Articolo 3 della Legge 16 giugno 1997, n. 179
Articolo 2Articolo 4
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25 giugno 1997
Art. 3. 1. L' articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento ). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.
5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.
6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
7. Ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;
f) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;
g) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;
h) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
i) delle modalita' per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12".
2. Sono abrogati gli articoli 7 , 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 549/1993 e' il seguente:
"Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostenze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 8, lettera a), del presente articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa.
5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostenze stesse.
6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente:
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera a);
c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8;
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato;
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
7. Qualora, anche per limitare aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal consorzio obbligatorio di cui all'art. 7. Il consorzio puo' essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente.
8. Ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficenza della pubblica amministrazione;
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto;
f) delle modalita' di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni;
g) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati;
h) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del consorzio di cui all'art. 7;
i) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive".
- Il testo dell'art. 5, commi 1, lettera h), e 2, e' il seguente:
"1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:
a) - g) (omissis).
h) a definire le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le peoducono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalita' di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero.
2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonche' ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h)".
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipline dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
- Il testo dell'art. 130T del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente:
"130T. - I provvedimenti di protezione adottati in virtu' dell'art. 130S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 549/1993 e' il seguente:
"Art. 12 (Etichettatura e informazione del consumatore). - 1. I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: ''Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta''.
2. La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.
3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione.
4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.
6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.
7. E' fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:
a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;
b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;
c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti".
- Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 549/1993 e' il seguente:
"Art. 7 (Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera). - 1. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'art. 6, comma 7, e' istituito il consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonoscera, al quale e' conferita personalita' giuridica. Il consorzio puo' essere articolato a livello regionale e infraregionale.
2. Al consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese che producono le sostanze lesive;
b) le imprese che utilizzano le sostenze lesive per la produzione di beni;
c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualita' di importatori;
d) le imprese che recuperano le sostenze lesive.
3. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive prodotte; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive immesse al consumo; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera d), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive recuperate, Nel caso di imprese che svolgono attivita' inerenti a piu' categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attivita' prevalente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione alle finalita' della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
6. Il consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo.
7. Le imprese partecipanti al consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalita' ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilita' di riconoscere le funzioni di consorzio obbligatorio a consorzi gia' costituiti ed operanti.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1 gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' nominato un comitato di sorveglianza sul consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni.
11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attivita' del consorzio curando che esso provveda all'attivita' di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del Knowhow necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate.
12. All'attivita' del consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attivita' del consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento".
"Art. 8 (Statuto del consorzio). - 1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del consorzio.
2. Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'art. 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.
3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del consorzio".
"Art. 9 (Funzioni del consorzio). - 1. Il consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f)".
Entrata in vigore il 25 giugno 1997