Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto da
Associazione Lega per l’Ambiente Foligno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mingarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trevi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Luigi LI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio diniego avente ad oggetto la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa inviata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. alla p.a. in data 13 ottobre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trevi e di Luigi LI S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. In data 10 ottobre 2025, l’associazione di protezione ambientale ricorrente ha chiesto al Comune di Trevi l’accesso alla documentazione in suo possesso relativa alla Cava sita in loc. Manciano, Voc. Scoppeto.
1.1. Quanto all’oggetto, vengono indicati, oltre all’autorizzazione n. 25/2017, rilasciata ai sensi dell’art. 8 della l.r. 2/2000 in favore della società odierna controinteressata, ed alla delibera consiliare n. 3/2015, contenente la presupposta ratifica della copianificazione Regione/Provincia Comune, copia “di tutte le perizie giurate presentate ai sensi dell’art. 11 lett f) della Legge Regionale 2/2000”, nonché “dati, e/o documenti contenenti i dati, dei quantitativi annui (espressi in tonnellate) dei materiali estratti dalla cava, qualora già non risultanti dalle perizie giurate depositate”.
1.2. Nell’istanza si precisa altresì che i dati richiesti sono qualificabili come “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) n. 1 e n. 3, del d.lgs. 195/2005.
1.3. E si sottolinea che l’accesso all’informazione ambientale detenuta da un’autorità pubblica è ammesso da parte di “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ma comunque la richiesta è motivata dalla finalità di verificare il rispetto della normativa ambientale da parte dell’impresa.
2. Il Comune di Trevi, dopo aver notificato l’istanza alla società controinteressata ai sensi dell’art. 3, del d.P.R. 184/2006 e ricevuto da essa un’opposizione motivata da esigenze di tutela della riservatezza aziendale, riteneva l’istanza di accesso non meritevole di accoglimento, tanto che nei confronti della stessa si formava il silenzio-diniego.
3. Avverso di esso, nel ricorso vengono dedotti due ordini di censure: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto assoluto di motivazione , nonché violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, e 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della stessa legge ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990 . La ricorrente sostiene che tutta la documentazione richiesta è accessibile, non rientrando in quelli esclusi dall’accesso in base alla normativa richiamata, ed invoca una sentenza a lei favorevole, pronunciata in una analoga controversia dal TAR Toscana, secondo cui “ le quantità estratte dalle singole cave gestite dagli operatori economici attivi nel Comune di Carrara, in virtù di concessione rilasciata dall’Amministrazione comunale per lo sfruttamento economico previa asportazione di una risorsa ambientale limitata e non rinnovabile (suolo), non costituiscono dati sottoposti alla tutela della riservatezza commerciale, poiché non riguardano elementi che caratterizzano l’organizzazione aziendale o produttiva, del lavoro o della commercializzazione del materiale estratto, non consentono l’individuazione dei clienti né dei fornitori; non integrano nel contempo segreti industrial i.” (TAR Toscana, II, n. 748/2025).
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trevi e la società controinteressata.
Il Comune di Trevi ha precisato che larga parte della documentazione oggetto dell’istanza è accessibile tramite il sito istituzionale web dell’ente locale, con la sola esclusione degli atti e documenti che afferiscono direttamente ad aspetti operativi dell’attività dell’impresa controinteressata e ad informazioni a carattere commerciale e/o industriale facenti capo alla stessa.
Entrambe le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dell’istanza di accesso, avente carattere esplorativo, e comunque l’infondatezza delle censure, stante l’effettiva esclusione della documentazione aziendale in ragione della tutela della riservatezza aziendale.
4.1. La ricorrente non ha replicato a dette argomentazioni.
5. Non possono condividersi le eccezioni di inammissibilità del ricorso.
L’oggetto della richiesta di accesso è infatti circostanziato, il che ne esclude il carattere generalizzato o meramente esplorativo.
6. Il ricorso è tuttavia infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. E’ indubbio che alcuni degli atti amministrativi richiesti, concernenti il titolo di legittimazione dell’attività di cava (accordo di copianificazione e autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava), non siano sottratti al diritto di accesso. Peraltro, alla luce dei principi di efficienza e cooperazione nell’attività amministrativa, è del tutto fisiologico che l’utente, qualora sia a conoscenza della loro esistenza, e – come avviene nel caso in esame - sia addirittura in grado di indicarne data di adozione e numero progressivo, sia tenuto ad accedere ad essi tramite lo strumento di pubblicità istituzionale telematica (Albo Pretorio online o sezione Amministrazione Trasparente, nel caso di un Comune) apprestato dall’Amministrazione; diverso sarebbe il caso in cui gli elementi necessari per scaricare dal sito in modo agevole e rapido gli atti non fossero conosciuti o facilmente conoscibili dall’interessato.
6.2. Il Comune di Trevi, alla luce dei canoni di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto fornire all’associazione istante detta precisazione, anziché rimanere del tutto silente. Tale rilievo, tuttavia, non inficia sostanzialmente l’operato del Comune, se si considera che l’interesse della ricorrente, come è stato confermato anche dalla discussione in pubblica udienza, si concentra sulla documentazione allegata a detti atti, o comunque ulteriore, concernente la descrizione dell’attività di coltivazione della cava, ed in particolare sui dati relativi alla quantità e qualità del materiale cavato dalla società controinteressata, che può ragionevolmente supporsi non siano pubblicati nel sito del Comune.
6.3. Occorre al riguardo sottolineare che l’istanza di accesso della ricorrente si confronta con la limitazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 195/2005 nella parte in cui esso esclude l’accesso alle informazioni ambientali nel caso in cui possa derivare un pregiudizio “ alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ” (comma 2, lett. d).
6.4. Il confine tra l’ambito di accesso civico generalizzato, garantito per le informazioni ambientali, e l’ambito coperto dalle esigenze di riservatezza aziendale - rispetto al quale occorre che l’interesse all’accesso sia specificamente declinato affinché l’Amministrazione debba valutare se prevale o meno sulle predette esigenze manifestate dall’operatore economico - è certamente variabile, a seconda del contesto in cui l’accesso viene richiesto, del contenuto delle informazioni ritraibili dalla documentazione e del mercato in cui l’operatore si trova ad operare.
6.5. Tuttavia, nel caso in esame, un simile specifico interesse non risulta comunicato al Comune dall’associazione ricorrente (né, peraltro, è stato precisato in giudizio).
6.6. In questa prospettiva, va sottolineato che la sentenza n. 748/2025, invocata dalla ricorrente, è stata riformata in appello, sulla base, in particolare delle seguenti considerazioni: se “ é indubbiamente vero … che le ipotesi di esclusione del diritto di accesso in materia ambientale devono essere interpretate restrittivamente ... è altrettanto evidente che in presenza di una causa di esclusione oggettivamente sussistente, come accade nel caso di specie, è necessario che la parte istante alleghi un interesse alla ostensione particolarmente qualificato e circostanziato per giustificare, nel giudizio di bilanciamento, la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla esigenza di riservatezza commerciale comprovata. È indubbiamente vero che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2005 attuativo della Direttiva 2003/4/CE “1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, tuttavia, qualora si opponga in sede di contraddittorio procedimentale o in sede giudiziale, una legittima causa di esclusione, ai fini del bilanciamento diventa necessario che l’istante dimostri la consistenza e la specifica rilevanza dell’interesse alla ostensione per consentire a chi detiene le informazioni di ponderare gli interessi in conflitto e, successivamente, al giudice di sindacare la congruità di tale giudizio rispetto al parametro generale di ragionevolezza ” (Cons. Stato, IV, n. 9787/2025).
6.7. La odierna controinteressata sottolinea che con tale sentenza è stato riconosciuto legittimo un diniego di accesso a fronte di un’istanza di accesso che mirava a conoscere “ la produzione di ogni specifica cava ” e quindi “ la forza commerciale delle imprese attive ”, e che la vicenda sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella in esame. Il Collegio osserva che una piena sovrapponibilità non è affatto certa, trattandosi nel caso in esame di un’unica cava e di materiali più diffusi e meno pregiati, e potendosi quindi ipotizzare una diversa incidenza della pubblicazione dei dati sulla riservatezza aziendale. Tuttavia, al fine di escludere che il silenzio diniego sia illegittimo, risulta dirimente che nessun elemento sull’interesse specifico sotteso all’accesso alla documentazione aziendale in questione sia stata comunicato al Comune dall’associazione istante.
7. Quanto alle spese del giudizio, le peculiarità della vicenda conducono a compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI |
IL SEGRETARIO