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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'IA DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1611 IMU 2014
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1612 IMU 2015
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1613 IMU 2016 - sul ricorso n. 135/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1614 IMU 2017
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1615 IMU 2018
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2019
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1618 IMU 2021
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1617 IMU 2020
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1619 IMU 2022
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1620 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 soc. coop. edif. a.r.l. in l.c.a. ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, aventi ad oggetto il parziale versamento dell'IMU per i periodi di imposta dal 2014 al 2023. Eccepisce la omessa notifica dello schema d'atto e, nel merito, l'errata determinazione della base imponibile per violazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Calenzano e dell'art. 5 d.lgs.
504/1992.
Si è costituito il Comune di Calenzano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Per meglio comprendere i termini della vicenda, occorre premettere che la società ricorrente ha versato l'IMU per i predetti anni di imposta, assumendo quale base imponibile il valore venale dell'area edificabile, fissato in euro 371.000.
Il Comune di Calenzano, invece, non ritiene corretta la base imponibile assunta per il calcolo dell'imposta dovuta, individuandola in euro 1.285.200, risultando tale importo stabilito con la sentenza n. 405 del 29/1/2016 della CTP di Firenze, in relazione ad un precedente contenzioso intercorso tra le medesime parti ed avente ad oggetto l'ICI dovuta per le annualità 2008 e 2011.
Tale importo era stato determinato sulla base di un accordo conciliativo fuori udienza raggiunto tra il Comune
e l'allora organo amministrativo della società, poi non perfezionato per sopraggiunta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'accordo prevedeva una valorizzazione al prezzo di euro/mq 400,00 dell'allora capacità edificatoria totale, pari a mq. 3.213, determinata sulla base del permesso di costruire n.
72/2008, che consentiva la costruzione di complessive n. 40 unità abitative suddivise in 4 blocchi edilizi.
Tale titolo è stato oggetto di variante in corso d'opera, rilasciata in corso di procedura, in data 29.07.2014, con permesso di costruire n. 17/2014, che ha eliminato 12 unità immobiliari (senza, comunque, alcuna rinegoziazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull'intervento).
La modifica della capacità edificatoria, secondo la ricorrente, ha determinato un evidente mutamento del valore venale dell'area, rendendo obsoleto e non più attuale il valore accertato con la sentenza del 2016 della CTP.
Ad avviso del Comune, il valore venale dell'area edificabile deve, invece, essere determinato differenziando due periodi: i) dal 7/3/2014 (data di apertura della procedura) al 11/2/2021 (data di approvazione del nuovo piano operativo comunale), periodo per il quale la base imponibile deve essere determinata in euro 1.115.200, calcolata su una capacità edificatoria (complessiva dei crediti edilizi) di 3.299 mq;
ii) dal 11/2/2021 alla data di cessione del bene, la base imponibile deve essere determinata in euro 371.000, calcolata sulla capacità edificatoria complessiva di 1.855 mq, pari a quella trasferita con il rogito notarile del 24.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che i riuniti ricorsi siano parzialmente fondati e che debbano di conseguenza essere accolti nei limiti che seguono.
Il primo motivo, relativo all'omessa notifica dello schema d'atto, è destituito di fondamento, atteso che lo svolgimento del contraddittorio preventivo risulta dagli atti, ove sono comprovati i numerosi contatti tenutisi tra il funzionario del comune di Calenzano, Nominativo_1 ed il tecnico che rappresentava le ragioni della procedura Geom. Nominativo_2, culminati nella proposta di attribuzione dei valori di cui ai docc. O ed N allegati alle controdeduzioni del RGR. 130/2025, attribuzione che - tra l'altro - ha incontrato l'assenso del suddetto tecnico Nominativo_2.
Venendo al merito - premesso che le parti concordano sulla determinazione in euro 371.000,00 della base imponibile per il periodo dal 11/2/2021 alla data di cessione del bene, tenuto conto della capacità edificatoria complessiva di 1.855 mq, pari a quella trasferita con il rogito notarile del 24.10.2023 - per il periodo precedente, a far data dall'anno di imposta 2014, osserva il Collegio che il valore utilizzato dal Comune quale base imponibile risulta obsoleto e non rappresentativo dell'effettivo valore di mercato, in quanto non considera i mutamenti della situazione di fatto intervenuti, sia in ordine alla riduzione della capacità edificatoria dell'area di cui si discute, sia in ordine all'entità degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione gravanti sull'esecutore dell'intervento. Dunque, il valore venale dell'area non può più essere quello stabilito con la sentenza n. 405 del 29/1/2016 della CTP di Firenze, dovendo piuttosto essere individuato nel valore costituito dal prezzo della compravendita, pari ad euro 731.250, valore che evidentemente è stato ritenuto congruo anche dalla società venditrice, oltre che dal Comune, che lo ha assunto nella domanda subordinata quale base imponibile, già provvedendo al relativo calcolo delle “diverse” e più favorevoli imposte, interessi e sanzioni (doc. U all. alle controdeduzioni: “prospetto rettifica importi”).
L'esito del giudizio costituisce giustificato motivo per compensare tra le parti del spese del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti la Corte determina il valore dell'area in €.731.250,00. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
D'IA DONATO, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1611 IMU 2014
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1612 IMU 2015
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1613 IMU 2016 - sul ricorso n. 135/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1614 IMU 2017
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1615 IMU 2018
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2019
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1618 IMU 2021
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1617 IMU 2020
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1619 IMU 2022
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa Cooperativa Edificatrice A R.l. In Lca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto 12 50041 Calenzano FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1620 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 soc. coop. edif. a.r.l. in l.c.a. ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, aventi ad oggetto il parziale versamento dell'IMU per i periodi di imposta dal 2014 al 2023. Eccepisce la omessa notifica dello schema d'atto e, nel merito, l'errata determinazione della base imponibile per violazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Calenzano e dell'art. 5 d.lgs.
504/1992.
Si è costituito il Comune di Calenzano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Per meglio comprendere i termini della vicenda, occorre premettere che la società ricorrente ha versato l'IMU per i predetti anni di imposta, assumendo quale base imponibile il valore venale dell'area edificabile, fissato in euro 371.000.
Il Comune di Calenzano, invece, non ritiene corretta la base imponibile assunta per il calcolo dell'imposta dovuta, individuandola in euro 1.285.200, risultando tale importo stabilito con la sentenza n. 405 del 29/1/2016 della CTP di Firenze, in relazione ad un precedente contenzioso intercorso tra le medesime parti ed avente ad oggetto l'ICI dovuta per le annualità 2008 e 2011.
Tale importo era stato determinato sulla base di un accordo conciliativo fuori udienza raggiunto tra il Comune
e l'allora organo amministrativo della società, poi non perfezionato per sopraggiunta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'accordo prevedeva una valorizzazione al prezzo di euro/mq 400,00 dell'allora capacità edificatoria totale, pari a mq. 3.213, determinata sulla base del permesso di costruire n.
72/2008, che consentiva la costruzione di complessive n. 40 unità abitative suddivise in 4 blocchi edilizi.
Tale titolo è stato oggetto di variante in corso d'opera, rilasciata in corso di procedura, in data 29.07.2014, con permesso di costruire n. 17/2014, che ha eliminato 12 unità immobiliari (senza, comunque, alcuna rinegoziazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull'intervento).
La modifica della capacità edificatoria, secondo la ricorrente, ha determinato un evidente mutamento del valore venale dell'area, rendendo obsoleto e non più attuale il valore accertato con la sentenza del 2016 della CTP.
Ad avviso del Comune, il valore venale dell'area edificabile deve, invece, essere determinato differenziando due periodi: i) dal 7/3/2014 (data di apertura della procedura) al 11/2/2021 (data di approvazione del nuovo piano operativo comunale), periodo per il quale la base imponibile deve essere determinata in euro 1.115.200, calcolata su una capacità edificatoria (complessiva dei crediti edilizi) di 3.299 mq;
ii) dal 11/2/2021 alla data di cessione del bene, la base imponibile deve essere determinata in euro 371.000, calcolata sulla capacità edificatoria complessiva di 1.855 mq, pari a quella trasferita con il rogito notarile del 24.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio che i riuniti ricorsi siano parzialmente fondati e che debbano di conseguenza essere accolti nei limiti che seguono.
Il primo motivo, relativo all'omessa notifica dello schema d'atto, è destituito di fondamento, atteso che lo svolgimento del contraddittorio preventivo risulta dagli atti, ove sono comprovati i numerosi contatti tenutisi tra il funzionario del comune di Calenzano, Nominativo_1 ed il tecnico che rappresentava le ragioni della procedura Geom. Nominativo_2, culminati nella proposta di attribuzione dei valori di cui ai docc. O ed N allegati alle controdeduzioni del RGR. 130/2025, attribuzione che - tra l'altro - ha incontrato l'assenso del suddetto tecnico Nominativo_2.
Venendo al merito - premesso che le parti concordano sulla determinazione in euro 371.000,00 della base imponibile per il periodo dal 11/2/2021 alla data di cessione del bene, tenuto conto della capacità edificatoria complessiva di 1.855 mq, pari a quella trasferita con il rogito notarile del 24.10.2023 - per il periodo precedente, a far data dall'anno di imposta 2014, osserva il Collegio che il valore utilizzato dal Comune quale base imponibile risulta obsoleto e non rappresentativo dell'effettivo valore di mercato, in quanto non considera i mutamenti della situazione di fatto intervenuti, sia in ordine alla riduzione della capacità edificatoria dell'area di cui si discute, sia in ordine all'entità degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione gravanti sull'esecutore dell'intervento. Dunque, il valore venale dell'area non può più essere quello stabilito con la sentenza n. 405 del 29/1/2016 della CTP di Firenze, dovendo piuttosto essere individuato nel valore costituito dal prezzo della compravendita, pari ad euro 731.250, valore che evidentemente è stato ritenuto congruo anche dalla società venditrice, oltre che dal Comune, che lo ha assunto nella domanda subordinata quale base imponibile, già provvedendo al relativo calcolo delle “diverse” e più favorevoli imposte, interessi e sanzioni (doc. U all. alle controdeduzioni: “prospetto rettifica importi”).
L'esito del giudizio costituisce giustificato motivo per compensare tra le parti del spese del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti la Corte determina il valore dell'area in €.731.250,00. Spese compensate tra le parti.