Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 7.4.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n.5727/2024 R.G.
TRA
Avv. LORUSSO B Parte_1
E
Avv. G BORRELLI CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte istante in epigrafe chiedeva, previo accertamento del diritto, la condanna dell' al pagamento dell'assegno d'invalidità ex art.1 l. n. 222/1984 dal 4.4.2022 CP_1 sulla scorta del decreto di omologa n. 4816/2023. La parte intimata si costituiva in giudizio deducendone in modo generico l'infondatezza dell'azione svolta. Veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituiscono circostanze pacifiche – in assenza di contestazioni inter partes –che: con il decreto di omologa n. 4816/2023 è stato riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario CP_ afferente all'assegno d'invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984 dal 4.4.2022; esso veniva notificato all' in data 13.12.2023; trascorso il temine prescritto, non veniva effettuato alcun pagamento di tale prestazione.
2. In assenza della prova di fatti estintivi e modificativi ritualmente opposti dall'ente convenuto
(che a verbale d'udienza del 24.3.2025 non si è opposto ad una pronuncia di condanna generica a riguardo), deve ritenersi la fondatezza della pretesa attorea e pertanto esso, previo accertamento del diritto, va condannato al pagamento in favore dell'istante dell'assegno ridetto con decorrenza dal 4 aprile
2022 oltre accessori come per legge.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della
Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano
Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa vanno poste a carico dell per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: previo accertamento del diritto, condanna l'ente intimato al pagamento in favore dell'istante dell'assegno ridetto con decorrenza dal 4 aprile 2022 oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' a pagare in favore dell'istante le spese processuali che si liquidano complessivamente in euro 5450,00 oltre iva e cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 7.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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