d.S., che impone di astenersi dal sorpasso in corrispondenza di incroci. Attesa l'univocità della dinamica dell'evento siccome delineata, non vi sono motivi per una rinnovazione della CTU, ferma l'ammissibilità della richiesta formulata per la prima volta in sede di gravame, non essendo questo un mezzo di prova nella disponibilità delle parti (Cfr. Cass. n. 742 del 2023). Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame proposto e la conferma della sentenza gravata sul punto.
5.5. Infondato è, inoltre, anche il secondo motivo d'appello, avente ad oggetto la quantificazione dei danni operata in primo grado.
Va anzitutto chiarito che nessun dubbio sussiste in ordine al c.d. danno conseguenza derivante in via immediata e diretta dall'evento lesivo, né in relazione alla sussistenza, entità materiale e tipologia delle conseguenze dannose dell'evento, non essendo stato proposto specifico motivo di gravame sul punto. In punto alla quantificazione del risarcimento, si osserva anzitutto che contrariamente a quanto dedotto da il danno, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali Controparte_2 dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c., attesa la difficoltà di provarne il preciso ammontare, a nulla rilevando che non vi sia prova dell'effettivo esborso di denaro da parte del danneggiato, essendo tale circostanza del tutto estranea alla prova del danno e afferendo unicamente alle sue modalità di quantificazione.
Del resto, la costante giurisprudenza in materia di preventivo rammenta che lo stesso di per sé considerato non possa costituire prova del danno;
ma è anche vero che tale documento può fungere da base per la liquidazione equitativa del danno subito ex art. 1226 c.c., laddove vi sia indicazione analitica delle voci di spesa e corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tale documento e i danni raffigurati nella documentazione fotografica prodotta (cfr. Cass. Civ. n. 591 del 1995; vieppiù in assenza di specifica contestazione, v. Cass. Civ. n. 27624 del 2020). Nel caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'PE compagnia assicuratrice, tali valutazioni risultano superate dal fatto che il giudice di primo grado ha quantificato la posta risarcitoria liquidata non già sulla base del preventivo o della fattura ma sulla base di quanto accertato in sede di CTU tecnica.
pagina 11 di 13 L'ausiliare del giudice, dopo aver visionato il veicolo danneggiato, nella propria relazione ha analiticamente indicato i costi di riparazione e sostituzione dei pezzi dell'auto danneggiati ha infatti sul punto concluso che “- per quanto riguarda i danni subiti dalla Toyota Aygo tg. DG113TG del ricorrente, calcolati con il metodo della stima analitica del costo della sua riparazione + danno indiretto da fermo tecnico, ammontano complessivamente a: 1.911,83€ + 225,00€ = 2.136,83€ (duemilacentotrentasei/83)”, distinguendo in particolare: € 393,92 per pezzi di ricambio stimati secondo i prezzari dei ricambi ufficiali della casa madre Toyota (Pag. 6 relazione peritale CTU), € 1.173, 15 per manodopera a materiale necessario, calcolando un costo medio orario di manodopera di € 30,00/h per un totale di 32,40 ore, corrispondenti a 5 giornate lavorative;
nonché considerando l'ulteriore danno da fermo tecnico in € 225,00 calcolato secondo un costo di noleggio medio giornaliero di € 45,00 per 5 giornate lavorative (pag. 8 relazione peritale CTU).
A meri fini di completezza si segnala, ad ogni modo, che non può tenersi conto della diversa quantificazione delle ore di manodopera richieste ai fini della riparazione del danno per come operata dal consulente di parte, in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio e non suffragata di elementi tecnico-scientifici da cui possa desumersene l'evidenza.
In riscontro a quanto dedotto dal CTP di parte PE sul punto, lo stesso tecnico ha chiarito che
“effettivamente la riparazione del veicolo non è ancora avvenuta, ma il preventivo allegato in atti, che è stato prodotto da una Concessionaria TOYOTA con un'officina di riparazione di alta fascia che presenta un costo unitario di 45,00 €/h. si ricorda a tal proposito che le tariffe orarie depositate dalla
, per gli anni 2018/2019, presso le Camere di Commercio, le Cancelleria dei Tribunali Controparte_5 ed Uffici dei Giudici di Pace, per le imprese di auto-riparazione: ovvero meccanici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto, sulla base dei costi di produzione sostenuti dalle imprese, calcolano un prezzo, per le officine di fascia media di circa 45,00€h. pertanto, lo scrivente CTU, proprio per la circostanza che il veicolo non è stato ancora riparato, dal Concessionario che ha fornito il preventivo, ha assunto un prezzo medio, per le officine di fascia media della provincia di Cosenza di 30,00€/h. lo scrivente CTU conferma altresì che il tempo di riparazione è di 32.40ore= 5 gg. Lavorative”. Le considerazioni formulate dal CTU, anche in tal caso risultano coerenti, logiche e puntuali. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello proposto deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata.
6. Le spese processuali.
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza – come nel caso di specie - di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass.,
Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'PE e l'AT , in Controparte_2 relazione alla domanda di manleva, possono compensarsi alla luce della comunanza di interessi tra le parti. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, nonché del disposto dell'art. 97 c.p.c. con condanna solidale dell'PE e dell'AT
, in ragione dell'interesse comune alla riforma della sentenza. CP_2
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per dichiarare l'PE tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 12 di 13 A. RIGETTA L'APPELLO PROPOSTO e, per l'effetto CONFERMA la SENTENZA appellata;
B. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di manleva proposta da;
Controparte_2
C. COMPENSA le spese di lite tra l'PE e l'AT ; Controparte_2
D. CONDANNA Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'appellata
[...] Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compensi CP_1 professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. DÀ ATTO che Parte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per
[...] l'impugnazione proposta, se dovuto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 23.5.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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