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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/08/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1201/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN) il
25/08/2001, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 13/09/2021 e provvedimento del PM del 21/09/2021;
con la seguente figlia: , nata il [...], maggiorenne ma Persona_1
1 non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/07/2025 e cioè “
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e CP_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere
[...]
all'annotazione della sentenza;
- assegnare la casa coniugale alla signora , poiché volontà di CP_1
entrambi, che la occuperà sino a quando reperirà altra abitazione, quindi, la casa coniugale, sarà poi messa in vendita ripartendo il ricavato in misura pari al 50% ciascuno;
- i sigg. e provvederanno al mantenimento della figlia , CP_1 CP_2 Per_1
attualmente studentessa universitaria non economicamente autosufficiente,
versando direttamente alla stessa un importo mensile di € 386,00 per quanto riguarda il sig. ed € 250,00 per quanto riguarda la sig. , importi CP_2 CP_1
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- l'assegno unico per la figlia attualmente percepito dalla sig. Per_1 [...]
, continuerà ad essere percepito dalla stessa che si impegna a versarlo CP_1
mensilmente alla figlia;
- le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite fra i coniugi Per_1
nella misura del 50% così come le detrazioni fiscale saranno a beneficio degli stessi coniugi nella misura del 50%.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
- Il deducente patrocinio chiede che i sigg. e siano dispensati CP_1 CP_2
dal deposito degli estratti conto bancari e della documentazione attestante la
2 titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registrati, stante l'accordo tra gli stessi raggiunto in merito ad ogni questione relativa al divorzio”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito di alcuni dei documenti previsti all'art. 473 bis.51 III c.p.c., stante l'accordo tra gli stessi raggiunto in merito ad ogni questione relativa al divorzio.
Con successive note scritte depositate in data 01/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 04/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Cordenons (PN), in data 25/08/2001; Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 9, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1201/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN) il
25/08/2001, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 13/09/2021 e provvedimento del PM del 21/09/2021;
con la seguente figlia: , nata il [...], maggiorenne ma Persona_1
1 non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/07/2025 e cioè “
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e CP_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere
[...]
all'annotazione della sentenza;
- assegnare la casa coniugale alla signora , poiché volontà di CP_1
entrambi, che la occuperà sino a quando reperirà altra abitazione, quindi, la casa coniugale, sarà poi messa in vendita ripartendo il ricavato in misura pari al 50% ciascuno;
- i sigg. e provvederanno al mantenimento della figlia , CP_1 CP_2 Per_1
attualmente studentessa universitaria non economicamente autosufficiente,
versando direttamente alla stessa un importo mensile di € 386,00 per quanto riguarda il sig. ed € 250,00 per quanto riguarda la sig. , importi CP_2 CP_1
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- l'assegno unico per la figlia attualmente percepito dalla sig. Per_1 [...]
, continuerà ad essere percepito dalla stessa che si impegna a versarlo CP_1
mensilmente alla figlia;
- le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite fra i coniugi Per_1
nella misura del 50% così come le detrazioni fiscale saranno a beneficio degli stessi coniugi nella misura del 50%.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
- Il deducente patrocinio chiede che i sigg. e siano dispensati CP_1 CP_2
dal deposito degli estratti conto bancari e della documentazione attestante la
2 titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registrati, stante l'accordo tra gli stessi raggiunto in merito ad ogni questione relativa al divorzio”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito di alcuni dei documenti previsti all'art. 473 bis.51 III c.p.c., stante l'accordo tra gli stessi raggiunto in merito ad ogni questione relativa al divorzio.
Con successive note scritte depositate in data 01/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 04/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Cordenons (PN), in data 25/08/2001; Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 9, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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