TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 188
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, e 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della stessa legge

    Il Tribunale ha ritenuto che alcuni atti amministrativi richiesti (titolo di legittimazione) siano accessibili, ma che l'utente sia tenuto a reperirli tramite gli strumenti di pubblicità istituzionale telematica se ne è a conoscenza. Ha inoltre ritenuto che il Comune avrebbe dovuto fornire tale precisazione, ma ciò non inficia l'operato complessivo. L'interesse della ricorrente si concentra sulla documentazione ulteriore concernente l'attività di coltivazione e i dati sulla quantità e qualità del materiale estratto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990

    Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l'istanza di accesso si confronta con la limitazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 195/2005, che esclude l'accesso alle informazioni ambientali se può derivare un pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Ha sottolineato che, in presenza di una causa di esclusione oggettivamente sussistente, è necessario che la parte istante alleghi un interesse alla ostensione particolarmente qualificato e circostanziato. Nel caso di specie, nessun elemento sull'interesse specifico sotteso all'accesso alla documentazione aziendale è stato comunicato al Comune dall'associazione istante, né precisato in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 188
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 188
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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