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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7012/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 428/2025 emesso in data 17.02.2025
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giovanni Regano;
- OPPONENTE -
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Attilio Converso;
- OPPOSTO -
all'udienza del 9.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe deve essere ritenuta inammissibile in quanto è documentato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 2.04.2025 mentre l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato il 16.05.2025 ossia oltre i 40 giorni dalla notifica del titolo monitorio. In ragione di tanto la domanda di opposizione (volta, appunto, alla revoca del provvedimento monitorio di cui sopra) deve essere reputata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, alla stregua dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva. Ciò posto, deve essere rilevato che nel medesimo ricorso la sig.ra , unitamente alla proposizione di opposizione Pt_1 al suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto domanda di condanna al risarcimento danni asseritamente provocati dall'opposto. In proposito deve essere pregiudizialmente accertata l'ammissibilità di tali ultime domande di condanna in quanto, appunto, l'improponibilità o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un 1 ordinario atto introduttivo con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (v. Cass. 8083/06 e 9442/10). Orbene, la domanda di risarcimento non può essere accolta in quanto l'opponente non ha specificato (e neanche offerto di provare a mezzo di specifica prova testi) quali sarebbero state le bevande asseritamente sottratte dall'opposto né in cosa sarebbe effettivamente consistito l'”uso indebito del nome, dell'immagine commerciale e di elementi identificativi del bar al fine di promuovere le proprie iniziative private, creando confusione presso la clientela e pregiudizio per la reputazione”. Per altro verso, non risultano provati gli asseriti pregiudizi patiti. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, alla stregua dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva e la domanda risarcitoria spiegata in uno all'opposizione deve essere rigettata nel merito. Le spese di lite – liquidate per la sola fase di opposizione in considerazione del valore della causa ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma lo stesso decreto ingiuntivo impugnato;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le restanti domande in questa sede spiegate dall'opponente;
− condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2109,00 oltre rimborso spese generali al 15% IVA e cpa come per legge in relazione alla fase di opposizione.
Bari, 9.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 428/2025 emesso in data 17.02.2025
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giovanni Regano;
- OPPONENTE -
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1 Attilio Converso;
- OPPOSTO -
all'udienza del 9.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe deve essere ritenuta inammissibile in quanto è documentato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 2.04.2025 mentre l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato il 16.05.2025 ossia oltre i 40 giorni dalla notifica del titolo monitorio. In ragione di tanto la domanda di opposizione (volta, appunto, alla revoca del provvedimento monitorio di cui sopra) deve essere reputata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, alla stregua dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva. Ciò posto, deve essere rilevato che nel medesimo ricorso la sig.ra , unitamente alla proposizione di opposizione Pt_1 al suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto domanda di condanna al risarcimento danni asseritamente provocati dall'opposto. In proposito deve essere pregiudizialmente accertata l'ammissibilità di tali ultime domande di condanna in quanto, appunto, l'improponibilità o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un 1 ordinario atto introduttivo con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (v. Cass. 8083/06 e 9442/10). Orbene, la domanda di risarcimento non può essere accolta in quanto l'opponente non ha specificato (e neanche offerto di provare a mezzo di specifica prova testi) quali sarebbero state le bevande asseritamente sottratte dall'opposto né in cosa sarebbe effettivamente consistito l'”uso indebito del nome, dell'immagine commerciale e di elementi identificativi del bar al fine di promuovere le proprie iniziative private, creando confusione presso la clientela e pregiudizio per la reputazione”. Per altro verso, non risultano provati gli asseriti pregiudizi patiti. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, alla stregua dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva e la domanda risarcitoria spiegata in uno all'opposizione deve essere rigettata nel merito. Le spese di lite – liquidate per la sola fase di opposizione in considerazione del valore della causa ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma lo stesso decreto ingiuntivo impugnato;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le restanti domande in questa sede spiegate dall'opponente;
− condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2109,00 oltre rimborso spese generali al 15% IVA e cpa come per legge in relazione alla fase di opposizione.
Bari, 9.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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