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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2024, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1570/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del
7/12/2023
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciolina Parte_1
Angelo e Mazza Luigi elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, alla Piazza Bartolomeo Gastaldi 1, giusta delega in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Giustiniani Giovanni, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata- OGGETTO: Appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XI
– Giud. Dott. Crisafulli n. 16158/2017 dep. in data 17/8/2017 nella causa iscritta al RG 72063/2012.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 –bis c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma per sentir accertare il suo diritto Parte_1
al pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore della committente , afferenti la realizzazione di un progetto per la ristrutturazione Parte_1
e realizzazione degli arredi fissi dell' immobile di proprietà della convenuta, sito in
Roma, Via Caposile, determinandoli nell' importo di euro 5.246,67 ex artt. 33-39 d.m.
Giustizia n. 140/2012 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. .
Si costituiva in giudizio la deducendo : 1) che in data 18/07/2012 acquistava Parte_1
un appartamento in Roma alla Via Caposile n.6, e dovendo procedere alla completa ristrutturazione dello stesso decideva, alcuni mesi prima di detta data, di contattare diversi professionisti del settore per la realizzazione di un progetto di massima sulla base del quale, poi, una volta scelto il progetto più confacente alle proprie esigenze ed ai propri gusti, procedere alla effettiva ristrutturazione;
2) che ad ogni professionista contattato veniva specificato che si sarebbe trattata di una sorta di “gara” tra professionisti per cui il professionista sarebbe stato remunerato solo ed esclusivamente nel caso di scelta del progetto di massima;
3) la convenuta contattava quindi oltre alla
, l' arch. , l' arch. arch. , CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
arch. ing. e l' arredatore ed ognuno dei Persona_4 Per_5 Persona_6
predetti professionisti provvedeva alla redazione del progetto iniziale proponendo varianti al progetto, fornendo nominativi per gli eventuali fornitori dei materiali e fornendo idee per aiutare la committente in un campo per lei nuovo e vasto;
4) all'esito la sceglieva il progetto redatto da così da retribuire solo Parte_1 Persona_6
lo stesso;
5)successivamente alla comunicazione del progetto prescelto, alla Parte_1
giungeva una comunicazione da parte di legale della , con la quale le si CP_1
richiedeva il pagamento del compenso per tutta l'opera professionale svolta, relativa al rilievo dell'immobile, alla redazione di più progetti di massima, del progetto per l'impianto elettrico, al posizionamento dei termoarredi e condizionatori e al computo metrico estimativo;
6) a tale missiva replicavano i legali della ribadendo che Parte_1
era stato chiarito a tutti i professionisti che il progetto di massima sarebbe stato compensato solo se prescelto quale il più rispondente alle necessità della committente.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione della pretesa al solo compenso per la redazione del progetto di massima, e ciò in quanto le ulteriori attività non erano state mai commissionate.
La causa veniva istruita con il deposito di documentazione e l'escussione di testi in ordine alle circostanze dell'affidamento dell'incarico e sugli accordi sul compenso.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini di legge per comparse conclusionali e repliche, la causa veniva decisa con sentenza depositata il 17.8.2017 che accoglieva il ricorso e condannava la convenuta al pagamento di € 5.246,67 ed alle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva appello la articolando Parte_1
distinti motivi di censura.
Con il primo motivo si censura la pretesa erronea interpretazione da parte del Tribunale della volontà delle parti ed il travisamento dei fatti quanto alla ritenuta natura gratuita delle prestazioni professionale dedotta da parte convenuta.
Con il secondo motivo si censura l'errata valenza data dal Tribunale alla nozione giuridica di fatto notorio e l'errati uso della presunzione.
