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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5692 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. TORCHIARO DANIELE Parte 1
VIA SANTA CHIARA 6 CORIGLIANO ROSSANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. BERARDI FRANCESCA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.12.2022, Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte 1 proponendo opposizione al precetto notificato in data 25.11.2022, con il quale è stato portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 219/2022 del Tribunale di Castrovillari, emesso il 30.08.2022, notificato il 20.9.2022 e non opposto, munito di formula esecutiva l'11.11.2022, per Euro 4.027,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, nonché spese legali.
Con la presente opposizione, parte ricorrente ha contestato il credito per cui l'opposto ha agito in via esecutiva.
Specificamente, ha dedotto che il credito di cui è causa, relativo allo stipendio di maggio 2022 ed al TFR del resistente, non sarebbe dovuto in quanto l'opposto non avrebbe prestato attività lavorativa per la suddetta mensilità ed in quanto il
TFR per come richiesto - sarebbe il risultato di un mero calcolo di parte.
La ditta ricorrente in opposizione, dunque, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva e dell'inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese di lite.
Controparte 1 contestando l'avversarioSi è costituito in giudizio l'opposto ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, parte resistente ha insistito sulla circostanza per cui il decreto ingiuntivo - che sancisce il credito portato in esecuzione - è stato emesso a fronte del diritto alla percezione della mensilità dovuta per il mese di maggio 2022 e perché fondato su somme certe, liquide ed esigibili. Parimenti, con riferimento al TFR, ha precisato come i conteggi offerti siano rispondenti ai parametri retributivi stabiliti dalla contrattualistica di riferimento e calcolati in conformità
ai criteri di legge ed alla quantità e qualità della prestazione lavorativa espletata, concludendo, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione. ***
In primo luogo, si evidenzia che il presente giudizio si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., per cui non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. quanto al decorso del termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile.
Infatti, le contestazioni avanzate dalla ditta opponente non possono essere sollevate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
eloquente sul punto è, poi,Particolarmente Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, secondo cui: "Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo".
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva
è sancito da un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, dichiarato esecutivo
(con provvedimento dell'11.11.2022). Considerato che i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate da Parte 1 (In proprio ed in qualità di titolare della DI VO DI TI CE) era quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645 c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note allo stesso prima della formazione del titolo esecutivo. Infatti,Parte 1 Parte 1 non allega la sussistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito sorti in data successiva allo spirare del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in cui è cristallizzato il credito di cui è causa, e alla dichiarazione di esecutorietà dello stesso.
In conclusione, dato il tenore dei motivi posti a fondamento della presente opposizione, considerato che il loro esame è precluso in questa sede, secondo quanto argomentato, la stessa va dichiarata inammissibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in applicazione dei valori minimi, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, nonché alla sua natura meramente documentale.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Dichiara inammissibile la proposta opposizione.
' in proprio ed in qualità di titolare della Ditta
- Condanna Parte 1
VO Di RT CE, a rimborsare all'Avv.to Francesca Berardi,
procuratore antistatario, le spese di lite liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. TORCHIARO DANIELE Parte 1
VIA SANTA CHIARA 6 CORIGLIANO ROSSANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. BERARDI FRANCESCA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.12.2022, Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte 1 proponendo opposizione al precetto notificato in data 25.11.2022, con il quale è stato portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 219/2022 del Tribunale di Castrovillari, emesso il 30.08.2022, notificato il 20.9.2022 e non opposto, munito di formula esecutiva l'11.11.2022, per Euro 4.027,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, nonché spese legali.
Con la presente opposizione, parte ricorrente ha contestato il credito per cui l'opposto ha agito in via esecutiva.
Specificamente, ha dedotto che il credito di cui è causa, relativo allo stipendio di maggio 2022 ed al TFR del resistente, non sarebbe dovuto in quanto l'opposto non avrebbe prestato attività lavorativa per la suddetta mensilità ed in quanto il
TFR per come richiesto - sarebbe il risultato di un mero calcolo di parte.
La ditta ricorrente in opposizione, dunque, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva e dell'inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese di lite.
Controparte 1 contestando l'avversarioSi è costituito in giudizio l'opposto ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, parte resistente ha insistito sulla circostanza per cui il decreto ingiuntivo - che sancisce il credito portato in esecuzione - è stato emesso a fronte del diritto alla percezione della mensilità dovuta per il mese di maggio 2022 e perché fondato su somme certe, liquide ed esigibili. Parimenti, con riferimento al TFR, ha precisato come i conteggi offerti siano rispondenti ai parametri retributivi stabiliti dalla contrattualistica di riferimento e calcolati in conformità
ai criteri di legge ed alla quantità e qualità della prestazione lavorativa espletata, concludendo, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione. ***
In primo luogo, si evidenzia che il presente giudizio si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., per cui non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. quanto al decorso del termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile.
Infatti, le contestazioni avanzate dalla ditta opponente non possono essere sollevate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
eloquente sul punto è, poi,Particolarmente Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008, secondo cui: "Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo".
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva
è sancito da un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, dichiarato esecutivo
(con provvedimento dell'11.11.2022). Considerato che i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate da Parte 1 (In proprio ed in qualità di titolare della DI VO DI TI CE) era quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645 c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note allo stesso prima della formazione del titolo esecutivo. Infatti,Parte 1 Parte 1 non allega la sussistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito sorti in data successiva allo spirare del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in cui è cristallizzato il credito di cui è causa, e alla dichiarazione di esecutorietà dello stesso.
In conclusione, dato il tenore dei motivi posti a fondamento della presente opposizione, considerato che il loro esame è precluso in questa sede, secondo quanto argomentato, la stessa va dichiarata inammissibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in applicazione dei valori minimi, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, nonché alla sua natura meramente documentale.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Dichiara inammissibile la proposta opposizione.
' in proprio ed in qualità di titolare della Ditta
- Condanna Parte 1
VO Di RT CE, a rimborsare all'Avv.to Francesca Berardi,
procuratore antistatario, le spese di lite liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO