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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con gli avv.ti Luca Gentile, Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini
-parte attrice-
e
(C.F. OP
), già P.IVA_2 Controparte_2 in personale del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Stefano Ciampini
[...]
-parte convenuta- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 P.IVA_3 giudizio a mezzo della mandataria C.F. ), in personale del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Alessia De Ambrosiis
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia dunque l'Ecc.mo Tribunale adito, 1. Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi, applicati dalla convenuta e addebitati sul conto corrente CP_1 conto corrente n. 16/01/00095 acceso in data 30.10. 2007 (doc. 1) sul contratto di prestito chirografario
n. 16/21/00024 sottoscritto in data 30.11.2007 (doc. 2), contratto di prestito chirografario n.
1 16/21/00211 sottoscritto in data 22.03.2012 (doc. 3) e sul contratto di prestito chirografario n.
16/21/00369 sottoscritto in data 21.01.2015 (doc. 4) nel periodo di vigenza del rapporto in questione, per come specificato nella narrativa del presente atto, per cui a tale titolo nulla è dovuto per i rapporti richiamati e conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto ricalcolare il saldo parziale di conto corrente mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva a favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni;
per l'effetto, ricalcolare il saldo parziale di conto corrente alla data del
31.7.2019 da € 11.645,38 a debito del cliente in € 7.365,54 a debito del cliente, mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva a favore CP_ dell'attrice per la differenza, oltre interessi e rivalutazioni”.
2. Condannare altresì la convenuta al risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari, danno da liquidarsi anche in via meramente equitativa;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, sia di giudizio che della procedura di mediazione obbligatoria espletata, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore” (cfr. note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025);
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e avversa istanza ed eccezione disattesa, e previa ogni necessaria declaratoria di legge, 1) in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare
l'improcedibilità delle domande attoree per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
2) ancora in via preliminare/pregiudiziale, accertare la sussistenza di vizi dell'atto di citazione sotto il profilo dell'edictio actionis limitatamente alle istanze avanzate nei confronti del corrente n.
16/01/00095 e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c.; 3) sempre in via preliminare/pregiudiziale, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree di accertamento del saldo e di ripetizione del debito relative al conto corrente n. 16/01/00095 in ragione della attuale pendenza del rapporto contrattuale;
4) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della citazione proposta per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande ivi avanzate;
il tutto, comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva e cap come per legge” (cfr. comparsa di costituzione e risposta);
- PARTE INTERVENUTA: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione della cedente che fa proprie e chiede comunque la condanna al pagamento delle somme risultate nell'istruttoria del giudizio ed il rigetto di quelle di controparte, in quanto inammissibili ed infondate, con
2 vittoria delle competenze di giudizio” (cfr. note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito “ ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio per ivi Controparte_5 sentir accertare l'illegittimità degli addebiti operati dalla convenuta, con condanna della stessa alla refusione della somma di euro 38.096,14 e al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari.
I-1.1. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato e dedotto:
- di aver concluso con la convenuta i seguenti contratti bancari: a) contratto di conto corrente n. 16/01/00095 del 30.10.2007; b) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00024 del
30.11.2007; c) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00211 del 22.03.2012; d) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00369 del 21.01.2015;
- che, nel 2015, per fronteggiare la crescente crisi economica, aveva chiesto e ottenuto dalla banca la sospensione per un anno dell'obbligazione di pagamento della sorte capitale dei mutui in corso;
- che, nonostante siffatta agevolazione, si era trovata nell'impossibilità di onorare i dovuti pagamenti;
- che, pertanto, era stata segnalata dalla convenuta al CRIF, circostanza preclusiva rispetto alla possibilità di un ulteriore accesso al credito;
- che, esperita perizia tecnica sui rapporti intrattenuti con la banca, aveva acquisito contezza di somme illegittimamente accreditate per complessivi euro 38.096,14.
I-2. Con comparsa depositata telematicamente in data 09.10.2018, si è costituita in giudizio
[...]
già OP Controparte_2
(di seguito anche solo la “ ), rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
[...] CP_1
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'improcedibilità dell'azione, attesa la genericità dell'istanza di mediazione formulata da parte attrice, nonché l'omessa partecipazione della stessa agli incontri di mediazione;
- l'inammissibilità delle domande afferenti al contratto di conto corrente fra le parti, in quanto l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva omesso di evidenziare le singole rimesse solutorie, nonché trattandosi di conto corrente ancora aperto;
3 - l'assoluta infondatezza, nel merito, delle domande attoree, non potendosi ravvisare, nei rapporti fra le parti, alcuna applicazione di interessi usurari;
- l'estrema genericità e infondatezza della richiesta risarcitoria formulata sulla scorta della segnalazione alla Centrale rischi interbancari.
I-3. Rinnovato infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU tecnico-contabile.
I-4. Nelle more del giudizio è intervenuta a mezzo della procuratrice Controparte_3
allegando l'intervenuta cessione pro soluto del credito di cui ai rapporti n. CP_4
16/01/00095, n. 16/21/00211 e n. 16/21/00369 e facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente.
I-5. All'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
26.02.2025, con ordinanza del 01.03.2025, pubblicata e comunicata in data 04.03.2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 26.05.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. La domanda attorea deve essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito enucleate.
II-7. Pregiudizialmente giova rilevare l'infondatezza delle eccezioni di rito sollevate dalla convenuta e condivise dall'intervenuta con specifico riguardo alle domande attoree afferenti al rapporto di conto corrente n. 16/01/00095.
Più nel dettaglio, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito: CP_1
- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'omessa indicazione delle singole rimesse di conto aventi carattere solutorio;
- l'improcedibilità dell'azione in quanto relativa a un conto corrente ancora aperto.
II-6.1. Procedendo con l'esame della dedotta nullità dell'atto introduttivo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., determinano la nullità della citazione l'assoluta incertezza del petitum e la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto di citazione di contiene sia l'indicazione del petitum - Parte_1 avendo l'attrice riportato, nelle conclusioni, le pretese avanzate - sia della causa petendi.
A tale ultimo riguardo, infatti, va osservato che è chiaramente indicato il numero identificativo dei rapporti bancari posti a fondamento della domanda e, inoltre, risultano esplicate, in maniera sufficientemente univoca, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni rassegnate, tanto che parte convenuta ha concretamente e compiutamente esplicato le sue difese nel merito della lite, come si evince dal contenuto della sua comparsa di risposta.
4 Né, contrariamente a quanto dedotto dalla può sostenersi la nullità della citazione ex art. CP_1
164, comma 4, c.p.c. per la sola omessa specificazione - nell'atto - delle singole rimesse di conto aventi carattere solutorio, avendo parte attrice chiaramente identificato l'importo complessivo richiesto e invocato la revoca di tutte le rimesse illegittimamente affluite (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. Un., 22/05/2012, n. 8077).
II-7.2. Quanto, inoltre, all'inammissibilità dell'azione di accertamento e di ripetizione dedotta dalla convenuta rispetto al conto corrente n. 16/01/00095, giova anzitutto evidenziare che, com'è noto, benché l'azione di ripetizione di indebito bancario non sia proponibile dal correntista fin quando il conto non sia stato chiuso, non potendosi configurare pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione, il correntista può comunque esperire un'azione di accertamento negativo, volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali. L'accertamento negativo, infatti, non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto (cfr., ex multis, App. L'Aquila,
Sez. I, 03/03/2021, n. 328).
Sussiste, invero, in capo al correntista “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
05/09/2018, n. 21646).
Sulla scorta delle suesposte coordinate ermeneutiche, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda di accertamento di addebiti illegittimi formulata dalla correntista ancor prima della chiusura del conto corrente. Parte_1
Inoltre, rispetto alla ripetizione dell'indebito, occorre rilevare che l'attrice, sin dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 30.09.2019, ha implicitamente rinunciato a siffatta domanda, pur originariamente formulata nei confronti della Banca (cfr. pag. 17 atto di citazione:
“Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi (…), procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per
5 l'effetto condannare la convenuta al rifondere all'attrice il complessivo importo di euro
38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazione”).
Nello specifico, nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
l'attrice ha eliminato qualsivoglia riferimento alla condanna della convenuta, limitandosi a specificare ulteriormente la domanda rideterminazione del saldo di conto corrente (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi (…), procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto ricalcolare il saldo parziale di conto corrente mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva
a favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni).
Deve ritenersi rinunciata, pertanto, la richiesta di condanna ex art 2033 c.c.
II-8. Tanto premesso, entrando nel merito delle contestazioni attoree, occorre anzitutto esaminare il profilo attinente alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla convenuta a tutti i rapporti bancari intrattenuti con l'attrice.
Più nel dettaglio, rispetto ai contratti di mutuo, ha allegato lo sconfinamento del tasso Parte_1 soglia per effetto dell'inserimento della commissione di estinzione anticipata nel computo del TEG.
Tale modalità di calcolo, tuttavia, non può essere condivisa.
Com'è noto, infatti, ai fini della individuazione del tasso da rapportare al tasso soglia non è possibile includere la commissione di estinzione anticipata, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso
(cfr. art. 1373, comma 3, c.c.).
Simile profilo funzionale comporta la sua non computabilità ai fini della verifica di usurarietà dei tassi (in termini, tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I,
12.01.2024, n. 60; App. Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n.
1691; App. Palermo, Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621;
Trib. Bari, Sez. II, 22.09.2023, n. 3662).
Ciò posto, in ogni caso, nella C.T.U. espletata in corso di causa – i cui risultati sono in questa sede recepiti, essendo l'ausiliario pervenutovi all'esito di un iter coerente, ben motivato e privo di aporie logiche – il consulente:
6 - “per i mutui chirografari, non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia per gli interessi corrispettivi e moratori, presi singolarmente”;
- “per il conto corrente, a seguito dell'approfondimento effettuato sulla base delle osservazioni prodotte dal CT di parte convenuta, non è stato ravvisato il superamento delle soglie usurarie” (cfr. pag. 30 CTU in atti).
Pertanto, rispetto a tutti i rapporti bancari in rilievo nel presente giudizio, deve escludersi l'applicazione di interessi usurari.
II-9. Sotto altro profilo, il consulente nominato, in risposta ai quesiti indicati dal precedente istruttore, ha provveduto alla verifica di legittimità in ordine alla c.d. commissione massimo scoperto, la quale, com'è noto, richiede la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione in parola, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non può ritenersi che il correntista abbia prestato un consenso consapevole rispetto all'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi, infatti, l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile.
Ciò chiarito, nel caso de quo, il consulente ha evidenziato “la non chiara applicazione della metodologia indicata nel documento contrattuale. Infatti, dall'analisi degli estratti conto, lo scrivente CTU ha accertato tale commissione è stata applicata, in particolar modo sulla linea ordinaria, sull'importo dell'affidamento concesso e non sul saldo, il che fa ipotizzare che il cliente abbia utilizzato l'intero fido e non ha ravvisato, di conseguenza, la corrispondenza tra la base di calcolo della CMS e i saldi indicati nello scalare, nonché l'indicazione della voce
“Provv.ne Fidi”. Inoltre, in relazione all'enucleazione delle commissioni addebitate nel periodo antecedente il
17.04.2013, lo scrivente CTU ha visionato il documento relativo alla proposta di modifica unilaterale del contratto del 24.01.2012. Tuttavia, come indicato precedentemente nel corpo dell'elaborato peritale, in ottemperanza dell'art.
2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, le commissioni comunque denominate devono essere accettate mediante “patto scritto non rinnovabile tacitamente” (cfr. pag. 26-29 CTU in atti).
Conseguentemente il CTU ha provveduto all'azzeramento della CMS e delle altre commissioni connesse agli affidamenti nel periodo precedente il 17.04.2013 (cfr. pag. 20 e 29 CTU in atti).
II-10. Sempre sulla scorta dei quesiti assegnati con ordinanza del 4-5.5.2023, inoltre, l'ausiliario nominato – con metodologia corretta e aderente all'evoluzione normativa in materia di anatocismo bancario – ha provveduto alla eliminazione della capitalizzazione dal 01.01.2014 sino al 30.09.2016
(atteso che, per effetto della l. 27 dicembre 2013 n. 147, dal 1.1.2014 all'entrata in vigore della l. 8 aprile 2016 n. 49, l'anatocismo deve considerarsi tout court illegittimo) con applicazione, a decorrere dal IV trimestre 2016, della capitalizzazione annuale degli interessi (cfr. pag. 30 CTU in atti).
7 II-11. All'esito degli accertamenti effettuati, il CTU è pervenuto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019, dal quale ha espunto la somma di euro 4.279,84, illegittimamente addebitata dall'istituto bancario a titolo di commissioni non specificatamente pattuite e interessi anatocistici.
II-12. Rispetto ai mutui chirografari, invece, il CTU non ha riscontrato alcuna illegittimità sicché, limitatamente ai rapporti non ancora estinti, debbono mantenersi fermi i saldi risultanti documentalmente, pari al capitale residuo al 31.03.2017 (cfr. pag. 30 CTU in atti).
II-13. Sulla scorta delle superiori valutazioni, dunque, la domanda attorea merita solo parziale accoglimento, con rideterminazione del solo saldo di conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019.
II-14. Da ultimo, la domanda di risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale rischi interbancari non può essere accolta, non avendo l'attrice allegato alcun concreto elemento a suo supporto, né fornito la prova dei danni in tesi subiti (“da liquidarsi in via meramente equitativa”, cfr. pag. 7 note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025).
II-15. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-16. Per effetto delle illegittimità riscontrate in uno dei rapporti bancari per cui è causa, la domanda attorea va parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019 da euro -11.645,38 (somma a debito dell'attrice) a euro -
7.365,54 (somma a debito dell'attrice).
III-17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 individuato tenuto conto del valore del decisum; valori medi per tutte le fasi).
III-17.1. All'importo liquidato a titolo di spese di lite non possono sommarsi le spese concernenti la procedura di mediazione, come richiesto da non avendo parte attrice specificamente Parte_1 allegato – e tanto meno provato – l'esborso economico sostenuto a tale titolo.
Com'è noto, infatti, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990).
III-17.2. Infine, vanno poste definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 27.12.2023.
8
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (già Parte_1 OP
, con l'intervento di Controparte_2 _3 quale mandataria di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] CP_4 così provvede:
- ACCERTA che il saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019 è pari all'importo di euro -7.365,54 (somma a debito della correntista , per le ragioni indicate Parte_1 in parte motiva;
- ON e OP _3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite, che
[...] Parte_1 liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini, dichiaratisi antistatari;
- PONE definitivamente a carico di OP
e in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da
[...] _3 separato decreto del 27.12.2023.
Così deciso in Teramo, il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 in giudizio con gli avv.ti Luca Gentile, Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini
-parte attrice-
e
(C.F. OP
), già P.IVA_2 Controparte_2 in personale del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Stefano Ciampini
[...]
-parte convenuta- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 P.IVA_3 giudizio a mezzo della mandataria C.F. ), in personale del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Alessia De Ambrosiis
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia dunque l'Ecc.mo Tribunale adito, 1. Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi, applicati dalla convenuta e addebitati sul conto corrente CP_1 conto corrente n. 16/01/00095 acceso in data 30.10. 2007 (doc. 1) sul contratto di prestito chirografario
n. 16/21/00024 sottoscritto in data 30.11.2007 (doc. 2), contratto di prestito chirografario n.
1 16/21/00211 sottoscritto in data 22.03.2012 (doc. 3) e sul contratto di prestito chirografario n.
16/21/00369 sottoscritto in data 21.01.2015 (doc. 4) nel periodo di vigenza del rapporto in questione, per come specificato nella narrativa del presente atto, per cui a tale titolo nulla è dovuto per i rapporti richiamati e conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto ricalcolare il saldo parziale di conto corrente mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva a favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni;
per l'effetto, ricalcolare il saldo parziale di conto corrente alla data del
31.7.2019 da € 11.645,38 a debito del cliente in € 7.365,54 a debito del cliente, mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva a favore CP_ dell'attrice per la differenza, oltre interessi e rivalutazioni”.
2. Condannare altresì la convenuta al risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari, danno da liquidarsi anche in via meramente equitativa;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, sia di giudizio che della procedura di mediazione obbligatoria espletata, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore” (cfr. note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025);
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e avversa istanza ed eccezione disattesa, e previa ogni necessaria declaratoria di legge, 1) in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare
l'improcedibilità delle domande attoree per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
2) ancora in via preliminare/pregiudiziale, accertare la sussistenza di vizi dell'atto di citazione sotto il profilo dell'edictio actionis limitatamente alle istanze avanzate nei confronti del corrente n.
16/01/00095 e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c.; 3) sempre in via preliminare/pregiudiziale, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree di accertamento del saldo e di ripetizione del debito relative al conto corrente n. 16/01/00095 in ragione della attuale pendenza del rapporto contrattuale;
4) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della citazione proposta per le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande ivi avanzate;
il tutto, comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva e cap come per legge” (cfr. comparsa di costituzione e risposta);
- PARTE INTERVENUTA: “insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione della cedente che fa proprie e chiede comunque la condanna al pagamento delle somme risultate nell'istruttoria del giudizio ed il rigetto di quelle di controparte, in quanto inammissibili ed infondate, con
2 vittoria delle competenze di giudizio” (cfr. note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito “ ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio per ivi Controparte_5 sentir accertare l'illegittimità degli addebiti operati dalla convenuta, con condanna della stessa alla refusione della somma di euro 38.096,14 e al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari.
I-1.1. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato e dedotto:
- di aver concluso con la convenuta i seguenti contratti bancari: a) contratto di conto corrente n. 16/01/00095 del 30.10.2007; b) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00024 del
30.11.2007; c) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00211 del 22.03.2012; d) contratto di mutuo chirografario n. 16/21/00369 del 21.01.2015;
- che, nel 2015, per fronteggiare la crescente crisi economica, aveva chiesto e ottenuto dalla banca la sospensione per un anno dell'obbligazione di pagamento della sorte capitale dei mutui in corso;
- che, nonostante siffatta agevolazione, si era trovata nell'impossibilità di onorare i dovuti pagamenti;
- che, pertanto, era stata segnalata dalla convenuta al CRIF, circostanza preclusiva rispetto alla possibilità di un ulteriore accesso al credito;
- che, esperita perizia tecnica sui rapporti intrattenuti con la banca, aveva acquisito contezza di somme illegittimamente accreditate per complessivi euro 38.096,14.
I-2. Con comparsa depositata telematicamente in data 09.10.2018, si è costituita in giudizio
[...]
già OP Controparte_2
(di seguito anche solo la “ ), rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
[...] CP_1
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- l'improcedibilità dell'azione, attesa la genericità dell'istanza di mediazione formulata da parte attrice, nonché l'omessa partecipazione della stessa agli incontri di mediazione;
- l'inammissibilità delle domande afferenti al contratto di conto corrente fra le parti, in quanto l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva omesso di evidenziare le singole rimesse solutorie, nonché trattandosi di conto corrente ancora aperto;
3 - l'assoluta infondatezza, nel merito, delle domande attoree, non potendosi ravvisare, nei rapporti fra le parti, alcuna applicazione di interessi usurari;
- l'estrema genericità e infondatezza della richiesta risarcitoria formulata sulla scorta della segnalazione alla Centrale rischi interbancari.
I-3. Rinnovato infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU tecnico-contabile.
I-4. Nelle more del giudizio è intervenuta a mezzo della procuratrice Controparte_3
allegando l'intervenuta cessione pro soluto del credito di cui ai rapporti n. CP_4
16/01/00095, n. 16/21/00211 e n. 16/21/00369 e facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente.
I-5. All'esito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
26.02.2025, con ordinanza del 01.03.2025, pubblicata e comunicata in data 04.03.2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 26.05.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. La domanda attorea deve essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito enucleate.
II-7. Pregiudizialmente giova rilevare l'infondatezza delle eccezioni di rito sollevate dalla convenuta e condivise dall'intervenuta con specifico riguardo alle domande attoree afferenti al rapporto di conto corrente n. 16/01/00095.
Più nel dettaglio, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito: CP_1
- la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'omessa indicazione delle singole rimesse di conto aventi carattere solutorio;
- l'improcedibilità dell'azione in quanto relativa a un conto corrente ancora aperto.
II-6.1. Procedendo con l'esame della dedotta nullità dell'atto introduttivo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., determinano la nullità della citazione l'assoluta incertezza del petitum e la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto di citazione di contiene sia l'indicazione del petitum - Parte_1 avendo l'attrice riportato, nelle conclusioni, le pretese avanzate - sia della causa petendi.
A tale ultimo riguardo, infatti, va osservato che è chiaramente indicato il numero identificativo dei rapporti bancari posti a fondamento della domanda e, inoltre, risultano esplicate, in maniera sufficientemente univoca, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni rassegnate, tanto che parte convenuta ha concretamente e compiutamente esplicato le sue difese nel merito della lite, come si evince dal contenuto della sua comparsa di risposta.
4 Né, contrariamente a quanto dedotto dalla può sostenersi la nullità della citazione ex art. CP_1
164, comma 4, c.p.c. per la sola omessa specificazione - nell'atto - delle singole rimesse di conto aventi carattere solutorio, avendo parte attrice chiaramente identificato l'importo complessivo richiesto e invocato la revoca di tutte le rimesse illegittimamente affluite (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. Un., 22/05/2012, n. 8077).
II-7.2. Quanto, inoltre, all'inammissibilità dell'azione di accertamento e di ripetizione dedotta dalla convenuta rispetto al conto corrente n. 16/01/00095, giova anzitutto evidenziare che, com'è noto, benché l'azione di ripetizione di indebito bancario non sia proponibile dal correntista fin quando il conto non sia stato chiuso, non potendosi configurare pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione, il correntista può comunque esperire un'azione di accertamento negativo, volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali. L'accertamento negativo, infatti, non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto (cfr., ex multis, App. L'Aquila,
Sez. I, 03/03/2021, n. 328).
Sussiste, invero, in capo al correntista “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
05/09/2018, n. 21646).
Sulla scorta delle suesposte coordinate ermeneutiche, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda di accertamento di addebiti illegittimi formulata dalla correntista ancor prima della chiusura del conto corrente. Parte_1
Inoltre, rispetto alla ripetizione dell'indebito, occorre rilevare che l'attrice, sin dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 30.09.2019, ha implicitamente rinunciato a siffatta domanda, pur originariamente formulata nei confronti della Banca (cfr. pag. 17 atto di citazione:
“Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi (…), procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per
5 l'effetto condannare la convenuta al rifondere all'attrice il complessivo importo di euro
38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazione”).
Nello specifico, nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
l'attrice ha eliminato qualsivoglia riferimento alla condanna della convenuta, limitandosi a specificare ulteriormente la domanda rideterminazione del saldo di conto corrente (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di interessi usurari e/o comunque illegittimi (…), procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura del rapporto;
e, per l'effetto ricalcolare il saldo parziale di conto corrente mediante eliminazione delle annotazioni di poste passive illegittime ovvero mediante annotazione di una posta attiva
a favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 38.096,14 come dedotto in narrativa, ovvero la maggiore o minor somma accertata in istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni).
Deve ritenersi rinunciata, pertanto, la richiesta di condanna ex art 2033 c.c.
II-8. Tanto premesso, entrando nel merito delle contestazioni attoree, occorre anzitutto esaminare il profilo attinente alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla convenuta a tutti i rapporti bancari intrattenuti con l'attrice.
Più nel dettaglio, rispetto ai contratti di mutuo, ha allegato lo sconfinamento del tasso Parte_1 soglia per effetto dell'inserimento della commissione di estinzione anticipata nel computo del TEG.
Tale modalità di calcolo, tuttavia, non può essere condivisa.
Com'è noto, infatti, ai fini della individuazione del tasso da rapportare al tasso soglia non è possibile includere la commissione di estinzione anticipata, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso
(cfr. art. 1373, comma 3, c.c.).
Simile profilo funzionale comporta la sua non computabilità ai fini della verifica di usurarietà dei tassi (in termini, tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I,
12.01.2024, n. 60; App. Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n.
1691; App. Palermo, Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621;
Trib. Bari, Sez. II, 22.09.2023, n. 3662).
Ciò posto, in ogni caso, nella C.T.U. espletata in corso di causa – i cui risultati sono in questa sede recepiti, essendo l'ausiliario pervenutovi all'esito di un iter coerente, ben motivato e privo di aporie logiche – il consulente:
6 - “per i mutui chirografari, non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia per gli interessi corrispettivi e moratori, presi singolarmente”;
- “per il conto corrente, a seguito dell'approfondimento effettuato sulla base delle osservazioni prodotte dal CT di parte convenuta, non è stato ravvisato il superamento delle soglie usurarie” (cfr. pag. 30 CTU in atti).
Pertanto, rispetto a tutti i rapporti bancari in rilievo nel presente giudizio, deve escludersi l'applicazione di interessi usurari.
II-9. Sotto altro profilo, il consulente nominato, in risposta ai quesiti indicati dal precedente istruttore, ha provveduto alla verifica di legittimità in ordine alla c.d. commissione massimo scoperto, la quale, com'è noto, richiede la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione in parola, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non può ritenersi che il correntista abbia prestato un consenso consapevole rispetto all'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi, infatti, l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile.
Ciò chiarito, nel caso de quo, il consulente ha evidenziato “la non chiara applicazione della metodologia indicata nel documento contrattuale. Infatti, dall'analisi degli estratti conto, lo scrivente CTU ha accertato tale commissione è stata applicata, in particolar modo sulla linea ordinaria, sull'importo dell'affidamento concesso e non sul saldo, il che fa ipotizzare che il cliente abbia utilizzato l'intero fido e non ha ravvisato, di conseguenza, la corrispondenza tra la base di calcolo della CMS e i saldi indicati nello scalare, nonché l'indicazione della voce
“Provv.ne Fidi”. Inoltre, in relazione all'enucleazione delle commissioni addebitate nel periodo antecedente il
17.04.2013, lo scrivente CTU ha visionato il documento relativo alla proposta di modifica unilaterale del contratto del 24.01.2012. Tuttavia, come indicato precedentemente nel corpo dell'elaborato peritale, in ottemperanza dell'art.
2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, le commissioni comunque denominate devono essere accettate mediante “patto scritto non rinnovabile tacitamente” (cfr. pag. 26-29 CTU in atti).
Conseguentemente il CTU ha provveduto all'azzeramento della CMS e delle altre commissioni connesse agli affidamenti nel periodo precedente il 17.04.2013 (cfr. pag. 20 e 29 CTU in atti).
II-10. Sempre sulla scorta dei quesiti assegnati con ordinanza del 4-5.5.2023, inoltre, l'ausiliario nominato – con metodologia corretta e aderente all'evoluzione normativa in materia di anatocismo bancario – ha provveduto alla eliminazione della capitalizzazione dal 01.01.2014 sino al 30.09.2016
(atteso che, per effetto della l. 27 dicembre 2013 n. 147, dal 1.1.2014 all'entrata in vigore della l. 8 aprile 2016 n. 49, l'anatocismo deve considerarsi tout court illegittimo) con applicazione, a decorrere dal IV trimestre 2016, della capitalizzazione annuale degli interessi (cfr. pag. 30 CTU in atti).
7 II-11. All'esito degli accertamenti effettuati, il CTU è pervenuto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019, dal quale ha espunto la somma di euro 4.279,84, illegittimamente addebitata dall'istituto bancario a titolo di commissioni non specificatamente pattuite e interessi anatocistici.
II-12. Rispetto ai mutui chirografari, invece, il CTU non ha riscontrato alcuna illegittimità sicché, limitatamente ai rapporti non ancora estinti, debbono mantenersi fermi i saldi risultanti documentalmente, pari al capitale residuo al 31.03.2017 (cfr. pag. 30 CTU in atti).
II-13. Sulla scorta delle superiori valutazioni, dunque, la domanda attorea merita solo parziale accoglimento, con rideterminazione del solo saldo di conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019.
II-14. Da ultimo, la domanda di risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale rischi interbancari non può essere accolta, non avendo l'attrice allegato alcun concreto elemento a suo supporto, né fornito la prova dei danni in tesi subiti (“da liquidarsi in via meramente equitativa”, cfr. pag. 7 note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025).
II-15. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-16. Per effetto delle illegittimità riscontrate in uno dei rapporti bancari per cui è causa, la domanda attorea va parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019 da euro -11.645,38 (somma a debito dell'attrice) a euro -
7.365,54 (somma a debito dell'attrice).
III-17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 individuato tenuto conto del valore del decisum; valori medi per tutte le fasi).
III-17.1. All'importo liquidato a titolo di spese di lite non possono sommarsi le spese concernenti la procedura di mediazione, come richiesto da non avendo parte attrice specificamente Parte_1 allegato – e tanto meno provato – l'esborso economico sostenuto a tale titolo.
Com'è noto, infatti, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990).
III-17.2. Infine, vanno poste definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuta, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 27.12.2023.
8
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (già Parte_1 OP
, con l'intervento di Controparte_2 _3 quale mandataria di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] CP_4 così provvede:
- ACCERTA che il saldo del conto corrente n. 16/21/00095 al 31.07.2019 è pari all'importo di euro -7.365,54 (somma a debito della correntista , per le ragioni indicate Parte_1 in parte motiva;
- ON e OP _3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite, che
[...] Parte_1 liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Vittorio Sabatini e Lorenzo Sabatini, dichiaratisi antistatari;
- PONE definitivamente a carico di OP
e in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da
[...] _3 separato decreto del 27.12.2023.
Così deciso in Teramo, il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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