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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/10/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5758 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
De Maio, giusta da procura in atti e come in atti dom.to
- Opponente -
e
codice fiscale n. rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parrilli, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
- Opposta – interventore ex art. 111 c.p.c. –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di garante della GA Parte_1
Costruzioni S.r.l.. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1140/17 reso in dall'intestato
Tribunale in favore di e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessiva Controparte_3 somma di € 145.000 (oltre interessi e spese della procedura).
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito la nullità della fideiussione in considerazione dell'applicazione di interessi usurari al rapporto garantito, della nullità della CMS applicata, oltre che per la violazione dei principi di correttezza e buona fede;
l'opponente ha altresì eccepito la illegittima segnalazione in centrale rischi.
Regolarmente si è costituita in giudizio la BA opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando la qualificazione della garanzia nei termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia e ribadendo comunque la correttezza del proprio operato.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile. In data 17/7/2024 si costituiva in sostituzione del quale Controparte_1 Controparte_3 cessionaria del rapporto sub iudice.
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che non è insorta contestazione in merito alla conclusione dei rapporti oggetto di lite, ossia il contratto di conto corrente n.4000/1000/00009360, acceso in data 19/4/11 con la GA
Costruzioni S.r.l. e la garanzia personale prestata dall'odierno opponente.
Soffermandoci proprio sulla qualificazione e validità della garanzia, è controverso tra le parti se essa sia ascrivibile al genus della fideiussione o piuttosto del contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, in proposito non potrà prescindersi dalla considerazione del dato letterale e dall'intenzione delle parti, per come da quest'ultimo traspare, senza arrestarsi al nomen iuris adottato dalle parti.
All'uopo giova evidenziare che è opinione ormai condivisa quella per cui l'inserimento in un contratto di
“fideiussione” di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, ad esempio, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI,
03/12/2020, n. 27619; conf. N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01).
Nel caso di specie, dunque, il garante si è obbligato, per quanto si legge dal documento prodotto, a pagare alla BA quanto dovuto “immediatamente, a semplice richiesta…” ed inoltre, dalla lettura delle altre clausole del negozio emerge la sostanziale deroga alle norme principali che disciplinano e caratterizzano la garanzia fideiussoria. Infatti, l'articolo 6) della scrittura di garanzia, sia specifica che omnibus , deroga in maniera esplicita dal disposto di cui all'articolo 1957 c.c., mentre l'articolo 7)stabilisce espressamente che “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA , a semplice richiesta scritta , quanto dovutole per capitale , interessi , spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Inoltre, l'articolo 8) prevede che “ nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” e l'articolo 9) stabilisce che "Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la BA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (cfr. all. alla produzione del giudizio monitorio).
Pertanto, a prescindere dalla denominazione utilizzata dalle parti, è evidente che il complesso delle clausole pattiziamente convenute è nel senso di elidere l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione, che – come ben noto – è la caratteristica fondamentale della fideiussione ex artt. 1936 e ss. c.c., connotando la fattispecie concretamente conclusa da spiccata autonomia che è tipica invece del contratto autonomo di garanzia (o Garantievertrag), negozio ormai pacificamente riconosciuto come meritevole d'interesse nell'ambito del nostro ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.
Si consideri in proposito Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 secondo cui “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà,
è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Senonché, la natura autonoma della garanzia in questione ed il diverso contenuto causale della stessa, individuato nel tenere indenne il creditore dal rischio dell'inadempimento, conducono a conclusioni del tutto differenti da quelle prospettate dalla parte opponente.
L'autonomia della garanzia sebbene implichi che il garante sia obbligato da un'obbligazione diversa - ed autonoma appunto - rispetto a quella principale, non implica affatto che questi sia tenuto al pagamento di una “somma diversa” o che tale somma non possa coincidere con quella garantita. Del resto l'improponibilità di una simile argomentazione giuridica si rinviene nella natura stessa e funzione giuridica del Garantievertag per come ricostruita nei paragrafi precedenti. Lo scopo del negozio è quello di rafforzare (e non ridurre) la garanzia del creditore, il quale potrà pretendere a prima richiesta il pagamento dell'importo dovuto dal debitore principale direttamente nei confronti del garante che ha assunto appunto l'obbligo di tenere indenne il primo dal rischio stesso dell'inadempimento del secondo.
Conseguentemente non v'è chi non veda che- dal punto di vista pratico – sebbene le obbligazioni siano differenti, l'importo garantito resta coincidente con il debito assunto dal debitore principale, non potendosi certo pretendere il pagamento di una somma differente da parte del garante, ove eventualmente non specificato. Specificazione peraltro anche presente nel caso di specie posto le parti hanno specificamente limitato la garanzia ad un importo preciso.
Di conseguenza non potranno trovare applicazione nel caso di specie le disposizioni codicistiche e la giurisprudenza in tema appunto di fideiussione. Tanto chiarito, venendo alle eccezioni di nullità – che ben possono essere fatte valere anche dal garante autonomo -, la prima concerne l'illegittima applicazione della CMS.
Invero, tale onere nono risulta applicato concretamente, essendo stato sostituito dalla commissione di disponibilità fondi.
Ebbene, stando alle conclusioni della CTU, della cui correttezza non v'è motivo di dubitare, la clausola risulta pattuita in maniera determinata, con indicazione delle specifiche modalità di calcolo. Ciò esclude la censura di indeterminatezza.
Quanto poi alla eccepita applicazione di interessi ultralegali, il Consulente ha fatto applicazione della formula indicata dalla BA d'Italia, pervenendo alla conclusione dell'assenza di interessi ultralegali per l'intera durata del rapporto, evidenziando che, laddove il lungo rapporto intrattenuto non ha visto la concreta concessione di un affidamento, si sarebbero dovuti applicate i tassi soglia relativi appunto ai conti non affidati.
Sulla base di tali precisazioni, l'Ausiliario ha concluso per l'assenza di usura.
Da quanto precede è possibile concludere per la correttezza dell'operato della BA opposta, sia sotto il profilo della buona fede (genericamente assunta violata da controparte) sia con riguardo alla segnalazione del in centrale rischi, anche solo in considerazione dell'entità del credito per cui si agisce nella Pt_1 presente sede.
Concludendo dunque, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.1140/17, che acquista definitiva esecutorietà.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio (comprese quelle di CTU), le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto delle riduzioni derivanti dall'assenza di rilevanti questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.1140/17, che acquista efficacia esecutiva;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate nella complessiva somma di euro 14.000,00 per compenso, oltre IVA CPA e rimborso spese in misura di legge;
3) Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28.10.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5758 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
De Maio, giusta da procura in atti e come in atti dom.to
- Opponente -
e
codice fiscale n. rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parrilli, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
- Opposta – interventore ex art. 111 c.p.c. –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di garante della GA Parte_1
Costruzioni S.r.l.. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1140/17 reso in dall'intestato
Tribunale in favore di e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessiva Controparte_3 somma di € 145.000 (oltre interessi e spese della procedura).
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito la nullità della fideiussione in considerazione dell'applicazione di interessi usurari al rapporto garantito, della nullità della CMS applicata, oltre che per la violazione dei principi di correttezza e buona fede;
l'opponente ha altresì eccepito la illegittima segnalazione in centrale rischi.
Regolarmente si è costituita in giudizio la BA opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando la qualificazione della garanzia nei termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia e ribadendo comunque la correttezza del proprio operato.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile. In data 17/7/2024 si costituiva in sostituzione del quale Controparte_1 Controparte_3 cessionaria del rapporto sub iudice.
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che non è insorta contestazione in merito alla conclusione dei rapporti oggetto di lite, ossia il contratto di conto corrente n.4000/1000/00009360, acceso in data 19/4/11 con la GA
Costruzioni S.r.l. e la garanzia personale prestata dall'odierno opponente.
Soffermandoci proprio sulla qualificazione e validità della garanzia, è controverso tra le parti se essa sia ascrivibile al genus della fideiussione o piuttosto del contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, in proposito non potrà prescindersi dalla considerazione del dato letterale e dall'intenzione delle parti, per come da quest'ultimo traspare, senza arrestarsi al nomen iuris adottato dalle parti.
All'uopo giova evidenziare che è opinione ormai condivisa quella per cui l'inserimento in un contratto di
“fideiussione” di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, ad esempio, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI,
03/12/2020, n. 27619; conf. N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01).
Nel caso di specie, dunque, il garante si è obbligato, per quanto si legge dal documento prodotto, a pagare alla BA quanto dovuto “immediatamente, a semplice richiesta…” ed inoltre, dalla lettura delle altre clausole del negozio emerge la sostanziale deroga alle norme principali che disciplinano e caratterizzano la garanzia fideiussoria. Infatti, l'articolo 6) della scrittura di garanzia, sia specifica che omnibus , deroga in maniera esplicita dal disposto di cui all'articolo 1957 c.c., mentre l'articolo 7)stabilisce espressamente che “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA , a semplice richiesta scritta , quanto dovutole per capitale , interessi , spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Inoltre, l'articolo 8) prevede che “ nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” e l'articolo 9) stabilisce che "Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la BA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (cfr. all. alla produzione del giudizio monitorio).
Pertanto, a prescindere dalla denominazione utilizzata dalle parti, è evidente che il complesso delle clausole pattiziamente convenute è nel senso di elidere l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione, che – come ben noto – è la caratteristica fondamentale della fideiussione ex artt. 1936 e ss. c.c., connotando la fattispecie concretamente conclusa da spiccata autonomia che è tipica invece del contratto autonomo di garanzia (o Garantievertrag), negozio ormai pacificamente riconosciuto come meritevole d'interesse nell'ambito del nostro ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.
Si consideri in proposito Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 secondo cui “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà,
è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Senonché, la natura autonoma della garanzia in questione ed il diverso contenuto causale della stessa, individuato nel tenere indenne il creditore dal rischio dell'inadempimento, conducono a conclusioni del tutto differenti da quelle prospettate dalla parte opponente.
L'autonomia della garanzia sebbene implichi che il garante sia obbligato da un'obbligazione diversa - ed autonoma appunto - rispetto a quella principale, non implica affatto che questi sia tenuto al pagamento di una “somma diversa” o che tale somma non possa coincidere con quella garantita. Del resto l'improponibilità di una simile argomentazione giuridica si rinviene nella natura stessa e funzione giuridica del Garantievertag per come ricostruita nei paragrafi precedenti. Lo scopo del negozio è quello di rafforzare (e non ridurre) la garanzia del creditore, il quale potrà pretendere a prima richiesta il pagamento dell'importo dovuto dal debitore principale direttamente nei confronti del garante che ha assunto appunto l'obbligo di tenere indenne il primo dal rischio stesso dell'inadempimento del secondo.
Conseguentemente non v'è chi non veda che- dal punto di vista pratico – sebbene le obbligazioni siano differenti, l'importo garantito resta coincidente con il debito assunto dal debitore principale, non potendosi certo pretendere il pagamento di una somma differente da parte del garante, ove eventualmente non specificato. Specificazione peraltro anche presente nel caso di specie posto le parti hanno specificamente limitato la garanzia ad un importo preciso.
Di conseguenza non potranno trovare applicazione nel caso di specie le disposizioni codicistiche e la giurisprudenza in tema appunto di fideiussione. Tanto chiarito, venendo alle eccezioni di nullità – che ben possono essere fatte valere anche dal garante autonomo -, la prima concerne l'illegittima applicazione della CMS.
Invero, tale onere nono risulta applicato concretamente, essendo stato sostituito dalla commissione di disponibilità fondi.
Ebbene, stando alle conclusioni della CTU, della cui correttezza non v'è motivo di dubitare, la clausola risulta pattuita in maniera determinata, con indicazione delle specifiche modalità di calcolo. Ciò esclude la censura di indeterminatezza.
Quanto poi alla eccepita applicazione di interessi ultralegali, il Consulente ha fatto applicazione della formula indicata dalla BA d'Italia, pervenendo alla conclusione dell'assenza di interessi ultralegali per l'intera durata del rapporto, evidenziando che, laddove il lungo rapporto intrattenuto non ha visto la concreta concessione di un affidamento, si sarebbero dovuti applicate i tassi soglia relativi appunto ai conti non affidati.
Sulla base di tali precisazioni, l'Ausiliario ha concluso per l'assenza di usura.
Da quanto precede è possibile concludere per la correttezza dell'operato della BA opposta, sia sotto il profilo della buona fede (genericamente assunta violata da controparte) sia con riguardo alla segnalazione del in centrale rischi, anche solo in considerazione dell'entità del credito per cui si agisce nella Pt_1 presente sede.
Concludendo dunque, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.1140/17, che acquista definitiva esecutorietà.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio (comprese quelle di CTU), le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto delle riduzioni derivanti dall'assenza di rilevanti questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.1140/17, che acquista efficacia esecutiva;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate nella complessiva somma di euro 14.000,00 per compenso, oltre IVA CPA e rimborso spese in misura di legge;
3) Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28.10.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo