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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33498/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33498/2022
Oggi 13.02.2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. MANCUSO MARIA ROSA, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. CONTI EDOARDO
Per l'avv. LA RUSSA ANTONINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'avv. MICHELE PONZINI CP_2
Per , contumace Controparte_3
Per , contumace Controparte_4
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 10.12.2024 e le rispettive note conclusive.
Su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, parte attrice dichiara di insistere nell'accoglimento delle conclusioni assunte;
esibisce la comunicazione di Zurich, del 30.01.2025 a mezzo mail, per conto del Fondo idi Garanzia, in cui viene riconosciuta l'operatività della polizza della targa prova. In subordine, chiede che vengano compensate le spese processuali.
Parte convenuta replica dichiarando la non conferenza del documento oggi esibito rispetto alla causa in esame anche perché nel documento predetto si rimette a ogni valutazione circa la liquidazione CP_1 del danno.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33498/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MANCUSO MARIA ROSA
ATTORE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
LA RUSSA ANTONINO Controparte_2 [...]
(C.F. , contumace Controparte_5 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti depositati per l'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 10.12.2024; parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per sentirli condannare in via solidale tra loro al
[...] Controparte_3 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 23.12.2019, alle ore 00.30 circa, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato sul veicolo IA Y di proprietà di CP_4
, nell'occasione condotto da , munito di targa di prova e assicurato
[...] Controparte_3
CP_1
pagina 2 di 9 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale concludeva, nel merito e in via principale, per il rigetto delle domande attoree stante l'inoperatività della garanzia di polizza n. 276565741; in subordine, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.01.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e di e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di Controparte_3 Controparte_4 cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 2.05.2023, il Giudice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 19.07.2023, l'avvocato di parte attrice dava atto che l'attore era Parte_1 detenuto presso la casa circondariale di Vibo Valentia per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e, dunque, chiedeva che l'interrogatorio formale deferitogli da parte convenuta venisse espletato mediante prova delegata;
il Giudice, rilevato che i testi ammessi – sia di parte attrice che di parte convenuta – non si erano presentati all'udienza di escussione orale nonostante fossero stati ritualmente citati, sanzionava i testi per non essere comparsi senza giustificato motivo, ad eccezione di Testimone_1 per il quale veniva esibito certificato medico, e delegava il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia per l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore; rinviava la causa per l'escussione avanti a sé di tutti testi ammessi.
All'udienza del 23.02.2024, il Giudice dava atto della rinuncia di parte convenuta all'interrogatorio formale dell'attore nonché dell'assenza dei due testi di parte convenuta, già sanzionati, e nuovamente non comparsi. All'esito dell'escussione orale del teste , il Giudice delegava il Tribunale Testimone_1 di Roma e il Tribunale di Latina per l'escussione dei testi di parte convenuta. Espletata l'istruttoria orale, con prova delegata presso il Tribunale di Roma ove era comparso il teste e presso il Tribunale di Latina ove, per la terza volta, non era comparso il teste Testimone_2 ritualmente citato , all'udienza dell'11.09.2024, parte attrice, su richiesta di Testimone_3 chiarimenti, dichiarava di aver fatto valere nel presente giudizio la responsabilità dell'assicurazione in conseguenza della stipula del contratto per targa di prova RAC 1291. Il Giudice rinviava la CP_1 causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.12.2024, rilevato che la parte attrice soltanto aveva precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica nel termine del 10.12.2024, il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via pregiudiziale, sulla reiterata eccezione di inoperatività della garanzia di polizza Controparte_1
n. 276565741 (cfr. doc. 1 fasc. conv.) sollevata dalla convenuta sia nell'atto
[...] Controparte_1 introduttivo che all'udienza di precisazione delle conclusioni, si osserva quanto segue.
Anzitutto, parte convenuta eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa deducendo ed allegando un uso improprio della targa di prova del veicolo sul quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
l'odierno attore.
pagina 3 di 9 Sul punto, all'esito dalla disamina della documentazione versata in atti (non avendo parte attrice dedotto capitoli di prova sulla questione), deve ritenersi accertato l'uso improprio della targa di prova e la conseguente inoperatività della polizza CP_1
In particolare, come si evince dalla documentazione in atti sub doc.1 cit., la polizza stipulata da nella sezione “condizioni di assicurazioni” all'art. 2 lett. c) sancisce che Parte_1
l'assicurazione non opera nei casi in cui “il veicolo con targa prova circoli senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo”. Inoltre, la normativa di riferimento della polizza è costituita dal D.P.R. n. 474/2001, il cui art. 1 individua i soggetti autorizzati alla circolazione di prova, tra cui: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. Altresì l'art. 4 del citato D.P.R. sancisce l'obbligo in base al quale “sul veicolo sia presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega”.
Orbene, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, parte attrice non ha fornito la prova, di cui era gravata, in ordine al corretto utilizzo della targa di prova non avendo, peraltro, mai preso concreta posizione sul punto nei propri scritti difensivi.
Occorre altresì rilevare che, nel caso di specie, risulta acclarato che il veicolo IA Y tg. DW757SW,
a bordo del quale si trovava l'attore e condotto da , fosse già immatricolato e di Controparte_3 proprietà della signora (cfr. PRA e certificato cronologico all. fasc. att.). Sul punto, Controparte_4 appare opportuno richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Tribunale a mente del quale: “L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con
"targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non
è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.” (cfr. Cass. n. 17665 del 25/08/2020).
pagina 4 di 9 Alla luce delle argomentazioni che precedono, tenuto conto che il veicolo a bordo del quale si trovava l'attore (intestatario della targa di prova e della relativa polizza) veniva nell'occasione condotto da per non meglio specificate ragioni e per scopi del tutto avulsi da quelli sopra Controparte_3 richiamati per cui è consentita la circolazione con targa di prova (si rammenti che l'attore circolava a bordo del veicolo IA Y alle ore 00.30 nella notte tra domenica 23.12.2019 e lunedì 24.12.2019) e che il veicolo era già immatricolato, deve ritenersi acclarato l'uso improprio della targa di prova e, pertanto, deve dichiararsi non operante la garanzia di polizza n. 276565741. Controparte_1
Peraltro, parte attrice, seppur tardivamente, nelle proprie note conclusive si è apertamente associata alle conclusioni di parte convenuta affermando che “ dichiara di aderire all'eccezione Parte_1
(n.d.r. di inoperatività della polizza) di controparte” (cfr. pag. 2 note conclusive attore).
Occorre altresì rilevare che parte attrice, probabilmente nella consapevolezza dell'inoperatività della polizza all'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto di essere autorizzata alla CP_1 chiamata in causa “del Fondo Vittime della Strada ovvero che tale chiamata venga disposta iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.” (cfr. ord. ex art. 127ter del 20.12.2024).
La richiesta di chiamata in causa è tardiva e non può essere accolta, al di là della sua fondatezza o meno, in quanto, a mente dell'art. 269 c.p.c. (versione antecedente alla Riforma Cartabia) “ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.”.
Tutto quanto sopra premesso, questo Giudice, accoglie l'eccezione di inoperatività della polizza n. 276565741 con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno Controparte_1 formulata da nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
3. Per quanto concerne la posizione dei convenuti contumaci e Controparte_3 CP_4
, rispettivamente, conducente e proprietario del veicolo IA Y a bordo del quale viaggiava
[...]
l'attore si osserva quanto segue. Parte_2
Acclarata, per i motivi innanzi esposti, l'inoperatività della polizza consegue il venir meno dei CP_1 presupposti applicativi dell'art. 141 cod. ass., in base ai quali, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (cfr. Cass. sez. un. n. 35318 del
30/11/2022).
pagina 5 di 9 Pertanto, dichiarata inammissibile la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del vettore (convenuta , occorre esaminare la domanda attorea CP_1 proposta nei confronti dei convenuti contumaci ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Sul punto, questo Tribunale condivide il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.” (cfr. Cass. civ. n. 17848/2007).
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, occorre rilevare che, sebbene l'art. 2054 comma 1 c.c. preveda una presunzione di responsabilità in capo al conducente per il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, tale presunzione presuppone, nondimeno, la prova, a carico dell'attore danneggiato, del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno lamentato (in questo caso alla persona), in quanto il danno deve essere stato “prodotto” dalla circolazione del veicolo (cfr. mutatis mutandis Cass. 5433/2020 fino alla risalente Cass. 1505/1977).
L'attore, in buona sostanza, deve dimostrare il fatto storico del sinistro e il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e l'evento di danno allegato. Ebbene, l'attore non ha fornito adeguata prova del fatto storico del sinistro né del nesso causale in quanto non può ritenersi sufficientemente dimostrata la circostanza allegata secondo cui l'attore avrebbe riportato danni alle persona di cui chiede ristoro in conseguenza del verificarsi del sinistro come allegato e descritto in citazione.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore allega che il giorno 23.12.2019 alle ore 00.30 circa, nel comune di Nettuno, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo del tipo IA Y tg. DW757SW, al momento del sinistro con targa prova RAC 1291, di proprietà di e condotto nell'occasione da . Allorché si Controparte_4 Controparte_3 trovava a percorrere, a bordo del predetto veicolo, in qualità di passeggero, la via dei Gensi, giunto all'altezza di via di Zucchetti, la vettura EN Golf tg. ED760BX, di proprietà di P_
, condotta nell'occasione da proveniente dall'opposto senso di marcia, si
[...] Testimone_3 allargava alla curva ed invadeva la corsia sulla quale transitava l'autovettura con a bordo l'attore e, per evitare lo scontro frontale, poneva in essere una manovra di emergenza. Dopo aver sterzato, il veicolo
IA Y usciva fuori strada e impattava contro un albero. L'attore, a seguito dell'impatto, riportava lesioni personali consistenti in “trauma stradale postumi frattura base medio cervicale collo femore sinistro.” (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione).
pagina 6 di 9 Orbene, all'esito dell'istruttoria orale e della disamina della documentazione in atti, emergono molteplici discrepanze e contraddizioni per i quali non possa ritenersi raggiunta la prova del fatto storico così come allegato e dedotto in citazione.
In particolare:
- in fase di gestione stragiudiziale del sinistro di cui è causa, veniva indicato, quale veicolo che avrebbe determinato l'uscita di strada della IA Y, a bordo della quale viaggiava l'attore, l'autovettura Citroen tg. FN652DJ, di proprietà di e condotta da Testimone_3 P_
(cfr. doc. 2 fasc. conv.);
[...]
- sempre in fase di gestione stragiudiziale, veniva poi indicato quale veicolo che avrebbe determinato l'uscita di strada della IA Y l'autovettura EN Golf tg. ED760BX condotta da e di proprietà di (cfr. messa in mora 1 all. fasc. P_ Testimone_3 att. e doc. 3 fasc. conv.);
- dal modello CAI versato in atti dall'attore viene indicato quale veicolo antagonista un'autovettura Citroen tg. FN652DJ di proprietà di e condotta da P_ Tes_3
peraltro, il modello CAI viene prodotto solo in una pagina, senza il retro e non
[...] vengono segnalati danni materiali ai veicoli;
- nell'atto di citazione parte attrice indica come veicolo antagonista la vettura EN Golf tg. ED760BX di proprietà di e condotta da (cfr. pag. 1 atto di P_ Testimone_3 citazione);
- il verbale dei carabinieri, fide facente, prodotto in atti dall'attore e dalla convenuta sub CP_1 doc. 5 non reca l'indicazione di nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro, rende atto della presenza del solo veicolo A (i.e. IA Y), del fatto che il conducente del veicolo A avesse perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla sede stradale terminando la corsa contro un albero senza recare danni ad altri veicoli o cose nonché del fatto che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto ed in luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro (cfr. pag. 1 relazione incidente stradale);
- l'attore e il conducente del veicolo IA Y, richiesti di fornire informazioni dai Carabinieri, affermavano entrambi che l'uscita di strada del mezzo a bordo del quale si trovavano fosse stata posta in essere per evitare di entrare in collisione con una macchina (non meglio identificata) proveniente dal senso opposto di marcia (cfr. pagg. 2 e 3 relazione incidente stradale);
- ed asseriti proprietario e conducente del presunto veicolo P_ Testimone_3 antagonista, non si sono presentati in udienza per ben tre volte nonostante fossero stati ritualmente citati a testimoniare;
- il teste sentito all'udienza del 22.02.2024, deve ritenersi inattendibile in quanto Testimone_1 mai indicato come persona informata sui fatti ovvero come teste oculare sino al deposito della memoria n. 2 di parte attrice;
del predetto teste non si dà atto né nella relazione di incidente stradale, né negli atti della fase stragiudiziale né nel CAI prodotto da parte attrice;
peraltro, il teste nulla ha saputo riferire in ordine al “veicolo antagonista” né in ordine alla dinamica del sinistro (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2024, teste “io non vidi l'impatto tra i Testimone_1 due veicoli e vidi l'auto IA, che mi precedeva, immediatamente sterzare verso destra senza toccare l'auto proveniente dall'altro senso di marcia”).
Pertanto, in applicazione del principio espresso dalla costante giurisprudenza e condiviso da questo Tribunale in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve pagina 7 di 9 avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del
21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019), questo Giudice ritiene inattendibile la deposizione testimoniale del teste Testimone_1
- il teste ha confermato le discrepanze rilevate da parte convenuta sia in sede Testimone_2 stragiudiziale che nel presente giudizio e ha dichiarato: “I sig.ri AR in mia presenza hanno fatto dichiarazioni contrastanti. Prima hanno indicato la Golf EN e poi hanno indicato la targa del responsabile civile in una diversa con contrasto nelle dichiarazioni da cui con certezza su una mia valutazione posso affermare che l'unico veicolo veramente coinvolto sia stato la IA Y.” (cfr. verbale d'udienza di prova delegata c/o Tribunale di Roma del
18.04.2024).
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, valutato il complessivo compendio probatorio ivi comprese le risultanze dell'istruttoria orale, questo Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto storico e alla dinamica allegata e dedotta da parte attrice né tanto meno risulta provato il nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato dall'attore. In conclusione, la domanda dell'attore deve essere rigettata anche nei confronti dei convenuti contumaci e per assenza di sufficiente prova del sinistro e Controparte_3 Controparte_4 dunque del nesso causale tra la circolazione del veicolo condotto da e l'evento di Controparte_3 danno lamentato.
In definitiva, parte attrice non ha provato gli elementi costitutivi della domanda proposta nel presente giudizio.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le ulteriori istanze reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni e neppure il documento oggi esibito da parte attrice.
4. Consegue alla soccombenza, la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Controparte_1 le spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_3
e . Controparte_4
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta Controparte_1 che liquida in euro 14.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci,
[...]
e . CP_3 Controparte_4
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.02.2025
Il Giudice Istruttore
In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33498/2022
Oggi 13.02.2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. MANCUSO MARIA ROSA, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. CONTI EDOARDO
Per l'avv. LA RUSSA ANTONINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'avv. MICHELE PONZINI CP_2
Per , contumace Controparte_3
Per , contumace Controparte_4
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 10.12.2024 e le rispettive note conclusive.
Su richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, parte attrice dichiara di insistere nell'accoglimento delle conclusioni assunte;
esibisce la comunicazione di Zurich, del 30.01.2025 a mezzo mail, per conto del Fondo idi Garanzia, in cui viene riconosciuta l'operatività della polizza della targa prova. In subordine, chiede che vengano compensate le spese processuali.
Parte convenuta replica dichiarando la non conferenza del documento oggi esibito rispetto alla causa in esame anche perché nel documento predetto si rimette a ogni valutazione circa la liquidazione CP_1 del danno.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33498/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MANCUSO MARIA ROSA
ATTORE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
LA RUSSA ANTONINO Controparte_2 [...]
(C.F. , contumace Controparte_5 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti depositati per l'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 10.12.2024; parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per sentirli condannare in via solidale tra loro al
[...] Controparte_3 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 23.12.2019, alle ore 00.30 circa, mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato sul veicolo IA Y di proprietà di CP_4
, nell'occasione condotto da , munito di targa di prova e assicurato
[...] Controparte_3
CP_1
pagina 2 di 9 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale concludeva, nel merito e in via principale, per il rigetto delle domande attoree stante l'inoperatività della garanzia di polizza n. 276565741; in subordine, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.01.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e di e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di Controparte_3 Controparte_4 cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.
Con ordinanza del 2.05.2023, il Giudice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 19.07.2023, l'avvocato di parte attrice dava atto che l'attore era Parte_1 detenuto presso la casa circondariale di Vibo Valentia per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e, dunque, chiedeva che l'interrogatorio formale deferitogli da parte convenuta venisse espletato mediante prova delegata;
il Giudice, rilevato che i testi ammessi – sia di parte attrice che di parte convenuta – non si erano presentati all'udienza di escussione orale nonostante fossero stati ritualmente citati, sanzionava i testi per non essere comparsi senza giustificato motivo, ad eccezione di Testimone_1 per il quale veniva esibito certificato medico, e delegava il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia per l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore; rinviava la causa per l'escussione avanti a sé di tutti testi ammessi.
All'udienza del 23.02.2024, il Giudice dava atto della rinuncia di parte convenuta all'interrogatorio formale dell'attore nonché dell'assenza dei due testi di parte convenuta, già sanzionati, e nuovamente non comparsi. All'esito dell'escussione orale del teste , il Giudice delegava il Tribunale Testimone_1 di Roma e il Tribunale di Latina per l'escussione dei testi di parte convenuta. Espletata l'istruttoria orale, con prova delegata presso il Tribunale di Roma ove era comparso il teste e presso il Tribunale di Latina ove, per la terza volta, non era comparso il teste Testimone_2 ritualmente citato , all'udienza dell'11.09.2024, parte attrice, su richiesta di Testimone_3 chiarimenti, dichiarava di aver fatto valere nel presente giudizio la responsabilità dell'assicurazione in conseguenza della stipula del contratto per targa di prova RAC 1291. Il Giudice rinviava la CP_1 causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.12.2024, rilevato che la parte attrice soltanto aveva precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica nel termine del 10.12.2024, il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via pregiudiziale, sulla reiterata eccezione di inoperatività della garanzia di polizza Controparte_1
n. 276565741 (cfr. doc. 1 fasc. conv.) sollevata dalla convenuta sia nell'atto
[...] Controparte_1 introduttivo che all'udienza di precisazione delle conclusioni, si osserva quanto segue.
Anzitutto, parte convenuta eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa deducendo ed allegando un uso improprio della targa di prova del veicolo sul quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
l'odierno attore.
pagina 3 di 9 Sul punto, all'esito dalla disamina della documentazione versata in atti (non avendo parte attrice dedotto capitoli di prova sulla questione), deve ritenersi accertato l'uso improprio della targa di prova e la conseguente inoperatività della polizza CP_1
In particolare, come si evince dalla documentazione in atti sub doc.1 cit., la polizza stipulata da nella sezione “condizioni di assicurazioni” all'art. 2 lett. c) sancisce che Parte_1
l'assicurazione non opera nei casi in cui “il veicolo con targa prova circoli senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo”. Inoltre, la normativa di riferimento della polizza è costituita dal D.P.R. n. 474/2001, il cui art. 1 individua i soggetti autorizzati alla circolazione di prova, tra cui: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. Altresì l'art. 4 del citato D.P.R. sancisce l'obbligo in base al quale “sul veicolo sia presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega”.
Orbene, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, parte attrice non ha fornito la prova, di cui era gravata, in ordine al corretto utilizzo della targa di prova non avendo, peraltro, mai preso concreta posizione sul punto nei propri scritti difensivi.
Occorre altresì rilevare che, nel caso di specie, risulta acclarato che il veicolo IA Y tg. DW757SW,
a bordo del quale si trovava l'attore e condotto da , fosse già immatricolato e di Controparte_3 proprietà della signora (cfr. PRA e certificato cronologico all. fasc. att.). Sul punto, Controparte_4 appare opportuno richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Tribunale a mente del quale: “L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con
"targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non
è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.” (cfr. Cass. n. 17665 del 25/08/2020).
pagina 4 di 9 Alla luce delle argomentazioni che precedono, tenuto conto che il veicolo a bordo del quale si trovava l'attore (intestatario della targa di prova e della relativa polizza) veniva nell'occasione condotto da per non meglio specificate ragioni e per scopi del tutto avulsi da quelli sopra Controparte_3 richiamati per cui è consentita la circolazione con targa di prova (si rammenti che l'attore circolava a bordo del veicolo IA Y alle ore 00.30 nella notte tra domenica 23.12.2019 e lunedì 24.12.2019) e che il veicolo era già immatricolato, deve ritenersi acclarato l'uso improprio della targa di prova e, pertanto, deve dichiararsi non operante la garanzia di polizza n. 276565741. Controparte_1
Peraltro, parte attrice, seppur tardivamente, nelle proprie note conclusive si è apertamente associata alle conclusioni di parte convenuta affermando che “ dichiara di aderire all'eccezione Parte_1
(n.d.r. di inoperatività della polizza) di controparte” (cfr. pag. 2 note conclusive attore).
Occorre altresì rilevare che parte attrice, probabilmente nella consapevolezza dell'inoperatività della polizza all'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto di essere autorizzata alla CP_1 chiamata in causa “del Fondo Vittime della Strada ovvero che tale chiamata venga disposta iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.” (cfr. ord. ex art. 127ter del 20.12.2024).
La richiesta di chiamata in causa è tardiva e non può essere accolta, al di là della sua fondatezza o meno, in quanto, a mente dell'art. 269 c.p.c. (versione antecedente alla Riforma Cartabia) “ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.”.
Tutto quanto sopra premesso, questo Giudice, accoglie l'eccezione di inoperatività della polizza n. 276565741 con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno Controparte_1 formulata da nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
3. Per quanto concerne la posizione dei convenuti contumaci e Controparte_3 CP_4
, rispettivamente, conducente e proprietario del veicolo IA Y a bordo del quale viaggiava
[...]
l'attore si osserva quanto segue. Parte_2
Acclarata, per i motivi innanzi esposti, l'inoperatività della polizza consegue il venir meno dei CP_1 presupposti applicativi dell'art. 141 cod. ass., in base ai quali, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (cfr. Cass. sez. un. n. 35318 del
30/11/2022).
pagina 5 di 9 Pertanto, dichiarata inammissibile la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del vettore (convenuta , occorre esaminare la domanda attorea CP_1 proposta nei confronti dei convenuti contumaci ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Sul punto, questo Tribunale condivide il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.” (cfr. Cass. civ. n. 17848/2007).
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, occorre rilevare che, sebbene l'art. 2054 comma 1 c.c. preveda una presunzione di responsabilità in capo al conducente per il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, tale presunzione presuppone, nondimeno, la prova, a carico dell'attore danneggiato, del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno lamentato (in questo caso alla persona), in quanto il danno deve essere stato “prodotto” dalla circolazione del veicolo (cfr. mutatis mutandis Cass. 5433/2020 fino alla risalente Cass. 1505/1977).
L'attore, in buona sostanza, deve dimostrare il fatto storico del sinistro e il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e l'evento di danno allegato. Ebbene, l'attore non ha fornito adeguata prova del fatto storico del sinistro né del nesso causale in quanto non può ritenersi sufficientemente dimostrata la circostanza allegata secondo cui l'attore avrebbe riportato danni alle persona di cui chiede ristoro in conseguenza del verificarsi del sinistro come allegato e descritto in citazione.
In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore allega che il giorno 23.12.2019 alle ore 00.30 circa, nel comune di Nettuno, si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo del tipo IA Y tg. DW757SW, al momento del sinistro con targa prova RAC 1291, di proprietà di e condotto nell'occasione da . Allorché si Controparte_4 Controparte_3 trovava a percorrere, a bordo del predetto veicolo, in qualità di passeggero, la via dei Gensi, giunto all'altezza di via di Zucchetti, la vettura EN Golf tg. ED760BX, di proprietà di P_
, condotta nell'occasione da proveniente dall'opposto senso di marcia, si
[...] Testimone_3 allargava alla curva ed invadeva la corsia sulla quale transitava l'autovettura con a bordo l'attore e, per evitare lo scontro frontale, poneva in essere una manovra di emergenza. Dopo aver sterzato, il veicolo
IA Y usciva fuori strada e impattava contro un albero. L'attore, a seguito dell'impatto, riportava lesioni personali consistenti in “trauma stradale postumi frattura base medio cervicale collo femore sinistro.” (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione).
pagina 6 di 9 Orbene, all'esito dell'istruttoria orale e della disamina della documentazione in atti, emergono molteplici discrepanze e contraddizioni per i quali non possa ritenersi raggiunta la prova del fatto storico così come allegato e dedotto in citazione.
In particolare:
- in fase di gestione stragiudiziale del sinistro di cui è causa, veniva indicato, quale veicolo che avrebbe determinato l'uscita di strada della IA Y, a bordo della quale viaggiava l'attore, l'autovettura Citroen tg. FN652DJ, di proprietà di e condotta da Testimone_3 P_
(cfr. doc. 2 fasc. conv.);
[...]
- sempre in fase di gestione stragiudiziale, veniva poi indicato quale veicolo che avrebbe determinato l'uscita di strada della IA Y l'autovettura EN Golf tg. ED760BX condotta da e di proprietà di (cfr. messa in mora 1 all. fasc. P_ Testimone_3 att. e doc. 3 fasc. conv.);
- dal modello CAI versato in atti dall'attore viene indicato quale veicolo antagonista un'autovettura Citroen tg. FN652DJ di proprietà di e condotta da P_ Tes_3
peraltro, il modello CAI viene prodotto solo in una pagina, senza il retro e non
[...] vengono segnalati danni materiali ai veicoli;
- nell'atto di citazione parte attrice indica come veicolo antagonista la vettura EN Golf tg. ED760BX di proprietà di e condotta da (cfr. pag. 1 atto di P_ Testimone_3 citazione);
- il verbale dei carabinieri, fide facente, prodotto in atti dall'attore e dalla convenuta sub CP_1 doc. 5 non reca l'indicazione di nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro, rende atto della presenza del solo veicolo A (i.e. IA Y), del fatto che il conducente del veicolo A avesse perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla sede stradale terminando la corsa contro un albero senza recare danni ad altri veicoli o cose nonché del fatto che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto ed in luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro (cfr. pag. 1 relazione incidente stradale);
- l'attore e il conducente del veicolo IA Y, richiesti di fornire informazioni dai Carabinieri, affermavano entrambi che l'uscita di strada del mezzo a bordo del quale si trovavano fosse stata posta in essere per evitare di entrare in collisione con una macchina (non meglio identificata) proveniente dal senso opposto di marcia (cfr. pagg. 2 e 3 relazione incidente stradale);
- ed asseriti proprietario e conducente del presunto veicolo P_ Testimone_3 antagonista, non si sono presentati in udienza per ben tre volte nonostante fossero stati ritualmente citati a testimoniare;
- il teste sentito all'udienza del 22.02.2024, deve ritenersi inattendibile in quanto Testimone_1 mai indicato come persona informata sui fatti ovvero come teste oculare sino al deposito della memoria n. 2 di parte attrice;
del predetto teste non si dà atto né nella relazione di incidente stradale, né negli atti della fase stragiudiziale né nel CAI prodotto da parte attrice;
peraltro, il teste nulla ha saputo riferire in ordine al “veicolo antagonista” né in ordine alla dinamica del sinistro (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2024, teste “io non vidi l'impatto tra i Testimone_1 due veicoli e vidi l'auto IA, che mi precedeva, immediatamente sterzare verso destra senza toccare l'auto proveniente dall'altro senso di marcia”).
Pertanto, in applicazione del principio espresso dalla costante giurisprudenza e condiviso da questo Tribunale in base al quale: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve pagina 7 di 9 avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite.” (cfr. Cass. civ. n. 16529 del
21/08/2004, ex multis cfr. Cass. civ. n. 21239/2019), questo Giudice ritiene inattendibile la deposizione testimoniale del teste Testimone_1
- il teste ha confermato le discrepanze rilevate da parte convenuta sia in sede Testimone_2 stragiudiziale che nel presente giudizio e ha dichiarato: “I sig.ri AR in mia presenza hanno fatto dichiarazioni contrastanti. Prima hanno indicato la Golf EN e poi hanno indicato la targa del responsabile civile in una diversa con contrasto nelle dichiarazioni da cui con certezza su una mia valutazione posso affermare che l'unico veicolo veramente coinvolto sia stato la IA Y.” (cfr. verbale d'udienza di prova delegata c/o Tribunale di Roma del
18.04.2024).
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, valutato il complessivo compendio probatorio ivi comprese le risultanze dell'istruttoria orale, questo Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto storico e alla dinamica allegata e dedotta da parte attrice né tanto meno risulta provato il nesso causale tra il sinistro e il danno lamentato dall'attore. In conclusione, la domanda dell'attore deve essere rigettata anche nei confronti dei convenuti contumaci e per assenza di sufficiente prova del sinistro e Controparte_3 Controparte_4 dunque del nesso causale tra la circolazione del veicolo condotto da e l'evento di Controparte_3 danno lamentato.
In definitiva, parte attrice non ha provato gli elementi costitutivi della domanda proposta nel presente giudizio.
Non sono rilevanti ai fini del decidere le ulteriori istanze reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni e neppure il documento oggi esibito da parte attrice.
4. Consegue alla soccombenza, la condanna dell'attore a rifondere alla convenuta Controparte_1 le spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci Controparte_3
e . Controparte_4
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta Controparte_1 che liquida in euro 14.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci,
[...]
e . CP_3 Controparte_4
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.02.2025
Il Giudice Istruttore
In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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