Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4595/2022 RG riservata in decisione all'udienza dell'11.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Nicola di Stefano (c.f. ) con C.F._2
studio in Roma V.le Europa 62, con il quale è elettivamente domiciliata in Via Cervantes 64
Napoli presso lo studio dell'avv. Antonio Russo
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. con sede legale in Napoli alla via Rione Controparte_1 P.IVA_1
Sirignano n. 6, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Nicola Pignatiello (c.f. , presso il cui studio sito in C.F._3
Napoli, alla Piazza Sannazaro n. 57, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02.11.2022 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1920/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 04.10.2022, con cui è stata accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c. proposta dalla società uninominale e, per l'effetto, è stato accertato Controparte_1
RG n° 4595/2022 - sentenza -
virtù del contratto di compravendita a rogito Notaio di Napoli del Persona_1
08.02.2013, rep. n. 14.968 – racc. n. 11.492.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'errore da cui è affetta la sentenza gravata nella parte in cui è stato escluso il difetto di legittimazione attiva all'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c, in capo alla protesta che l'unica legittimata a Controparte_1 contraddire sull'esistenza del credito, azionato esecutivamente dalla deducente, è la società
nella qualità di cessionaria del medesimo credito in virtù della scrittura Controparte_2
privata datata 8.2.2013, mentre alcuna legittimazione è ravvisabile in capo alla CP_1
rimasta estranea al contratto di cessione del credito intervenuto tra essa appellante e la
[...]
Controparte_3
[...
Con il secondo motivo l'appellante impugna la decisione per essere stato obliterato il collegamento negoziale sussistente fra la scrittura privata di vendita dell'immobile di futura costruzione dalla all'odierna deducente (negozio principale) e la Controparte_2
cessione alla del credito vantato dall'istante nei confronti della Controparte_2 CP_1
(negozio accessorio), in funzione di corrispettivo della vendita immobiliare, in
[...]
violazione degli artt. 1362, 1470 ss c.c., 2697 c.c. e 112-116 c.p.c.; protesta che il giudice a quo, pur muovendo dal presupposto corretto che la cessione del credito di cui è causa ha funzione solutoria del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto della compravendita intercorsa con la è, poi, giunto all'erronea conclusione di ritenere la Controparte_2
cessione del credito immune dalle vicende giuridiche involgenti la vendita immobiliare;
adduce che il Tribunale, riconosciuta l'esistenza di un rapporto di dipendenza causale e/o vincolo di subordinazione negoziale del contratto di cessione del credito rispetto al contratto principale di compravendita immobiliare, avrebbe dovuto farne discendere che l'accertamento dell'invalidità e/o inefficacia di quest'ultimo si riverbera automaticamente sul negozio accessorio, provocandone la caducazione secondo il principio “simul stabunt simul cadunt”; sostiene che il giudice a quo, accertato il venir meno della causa del negozio principale di vendita, per non aver la trasferito alla odierna Controparte_2 istante la proprietà dell'immobile di futura costruzione, avrebbe dovuto affermare il conseguente venir meno anche della causa dell'accessorio negozio di cessione del credito con funzione solutoria del prezzo pattuito nella succitata compravendita;
evidenzia che, del resto, ove non si accedesse alla ricostruzione propugnata, si perviene alla contraddittoria
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda conclusione per cui la cessione del credito sia intervenuta a titolo gratuito, atteso che, a seguire il ragionamento del giudice di prime cure, la deducente si ritrova, in un'unica battuta, priva sia della proprietà dell'immobile sia del credito ceduto, senza alcun corrispettivo, in contrasto con la volontà delle parti trasfusa nell'art. 5 della scrittura di compravendita, con la quale le parti avevano contemplato la cessione del credito come corrispettivo dell'alienazione immobiliare.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la validità ed efficacia della cessione del credito sebbene la estranea all'atto di cessione, CP_1
non fosse legittimata a fornire alcuna prova a riguardo, essendo ogni relativa facoltà riservata alla sola società cessionaria la quale non è, tuttavia, intervenuta Controparte_2
nel giudizio di opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
1.5 Con il quarto motivo censura la decisione nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha affermato la validità ed efficacia della cessione del credito di cui è causa, sebbene sia stata documentalmente comprovata la nullità e/o inefficacia ab origine dell'atto di vendita immobiliare intercorso con la cui accede la suddetta cessione, vizi, Controparte_2
d'altronde, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 1421 c.c.; in particolare, insiste nel rilievo di nullità della scrittura privata di compravendita datata
8.2.2013 ai sensi degli artt. 17 e 40 L. 47/1985 ed art. 46, co. 1 e 4, del testo unico edilizia
D.P.R. 380/2001, siccome stipulata sulla base di un titolo edilizio inesistente, giacché il permesso a costruire n. 43 del 14.10.2005 è stato annullato dal Comune di Volla con provvedimento prot. n. 15028 del 06.10.2006, così provocando la nullità insanabile dell'intero contratto ai sensi delle summenzionate disposizioni normative;
soggiunge che il permesso a costruire non era stato rilasciato alla come falsamente Controparte_2 indicato nella scrittura, ma direttamente in favore dell'Arch. ; ancora, Persona_2
adduce che la scrittura privata in esame risulta nulla poiché in contrasto con la normativa a tutela dell'acquirente in caso di acquisto di immobili in corso di costruzione contemplata nel D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame;
in spregio di tali previsioni normative, infatti, la società quale responsabile Controparte_2 della realizzazione dell'immobile promesso in vendita, non ha presentato idonea garanzia fideiussoria, né sono rinvenibili le ulteriori condizioni ivi tassativamente imposte a pena di nullità della scrittura privata, quali: la redazione del preliminare di vendita di cosa futura nella forma dell'atto pubblico notarile o, in alternativa, della scrittura privata autenticata
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dal notaio;
la verifica da parte del notaio della esistenza, validità ed efficacia del permesso a costruire e l'indicazione dei suoi estremi;
la verifica del c.d. storico ipotecario sul terreno;
l'indicazione delle somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà; l'indicazione dei termini per l'esecuzione dei lavori, oltre al prezzo e alle modalità di pagamento;
l'allegazione al rogito del capitolato dei lavori con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati di progetto;
la consegna all'acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, di una polizza assicurativa di durata decennale
(c.d. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all'immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi;
la trascrizione del rogito notarile o scrittura privata autenticata nei registri immobiliari in modo da rendere opponibile l'atto nei confronti dei terzi;
la stipula del rogito definitivo entro un anno dalla data indicata nella scrittura privata ed in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare;
denunzia, inoltre, la nullità della scrittura privata di vendita immobiliare in questione per mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art.1346 e
1418 comma 2 c.c. nonché per illiceità della causa ex artt. 1343, 1344 e 1418 comma 2
c.c.; infine, insiste nella denuncia di nullità della scrittura privata de qua per mancata realizzazione dell'immobile oggetto di vendita ai sensi dell'art. 1472 comma 2 c.c., che così recita: “qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza”.
1.6 Con il quinto motivo sollecita la riforma della statuizione nella parte in Parte_1
cui il giudice a quo ha omesso di dichiarare la nullità e/o inefficacia della cessione del credito in violazione degli artt. 33 e 36 del D. Lgs. 205/2006 (cd. Codice del Consumo); sostiene che, ove si acceda alla ricostruzione operata in primo grado con l'affermazione di una totale indifferenza del negozio di cessione alle vicende giuridiche che hanno riguardato il contratto di compravendita, nel cui regolamento di interessi il primo costituisce pagamento del prezzo, si perviene alla qualificazione del contratto di vendita di futura costruzione come contratto aleatorio, in cui l'alea è a carico della sola odierna appellante;
ne consegue che l'istante avrebbe dovuto sottoscrivere necessariamente la clausola prezzo
(in quanto vessatoria), pena la nullità della clausola stessa e, quindi, della cessione del credito ad essa sottostante ex artt. 33 e 36 del d. lgs. 205/2006.
1.7 Con il sesto motivo l'appellante denuncia, in subordine rispetto alle deduzioni difensive affidate ai precedenti mezzi, la violazione degli artt. 1198, 1351, 1362, 1363,
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1365 e 1371 c.c., per non essere stata rilevata l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura privata di vendita immobiliare in funzione della futura stipula del rogito notarile definitivo;
sottolinea che dalla lettura della scrittura privata dell'8.2.2013 risulta evidente che le parti abbiano assunto, al più, meri obblighi tipici del contratto preliminare, privo di immediata efficacia traslativa, sicché dalla sua mancata esecuzione nella forma scritta imposta dall'art. 1351 c.c, deriva l'inefficacia del contratto di cessione del credito, avente funzione solutoria del corrispettivo pattuito nella succitata scrittura privata.
1.8 Con il settimo motivo l'appellante impugna il capo della statuizione relativo alle spese di lite, che essa è stata condannata a rifondere alla controparte nonostante l'infondatezza della opposizione avversaria e sebbene sia ravvisabile, quanto meno, una parziale reciproca soccombenza, avendo il Tribunale respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
1.9 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la uninominale Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
1.10 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza dell'11.9.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Si osserva preliminarmente che la rinuncia al mandato depositata in data 9.12.2024 dall'avv. Nicola Pignatiello, successivamente alla rimessione della causa al Collegio per la decisione, lascia inalterata la rappresentanza processuale in capo al procuratore, non essendo stata seguita dalla nomina di altro difensore in sostituzione (art. 85 c.p.c.)
