Articolo 50 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 49Articolo 51
Versione
20 febbraio 1952
Art. 50.
L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.
Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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