Con il terzo motivo ci si duole della errata ricostruzione dei fatti con riguardo alla valutazione delle prove documentali, testimoniali e presuntive. Infine con il quarto motivo si censura la decisione per non aver ritenuto nulla la deposizione di un teste di parte attrice. Conclude quindi parte appellante per una totale riforma della sentenza con rigetto integrale delle domande e con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto integralmente corrisposto in esecuzione della sentenza e con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per violazione dell'art. 345 cpc e nel merito chiedendone il rigetto con condanna alle spese. oooOooo
Tanto premesso deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata sulla ritenuta sussistenza di una prospettazione nuova nella ricostruzione del fatto, ovvero che l'accordo concluso fra le parti fosse riconducibile allo schema di contratto sottoposto a condizione risolutiva determinata dal mancato utilizzo del progetto di massima commissionato, in quanto presceltone altro più confacente alle esigenze della committente. Parte appellata quindi invoca la lesione del principio devolutivo dell'appello inteso come divieto dello ius novorum.
Sostiene a tal fine che nell'originaria citazione, come anche nei successivi scritti difensivi, non era mai fatto riferimento ad un contratto con previsione di prestazione retribuita, ma sottoposto a condizione risolutiva, avendo sempre descritto la fattispecie come una sorta di gara fra vari professionisti per l'elaborazione di progetti di massima con previsione di gratuità, salvo che il progetto specifico non fosse stato prescelto rispetto agli altri.
Orbene sul punto tali affermazioni di parte appellata seppur vere – quanto alla mancata prospettazione in primo grado dello schema giuridico del negozio sottoposto a condizione risolutiva – non determinano ad avviso del Collegio la violazione dell'art. 345 cpc in quanto la questione in fatto resta la medesima, riducendosi la nuova allegazione solo alla riconducibilità della fattispecie concreta al tipo contrattuale astratto ovvero alla sussunzione dell'accordo ad una clausola condizionale risolutiva.
Ed invero a ben vedere l'aver descritto la fattispecie come accordo di inserimento delle prestazioni all'interno di una procedura partecipata ed aperta ad altri professionisti all'esito della quale solo un progetto sarebbe stato scelto e compensato, non differisce sostanzialmente dall'aver inquadrato lo stesso fatto all'interno di un accordo sottoposto a clausola condizionale risolutiva.
Sul punto appare univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la qualificazione giuridica della fattispecie appartenga ai poteri del giudice, nel limite della prospettazione dei medesimi fatti materiali: “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della
qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa
astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte”. Cass. n. 10049/2022. In termini anche Cass. n. 10402/2024: “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto
prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata”.
Applicati tali principi alla fattispecie scrutinata, appare evidente come il fatto materiale posto a fondamento della eccezione di parte convenuta, odierna appellante, resti per dedotto esplicito accordo fra le parti, la compensabilità dell'opera professionale solo se prescelta fra le altre e quindi utilizzata per la realizzazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione.
Semmai la vera valutazione da porsi è in termini di validità della detta clausola condizionale all'esito della analisi delle ragioni che determinano la scelta del committente e se le stesse siano esenti dalle caratteristiche della condizione meramente potestativa. Tale approfondimento concerne tuttavia il merito del primo dei motivi del gravame e si esaminerà in prosieguo. Deduce quindi l'appellante che l'accordo sorgeva a titolo oneroso e prevedeva una clausola condizionale risolutiva, ove il progetto di massima redatto dal professionista non fosse stato poi quello scelto dal committente.
Orbene in disparte le precedenti considerazioni sulla non riconducibilità di tale prospettazione, svolta solo nel presente grado di giudizio, alla violazione del principio dello ius novorum in appello, resta da chiarire la natura della relativa clausola e se la stessa si manifesti o meno in concreto come meramente potestativa e quindi affetta da nullità.
Al riguardo è noto come la legge preveda espressamente ex art, 1355 c.c. solo la nullità della condizione sospensiva meramente potestativa.
Per parte della dottrina la condizione risolutiva meramente potestativa si atteggerebbe come una sorta di mutuo dissenso ex articolo 1372, concordato tra le parti e la cui concreta operatività sarebbe rimessa all'arbitrio di una sola parte o, secondo altra ricostruzione, di un recesso e quindi non ci sarebbe ragione di negarne l'ammissibilità, nei limiti ovviamente di questi istituti.
