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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 575/2023 R.G. promossa
DA
, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. P.IVA_1
Gaetana Angela Marchese;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Gioacchino Villanti e Rosa Elisa Biondi;
E
), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Francini;
Appellati OGGETTO: spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3010/2023 del 3 luglio 2023, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320229016510321/000, notificata da il 12 dicembre 2022 a , Controparte_3 Controparte_1
relativa alla cartella di pagamento n. 29320110024442521000 e agli avvisi di addebito n. 59320120008326302000, n. 59320130002101446000, n.
59320130005026090000, n. 59320140001877017000, n. 59320140004472121000,
n. 59320140008751636000, n. 59320150003235103000 e n.
59320150004926584000, con la quale veniva chiesto il pagamento complessivo di €
21.306,22 dovuti a contributi previdenziali e somme aggiuntive, per il periodo Pt_1
dal giugno 2011 al novembre 2015.
Il Tribunale dichiarava estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento e dagli avvisi di addebito, e, per l'effetto dichiarava insussistente il diritto degli enti resistenti a procedere in forza di detti titoli;
dichiarava inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi e ai relativi crediti previdenziali. Condannava l' al Pt_1
pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.863,50 oltre accessori;
compensava le spese tra l' e il ricorrente. Controparte_3
L' proponeva appello avverso la suddetta sentenza, con atto depositato l'11 Pt_1
luglio 2023, censurando solo il capo della decisione relativo alla condanna alle spese di lite.
e resistevano al gravame. Controparte_1 Controparte_3
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' impugna unicamente il capo della sentenza relativo alla Pt_1
regolamentazione delle spese di lite, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Sostiene che, alla luce della responsabilità esclusiva di nella prescrizione dei CP_4
crediti, le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbero dovuto essere addebitate unicamente all'agente della riscossione.
L'appellante considera, pertanto, ingiustificata la condanna alle spese del giudizio di primo grado, non avendo esso ente in alcun modo concorso al decorso del termine di prescrizione. Afferma che la corretta notifica della cartella e l'invio dei successivi ulteriori atti interruttivi sono di esclusiva competenza di in quanto l'ente CP_4
impositore non ha alcun obbligo di controllare le attività della riscossione successivamente alla “cessione” del credito. L' deduce, infine, che il primo Pt_1
giudice, non avendo preso in considerazione la responsabilità di nella CP_4
causazione dell'evento prescrizione, abbia erroneamente attribuito all'ente una responsabilità oggettiva non prevista dall'ordinamento.
2. Preliminarmente va rilevato che la decisione, impugnata unicamente nel capo relativo alla condanna dell'ente appellante al pagamento delle spese processuali, è passata in giudicato con riferimento alle statuizioni nel merito della prescrizione di tutti i crediti previdenziali portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito opposti unitamente all'intimazione di pagamento.
3. Tanto premesso, l'appello è infondato.
4. Il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
5. Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno
6. Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208).
7. Essendo l' l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di Pt_1
opposizione a cartella e ad avviso di addebito, l'ente previdenziale è anche l'unico soggetto soccombente nel giudizio, come tale tenuto a sopportare interamente il peso delle spese processuali.
8. Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, complessivamente liquidate in €
1.458,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 575/2023 R.G. promossa
DA
, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. P.IVA_1
Gaetana Angela Marchese;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Gioacchino Villanti e Rosa Elisa Biondi;
E
), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Francini;
Appellati OGGETTO: spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3010/2023 del 3 luglio 2023, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320229016510321/000, notificata da il 12 dicembre 2022 a , Controparte_3 Controparte_1
relativa alla cartella di pagamento n. 29320110024442521000 e agli avvisi di addebito n. 59320120008326302000, n. 59320130002101446000, n.
59320130005026090000, n. 59320140001877017000, n. 59320140004472121000,
n. 59320140008751636000, n. 59320150003235103000 e n.
59320150004926584000, con la quale veniva chiesto il pagamento complessivo di €
21.306,22 dovuti a contributi previdenziali e somme aggiuntive, per il periodo Pt_1
dal giugno 2011 al novembre 2015.
Il Tribunale dichiarava estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento e dagli avvisi di addebito, e, per l'effetto dichiarava insussistente il diritto degli enti resistenti a procedere in forza di detti titoli;
dichiarava inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi e ai relativi crediti previdenziali. Condannava l' al Pt_1
pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.863,50 oltre accessori;
compensava le spese tra l' e il ricorrente. Controparte_3
L' proponeva appello avverso la suddetta sentenza, con atto depositato l'11 Pt_1
luglio 2023, censurando solo il capo della decisione relativo alla condanna alle spese di lite.
e resistevano al gravame. Controparte_1 Controparte_3
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' impugna unicamente il capo della sentenza relativo alla Pt_1
regolamentazione delle spese di lite, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Sostiene che, alla luce della responsabilità esclusiva di nella prescrizione dei CP_4
crediti, le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbero dovuto essere addebitate unicamente all'agente della riscossione.
L'appellante considera, pertanto, ingiustificata la condanna alle spese del giudizio di primo grado, non avendo esso ente in alcun modo concorso al decorso del termine di prescrizione. Afferma che la corretta notifica della cartella e l'invio dei successivi ulteriori atti interruttivi sono di esclusiva competenza di in quanto l'ente CP_4
impositore non ha alcun obbligo di controllare le attività della riscossione successivamente alla “cessione” del credito. L' deduce, infine, che il primo Pt_1
giudice, non avendo preso in considerazione la responsabilità di nella CP_4
causazione dell'evento prescrizione, abbia erroneamente attribuito all'ente una responsabilità oggettiva non prevista dall'ordinamento.
2. Preliminarmente va rilevato che la decisione, impugnata unicamente nel capo relativo alla condanna dell'ente appellante al pagamento delle spese processuali, è passata in giudicato con riferimento alle statuizioni nel merito della prescrizione di tutti i crediti previdenziali portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito opposti unitamente all'intimazione di pagamento.
3. Tanto premesso, l'appello è infondato.
4. Il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
5. Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno
6. Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208).
7. Essendo l' l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di Pt_1
opposizione a cartella e ad avviso di addebito, l'ente previdenziale è anche l'unico soggetto soccombente nel giudizio, come tale tenuto a sopportare interamente il peso delle spese processuali.
8. Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, complessivamente liquidate in €
1.458,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese