Versione
20 febbraio 1952
20 febbraio 1952
Art. 50.
L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.
Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.
L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.
Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/02/2010, n. 798Provvedimento: N. 04137/2009 REG.RIC. N. 00798/2010 REG.DEC. N. 04137/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello n. 4137 del 2009, proposto da Lorenzo III s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Mazzucco e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo; contro Comune di Cortina d'Ampezzo, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- legge regionale 23 aprile 2004 n. 11·
- variante normativa·
- interpretazione normativa·
- compensazione spese processuali·
- tutela delle zone agricole·
- permesso di costruire·
- eccesso di potere·
- annullamento delibera comunale·
- art. 44 legge regionale Veneto