A tale ricostruzione si contrappone quella che evidenzia anzitutto le profonde diversità tra condizione risolutiva, recesso, e mutuo dissenso. Il mutuo dissenso sopravviene dopo la conclusione del contratto (e non fa parte integrante del regolamento negoziale, come invece avviene per la condizione); quanto al recesso, può essere esercitato solo se il contratto non ha avuto esecuzione, e non è quindi destinato a porre nel nulla l'intero regolamento contrattuale quando già si è avuta la produzione degli effetti. L'inammissibilità della condizione risolutiva meramente potestativa discenderebbe quindi dai principi generali, che impediscono di considerare risolubile un contratto perfetto e che ha già avuto efficace ed esecuzione, e sarà ammissibile negli stessi limiti in cui sono ammessi la revoca e il recesso.
La posizione della stessa giurisprudenza di legittimità non appare chiaramente univoca, laddove tuttavia sembra tracciare il discrimine in relazione alla dipendenza o meno dell'avveramento dalla sola volontà di una delle parti, ma collegandola ad un evento futuro ed incerto e solo se tale evento poi si realizzerà effettivamente: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, requisito comune al termine essenziale e alla clausola risolutiva espressa deve ritenersi l'inadempimento imputabile ad una delle parti. Tale presupposto non si riscontra nella diversa ipotesi in cui l'effetto solutorio sia connesso al mancato ottenimento entro una determinata scadenza temporale di un provvedimento
amministrativo per ragioni non ascrivibili al comportamento dei contraenti, dovendo tale evenienza essere riconducibile alla mancata verificazione di un evento futuro ed incerto
e, conseguentemente, qualificarsi come condizione risolutiva negativa. (Nella specie è
stata qualificata come condizione risolutiva negativa la previsione negoziale secondo la quale il compenso dovuto ad un professionista non sarebbe stato riconosciuto ove le competenti autorità comunali per qualsivoglia motivo, purché non imputabile al committente, non dovessero rilasciare la concessione ovvero la stessa venisse rilasciata
oltre il 30/9/1995) Cass. n. 17181/2008.
Quindi è l'estraneità al comportamento delle parti, di un evento futuro ed incerto a rendere la clausola risolutiva legittima.
Riportando a tali principi l'attuale questione, appare incontestabile, come peraltro stigmatizzato dal Tribunale, la singolarità della fattispecie partecipata a diversi professionisti della redazione di distinti progetti di massima per ristrutturazione di un appartamento, collegando il diritto alla controprestazione alla scelta del committente del progetto più idoneo alle proprie esigenze, tanto più se si considera che tali esigenze seppur di massima, non erano state affatto esplicitate, quantomeno in termini di distribuzione degli ambienti o loro trasformazione. A ben vedere non vi era nemmeno certezza che alfine almeno uno dei progetti venisse prescelto, così rendendo gli accordi quantomeno aleatori, e l'intero schema contrattuale privo di serietà degli intenti, a maggior riprova della natura meramente potestativa della clausola risolutiva.
Sembra quindi più logico e conforme a diritto qualificare la clausola, seppur presente in accordo solo verbale e dimostrabile con prova a carico della parte che voglia avvalersene, come un diritto di recesso o revoca, se non di risoluzione, di un negozio perfezionato, efficace ed eseguito, con incisione quindi sul rapporto e non sull'accordo.
Ma allora la risoluzione del rapporto non potrebbe che conseguire ad un inadempimento rilevante e qualificato che nel caso di specie non è nemmeno previsto e difficilmente ipotizzabile in ragione della natura di obbligazione di mezzi delle prestazioni e della scelta individuale riservata alla committente non ancorata a precisi elementi e/o parametri.
Così chiarita la reale natura del preteso accordo e la nullità della clausola condizionale risolutiva siccome annessa a ad un contratto già perfezionato ed eseguito, appare anche improprio il riferimento di parte appellante, peraltro in aperta contraddizione con la affermazione di non aver mai dedotto la gratuità delle prestazioni, proprio alla giurisprudenza che ne ammette la configurabilità in contratto d'opera professionale.
Tale orientamento viene però riferito parzialmente dall'appellante, in quanto proprio nella sentenza n. 23893/2016 così stabilisce in massima: “Nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento
normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”.
Pertanto chiarito, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, che l'affidamento dell'incarico e la effettuazione dello stesso fossero fatti pacifici fra le parti, resta chiarito che tale onere non sia stato assolto, in ragione della nullità della clausola.
Con il secondo motivo l'appellante censura il riferimento, ritenuto improprio presente in sentenza quanto al concetto di fatto notorio, siccome elemento che travalica lo stesso onere probatorio, e pertanto da applicarsi rigorosamente.
Questa Corte condivide invero la valutazione svolta quanto al notorio siccome circostanziata ove il Tribunale ha riferito la anomalia di quanto dedotto da parte attrice non certo in astratto, ove si conviene che più professionisti possano partecipare ad una procedura di gara per sola progettazione, ove indetta da ente pubblico, essendo peraltro tale procedura normale secondo l'evidenza pubblica, e persino da impresa committente privata che normalmente collega tali inviti ad offrire alla notevole consistenza delle progettazioni ed alla prospettiva di successivo affidamento delle progettazioni esecutive e direzione lavori, laddove appunto appare conforme all'id quod plerumque accidit, che tali procedure non vengano adottate per una committenza di limitato valore, senza nemmeno l'espressa previsione di un obiettivo economico successivo, e che non ritrovano fondamento nella prassi commerciale.
Anche tale motivo pertanto non è quindi meritevole di accoglimento.
Con il terzo motivo parte appellante si duole del manifesto errore del tribunale nella ricostruzione dei fatti causato dalla errata valutazione del materiale probatorio documentale, testimoniale e presuntivo.
Tale motivo si fonda sulla finalizzazione dell'accertamento giudiziale alla ricostruzione degli accordi in termini di negozi sottoposti a condizione risolutiva e pertanto appaiono secondarie le stesse censure svolte alla sentenza per la qualificazione come proposte commerciali di alcuni progetti, poiché provenienti da imprese o professionisti tecnici legati ad imprese, come anche la rilevanza o meno dei rapporti personali o amicali fra committente e professionisti incaricati, in quanto appunto qualificabile, come chiarito nel rigetto del primo motivo, come avente natura meramente potestativa la condizione risolutiva apposta a contratto già perfezionatosi ed eseguito.
Parimenti a dirsi per l'esito stesso contestato della valutazione della prova testimoniale, e circa la attendibilità conferita dal Tribunale solo ai testi di parte attrice, ed in disparte la circostanza che nessuno dei testi della parte convenuta sia stato in grado di asserire con certezza che la diede il proprio assenso alla gratuità della propria prestazione se CP_1
non poi prescelto il suo progetto di massima. Sul punto è infatti la stessa appellante a riferire che il teste Ing. riferì quanto a tale forma di accordo di aver aderito Per_5
per la propria posizione, mentre la teste pur presente ad un incontro fra la Tes_1
e la ha riferito solamente che la prima avesse detto che avrebbe Parte_1 CP_1
pagato solo il progetto prescelto, ma non che la assentisse a tale proposta. CP_1
Quanto alla contestata attendibilità della teste Arch. collaboratrice al Testimone_2
periodo della , che si estende anche come quarto motivo di gravame, e che CP_1
secondo parte appellante aveva interesse all'esito della causa e come tale incapace a deporre ex art. 246 cpc, questo collegio ritiene fuorviante tale lettura data da parte appellante a tale deposizione, essendo chiaro che la valenza di particolare attendibilità conferita dal Tribunale a tale teste rispetto agli atri appare riferita alla circostanza fattuale di essere una stabile collaboratrice dello studio al periodo e quindi di essersi interessata personalmente di alcuni adempimenti, con il rilevato dello stato dei luoghi e non certo ad un interesse economico nella declinazione di interessenza o compartecipazione sui compensi dell'incarico. Semmai la teste è risultata per tale ragione appunto maggiormente attendibile, in quanto in grado di riferire anche sui termini della assunzione dell'incarico,
avendo personalmente assistito a più colloqui fra la committente e l'Arch. , tanto CP_1
da riferire come, in occasione di un incontro, circostanza poi confermata anche dal teste la consultò alcuni differenti disegni progettuali, così da domandarle Tes_3 Parte_1
la se avesse incaricato anche altri professionisti, circostanza negata dalla CP_1
Tale aspetto riferito, e si sottolinea confermato anche dal teste Parte_1 Tes_3
esclude in radice la possibilità di una sussistenza di accordo gratuito e di plurimi incarichi risolutamente condizionati alla scelta finale della committente.
Pertanto anche tale motivo di appello deve essere respinto, avendo peraltro correttamente ritenuto il Tribunale come, nella sostanziale equivalenza delle deposizioni, e gravando l'onere probatorio, per le circostanze precedentemente chiarite, sulla parte che intenda far valere la gratuità dell'accordo, seppur nella censurata rappresentazione di condizione risolutiva meramente potestativa.
Ove invece l'appello può trovare accoglimento, è relativamente alla originaria domanda in subordine relativa alla limitazione delle competenze dovute esclusivamente al solo incarico per una progettazione di massima.
Seppur infatti effettivamente svolti ulteriori adempimenti professionali, da parte dell'Arch. , non vi è prova certa che anche tali ulteriori attività professionali CP_1
fossero state commissionate dalla In tal senso depone anche la testimonianza Parte_1
della teste la quale ha ricondotto il suo riferito esclusivamente in termini Testimone_2
di conferimento del mandato alla redazione di progetto di massima, ove invece per quanto riguarda l'elaborato grafico dell'impianto elettrico , ed il computo metrico, non vi è prova diretta dell'incarico da parte della alla , Infatti sul punto appare Parte_1 CP_1
generica la deposizione ove si limita a riferire “normalmente a quello stadio progettuale gli elaborati dell'impianto elettrico non vengono fatti perché prematuri, nella specie ci
erano stati richiesti espressamente”, senza chiarire quando se contestualmente o successivamente all'incarico della progettazione di massima e soprattutto se tale ampliamento fosse stato richiesto direttamente alla . CP_1 Parimenti a dirsi per il computo metrico estimativo, rispetto al quale la testa ha solo potuto riferire che la stessa lo inviò per E mail a diverse imprese, ma non di aver CP_1
personalmente assistito al conferimento di tale attività professionale ulteriore alla professionista. Per entrambe tali ulteriori attività, come per le altre fatte oggetto di domanda, ciò che rileva infatti non è solo l'effettivo svolgimento della attività, quanto la previa certezza del conferimento dell'incarico, che in specie difetta per le ragioni sopradescritte.
Pertanto sul punto la sentenza deve essere riformata, con limitazione del compenso professionale accertato alla sola attività svolta e commissionata di redazione del progetto di massima, seppur con varianti, pari a euro 3.146,00 a cui segue la condanna della parte appellata alla restituzione della maggior somma ricevuta dalla in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, in ragione di euro 2.100,67 oltre interessi legali dalla notificazione dell' appello al DD .
Attesa la prevalente soccombenza della parte appellante si compensano in ragione di un terzo del totale le spese di lite del doppio grado condannando la medesima a rifondere alla controparte i residui due terzi che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva in conformità dei parametri previsti dal Dm. 55/2014 e successive modificazioni, per le controversie aventi analogo valore complessità media, con espunzione solo per il secondo grado, delle voci relative alla trattazione ed istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16158/2017 dep. il CP_1
17/08/2017 , in parziale accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza, così provvede:
- determina gli onorari dovuti dalla appellante all' Parte_1
appellata nella minor somma di euro € 3.146,00 per Controparte_1
i titoli indicati nella parte motiva , e per l'effetto condanna l' appellata alla restituzione all' appellata della somma di € 2.100,67 oltre CP_1
interessi legali dalla notificazione dell' atto di appello al DD;
-rigetta nel resto l' appello;
-compensa in ragione di 1/3 del totale le spese di lite del doppio grado e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della residua parte che per il primo grado liquida, per la quota di spettanza, in euro
150,00 per esborsi ed euro 3.384,00 per compensi professionali , e quanto al secondo grado in euro 2.030,00, il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30/05/2024.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin