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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11691/2024 promossa da: (C.F. , nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 INI domiciliato in VIA POGGIALI N. 43 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
umaci P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 13 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.5.2024 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli il 17-7.24.2.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato al ricorrente, emesso in data 23.5.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale non sono sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari regolarmente soggiornanti.
In data 14 agosto 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 26 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando come verniciatore della carrozzeria delle macchine presso la Carrozzeria industriale ISEA SRL a Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza, lavoro dalle sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, ho il contratto di apprendistato che ho iniziato ad aprile del 2023 e che ha una durata di 60 mesi e quindi mi scadrà nel 2028. Guadagno al mese tra i 1500,00 e i 1800, 00 euro circa a seconda se lavoro ore di straordinario. L'avv. Salvagnini dichiara che provvederà a depositare entro il termine già indicato ex art. 127 ter cpc dal giudice delegante copia delle ultime 5 buste-paga del ricorrente, nonché CUD 2025 e nuovamente il CUD 2024 in quanto non chiaramente leggibile quello in atti ed estratto previdenziale aggiornato. ADR: ho sempre CP_3 svolto questo lavoro e nessun altro da quando sono in Italia. io sono entrato in Italia il 17 settembre 2022. Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana. L'avv. Salvagnini dichiara che provvederà sempre entro il predetto termine a depositare certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti aggiornati, non essendo comunque emerso “nulla” a carico del ricorrente in quelli già depositati agli atti. ADR: sto bene in salute. ADR: sto frequentando il corso di italiano di livello A2 presso il CPIA di Fiorenzuola D'Arda, ho in realtà già sostenuto il test e l'ho superato, sto aspettando che mi diano l'attestato. Ho già ottenuto comunque l'attestato del corso di italiano per il livello A1. Ricordo che nel 2024 ho seguito un corso on-line di sicurezza sul lavoro di 4 ore e mezzo per la formazione obbligatoria sul lavoro. ......... ADR: mia madre è in Italia da 30 anni, mio padre è morto quasi 20 anni fa in Albania a seguito di un incidente stradale;
mia madre nel 2025 si è risposata con un connazionale con il quale conviveva da molti anni. Mia madre ora non lavora se non in nero come donna delle pulizie e come badante;
ha lavorato per 16 anni in regola come domestica e a fine dell'anno scorso ha presentato alla Questura di Piacenza domanda di rinnovo del permesso non più per motivi di lavoro ma per motivi familiari in quanto appunto si è sposata, ora suo marito che ha il permesso come lungo soggiornante è malato, è affetto dal morbo di Parkinson e lei lo sta aiutando. Io convivo con mia madre e suo marito e stiamo bene in casa. ADR: qui in Italia ho una zia, sorella di mia madre, che vive in Sicilia, ho due fratelli più grandi di me che sono sposati e vivono a Tirana. Sono in contatto telefonico con loro. ADR: io lavoro e basta, non ho hobby particolari se non ogni tanto quello di uscire il sabato sera con qualche collega di lavoro di origine africana, egiziana e albanese come me. ADR: sono single. ADR: vorrei aggiungere solo che se avessi il permesso potrei studiare per la patente di guida”.
All'esito della medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole –giova ribadire, non notificato al ricorrente- espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
pagina 2 di 5 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 29.12.22; cfr. provvedimento impugnato). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare sul territorio nazionale. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace e, comunque, v. certificati penali in atti), giunto in Italia nel 2022, è stato assunto nell'aprile del 2023 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 60 mesi con pagina 3 di 5 prossima scadenza al 16 aprile 2028 presso la ditta Carrozzeria industriale IDEA SRL a Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza. I redditi percepiti (euro 11.700 circa nel 2023 ed euro 18.400 circa nel 2024, cfr. CUD in atti) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale percepisce mensilmente la somma di euro 1600-1800 circa (cfr. buste paga in atti). Il ricorrente, inoltre ha allegato di avere in Italia importanti riferimenti familiari, ovvero la madre e il di lei compagno.
L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana dimostrata sia dalla relativa attestazione prodotta in atti (v. doc. 10 ricorso) sia dallo svolgimento della sua audizione senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché
pagina 4 di 5 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11691/2024 promossa da: (C.F. , nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 INI domiciliato in VIA POGGIALI N. 43 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
umaci P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 13 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.5.2024 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli il 17-7.24.2.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato al ricorrente, emesso in data 23.5.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale non sono sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari regolarmente soggiornanti.
In data 14 agosto 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 26 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando come verniciatore della carrozzeria delle macchine presso la Carrozzeria industriale ISEA SRL a Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza, lavoro dalle sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, ho il contratto di apprendistato che ho iniziato ad aprile del 2023 e che ha una durata di 60 mesi e quindi mi scadrà nel 2028. Guadagno al mese tra i 1500,00 e i 1800, 00 euro circa a seconda se lavoro ore di straordinario. L'avv. Salvagnini dichiara che provvederà a depositare entro il termine già indicato ex art. 127 ter cpc dal giudice delegante copia delle ultime 5 buste-paga del ricorrente, nonché CUD 2025 e nuovamente il CUD 2024 in quanto non chiaramente leggibile quello in atti ed estratto previdenziale aggiornato. ADR: ho sempre CP_3 svolto questo lavoro e nessun altro da quando sono in Italia. io sono entrato in Italia il 17 settembre 2022. Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. Non ho mai avuto problemi con la giustizia italiana. L'avv. Salvagnini dichiara che provvederà sempre entro il predetto termine a depositare certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti aggiornati, non essendo comunque emerso “nulla” a carico del ricorrente in quelli già depositati agli atti. ADR: sto bene in salute. ADR: sto frequentando il corso di italiano di livello A2 presso il CPIA di Fiorenzuola D'Arda, ho in realtà già sostenuto il test e l'ho superato, sto aspettando che mi diano l'attestato. Ho già ottenuto comunque l'attestato del corso di italiano per il livello A1. Ricordo che nel 2024 ho seguito un corso on-line di sicurezza sul lavoro di 4 ore e mezzo per la formazione obbligatoria sul lavoro. ......... ADR: mia madre è in Italia da 30 anni, mio padre è morto quasi 20 anni fa in Albania a seguito di un incidente stradale;
mia madre nel 2025 si è risposata con un connazionale con il quale conviveva da molti anni. Mia madre ora non lavora se non in nero come donna delle pulizie e come badante;
ha lavorato per 16 anni in regola come domestica e a fine dell'anno scorso ha presentato alla Questura di Piacenza domanda di rinnovo del permesso non più per motivi di lavoro ma per motivi familiari in quanto appunto si è sposata, ora suo marito che ha il permesso come lungo soggiornante è malato, è affetto dal morbo di Parkinson e lei lo sta aiutando. Io convivo con mia madre e suo marito e stiamo bene in casa. ADR: qui in Italia ho una zia, sorella di mia madre, che vive in Sicilia, ho due fratelli più grandi di me che sono sposati e vivono a Tirana. Sono in contatto telefonico con loro. ADR: io lavoro e basta, non ho hobby particolari se non ogni tanto quello di uscire il sabato sera con qualche collega di lavoro di origine africana, egiziana e albanese come me. ADR: sono single. ADR: vorrei aggiungere solo che se avessi il permesso potrei studiare per la patente di guida”.
All'esito della medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole –giova ribadire, non notificato al ricorrente- espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
pagina 2 di 5 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 29.12.22; cfr. provvedimento impugnato). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare sul territorio nazionale. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace e, comunque, v. certificati penali in atti), giunto in Italia nel 2022, è stato assunto nell'aprile del 2023 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 60 mesi con pagina 3 di 5 prossima scadenza al 16 aprile 2028 presso la ditta Carrozzeria industriale IDEA SRL a Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza. I redditi percepiti (euro 11.700 circa nel 2023 ed euro 18.400 circa nel 2024, cfr. CUD in atti) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale percepisce mensilmente la somma di euro 1600-1800 circa (cfr. buste paga in atti). Il ricorrente, inoltre ha allegato di avere in Italia importanti riferimenti familiari, ovvero la madre e il di lei compagno.
L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana dimostrata sia dalla relativa attestazione prodotta in atti (v. doc. 10 ricorso) sia dallo svolgimento della sua audizione senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché
pagina 4 di 5 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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