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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Rosa Sciatta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Vittorio Veneto n. 7, come da procura apposta su foglio separato ed allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Rocco
[...] P.IVA_2
Manzi e dell'avv. Bianca Maria Lugari, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Bainsizza n. 3, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti concludevano come da verbale all'udienza del 26.11.2024 e la causa era, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/21, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Parte_3
l'importo di € 32.067,50 oltre interessi come
[...] da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo residuo dovuto a fronte dell'erogazione, nel periodo giugno 2020-luglio 2021, di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833\1978 a favore di persone invalide e portatrici di handicap autorizzate dalla quale soggetto proprietario del CP_2
Centro di Riabilitazione Sereni ubicato in Perugia, accreditato con il Servizio
Sanitario della Regione Umbria.
Parte
Esponeva, tra l'altro, la a sostegno: che controparte non indicava né i pazienti in favore dei quali afferma di aver erogato le prestazioni di riabilitazione, né Part il periodo di erogazione, né tanto meno le fatture che la di non avrebbe Pt_1 pagato o avrebbe pagato parzialmente;
che presso il Centro Sereni era ricoverato il paziente che nel periodo in questione (giugno 2020 – luglio 2021) era stato Pt_4 autorizzato al ricovero presso la medesima struttura per trattamenti in regime residenziale – modalità Mantenimento Alto, previa valutazione da parte della competente Unità di Valutazione Multidisciplinare;
che a fronte del ricovero del paziente dal 1.6.2020 al 31.7.2021 controparte chiedeva il pagamento del Pt_4 residuo saldo di cui Euro 32.067,50 (di cui Euro 2.878,30 quale saldo del pagamento delle prestazioni rese da giugno a dicembre 2020, ed Euro 29.189,20 quale saldo del pagamento delle prestazioni rese da gennaio 2021 a luglio 2021); che le somme ingiunte in relazione al periodo 1.6.2020 al 31.7.2020 di Euro 2.878,30
(viste le fatture emesse dalla controparte nn. 289 del 1.7.2020, 344 dell'01.6.2020,
421 dell'01.9.2020, 479 dell'01.10.2020, 541 dell'01.11.2020, 597 dell'01.12.2020,
653 del 31.12.2020) non erano state pagate interamente dalla poiché CP_2 dall' Controparte_3
in quanto bloccate con codici A10 (procedimento Giudiziario) (cfr. doc. 1
[...] relazione prot. 74870 del 24.12.2021 e in particolare allegato 1) (per la motivazione del blocco v. al punto 6 della parte in fatto e i motivi di opposizione); che le fatture sopra elencate di ammontare complessivo pari a Euro 20.672,40 erano state pagate Part parzialmente dalla di nell'ammontare complessivo di Euro 17.794,10; che le Pt_1
pagina 2 di 19 somme ingiunte per il periodo dal 1.1.2021 al 31.7.2021 pari a Euro 29.189,20 (cfr. doc. 1 relazione prot. 74870 del 24.12.2021 e in particolare allegato 2) NON ERANO
DOVUTE per 3 motivi: i.le fatture azionate ex adverso (fatture nn. 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021, n. 214 del 1.6.2021, 271 del 1.7.2021, 298 del 1.7.2021, 401 del 1.9.2021) ammontavano complessivamente a Euro 20.491,20
e non a Euro 29.189,20 come dedotto e domandato in ricorso e ingiunto nel decreto ingiuntivo opposto;
ii.le fatture azionate ex adverso (fatture nn. 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021, n. 214 del 1.6.2021, 271 del 1.7.2021, 298 Part del 1.7.2021, 401 del 1.9.2021) dalla di nel Parte_5 Pt_1 minor importo di Euro 17.641,80 con nn. 4 ordini disposti – e trasmessi alla controparte - tra l'8.6.2021 e il 26.7.2021 ai sensi del D.M Economia e Finanza
7.12.2018 e successivo D.M 29.12.2019 e anche PAGATE con nn. 3 mandati di pagamento (nn. 3) tutti del 31.12.2021 e precisamente: - mandato di pagamento del
31.12.2021 di Euro 7.489,50 (pagamento parziale delle fatture 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021) (doc. 2) - mandato di pagamento del
31.12.2021 di Euro 2.496,50 (pagamento parziale fattura 214 del 1.6.2021) (doc. 3)
- mandato di pagamento del 31.12.2021 di Euro 5.076,15 (pagamento parziale fattura 271 e 298 del 1.7.2021) (doc. 4); - CHE la fattura 401 del 1.9.2021 era stata liquidata parzialmente e stava per essere pagata nei termini di legge;
che, in conclusione, controparte aveva ingiunto la somma di Euro 29.189,20 sia errando nella somma degli importi delle fatture azionate sia non tenendo conto del fatto che la aveva disposto l'ordine di pagamento per ciascuna fattura prima del CP_2 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, se pur in via parziale;
che dunque l'obbligazione di pagamento doveva ritenersi parzialmente estinta nella misura di
Euro 17.641,80 sul totale ingiunto di Euro 32.046,50; che, infine, in ordine alla differenza tra Euro 32.046,50 ed Euro 17.641,80 (ovvero Euro 14.404,70), si poneva in evidenza che la aveva pagato solo parzialmente le fatture ingiunte CP_2 poiché ha ritenuto di dover applicare per il ricovero del paziente le regole Pt_4 contenute nella Delibera della Giunta della Regione AZ (di seguito DGR) n. 380 del
7.8.2010 (doc. 5), adottata in esecuzione dei Decreti del Commissario ad Acta della
Regione AZ (doc. 6 e 7); che secondo la DGR 380\2010 le tariffe per i trattamenti di riabilitazione ex art. 26 legge 833\1978 erogati in regime residenziale di pagina 3 di 19 mantenimento erano state estese anche ai ricoveri extraregionali, come quello di cui
è causa;
che le predette norme avevano altresì previsto che la Tariffa venisse posta a carico del Servizio Sanitario sino al 70% e per il 30% a carico della famiglia o del
Comune in caso di indigenza (sul punto v. in particolare la Circolare interpretativa della Regione AZ della DGR 380\2010 ovvero la n. 8332 del 27.10.2010 doc. 8); che, infine, la normativa predetta aveva anche fissato la Tariffa massima giornaliera di Euro 118,79 di cui all'allegato 6 “Tariffe Attività Riabilitative” di cui alla DGR
AZ 583\2002 (doc. 9) come confermate dal DCA n. U00520\2018 ss.mm.ii. anche alle strutture extraregionali (doc. 10); che 7. ER , errando, aveva CP_1 continuato ad applicare per il ricovero del paziente le tariffe vigenti nella Regione Pt_4
Umbria per Euro 138,00 al giorno di Euro 96,60 (applicata anche la ripartizione tra famiglia e servizio sanitario) per il periodo dal 1.1.2016 in poi.
Parte opponente concludeva come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e\o annullare e\o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
658\2021 (R.G. 1743\2021) emesso dal Tribunale di Rieti il 1.12.2021 e depositato in cancelleria in pari data ad istanza di Parte_3
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , nei confronti di Controparte_4 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con il quale si ingiunge il
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 32.067,50 oltre interessi come da domanda, spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1305,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali, queste ultime spese in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari, notificato a mezzo pec in data 1 dicembre 2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto dichiarare, rilevare e accertare che nulla è dovuto dalla in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla società opposta per le prestazioni rese ai Parte pazienti autorizzati dalla di nel periodo 1.6.2020 – 31.7.2021 in poi e Pt_1 fatturate con le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, nonché condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, spese vive e oneri di legge”.
La Parte_3
, costituitasi in giudizio, contestava la proposta opposizione siccome
[...]
pagina 4 di 19 giuridicamente infondata deducendo, tra l'altro: che l'importo effettivamente dovuto dalla (per il mancato pagamento delle prestazioni rese da gennaio a luglio CP_2
2021) ammontava a complessivi €20.491,20, e non all'importo (erroneamente) indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo di €29.189,20; che la debitrice non aveva formulato alcuna contestazione in merito alla effettiva erogazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 rese a favore di pazienti invalidi e portatori di gravi handicap, e che pertanto erano state fatturate applicando la tariffa Umbra per l'importo esatto pari al credito di € 23.371,50= che doveva, pertanto, ritenersi pacifico nell'ammontare; di avere depositato tutta la documentazione necessaria a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
che in particolare erano state prodotte le autorizzazioni rilasciate dalla in favore del Parte_6 paziente Sig. (del 2020 e del 2021), le fatture con l'indicazione delle Per_1 prestazioni erogate dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2021, che tardivamente e solo parzialmente erano state pagate, oltre alla copia autentica del registro fatture, regolarmente tenuto e vidimato, relativo ai suddetti periodi (cfr. doc.ti da n. 1 a n. 3 del fascicolo monitorio di parte opposta); così come, era stata depositata la documentazione attestante l'accreditamento istituzionale definitivo (cfr. doc.ti da n. 4 a n. 9 del fascicolo monitorio di parte opposta); che, a prescindere da quanto sopra precisato e provato “per tabulas”, meritava ulteriormente evidenziare che il Sig. in cura da molti anni presso il Centro Sereni di Perugia di Per_1 proprietà del , era il solo paziente ad essere stato autorizzato dalla CP_1 [...]
a ricevere le prestazioni riabilitative di cui si discute;
con la conseguenza che la CP_2 contestazione avversaria sulle presunte prestazioni erogate a favore del suddetto paziente (e quindi sul credito maturato da essa opposta per le prestazioni rese nei confronti di quest'ultimo) risultava non solo infondata, ma anche strumentale e dilatoria;
che per la liberazione della PA dal debito non bastava la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, ma era necessaria la comunicazione di pagamento (che nella caso in esame era avvenuta dopo la notifica dell'ingiunzione ovvero il 31.12.2021) da parte della tesoreria a cui competeva l'incombente (art. 651 del RD 827/1924); che, ammesso e non concesso che fosse applicabile alla fattispecie in esame (ma non lo era) la DGR richiamata da controparte, occorreva comunque evidenziare che le prestazioni ex art. 26 L.
pagina 5 di 19 833/1978 oggetto del presente giudizio erano state erogate dall'opposta nel corso del
2020 e del 2021 e precisamente nei mesi da giugno 2020 (compreso) al mese di luglio 2021 (compreso); che le suddette prestazioni erano state rese da essa opposta nel periodo successivo all'emanazione di provvedimenti con i quali la regione AZ aveva specificato che le tariffe ex art. 26 dalla stessa fissate riguardavano solo ed esclusivamente le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate del AZ a favore dei pazienti residenti nel AZ (Cfr.: a) DCA del AZ n. 242 del 18/07/2014 con l'all. 1; b) DCA n. 247 del 25/07/2014; c) DCA del AZ n. 324 del 06/07/2015;
d) DCA n. 308 e n. 333 rispettivamente del 03/07/2015 e del 13/07/2015; e) DCA
n. 126 del 20/04/2016; f) art.
9 - Sistema di remunerazione nella mobilità interregionale - v. doc. n. 17 del fascicolo di parte opposta); che le prestazioni in esame erano state erogate da una struttura accreditata nella Regione Umbria;
che, in particolare, le prestazioni erano state rese tramite il Centro Casa Sereni di
Perugia e le stesse erano state correttamente contabilizzate in conformità a quanto disposto dalla DGR Umbria n. 182 del 16/02/2009, la quale prevedeva una tariffa giornaliera di euro 138,00, tariffa ben nota alla al momento CP_2 dell'autorizzazione del programma riabilitativo;
di avere fatturato correttamente le prestazioni rese ad € 96,60 pro-die (70% di € 138,00 della tariffa umbra); che del tutto inconferenti erano gli argomenti su cui controparte incentrava il proprio atto di opposizione, in ordine alla pretesa applicazione delle disposizioni di cui alla richiamata DGR AZ n. 380/2010; che la aveva autorizzato il ricovero del CP_2 proprio assistito (disabile grave residente nel proprio territorio) presso il Centro
Sereni di Perugia, non essendo in grado di assicurare adeguate cure all'interno del territorio proprio e nemmeno nelle strutture private accreditate esistenti nella regione AZ;
che la dgr in esame, infatti, alla pag. 5, prevedeva che “per l'eventuale autorizzazione ad usufruire delle prestazioni riabilitative in altra regione deve essere esplicitato e documentato che il trattamento non è erogabile nella regione AZ”; che l'autorizzazione data dalla UVMD della (Unità Valutativa Multidimensionale CP_2
Part Distrettuale -organo tecnico dell' deputato a decidere se autorizzare o meno il programma riabilitativo ad un proprio paziente o/e se interromperlo o autorizzarne la prosecuzione), con la quale era stato richiesto il ricovero del proprio paziente presso il Centro di Perugia, non conteneva alcuna esplicitazione o documentazione pagina 6 di 19 che spiegasse le ragioni di questa scelta, come stabilito specificatamente dalla delibera richiamata;
che la scelta dell' (peraltro obbligata dalle circostanze CP_2 fattuali indicate di insussistenza di struttura idonea nel territorio laziale) non poteva avere conseguenze negative in capo alla struttura erogante in relazione alla tariffa applicabile;
che, in primo luogo, non si comprendeva perché detta remunerazione dovesse essere calcolata sulla base della normativa vigente nella Regione AZ, avendo ciascuna Regione una propria autonomia normativa che esaurisce la propria efficacia all'interno dei confini regionali, con la conseguenza che non poteva ritenersi applicabile la DGR AZ n. 380/010 al di fuori del territorio laziale, non potendo ravvisarsi alcuna ultrattività spaziale della normativa regionale;
che infatti, ogni
Regione aveva la facoltà di stabilire (entro certi limiti di scostamento dal tariffario nazionale consentiti dal legislatore) la remunerazione delle prestazioni svolte dagli erogatori privati del s.s.n. presenti ed accreditati al proprio interno, non potendo invece deliberare le tariffe applicabili agli erogatori di altre regioni (e le tariffe si applicano agli erogatori accreditati, non agli assistiti;
cioè sulla base della
“residenza” della struttura erogatrice, non di quella dell'assistito); che la pretesa della regione AZ era quindi contenuta in atto amministrativo emanato in carenza Part assoluta di potere, oltre che in violazione della legge;
che le di Roma e del AZ avevano sempre pagato la tariffa prevista dalla predetta DGR Umbra n. 182/2009, Part pari ad €. 138,00= pro-die ed attualmente, tutte le delle altre regioni pagavano per i propri pazienti autorizzati €. 138,00=, a prescindere dalla tariffa prevista dalla propria regione di appartenenza;
che nessuna legge nazionale prevedeva la possibilità che si potessero applicare per i pazienti extra-regionali le tariffe stabilite dalla regione di provenienza del paziente;
che in ogni caso le considerazioni di cui sopra erano tese unicamente a dimostrare che la DGR AZ 380/2010 era applicabile alle sole prestazioni erogate a favore di pazienti del AZ e rese nelle strutture private accreditate del AZ, ma non poteva riguardare le prestazioni oggetto del presente giudizio, erogate da una struttura (Centro Sereni di Perugia) accreditata con la regione Umbria;
che sul tema erano intervenuti recentemente il
Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( MEF ), nel corso della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti relativo al Piano ERtivo 2013-2015 con il Comitato permanente per la verifica dei LEA,
pagina 7 di 19 che con verbale del 5 novembre 2015 avevano formulato varie osservazioni sullo schema di contratto - tipo predisposto dalla regione Puglia con DGR 1795/2014; che entrambi i avevano dato indicazioni precise chiarendo definitivamente che CP_5 nello schema di contratto tipo occorreva precisare che le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali non rientravano nel tetto di spesa assegnato dalla Part all'erogatore privato accreditato e, pertanto, le relative remunerazioni andavano Part addebitate direttamente alla di residenza dell'assistito; inoltre, era stato chiarito definitivamente, così come prescritto dal comma 171, dell'art. 1, della L.
30/04/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005 ), che dette prestazioni erano remunerate secondo le tariffe vigenti nella regione in cui operava la struttura accreditata al di fuori del tetto di spesa assegnato (Cfr. DGR Puglia del 07/06/2016,
n. 813 - v. doc. n. 20 del fascicolo di parte opposta); quanto agli interessi e alla loro decorrenza, che il Centro Sereni di Perugia aveva completato il processo di accreditamento istituzionale di cui all'art 8 quater D. Lgs 502/92 nel 2008; che nel febbraio 2009 era stata emanata dalla regione Umbria la Dgr n. 182 sopra citata che, per quanto qui interessa, aveva cristallizzato e definito i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali, già definiti con precedente DGR n. 1839 del 19/11/2007, tutt'ora vigenti e che la struttura era tenuta a mantenere per poter operare in regime di accreditamento;
che la stessa Dgr n. 182 aveva fissato le tipologie e le modalità erogative delle varie prestazioni ed aveva fissato per le prestazioni oggetto di causa la tariffa di €. 138,00, applicabile su tutto il territorio nazionale;
che ancora oggi, pur essendo stato sottoscritto un nuovo Accordo-Contratto nel maggio-giugno 2016, peraltro perfettamente identico a quelli intervenuti e sottoscritti nel maggio 2014 e del luglio 2009, ad esclusione del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento, ridotto a 60 gg. per essere in linea con la normativa vigente per la lotta contro il ritardo dei pagamenti, per tutti i pazienti provenienti dalle altre regioni italiane e ricoverati su autorizzazione delle varie Asl regionali, il Centro Sereni Part fatturava e riceveva dalle rispettive per le prestazioni erogate in modalità intensiva per internati ad elevata integrazione sanitaria, la tariffa intera di €.
138,00; che in data 27 luglio 2009, ai sensi dell'art. 8, quater e quinquies del D. Lgs
502/92 e s.m.i., il Centro Sereni aveva sottoscritto con la regione Umbria e la
[...]
l'accordo-contratto per la disciplina dei rapporti per l'erogazione delle CP_6
pagina 8 di 19 prestazioni riabilitative, valido sul tutto il territorio nazionale, proprio ed anche per Part dare alle autorizzanti il ricovero di pazienti provenienti da altre regioni italiane un parametro certo sulla tariffa dovuta e che il pagamento della stessa è a totale Part carico dell' autorizzante;
che nell'art. 7 del suindicato accordo, contenente la disciplina della liquidazione delle competenze, era previsto che il pagamento delle prestazioni erogate potesse intervenire al massimo entro 90 giorni, mentre in ordine alla ipotesi di ritardo non era stato previsto alcunché; che l'accreditamento costituiva non più un atto dovuto come il precedente rapporto di convenzionamento
(che era identico in ogni regione e con le stesse regole per tutte le strutture operanti in Italia alle quali richiedeva identici requisiti e cosa assai rilevante, prevedeva per ogni tipo di prestazione una tariffa unica su tutto il territorio nazionale), ma, al contrario, è un atto che passava per la verifica rigorosa della discrezionalità della regione;
che da tali indicazioni normative conseguiva che, in caso di ritardato pagamento, essendo il rapporto costituito successivamente all'08.08.2002, andavano indiscutibilmente riconosciuti gli interessi di cui agli art. 4 e 5 del D.lgs 231/02; che l'accreditamento dell'opposta, che non aveva nulla a che vedere con il regime di proroga valido ed esistito per il periodo durato circa venti anni e che aveva caratterizzato i rapporti di accreditamento provvisorio al quale avevano diritto indistintamente tutte le strutture già convenzionate precedentemente al D. Lgs
502/92, era ben successivo alla data dell'08 agosto 2002 (art. 11 co. 1 D. Lgs.
231/02), così come anche l'accordo contrattuale del 27.07.2009 riconfermato prima il 12 maggio 2014 e poi nel maggio-giugno 2016, con validità su tutto il territorio nazionale (v. docc. nn. 6, 9 e 10 del fascicolo di parte opposta) che, ai sensi del D.
Lgs 502/92, l' aveva sottoscritto con la regione Umbria e che Parte_3
Parte regolava il rapporto col servizio sanitario nazionale, quindi anche per le fuori regione che inviano un proprio assistito;
che La regione AZ stessa con la DCA n.
U00308 del 03/07/2015, pag. n. 2, 3 e 4, aveva previsto espressamente che in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dal 2013 in poi dovessero applicati e sono dovuti su richiesta dell'avente diritto gli interessi previsti dal D. Lgs. 192/2012 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte opposta).
La Provincia Italiana Parte_3
rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice
[...]
pagina 9 di 19 adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) nel merito, in via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermandolo in ogni sua parte con interessi ed accessori come richiesti;
b) in subordine, emettere ordinanza ex art. 186 ter cpc per il pagamento della somma residua come ingiunta (e non pagata per stessa ammissione di controparte) di €
5.727,70, oltre interessi 231/02 con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e fino alla data di effettivo pagamento;
c) accertare e dichiarare la non applicabilità e/o l'illegittimità della DGR AZ n. 380/2010 e dei suoi allegati, per le disposizioni assunte dalla regione AZ con i provvedimenti successivi alla sua promulgazione e, conseguentemente, dichiarare la sua NON applicabilità al caso in esame;
d) accertare e dichiarare che la liberazione della PA dal debito avviene a seguito della comunicazione di pagamento da parte della competente tesoreria a cui compete l'incombente (art. 651 del RD 827/1924); e) accertare e dichiarare che la suddetta comunicazione è avvenuta in data 31.12.2021, come dà atto e documenta la stessa controparte;
f) condannare l'opponente in persona del Direttore CP_2
Generale e legale rapp. p.t.re, al pagamento degli interessi 231/02 sui tardivi e parziali pagamenti per complessivi € 17.641,80, dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria e fino alla data del parziale tardivo pagamento;
g) accertare e dichiarare che l'applicabilità della remunerabilità delle prestazioni erogate dal Centro Sereni di Perugia di proprietà del “ ” nella CP_1 misura di € 138,00 giornalieri è quella come prevista nella DGR Umbria n. 182/09; h) accertare e dichiarare la correttezza della tariffa applicata dal Centro Sereni di €
96,60= (pari al 70% di € 138,00) e per l'effetto condannare la opponente in CP_2 persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t.re, al pagamento della somma residua come ingiunta pari ad € 5.727,70, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre agli interessi ex Dlgs. 231/02 o agli interessi corrispettivi e/o al risarcimento del maggior danno subito dalla opposta e costituito dall'ammontare degli interessi bancari passivi corrisposti agli istituti di credito cui la stessa creditrice è dovuta ricorrere a causa del mancato pagamento delle proprie spettanze, come già risultante dai documenti bancari depositati in fase monitoria, in aggiunta dei quali verranno depositati gli altri documenti bancari riguardanti il periodo trascorso, dal 31° giorno successivo alla presentazione delle fatture e sino al saldo effettivo;
i)
pagina 10 di 19 confermare comunque la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma che sull'argomento oggetto di causa ha così disposto: “...ritiene la Corte che sia fondato
l'appello del , dovendo applicarsi nella specie la tariffa giornaliera CP_1 prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” (cfr. Corte di
Appello di Roma n. 8029/2018, n. 6211/2019, n. 6082/2019 e n. 1425/2021; cfr.
Tribunale di Roma n. 7134/2019); l) in ogni caso, riconoscere gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture per cui è causa anche ai sensi di quanto previsto dall'art 1284
4 co. Codice Civile..”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 8.307,35 (pari all'importo residuo preteso da parte opposta al netto dell'errore contabile di cui sopra), venivano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e all'esito, respinte le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, in un'ottica di ricostruzione sistematica della materia del contendere, va tenuto in adeguata considerazione il peculiare atteggiarsi del rapporto in essere tra le società che gestiscono le Residenze
Sanitarie Assistenziali, la Regione AZ e le territorialmente competenti, in Pt_1 cui prevalente è il segmento pubblicistico, rappresentato dal provvedimento di Parte accreditamento della struttura presso la adottato con delibera dalla Giunta
Regionale ed in virtù del quale l'ente che si occupa della gestione dei pazienti pagina 11 di 19 Parte all'interno della struttura ha diritto al vedersi corrisposta dalla la remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate ai privati ex art. 26 L.
833/78.
Nel caso che ci occupa, la Parte_3
risulta pacificamente accreditata con Determinazione Dirigenziale della
[...]
Giunta Regionale della Regione Umbria n. 4198 del 26.05.2016 (v. all. 2 al fascicolo di parte opposta) come “centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n. 60 posti” e “centro per prestazioni di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo di cui alle DD.DD. n. 3777/2013 e n. 2348/2014”.
Se la fase dell'accreditamento rileva sotto un profilo essenzialmente pubblicistico, sostanziandosi nell'adozione del relativo provvedimento da parte della
Regione AZ, proprio sulla base della delibera regionale di accreditamento si viene, altresì, a perfezionare un ulteriore e differente rapporto tra la società accreditata e la Parte
in virtù del quale quest'ultima è in linea generale chiamata a concertare il piano degli interventi tramite apposito progetto, individuando il numero e la periodicità degli stessi, ad approvare il piano ed in un secondo momento a verificare l'effettiva esecuzione delle terapie prescritte e concordate, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei corrispettivi, di competenza della Parte stessa
In tale contesto si colloca l'accordo-contratto ex art. 8 quater e quinquies D.
Lgs 502/92 e s.m.i. sottoscritto dal Centro Sereni con la Regione Umbria e la
[...]
il 27.07.2009, avente ad oggetto la disciplina del rapporto tra ente CP_6 accreditato e servizio sanitario nazionale e teso alla regolamentazione dell'erogazione delle prestazioni riabilitative, con validità estesa all'intero territorio nazionale (v. all.ti nn. da 4 a 9 del fascicolo monitorio); accordo confermato dapprima il
12.05.2014, quindi nel maggio-giugno 2016 (v. all.ti nn. 6, 9 e 10 al fascicolo di parte opposta).
Trattasi di rapporto privatistico - come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta – sul quale si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale, appunto, l'accordo-contratto sottoscritto successivamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale, con il quale vengono definite le prestazioni da fornire e la relativa tariffa di remunerazione, è un contratto pagina 12 di 19 nell'ambito del quale la P.A. agisce iure privatorum (v., tra le altre, Cass. civ. n.
14349/2016).
Alla stregua della sopra richiamata impostazione, nella fattispecie il titolo della pretesa azionata dalla parte opposta in sede monitoria è senz'altro costituito dal suddetto accordo-contratto stipulato a seguito dell'accreditamento della struttura sanitaria.
Sono state prodotte, altresì, le autorizzazioni rilasciate dalla Parte_6 in favore del paziente Sig. S. (del 2020 e del 2021), le fatture con l'indicazione Per_1 delle prestazioni erogate dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2021 (peraltro, pagate in parte), la copia autentica del registro fatture relativo ai suddetti periodi
(cfr. all.ti nn. da 1 a 3 del fascicolo monitorio di parte opposta) e la documentazione attestante l'accreditamento istituzionale definitivo (v. all.ti nn. da 4 a 9 cit.).
Si aggiunga che pacificamente il Sig. si trova in cura da molti anni Per_1 presso il Centro Sereni di Perugia di proprietà del ed è il solo paziente CP_1 ad essere stato autorizzato dalla a ricevere le prestazioni riabilitative di cui CP_2 si discute.
Si osservi, ancora, che in concreto parte opponente non contesta l'intervenuta l'erogazione, in favore del paziente, delle prestazioni riabilitative di che trattasi da parte dell'opposta: la stessa, infatti, al fine di negare la fondatezza della pretesa monitoria, documenta il pagamento della minor somma di €15.062,15 - il che presuppone l'avvenuta esecuzione della controprestazione che può, come tale, ritenersi pacifica tra le parti – censurando, per altro verso, l'applicazione da parte dell'opposta delle tariffe vigenti per il ricovero per trattamenti in regime residenziale nella Regione Umbria anziché quelle vigenti per i suddetti ricoveri nella Regione
AZ, di provenienza del paziente.
Tanto chiarito, risulta pacifico (per essere stato ammesso dalla stessa parte opposta a pag. 2 della comparsa di costituzione) che la somma di €32.067,50 - indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo come dovuta e ingiunta nel decreto - costituisce il frutto di un errore contabile del ricorrente, essendo in realtà la somma pretesa quella di €23.369,50.
pagina 13 di 19 Come si accennava poc'anzi, è pacifico, altresì, l'intervenuto pagamento, da Parte parte della dell'importo di €15.062,15, somma indicata nelle rispettive comunicazioni degli ordini di pagamento del 31/12/2021 depositate in atti.
Residuerebbe, pertanto, l'importo di €8.307,35 (€32.067,50-€23.369,50), con riferimento al quale era stata, infatti, concessa la provvisoria esecuzione parziale.
Al riguardo, parte opponente contesta l'applicazione, da parte dell'opposta, delle tariffe vigenti per il ricovero per trattamenti in regime residenziale nella Regione
Umbria, anziché di quelle vigenti per i suddetti ricoveri nella regione AZ, di provenienza del paziente.
Sostiene la di avere pagato “…solo Parte_2 parzialmente le fatture ingiunte poichè ha ritenuto di dover applicare per il ricovero del paziente le regole contenute nella Delibera della Giunta della Regione AZ (di Pt_4 seguito DGR) n. 380 del 7.8.2010 (doc. 5), adottata in esecuzione dei Decreti del
Commissario ad Acta della Regione AZ (doc. 6 e 7)…” e che “…secondo la DGR
380\2010 le tariffe per i trattamenti di riabilitazione ex art. 26 legge 833\1978 erogati in regime residenziale di mantenimento sono state estese anche ai ricoveri extraregionali, come quello di cui è causa”.
L'opponente ritiene, in sostanza, di dover corrispondere la tariffa prevista nella
Regione AZ - e non invece quella prevista dalla Regione umbra, dove ha sede il soggetto erogatore - sulla base della più volte citata dgr 380/10, secondo cui “Per le persone residenti nella Regione AZ che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex art. 26 extraregionali, la Regione concorrerà al pagamento con le medesime modalità e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa regionale vigente”.
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte. Parte Occorre partire dal principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui la
(nella specie, l'odierna opponente) che abbia autorizzato temporaneamente la collocazione di un proprio assistito presso una struttura accreditata, prevedendo che l'eventuale prolungamento del trattamento venga autorizzato mediante una nuova valutazione dell'UMVI (Unità Medica Valutativa Interdisciplinare), è tenuta a sostenere l'onere della quota sanitaria anche dopo che il termine originario sia pagina 14 di 19 scaduto senza che si sia provveduto ad autorizzare il prolungamento mediante la nuova valutazione, fino a che non sia stata disposta una diversa collocazione dell'assistito che consenta alla struttura di interrompere le proprie prestazioni senza pregiudizio per il disabile (v., tra le altre, Cass. civ. n. 13737/2022.
Tanto chiarito, si evidenzia che già sotto un primo profilo – come correttamente segnalato da parte opposta - non sussistono i presupposti per calcolare detta remunerazione sulla base della disciplina vigente nella Regione AZ: ciascuna Regione dispone, infatti, di una propria autonomia normativa che esaurisce la propria efficacia all'interno dei confini regionali, seguendone che la DGR
AZ 380/2010 non può ritenersi applicabile al di fuori del territorio laziale.
Si aggiunga che, in base ai principi di autonomia regionale, la singola Regione ha la facoltà di stabilire la remunerazione delle prestazioni svolte dagli erogatori privati del s.s.n. presenti al proprio interno, mentre non può statuire in ordine alle tariffe applicabili agli erogatori di altre regioni.
L'impostazione è condivisa dalla giurisprudenza della I Sezione della Corte
d'Appello di Roma la quale, nel riformare svariate pronunce del Tribunale di Roma, ha statuito nel senso che “…sia fondato l'appello del , dovendo CP_1 applicarsi nella specie la tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” e che “…in relazione alla questione della tariffa applicabile, costituendo il nodo centrale della controversia, al non può CP_1 ritenersi applicabile la normativa emanata dalla Regione AZ, in primo luogo in considerazione della diversa collocazione territoriale nella quale la stessa opera
(Regione Umbria) e dell'assenza di specifica convenzione ...” (v. Parte_7
Corte di Appello di Roma, Sez. I, sent. n. 8029/2018).
Le successive pronunce della Corte di Appello di Roma si sono conformate al suddetto orientamento, ribadendo “...che sia fondato l'appello del , CP_1 dovendo applicarsi nella specie la tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” e che “…in relazione alla questione della tariffa applicabile, al non può ritenersi applicabile la normativa emanata dalla CP_1
Regione AZ, in primo luogo in considerazione della diversa collocazione territoriale nella quale la stessa opera (Regione Umbria) e dell'assenza di specifica convenzione
pagina 15 di 19 ...” (v. sentenze n. 6082/2019, n. 6219/2019, n. 1425/2021 e Parte_7
n. 630/2022.
Da ultimo, il Tribunale di Roma, sezione II, con sentenza n. 7134 del 1-
2/04/2019 ha respinto analoga opposizione promossa dalla , rilevando Parte_8 che “in tema di tariffari sanitari la potestà di ogni regione si esaurisce, nell'ambito oggettivo, nei limiti del proprio territorio, e, nell'ambito soggettivo, nell'insieme degli
Enti accreditati” e che “La pretesa della di remunerare, con il tariffario Parte_8 della Regione AZ, le prestazioni rese in Umbria da un soggetto accreditato con la
Regione Umbria risulta, pertanto, priva di giuridico fondamento. Le prestazioni di cui si controverte, devono pertanto essere remunerate secondo il tariffario della Regione
Umbria”.
Del tutto correttamente, pertanto, parte opposta ha quantificato il credito oggetto di ingiunzione - siccome scaturente da prestazioni rese in Umbria da soggetto Parte_3
) accreditato con la Regione Umbria - sulla base delle tariffe (€138,00) della
[...] stessa Regione Umbria.
Ciò posto, dovrà accertarsi e dichiararsi che il credito originariamente spettante in favore di parte opposta, per i titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, ammonta a complessivi €23.369,50.
Alla luce dei pagamenti nelle more intervenuti dovrà, altresì, accertarsi e dichiararsi residuare in favore dell'opposta – secondo quanto indicato dalla stessa al punto n. 1), lett. b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – il credito di €5.727,70. Parte Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dovrà essere, pertanto, condannata al pagamento del suddetto importo di €5.727,70 in favore della
Provincia Italiana della . Parte_3
Venendo ora al tema degli interessi, è pacifico che “…ai contratti di Parte accreditamento di strutture sanitarie private presso le è applicabile il D.Lgs. n.
231/2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che sia il decreto legislativo sia la direttiva n. 2000/35/CE, considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di
pagina 16 di 19 un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine “prezzo”, impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario” (v. Trib. Roma n. 20922/16; Trib. Catanzaro, 18.01.2013; Trib. Padova,
Sez. II, 23.02.2011), essendo stato, altresì, precisato dalla giurisprudenza amministrativa che “Le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano anche ai contratti conclusi con la
Pubblica amministrazione, ivi comprese le amministrazioni sanitarie sia pure costituite in forma di azienda a norma degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992” (v., tra le altre, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31/01/2004, n. 126).
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità alla presente controversia del
D.Lgs. n. 231/2002, traendo essa origine da un contratto intercorso tra una Azienda
Sanitaria ed una struttura sanitaria privata, la quale concretizza una ipotesi di effettuazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo.
Ai fini del calcolo del dies ad quem, occorre applicare il principio secondo cui
“In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del Rd
23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del Dpr 20 aprile 1992 m. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria dello Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente” (v. Cass. civ., Sez. I, n. 29776/20).
Nella specie, stando a quanto allegato da parte opposta – e non contestato ex adverso – la comunicazione di cui sopra è intervenuta il 31.12.2021 (v. a pag. 3 della comparsa di risposta), ragion per cui la dovrà Parte_2 essere condannata a pagare a parte opposta gli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/02 sul credito originario di €23.369,50, con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e sino al 31.12.2021, quanto alla pagina 17 di 19 somma di €17.641,8 (€23.369,50-€5.727,70) e sino al saldo effettivo, quanto alla somma residua di €5.727,70.
Deve essere, infine, respinta la domanda di “risarcimento dei danni da lite temeraria” pure avanzata da parte opposta (v. a pag. 13 della comparsa conclusionale).
Al riguardo occorre, invero, evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 18 di 19 • accerta e dichiara che il credito originariamente spettante in favore della
Parte_3
, per i titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, ammonta a
[...]
€23.369,50;
• preso atto dei pagamenti nelle more effettuati dalla Controparte_7
, accerta e dichiara residuare in favore dell'opposta – secondo quanto
[...] indicato dalla stessa al punto n. 1), lett. b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – il credito di €5.727,70;
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/21 e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la suddetta somma di €5.727,70, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sul credito originario di €23.369,50, con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture azionate e sino al 31.12.2021, quanto alla somma di €17.641,8 (€23.369,50-€5.727,70) e sino al saldo effettivo, quanto alla somma residua di €5.727,70;
• respinge la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, pure avanzata da parte opposta;
• condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi €4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
Rieti, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Rosa Sciatta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Vittorio Veneto n. 7, come da procura apposta su foglio separato ed allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
Controparte_1
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Rocco
[...] P.IVA_2
Manzi e dell'avv. Bianca Maria Lugari, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Bainsizza n. 3, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I difensori delle parti concludevano come da verbale all'udienza del 26.11.2024 e la causa era, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/21, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Parte_3
l'importo di € 32.067,50 oltre interessi come
[...] da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo residuo dovuto a fronte dell'erogazione, nel periodo giugno 2020-luglio 2021, di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833\1978 a favore di persone invalide e portatrici di handicap autorizzate dalla quale soggetto proprietario del CP_2
Centro di Riabilitazione Sereni ubicato in Perugia, accreditato con il Servizio
Sanitario della Regione Umbria.
Parte
Esponeva, tra l'altro, la a sostegno: che controparte non indicava né i pazienti in favore dei quali afferma di aver erogato le prestazioni di riabilitazione, né Part il periodo di erogazione, né tanto meno le fatture che la di non avrebbe Pt_1 pagato o avrebbe pagato parzialmente;
che presso il Centro Sereni era ricoverato il paziente che nel periodo in questione (giugno 2020 – luglio 2021) era stato Pt_4 autorizzato al ricovero presso la medesima struttura per trattamenti in regime residenziale – modalità Mantenimento Alto, previa valutazione da parte della competente Unità di Valutazione Multidisciplinare;
che a fronte del ricovero del paziente dal 1.6.2020 al 31.7.2021 controparte chiedeva il pagamento del Pt_4 residuo saldo di cui Euro 32.067,50 (di cui Euro 2.878,30 quale saldo del pagamento delle prestazioni rese da giugno a dicembre 2020, ed Euro 29.189,20 quale saldo del pagamento delle prestazioni rese da gennaio 2021 a luglio 2021); che le somme ingiunte in relazione al periodo 1.6.2020 al 31.7.2020 di Euro 2.878,30
(viste le fatture emesse dalla controparte nn. 289 del 1.7.2020, 344 dell'01.6.2020,
421 dell'01.9.2020, 479 dell'01.10.2020, 541 dell'01.11.2020, 597 dell'01.12.2020,
653 del 31.12.2020) non erano state pagate interamente dalla poiché CP_2 dall' Controparte_3
in quanto bloccate con codici A10 (procedimento Giudiziario) (cfr. doc. 1
[...] relazione prot. 74870 del 24.12.2021 e in particolare allegato 1) (per la motivazione del blocco v. al punto 6 della parte in fatto e i motivi di opposizione); che le fatture sopra elencate di ammontare complessivo pari a Euro 20.672,40 erano state pagate Part parzialmente dalla di nell'ammontare complessivo di Euro 17.794,10; che le Pt_1
pagina 2 di 19 somme ingiunte per il periodo dal 1.1.2021 al 31.7.2021 pari a Euro 29.189,20 (cfr. doc. 1 relazione prot. 74870 del 24.12.2021 e in particolare allegato 2) NON ERANO
DOVUTE per 3 motivi: i.le fatture azionate ex adverso (fatture nn. 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021, n. 214 del 1.6.2021, 271 del 1.7.2021, 298 del 1.7.2021, 401 del 1.9.2021) ammontavano complessivamente a Euro 20.491,20
e non a Euro 29.189,20 come dedotto e domandato in ricorso e ingiunto nel decreto ingiuntivo opposto;
ii.le fatture azionate ex adverso (fatture nn. 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021, n. 214 del 1.6.2021, 271 del 1.7.2021, 298 Part del 1.7.2021, 401 del 1.9.2021) dalla di nel Parte_5 Pt_1 minor importo di Euro 17.641,80 con nn. 4 ordini disposti – e trasmessi alla controparte - tra l'8.6.2021 e il 26.7.2021 ai sensi del D.M Economia e Finanza
7.12.2018 e successivo D.M 29.12.2019 e anche PAGATE con nn. 3 mandati di pagamento (nn. 3) tutti del 31.12.2021 e precisamente: - mandato di pagamento del
31.12.2021 di Euro 7.489,50 (pagamento parziale delle fatture 183 del 1.5.2021,
184 del 1.5.2021, n. 185 del 1.5.2021) (doc. 2) - mandato di pagamento del
31.12.2021 di Euro 2.496,50 (pagamento parziale fattura 214 del 1.6.2021) (doc. 3)
- mandato di pagamento del 31.12.2021 di Euro 5.076,15 (pagamento parziale fattura 271 e 298 del 1.7.2021) (doc. 4); - CHE la fattura 401 del 1.9.2021 era stata liquidata parzialmente e stava per essere pagata nei termini di legge;
che, in conclusione, controparte aveva ingiunto la somma di Euro 29.189,20 sia errando nella somma degli importi delle fatture azionate sia non tenendo conto del fatto che la aveva disposto l'ordine di pagamento per ciascuna fattura prima del CP_2 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, se pur in via parziale;
che dunque l'obbligazione di pagamento doveva ritenersi parzialmente estinta nella misura di
Euro 17.641,80 sul totale ingiunto di Euro 32.046,50; che, infine, in ordine alla differenza tra Euro 32.046,50 ed Euro 17.641,80 (ovvero Euro 14.404,70), si poneva in evidenza che la aveva pagato solo parzialmente le fatture ingiunte CP_2 poiché ha ritenuto di dover applicare per il ricovero del paziente le regole Pt_4 contenute nella Delibera della Giunta della Regione AZ (di seguito DGR) n. 380 del
7.8.2010 (doc. 5), adottata in esecuzione dei Decreti del Commissario ad Acta della
Regione AZ (doc. 6 e 7); che secondo la DGR 380\2010 le tariffe per i trattamenti di riabilitazione ex art. 26 legge 833\1978 erogati in regime residenziale di pagina 3 di 19 mantenimento erano state estese anche ai ricoveri extraregionali, come quello di cui
è causa;
che le predette norme avevano altresì previsto che la Tariffa venisse posta a carico del Servizio Sanitario sino al 70% e per il 30% a carico della famiglia o del
Comune in caso di indigenza (sul punto v. in particolare la Circolare interpretativa della Regione AZ della DGR 380\2010 ovvero la n. 8332 del 27.10.2010 doc. 8); che, infine, la normativa predetta aveva anche fissato la Tariffa massima giornaliera di Euro 118,79 di cui all'allegato 6 “Tariffe Attività Riabilitative” di cui alla DGR
AZ 583\2002 (doc. 9) come confermate dal DCA n. U00520\2018 ss.mm.ii. anche alle strutture extraregionali (doc. 10); che 7. ER , errando, aveva CP_1 continuato ad applicare per il ricovero del paziente le tariffe vigenti nella Regione Pt_4
Umbria per Euro 138,00 al giorno di Euro 96,60 (applicata anche la ripartizione tra famiglia e servizio sanitario) per il periodo dal 1.1.2016 in poi.
Parte opponente concludeva come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e\o annullare e\o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
658\2021 (R.G. 1743\2021) emesso dal Tribunale di Rieti il 1.12.2021 e depositato in cancelleria in pari data ad istanza di Parte_3
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , nei confronti di Controparte_4 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con il quale si ingiunge il
[...] pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 32.067,50 oltre interessi come da domanda, spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1305,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali, queste ultime spese in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari, notificato a mezzo pec in data 1 dicembre 2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto dichiarare, rilevare e accertare che nulla è dovuto dalla in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla società opposta per le prestazioni rese ai Parte pazienti autorizzati dalla di nel periodo 1.6.2020 – 31.7.2021 in poi e Pt_1 fatturate con le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, nonché condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, spese vive e oneri di legge”.
La Parte_3
, costituitasi in giudizio, contestava la proposta opposizione siccome
[...]
pagina 4 di 19 giuridicamente infondata deducendo, tra l'altro: che l'importo effettivamente dovuto dalla (per il mancato pagamento delle prestazioni rese da gennaio a luglio CP_2
2021) ammontava a complessivi €20.491,20, e non all'importo (erroneamente) indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo di €29.189,20; che la debitrice non aveva formulato alcuna contestazione in merito alla effettiva erogazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 rese a favore di pazienti invalidi e portatori di gravi handicap, e che pertanto erano state fatturate applicando la tariffa Umbra per l'importo esatto pari al credito di € 23.371,50= che doveva, pertanto, ritenersi pacifico nell'ammontare; di avere depositato tutta la documentazione necessaria a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
che in particolare erano state prodotte le autorizzazioni rilasciate dalla in favore del Parte_6 paziente Sig. (del 2020 e del 2021), le fatture con l'indicazione delle Per_1 prestazioni erogate dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2021, che tardivamente e solo parzialmente erano state pagate, oltre alla copia autentica del registro fatture, regolarmente tenuto e vidimato, relativo ai suddetti periodi (cfr. doc.ti da n. 1 a n. 3 del fascicolo monitorio di parte opposta); così come, era stata depositata la documentazione attestante l'accreditamento istituzionale definitivo (cfr. doc.ti da n. 4 a n. 9 del fascicolo monitorio di parte opposta); che, a prescindere da quanto sopra precisato e provato “per tabulas”, meritava ulteriormente evidenziare che il Sig. in cura da molti anni presso il Centro Sereni di Perugia di Per_1 proprietà del , era il solo paziente ad essere stato autorizzato dalla CP_1 [...]
a ricevere le prestazioni riabilitative di cui si discute;
con la conseguenza che la CP_2 contestazione avversaria sulle presunte prestazioni erogate a favore del suddetto paziente (e quindi sul credito maturato da essa opposta per le prestazioni rese nei confronti di quest'ultimo) risultava non solo infondata, ma anche strumentale e dilatoria;
che per la liberazione della PA dal debito non bastava la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, ma era necessaria la comunicazione di pagamento (che nella caso in esame era avvenuta dopo la notifica dell'ingiunzione ovvero il 31.12.2021) da parte della tesoreria a cui competeva l'incombente (art. 651 del RD 827/1924); che, ammesso e non concesso che fosse applicabile alla fattispecie in esame (ma non lo era) la DGR richiamata da controparte, occorreva comunque evidenziare che le prestazioni ex art. 26 L.
pagina 5 di 19 833/1978 oggetto del presente giudizio erano state erogate dall'opposta nel corso del
2020 e del 2021 e precisamente nei mesi da giugno 2020 (compreso) al mese di luglio 2021 (compreso); che le suddette prestazioni erano state rese da essa opposta nel periodo successivo all'emanazione di provvedimenti con i quali la regione AZ aveva specificato che le tariffe ex art. 26 dalla stessa fissate riguardavano solo ed esclusivamente le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate del AZ a favore dei pazienti residenti nel AZ (Cfr.: a) DCA del AZ n. 242 del 18/07/2014 con l'all. 1; b) DCA n. 247 del 25/07/2014; c) DCA del AZ n. 324 del 06/07/2015;
d) DCA n. 308 e n. 333 rispettivamente del 03/07/2015 e del 13/07/2015; e) DCA
n. 126 del 20/04/2016; f) art.
9 - Sistema di remunerazione nella mobilità interregionale - v. doc. n. 17 del fascicolo di parte opposta); che le prestazioni in esame erano state erogate da una struttura accreditata nella Regione Umbria;
che, in particolare, le prestazioni erano state rese tramite il Centro Casa Sereni di
Perugia e le stesse erano state correttamente contabilizzate in conformità a quanto disposto dalla DGR Umbria n. 182 del 16/02/2009, la quale prevedeva una tariffa giornaliera di euro 138,00, tariffa ben nota alla al momento CP_2 dell'autorizzazione del programma riabilitativo;
di avere fatturato correttamente le prestazioni rese ad € 96,60 pro-die (70% di € 138,00 della tariffa umbra); che del tutto inconferenti erano gli argomenti su cui controparte incentrava il proprio atto di opposizione, in ordine alla pretesa applicazione delle disposizioni di cui alla richiamata DGR AZ n. 380/2010; che la aveva autorizzato il ricovero del CP_2 proprio assistito (disabile grave residente nel proprio territorio) presso il Centro
Sereni di Perugia, non essendo in grado di assicurare adeguate cure all'interno del territorio proprio e nemmeno nelle strutture private accreditate esistenti nella regione AZ;
che la dgr in esame, infatti, alla pag. 5, prevedeva che “per l'eventuale autorizzazione ad usufruire delle prestazioni riabilitative in altra regione deve essere esplicitato e documentato che il trattamento non è erogabile nella regione AZ”; che l'autorizzazione data dalla UVMD della (Unità Valutativa Multidimensionale CP_2
Part Distrettuale -organo tecnico dell' deputato a decidere se autorizzare o meno il programma riabilitativo ad un proprio paziente o/e se interromperlo o autorizzarne la prosecuzione), con la quale era stato richiesto il ricovero del proprio paziente presso il Centro di Perugia, non conteneva alcuna esplicitazione o documentazione pagina 6 di 19 che spiegasse le ragioni di questa scelta, come stabilito specificatamente dalla delibera richiamata;
che la scelta dell' (peraltro obbligata dalle circostanze CP_2 fattuali indicate di insussistenza di struttura idonea nel territorio laziale) non poteva avere conseguenze negative in capo alla struttura erogante in relazione alla tariffa applicabile;
che, in primo luogo, non si comprendeva perché detta remunerazione dovesse essere calcolata sulla base della normativa vigente nella Regione AZ, avendo ciascuna Regione una propria autonomia normativa che esaurisce la propria efficacia all'interno dei confini regionali, con la conseguenza che non poteva ritenersi applicabile la DGR AZ n. 380/010 al di fuori del territorio laziale, non potendo ravvisarsi alcuna ultrattività spaziale della normativa regionale;
che infatti, ogni
Regione aveva la facoltà di stabilire (entro certi limiti di scostamento dal tariffario nazionale consentiti dal legislatore) la remunerazione delle prestazioni svolte dagli erogatori privati del s.s.n. presenti ed accreditati al proprio interno, non potendo invece deliberare le tariffe applicabili agli erogatori di altre regioni (e le tariffe si applicano agli erogatori accreditati, non agli assistiti;
cioè sulla base della
“residenza” della struttura erogatrice, non di quella dell'assistito); che la pretesa della regione AZ era quindi contenuta in atto amministrativo emanato in carenza Part assoluta di potere, oltre che in violazione della legge;
che le di Roma e del AZ avevano sempre pagato la tariffa prevista dalla predetta DGR Umbra n. 182/2009, Part pari ad €. 138,00= pro-die ed attualmente, tutte le delle altre regioni pagavano per i propri pazienti autorizzati €. 138,00=, a prescindere dalla tariffa prevista dalla propria regione di appartenenza;
che nessuna legge nazionale prevedeva la possibilità che si potessero applicare per i pazienti extra-regionali le tariffe stabilite dalla regione di provenienza del paziente;
che in ogni caso le considerazioni di cui sopra erano tese unicamente a dimostrare che la DGR AZ 380/2010 era applicabile alle sole prestazioni erogate a favore di pazienti del AZ e rese nelle strutture private accreditate del AZ, ma non poteva riguardare le prestazioni oggetto del presente giudizio, erogate da una struttura (Centro Sereni di Perugia) accreditata con la regione Umbria;
che sul tema erano intervenuti recentemente il
Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( MEF ), nel corso della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti relativo al Piano ERtivo 2013-2015 con il Comitato permanente per la verifica dei LEA,
pagina 7 di 19 che con verbale del 5 novembre 2015 avevano formulato varie osservazioni sullo schema di contratto - tipo predisposto dalla regione Puglia con DGR 1795/2014; che entrambi i avevano dato indicazioni precise chiarendo definitivamente che CP_5 nello schema di contratto tipo occorreva precisare che le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali non rientravano nel tetto di spesa assegnato dalla Part all'erogatore privato accreditato e, pertanto, le relative remunerazioni andavano Part addebitate direttamente alla di residenza dell'assistito; inoltre, era stato chiarito definitivamente, così come prescritto dal comma 171, dell'art. 1, della L.
30/04/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005 ), che dette prestazioni erano remunerate secondo le tariffe vigenti nella regione in cui operava la struttura accreditata al di fuori del tetto di spesa assegnato (Cfr. DGR Puglia del 07/06/2016,
n. 813 - v. doc. n. 20 del fascicolo di parte opposta); quanto agli interessi e alla loro decorrenza, che il Centro Sereni di Perugia aveva completato il processo di accreditamento istituzionale di cui all'art 8 quater D. Lgs 502/92 nel 2008; che nel febbraio 2009 era stata emanata dalla regione Umbria la Dgr n. 182 sopra citata che, per quanto qui interessa, aveva cristallizzato e definito i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali, già definiti con precedente DGR n. 1839 del 19/11/2007, tutt'ora vigenti e che la struttura era tenuta a mantenere per poter operare in regime di accreditamento;
che la stessa Dgr n. 182 aveva fissato le tipologie e le modalità erogative delle varie prestazioni ed aveva fissato per le prestazioni oggetto di causa la tariffa di €. 138,00, applicabile su tutto il territorio nazionale;
che ancora oggi, pur essendo stato sottoscritto un nuovo Accordo-Contratto nel maggio-giugno 2016, peraltro perfettamente identico a quelli intervenuti e sottoscritti nel maggio 2014 e del luglio 2009, ad esclusione del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento, ridotto a 60 gg. per essere in linea con la normativa vigente per la lotta contro il ritardo dei pagamenti, per tutti i pazienti provenienti dalle altre regioni italiane e ricoverati su autorizzazione delle varie Asl regionali, il Centro Sereni Part fatturava e riceveva dalle rispettive per le prestazioni erogate in modalità intensiva per internati ad elevata integrazione sanitaria, la tariffa intera di €.
138,00; che in data 27 luglio 2009, ai sensi dell'art. 8, quater e quinquies del D. Lgs
502/92 e s.m.i., il Centro Sereni aveva sottoscritto con la regione Umbria e la
[...]
l'accordo-contratto per la disciplina dei rapporti per l'erogazione delle CP_6
pagina 8 di 19 prestazioni riabilitative, valido sul tutto il territorio nazionale, proprio ed anche per Part dare alle autorizzanti il ricovero di pazienti provenienti da altre regioni italiane un parametro certo sulla tariffa dovuta e che il pagamento della stessa è a totale Part carico dell' autorizzante;
che nell'art. 7 del suindicato accordo, contenente la disciplina della liquidazione delle competenze, era previsto che il pagamento delle prestazioni erogate potesse intervenire al massimo entro 90 giorni, mentre in ordine alla ipotesi di ritardo non era stato previsto alcunché; che l'accreditamento costituiva non più un atto dovuto come il precedente rapporto di convenzionamento
(che era identico in ogni regione e con le stesse regole per tutte le strutture operanti in Italia alle quali richiedeva identici requisiti e cosa assai rilevante, prevedeva per ogni tipo di prestazione una tariffa unica su tutto il territorio nazionale), ma, al contrario, è un atto che passava per la verifica rigorosa della discrezionalità della regione;
che da tali indicazioni normative conseguiva che, in caso di ritardato pagamento, essendo il rapporto costituito successivamente all'08.08.2002, andavano indiscutibilmente riconosciuti gli interessi di cui agli art. 4 e 5 del D.lgs 231/02; che l'accreditamento dell'opposta, che non aveva nulla a che vedere con il regime di proroga valido ed esistito per il periodo durato circa venti anni e che aveva caratterizzato i rapporti di accreditamento provvisorio al quale avevano diritto indistintamente tutte le strutture già convenzionate precedentemente al D. Lgs
502/92, era ben successivo alla data dell'08 agosto 2002 (art. 11 co. 1 D. Lgs.
231/02), così come anche l'accordo contrattuale del 27.07.2009 riconfermato prima il 12 maggio 2014 e poi nel maggio-giugno 2016, con validità su tutto il territorio nazionale (v. docc. nn. 6, 9 e 10 del fascicolo di parte opposta) che, ai sensi del D.
Lgs 502/92, l' aveva sottoscritto con la regione Umbria e che Parte_3
Parte regolava il rapporto col servizio sanitario nazionale, quindi anche per le fuori regione che inviano un proprio assistito;
che La regione AZ stessa con la DCA n.
U00308 del 03/07/2015, pag. n. 2, 3 e 4, aveva previsto espressamente che in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dal 2013 in poi dovessero applicati e sono dovuti su richiesta dell'avente diritto gli interessi previsti dal D. Lgs. 192/2012 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte opposta).
La Provincia Italiana Parte_3
rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice
[...]
pagina 9 di 19 adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) nel merito, in via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermandolo in ogni sua parte con interessi ed accessori come richiesti;
b) in subordine, emettere ordinanza ex art. 186 ter cpc per il pagamento della somma residua come ingiunta (e non pagata per stessa ammissione di controparte) di €
5.727,70, oltre interessi 231/02 con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e fino alla data di effettivo pagamento;
c) accertare e dichiarare la non applicabilità e/o l'illegittimità della DGR AZ n. 380/2010 e dei suoi allegati, per le disposizioni assunte dalla regione AZ con i provvedimenti successivi alla sua promulgazione e, conseguentemente, dichiarare la sua NON applicabilità al caso in esame;
d) accertare e dichiarare che la liberazione della PA dal debito avviene a seguito della comunicazione di pagamento da parte della competente tesoreria a cui compete l'incombente (art. 651 del RD 827/1924); e) accertare e dichiarare che la suddetta comunicazione è avvenuta in data 31.12.2021, come dà atto e documenta la stessa controparte;
f) condannare l'opponente in persona del Direttore CP_2
Generale e legale rapp. p.t.re, al pagamento degli interessi 231/02 sui tardivi e parziali pagamenti per complessivi € 17.641,80, dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria e fino alla data del parziale tardivo pagamento;
g) accertare e dichiarare che l'applicabilità della remunerabilità delle prestazioni erogate dal Centro Sereni di Perugia di proprietà del “ ” nella CP_1 misura di € 138,00 giornalieri è quella come prevista nella DGR Umbria n. 182/09; h) accertare e dichiarare la correttezza della tariffa applicata dal Centro Sereni di €
96,60= (pari al 70% di € 138,00) e per l'effetto condannare la opponente in CP_2 persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t.re, al pagamento della somma residua come ingiunta pari ad € 5.727,70, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre agli interessi ex Dlgs. 231/02 o agli interessi corrispettivi e/o al risarcimento del maggior danno subito dalla opposta e costituito dall'ammontare degli interessi bancari passivi corrisposti agli istituti di credito cui la stessa creditrice è dovuta ricorrere a causa del mancato pagamento delle proprie spettanze, come già risultante dai documenti bancari depositati in fase monitoria, in aggiunta dei quali verranno depositati gli altri documenti bancari riguardanti il periodo trascorso, dal 31° giorno successivo alla presentazione delle fatture e sino al saldo effettivo;
i)
pagina 10 di 19 confermare comunque la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma che sull'argomento oggetto di causa ha così disposto: “...ritiene la Corte che sia fondato
l'appello del , dovendo applicarsi nella specie la tariffa giornaliera CP_1 prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” (cfr. Corte di
Appello di Roma n. 8029/2018, n. 6211/2019, n. 6082/2019 e n. 1425/2021; cfr.
Tribunale di Roma n. 7134/2019); l) in ogni caso, riconoscere gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 231/2002 con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture per cui è causa anche ai sensi di quanto previsto dall'art 1284
4 co. Codice Civile..”.
Era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 8.307,35 (pari all'importo residuo preteso da parte opposta al netto dell'errore contabile di cui sopra), venivano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e all'esito, respinte le richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, in un'ottica di ricostruzione sistematica della materia del contendere, va tenuto in adeguata considerazione il peculiare atteggiarsi del rapporto in essere tra le società che gestiscono le Residenze
Sanitarie Assistenziali, la Regione AZ e le territorialmente competenti, in Pt_1 cui prevalente è il segmento pubblicistico, rappresentato dal provvedimento di Parte accreditamento della struttura presso la adottato con delibera dalla Giunta
Regionale ed in virtù del quale l'ente che si occupa della gestione dei pazienti pagina 11 di 19 Parte all'interno della struttura ha diritto al vedersi corrisposta dalla la remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate ai privati ex art. 26 L.
833/78.
Nel caso che ci occupa, la Parte_3
risulta pacificamente accreditata con Determinazione Dirigenziale della
[...]
Giunta Regionale della Regione Umbria n. 4198 del 26.05.2016 (v. all. 2 al fascicolo di parte opposta) come “centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n. 60 posti” e “centro per prestazioni di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo di cui alle DD.DD. n. 3777/2013 e n. 2348/2014”.
Se la fase dell'accreditamento rileva sotto un profilo essenzialmente pubblicistico, sostanziandosi nell'adozione del relativo provvedimento da parte della
Regione AZ, proprio sulla base della delibera regionale di accreditamento si viene, altresì, a perfezionare un ulteriore e differente rapporto tra la società accreditata e la Parte
in virtù del quale quest'ultima è in linea generale chiamata a concertare il piano degli interventi tramite apposito progetto, individuando il numero e la periodicità degli stessi, ad approvare il piano ed in un secondo momento a verificare l'effettiva esecuzione delle terapie prescritte e concordate, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei corrispettivi, di competenza della Parte stessa
In tale contesto si colloca l'accordo-contratto ex art. 8 quater e quinquies D.
Lgs 502/92 e s.m.i. sottoscritto dal Centro Sereni con la Regione Umbria e la
[...]
il 27.07.2009, avente ad oggetto la disciplina del rapporto tra ente CP_6 accreditato e servizio sanitario nazionale e teso alla regolamentazione dell'erogazione delle prestazioni riabilitative, con validità estesa all'intero territorio nazionale (v. all.ti nn. da 4 a 9 del fascicolo monitorio); accordo confermato dapprima il
12.05.2014, quindi nel maggio-giugno 2016 (v. all.ti nn. 6, 9 e 10 al fascicolo di parte opposta).
Trattasi di rapporto privatistico - come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta – sul quale si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale, appunto, l'accordo-contratto sottoscritto successivamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale, con il quale vengono definite le prestazioni da fornire e la relativa tariffa di remunerazione, è un contratto pagina 12 di 19 nell'ambito del quale la P.A. agisce iure privatorum (v., tra le altre, Cass. civ. n.
14349/2016).
Alla stregua della sopra richiamata impostazione, nella fattispecie il titolo della pretesa azionata dalla parte opposta in sede monitoria è senz'altro costituito dal suddetto accordo-contratto stipulato a seguito dell'accreditamento della struttura sanitaria.
Sono state prodotte, altresì, le autorizzazioni rilasciate dalla Parte_6 in favore del paziente Sig. S. (del 2020 e del 2021), le fatture con l'indicazione Per_1 delle prestazioni erogate dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2021 (peraltro, pagate in parte), la copia autentica del registro fatture relativo ai suddetti periodi
(cfr. all.ti nn. da 1 a 3 del fascicolo monitorio di parte opposta) e la documentazione attestante l'accreditamento istituzionale definitivo (v. all.ti nn. da 4 a 9 cit.).
Si aggiunga che pacificamente il Sig. si trova in cura da molti anni Per_1 presso il Centro Sereni di Perugia di proprietà del ed è il solo paziente CP_1 ad essere stato autorizzato dalla a ricevere le prestazioni riabilitative di cui CP_2 si discute.
Si osservi, ancora, che in concreto parte opponente non contesta l'intervenuta l'erogazione, in favore del paziente, delle prestazioni riabilitative di che trattasi da parte dell'opposta: la stessa, infatti, al fine di negare la fondatezza della pretesa monitoria, documenta il pagamento della minor somma di €15.062,15 - il che presuppone l'avvenuta esecuzione della controprestazione che può, come tale, ritenersi pacifica tra le parti – censurando, per altro verso, l'applicazione da parte dell'opposta delle tariffe vigenti per il ricovero per trattamenti in regime residenziale nella Regione Umbria anziché quelle vigenti per i suddetti ricoveri nella Regione
AZ, di provenienza del paziente.
Tanto chiarito, risulta pacifico (per essere stato ammesso dalla stessa parte opposta a pag. 2 della comparsa di costituzione) che la somma di €32.067,50 - indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo come dovuta e ingiunta nel decreto - costituisce il frutto di un errore contabile del ricorrente, essendo in realtà la somma pretesa quella di €23.369,50.
pagina 13 di 19 Come si accennava poc'anzi, è pacifico, altresì, l'intervenuto pagamento, da Parte parte della dell'importo di €15.062,15, somma indicata nelle rispettive comunicazioni degli ordini di pagamento del 31/12/2021 depositate in atti.
Residuerebbe, pertanto, l'importo di €8.307,35 (€32.067,50-€23.369,50), con riferimento al quale era stata, infatti, concessa la provvisoria esecuzione parziale.
Al riguardo, parte opponente contesta l'applicazione, da parte dell'opposta, delle tariffe vigenti per il ricovero per trattamenti in regime residenziale nella Regione
Umbria, anziché di quelle vigenti per i suddetti ricoveri nella regione AZ, di provenienza del paziente.
Sostiene la di avere pagato “…solo Parte_2 parzialmente le fatture ingiunte poichè ha ritenuto di dover applicare per il ricovero del paziente le regole contenute nella Delibera della Giunta della Regione AZ (di Pt_4 seguito DGR) n. 380 del 7.8.2010 (doc. 5), adottata in esecuzione dei Decreti del
Commissario ad Acta della Regione AZ (doc. 6 e 7)…” e che “…secondo la DGR
380\2010 le tariffe per i trattamenti di riabilitazione ex art. 26 legge 833\1978 erogati in regime residenziale di mantenimento sono state estese anche ai ricoveri extraregionali, come quello di cui è causa”.
L'opponente ritiene, in sostanza, di dover corrispondere la tariffa prevista nella
Regione AZ - e non invece quella prevista dalla Regione umbra, dove ha sede il soggetto erogatore - sulla base della più volte citata dgr 380/10, secondo cui “Per le persone residenti nella Regione AZ che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex art. 26 extraregionali, la Regione concorrerà al pagamento con le medesime modalità e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa regionale vigente”.
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte. Parte Occorre partire dal principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui la
(nella specie, l'odierna opponente) che abbia autorizzato temporaneamente la collocazione di un proprio assistito presso una struttura accreditata, prevedendo che l'eventuale prolungamento del trattamento venga autorizzato mediante una nuova valutazione dell'UMVI (Unità Medica Valutativa Interdisciplinare), è tenuta a sostenere l'onere della quota sanitaria anche dopo che il termine originario sia pagina 14 di 19 scaduto senza che si sia provveduto ad autorizzare il prolungamento mediante la nuova valutazione, fino a che non sia stata disposta una diversa collocazione dell'assistito che consenta alla struttura di interrompere le proprie prestazioni senza pregiudizio per il disabile (v., tra le altre, Cass. civ. n. 13737/2022.
Tanto chiarito, si evidenzia che già sotto un primo profilo – come correttamente segnalato da parte opposta - non sussistono i presupposti per calcolare detta remunerazione sulla base della disciplina vigente nella Regione AZ: ciascuna Regione dispone, infatti, di una propria autonomia normativa che esaurisce la propria efficacia all'interno dei confini regionali, seguendone che la DGR
AZ 380/2010 non può ritenersi applicabile al di fuori del territorio laziale.
Si aggiunga che, in base ai principi di autonomia regionale, la singola Regione ha la facoltà di stabilire la remunerazione delle prestazioni svolte dagli erogatori privati del s.s.n. presenti al proprio interno, mentre non può statuire in ordine alle tariffe applicabili agli erogatori di altre regioni.
L'impostazione è condivisa dalla giurisprudenza della I Sezione della Corte
d'Appello di Roma la quale, nel riformare svariate pronunce del Tribunale di Roma, ha statuito nel senso che “…sia fondato l'appello del , dovendo CP_1 applicarsi nella specie la tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” e che “…in relazione alla questione della tariffa applicabile, costituendo il nodo centrale della controversia, al non può CP_1 ritenersi applicabile la normativa emanata dalla Regione AZ, in primo luogo in considerazione della diversa collocazione territoriale nella quale la stessa opera
(Regione Umbria) e dell'assenza di specifica convenzione ...” (v. Parte_7
Corte di Appello di Roma, Sez. I, sent. n. 8029/2018).
Le successive pronunce della Corte di Appello di Roma si sono conformate al suddetto orientamento, ribadendo “...che sia fondato l'appello del , CP_1 dovendo applicarsi nella specie la tariffa giornaliera prevista dalla DGR Umbria e non quella disciplinata dalla DGR AZ” e che “…in relazione alla questione della tariffa applicabile, al non può ritenersi applicabile la normativa emanata dalla CP_1
Regione AZ, in primo luogo in considerazione della diversa collocazione territoriale nella quale la stessa opera (Regione Umbria) e dell'assenza di specifica convenzione
pagina 15 di 19 ...” (v. sentenze n. 6082/2019, n. 6219/2019, n. 1425/2021 e Parte_7
n. 630/2022.
Da ultimo, il Tribunale di Roma, sezione II, con sentenza n. 7134 del 1-
2/04/2019 ha respinto analoga opposizione promossa dalla , rilevando Parte_8 che “in tema di tariffari sanitari la potestà di ogni regione si esaurisce, nell'ambito oggettivo, nei limiti del proprio territorio, e, nell'ambito soggettivo, nell'insieme degli
Enti accreditati” e che “La pretesa della di remunerare, con il tariffario Parte_8 della Regione AZ, le prestazioni rese in Umbria da un soggetto accreditato con la
Regione Umbria risulta, pertanto, priva di giuridico fondamento. Le prestazioni di cui si controverte, devono pertanto essere remunerate secondo il tariffario della Regione
Umbria”.
Del tutto correttamente, pertanto, parte opposta ha quantificato il credito oggetto di ingiunzione - siccome scaturente da prestazioni rese in Umbria da soggetto Parte_3
) accreditato con la Regione Umbria - sulla base delle tariffe (€138,00) della
[...] stessa Regione Umbria.
Ciò posto, dovrà accertarsi e dichiararsi che il credito originariamente spettante in favore di parte opposta, per i titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, ammonta a complessivi €23.369,50.
Alla luce dei pagamenti nelle more intervenuti dovrà, altresì, accertarsi e dichiararsi residuare in favore dell'opposta – secondo quanto indicato dalla stessa al punto n. 1), lett. b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – il credito di €5.727,70. Parte Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dovrà essere, pertanto, condannata al pagamento del suddetto importo di €5.727,70 in favore della
Provincia Italiana della . Parte_3
Venendo ora al tema degli interessi, è pacifico che “…ai contratti di Parte accreditamento di strutture sanitarie private presso le è applicabile il D.Lgs. n.
231/2002, dettato ai fini della lotta contro i ritardi nei pagamenti, visto che sia il decreto legislativo sia la direttiva n. 2000/35/CE, considerano come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di
pagina 16 di 19 un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo essere inteso il termine “prezzo”, impiegato sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario” (v. Trib. Roma n. 20922/16; Trib. Catanzaro, 18.01.2013; Trib. Padova,
Sez. II, 23.02.2011), essendo stato, altresì, precisato dalla giurisprudenza amministrativa che “Le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano anche ai contratti conclusi con la
Pubblica amministrazione, ivi comprese le amministrazioni sanitarie sia pure costituite in forma di azienda a norma degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992” (v., tra le altre, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31/01/2004, n. 126).
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità alla presente controversia del
D.Lgs. n. 231/2002, traendo essa origine da un contratto intercorso tra una Azienda
Sanitaria ed una struttura sanitaria privata, la quale concretizza una ipotesi di effettuazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo.
Ai fini del calcolo del dies ad quem, occorre applicare il principio secondo cui
“In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del Rd
23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del Dpr 20 aprile 1992 m. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria dello Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente” (v. Cass. civ., Sez. I, n. 29776/20).
Nella specie, stando a quanto allegato da parte opposta – e non contestato ex adverso – la comunicazione di cui sopra è intervenuta il 31.12.2021 (v. a pag. 3 della comparsa di risposta), ragion per cui la dovrà Parte_2 essere condannata a pagare a parte opposta gli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/02 sul credito originario di €23.369,50, con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e sino al 31.12.2021, quanto alla pagina 17 di 19 somma di €17.641,8 (€23.369,50-€5.727,70) e sino al saldo effettivo, quanto alla somma residua di €5.727,70.
Deve essere, infine, respinta la domanda di “risarcimento dei danni da lite temeraria” pure avanzata da parte opposta (v. a pag. 13 della comparsa conclusionale).
Al riguardo occorre, invero, evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 18 di 19 • accerta e dichiara che il credito originariamente spettante in favore della
Parte_3
, per i titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, ammonta a
[...]
€23.369,50;
• preso atto dei pagamenti nelle more effettuati dalla Controparte_7
, accerta e dichiara residuare in favore dell'opposta – secondo quanto
[...] indicato dalla stessa al punto n. 1), lett. b) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – il credito di €5.727,70;
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 658/21 e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la suddetta somma di €5.727,70, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sul credito originario di €23.369,50, con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di scadenza delle fatture azionate e sino al 31.12.2021, quanto alla somma di €17.641,8 (€23.369,50-€5.727,70) e sino al saldo effettivo, quanto alla somma residua di €5.727,70;
• respinge la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, pure avanzata da parte opposta;
• condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi €4.237,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
Rieti, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
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