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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1630/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1630/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Castellamare di Stabia ricorrente contro
PRESSO Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN VENEZIA Rappresentata e difesa nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e domiciliato presso l'Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 25/03/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- la ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precario in forza di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi alle annualità 2020/21 e 2021/22, per un totale di 433 giorni di lavoro effettivamente svolto (detratti 12 giorni di malattia e, come specificato in pagina 1 di 4 udienza a seguito dell'eccezione del convenuto, 2 giorni di CP_1 permesso non retribuito), senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai CP_2 docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento della somma pari ad euro 2.518,62, ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la CP_2 spettanza della retribuzione professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- il convenuto contesta quanto rappresentato in fatto CP_1 limitatamente all'a.s. 2021/22, sostenendo che i giorni di lavoro effettivo siano stati 242 e non 244, e deduce che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso è comunque al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Sostiene inoltre il la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione CP_1 dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo –
pagina 2 di 4 e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla quantificazione dei giorni effettuata dal .s. 2021/22. Controparte_3
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e le domande della ricorrente devono essere accolte. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento: si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento alla CP_1 ricorrente dell'importo spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per un totale di 433 giorni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo (art. 22, comma 36, L 724/94).
pagina 3 di 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 della retribuzione professionale docente dovuta per un totale di 433 giorni di lavoro svolti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 1.749,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 25/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1630/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Castellamare di Stabia ricorrente contro
PRESSO Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN VENEZIA Rappresentata e difesa nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e domiciliato presso l'Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 25/03/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- la ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precario in forza di 6 contratti individuali di lavoro a tempo determinato relativi alle annualità 2020/21 e 2021/22, per un totale di 433 giorni di lavoro effettivamente svolto (detratti 12 giorni di malattia e, come specificato in pagina 1 di 4 udienza a seguito dell'eccezione del convenuto, 2 giorni di CP_1 permesso non retribuito), senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai CP_2 docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento della somma pari ad euro 2.518,62, ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la CP_2 spettanza della retribuzione professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
- il convenuto contesta quanto rappresentato in fatto CP_1 limitatamente all'a.s. 2021/22, sostenendo che i giorni di lavoro effettivo siano stati 242 e non 244, e deduce che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso è comunque al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Sostiene inoltre il la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione CP_1 dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo –
pagina 2 di 4 e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- in sede di udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla quantificazione dei giorni effettuata dal .s. 2021/22. Controparte_3
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e le domande della ricorrente devono essere accolte. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento: si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento alla CP_1 ricorrente dell'importo spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per un totale di 433 giorni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo (art. 22, comma 36, L 724/94).
pagina 3 di 4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 della retribuzione professionale docente dovuta per un totale di 433 giorni di lavoro svolti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 1.749,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 25/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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