2.1 L'appello è ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
2.2 Il primo motivo ed il terzo motivo di appello, che si disaminano congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Giova premettere, sulla vicenda in fatto sottesa alla controversia, che con atto di compravendita a rogito Notaio di Napoli dell'8.2.2013 Persona_1 Parte_1
vendeva alla società verso il corrispettivo di € 240.000,00, il terreno Controparte_1
identificato nel NCT al foglio 6 p.lla 2444.
Con scrittura privata stipulata in pari data il credito vantato dalla nei confronti della Pt_1
per il pagamento del prezzo veniva ceduto in favore della a Controparte_1 Controparte_2
fronte dell'acquisto, da parte della di un appartamento facente parte di un edificio Pt_1
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda residenziale a costruirsi dalla medesima sull'appezzamento di terreno sito Controparte_2
in Volla, riportato nel NCT del predetto Comune al foglio 6 p.lle 2954 e 2956.
In particolare, all'art. 5 della predetta scrittura le parti stabilivano che “il prezzo è a misura ed è stato dalle parti convenuto in complessive € 290.000,00 oltre IVA così regolato: la signora fin d'ora chiede di pagare ai sensi dell'art. 1197 c.c. la somma di € Parte_1
240.000 con credito vantato nei confronti della in virtù della compravendita Controparte_1 del 8/2/2013 e la fin d'ora accetta tale credito;
mentre la restante somma Controparte_2 di € 50.000,00 sarà pagata con assegno non trasferibile entro il 31/01/2015, il tutto oltre
IVA come per legge”.
Il contratto di vendita con contestuale cessione di credito veniva sottoscritto, oltre che dalla e dalla dalla quale debitore ceduto. Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
In data 7.9.2018 dopo vari solleciti rimasti inevasi, notificava alla Parte_1 CP_1
atto di precetto per un importo pari ad € 240.853,94 e, successivamente, in data
[...]
15.11.2018, notificava atto di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Nola, incardinato nella procedura esecutiva RGE n. 328/2018.
In data 20.1.2020 la proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo Controparte_1
comma c.p.c, eccependo il difetto di legittimazione ad agire in executivis di Parte_1
per intervenuta cessione del credito da parte di quest'ultima alla con Controparte_2
funzione solutoria del corrispettivo convenuto tra cedente e cessionaria nella scrittura di compravendita di immobile a costruirsi dell'8/2/2013.
Così ricostruita la vicenda storica che ha originato l'opposizione all'esecuzione de qua, è destituita di fondamento la doglianza dell'appellante sul difetto di legittimazione ad esperire il rimedio ex art. 615 secondo comma c.p.c. in capo alla Controparte_1
Come è noto, l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l'esecuzione forzata e, coerentemente alla sua natura e finalità, è esperibile dal debitore assoggettato all'esecuzione, nella specie identificabile, appunto, nella Controparte_1
È, perciò, inconferente l'argomentazione difensiva della secondo cui l'odierna Pt_1
appellata, essendo rimasta estranea alla cessione del credito intervenuta con la CP_2
non è facultata a contraddire sulla cessione medesima.
[...]
Contrariamente a quanto in tal senso propugnato dall'appellante, la nella Controparte_1 posizione di debitore ceduto assoggettato all'esecuzione, è legittimata a sollevare eccezioni sul diritto di procedere in executivis in capo al soggetto che si afferma creditore, eccezione
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sostanziatasi, nella specie, nell'opponibilità della intervenuta cessione del credito, che ha privato la cedente della titolarità della pretesa creditoria azionata esecutivamente. E ciò del tutto indipendentemente da un supposto necessario intervento nel giudizio di opposizione della creditrice cessionaria che, non essendo stata investita dalla Controparte_2
procedura esecutiva, non rivestiva alcuna posizione qualificata che la legittimasse nemmeno a spiegare intervento nella parentesi cognitiva incidentale introdotta con l'opposizione ex art. 615 cit.
2.3 Altrettanto infondate sono le censure affidate al secondo ed al quinto motivo di gravame, con cui, in maniera connessa, rimprovera al primo giudice di aver Parte_1
fatto cattiva applicazione dei principi sul collegamento negoziale, affermando l'indifferenza della cessione del credito all'accertamento della invalidità e/o inefficacia del negozio causale sottostante (compravendita di cosa futura), nel cui schema la cessione si inserisce con funzione solutoria del corrispettivo ivi pattuito.
Va innanzitutto ribadito che, come già affermato dal primo giudice, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva (Cass.
23463/2009).
Nella specie, poi, la cessione contenuta nel contratto di compravendita stipulato tra Pt_1
e la risulta sottoscritta anche dalla ricorrendo,
[...] Controparte_2 Controparte_1
pertanto, la condizione della sua efficacia ed opponibilità al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c, che postula, a tal fine, l'accettazione o notificazione a quest'ultimo dell'intervenuta cessione.
Inoltre, la tesi dell'appellante sulla ravvisabilità di un collegamento causale tra la cessione del credito ed il negozio principale, in cui la prima si inserisca, come nel caso in esame, con funzione solutoria, è smentita dal contrario consolidato principio affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui la cessione del credito è un negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore ceduto i vizi inerenti al rapporto causale sottostante.
Nella disciplina della cessione di crediti la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo, a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia. Il debitore ceduto non può, dunque, interferire nei rapporti tra cedente e
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cessionario, in quanto il suo interesse ai concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio;
egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. 28093/2021; 13253/2006).
Da tale principio si ricava che, se il debitore ceduto, ove escusso dal cessionario, non può sollevare eccezioni sul rapporto causale sottostante intercorso tra quest'ultimo ed il cedente, egli nemmeno può, a sua volta, risentire delle medesime eccezioni. Se, quindi, come nella specie, ad agire esecutivamente sia stato il cedente, il debitore ceduto ben può opporre a quest'ultimo gli effetti immediatamente traslativi del diritto di credito sorretti dal negozio di cessione, senza che, dal canto suo, il cedente, al fine di paralizzare siffatta eccezione, possa opporgli l'invalidità e/o inefficacia della vicenda negoziale intercorsa con il cessionario, poiché ciò contrasta con la natura astratta della cessione del credito sopra chiarita.
Del resto, individuato l'unico interesse tutelabile in capo al debitore ceduto in quello di compiere un efficace pagamento liberatorio, ove si accedesse all'assunto dell'appellante, la sarebbe esposta al rischio di un doppio pagamento, poiché, ove intimata dalla CP_1 cessionaria non potrebbe validamente opporre l'adempimento eseguito in Controparte_2
favore della cedente, privo di efficacia liberatoria proprio in forza dell'intervenuta cessione da essa debitrice accettata, che attribuisce al solo cessionario la legittimazione a riscuotere il credito trasferito.
Né questa impostazione conduce, come pure obiettato dall'appellante, alla contraddittoria conclusione di trasformare la cessione del credito, convenuta a titolo oneroso, in un negozio a titolo gratuito o, addirittura, aleatorio.
Ferma, infatti, l'estraneità del debitore ceduto alle vicende negoziali del rapporto tra cedente e cessionario, il riequilibrio rispetto alla posizione del cedente (nella specie, della , Pt_1
in ipotesi pregiudicato dall'invalidità e/o inefficacia del rapporto sottostante intercorso con il cessionario (nella specie, , sarà, comunque, assicurato dall'esperimento Controparte_2
dei rimedi contrattuali e/o risarcitori propri della asserita natura corrispettiva di siffatto rapporto.
2.4 Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, fondati sulla astrazione causale del negozio di cessione, discende l'assorbimento della disamina del quarto mezzo, con cui l'appellante insiste nell'accertamento della nullità della scrittura privata di compravendita di immobile a costruirsi, stipulata con la cessionaria in relazione alla quale Controparte_2
la cessione del credito funge da pagamento del corrispettivo ivi pattuito.
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2.5 Per le medesime ragioni è assorbita la disamina del sesto motivo, con cui, subordinatamente al rigetto delle doglianze formulate in via principale, Parte_1 chiede accertarsi l'efficacia meramente obbligatoria della succitata scrittura privata, da interpretarsi quale contratto preliminare privo di effetto immediatamente traslativo. Anche sotto tale profilo, infatti, l'appellante invoca un rapporto di dipendenza causale della cessione del credito dal negozio originante il credito ceduto, da escludere per le considerazioni sopra illustrate.
2.6 Va, infine, disatteso il settimo motivo, con cui l'appellante ha attinto il capo condannatorio alla refusione delle spese di lite in favore della lamentando la Controparte_1 violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il primo giudice ha, invero, fatto corretta applicazione del criterio di regolamento delle spese processuali, ponendo le stesse a carico dell'odierna appellante, risultata soccombente nel merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata Controparte_1
Né al criterio dell'integrale soccombenza dell'opposta avrebbe potuto derogare in ragione del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pure avanzata dall'opponente di primo grado.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 9532/2017; 11792/2018; 18036/2022), il rigetto della domanda, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Si è, in particolare, evidenziata la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza, sicché il rigetto della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca, che possa giustificare la compensazione delle spese.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
RG n° 4595/2022 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00 (in relazione all'ammontare del credito contestato), avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1920/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 04.10.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore della uninominale, Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Pignatiello dichiaratosene anticipatario;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
RG n° 4595/2022 - sentenza - RG n° 4595/2022 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda