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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1636 del
Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Armando Curcio n. 12, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sottile, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, p.iva.: elettivamente domiciliato in Falcone, Via Nazionale n. 66, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Concetta Triscari Barberi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto -
avente per OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dall'infortunio occorsole il giorno 14/04/2016, ore 20:00 circa, mentre la stessa, dopo essere uscita dalla chiesa, percorreva la Via Duomo in direzione del Municipio, inciampando a causa della presenza, sul manto stradale, di alcuni tozzetti in pietra non ancorati al suolo e cadendo rovinosamente a terra.
Nello specifico, l'attrice ha esposto: che il predetto manto stradale è costituito da tozzetti in pietra ruvida, uniti tra loro con materiale cementizio;
che la citata irregolarità della pavimentazione stradale è idonea ad integrare gli estremi dell'insidia, non essendo da essa conosciuta, né altrimenti visibile, data l'assenza, sul luogo dell'incidente, di qualsivoglia segnalazione;
di aver riportato, a causa del sinistro, delle lesioni fisiche, per le quali era stata trasportata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Milazzo, ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta trimalleolare collo-piede destro con lussazione tibio-tarsica” e ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, dal quale veniva dimessa in data 26/04/2016; di essersi sottoposta, fino al 16/09/2016, ad ulteriori visite specialistiche, esami strumentali e cure farmacologiche;
che, a seguito di visita medico-specialistica eseguita in data 22/01/2020 presso lo studio del dott. specialista in fisiopatologia e fisiokinesiterapia, Persona_1
venivano riscontrati postumi di invalidità permanente nella misura del 13%.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità del
[...] ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c., per le Controparte_2 lesioni riportate a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare l'Ente al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 50.999,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente ed inabilità temporanea, nonché delle spese mediche sostenute.
Con comparsa depositata il 29.07.2021 si è costituito in giudizio il
[...]
contestando integralmente l'atto di costituzione di parte attrice ed Controparte_2 esponendo: che il sinistro si è verificato in un luogo abitualmente percorso dall'attrice e, quindi, conosciuto dalla stessa;
che il luogo era ben illuminato;
che l'odierna attrice aveva omesso colposamente di transitare sul marciapiede;
che, in ogni caso, non potessero ravvisarsi, sul manto stradale, segni di cattiva manutenzione.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'odierno convenuto ha dedotto l'assenza, nel caso di specie, del doppio requisito della “non visibilità oggettiva” e della “non prevedibilità soggettiva” del pericolo e ha chiesto, previo rigetto delle domande di parte attrice, la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
Istruita la causa con l'assunzione della prova ammesse con ordinanza del
23.03.2022 e con c.t.u. medico – legale sulla persona di la causa è stata Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza con la modalità di trattazione “cartolare” di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità del Controparte_2 per le lesioni riportate in occasione del sinistro occorsole in data 14.04.2016,
[...]
qualificando detta responsabilità, alternativamente, in termini di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. o responsabilità per danni da fatto illecito ex art. 2043
c.c.
Prima di esaminare il merito della controversia, pertanto, occorre sussumere i fatti sottoposti al vaglio di questo decidente all'interno della corretta fattispecie giuridica.
Al riguardo, si osserva che, secondo un indirizzo ormai consolidato della
CP_ giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell' per i danni subiti dagli utenti a seguito della cattiva manutenzione dei beni demaniali deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la titolarità di un diritto di proprietà sui predetti beni, ovvero la previsione normativa dell'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli stessi, sono sufficienti ai fini del riconoscimento, in capo all'Ente, di un potere di fatto sulla res, il quale costituisce presupposto per la configurabilità di detto regime di responsabilità.
Ciò posto, è opportuno richiamare i principi di diritto enucleabili dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema in questione: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n.
11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr.
Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016, n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia. La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; Cass. Civ., ord. sez. VI,
09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; Cass. Civ., sez. III,
22/10/2013, n. 23919).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Pertanto, al fine di vagliare la configurabilità, nel caso che ci occupa, della
CP_ responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre, innanzitutto, verificare se sia stata fornita la prova della presenza, sul tratto di strada in prossimità del quale è occorso il sinistro de quo, delle irregolarità del manto stradale allegate da parte attrice, nonché del nesso eziologico tra queste ultime e le lesioni dalla stessa patite.
Orbene, al primo dei suesposti quesiti può essere data risposta affermativa. I testi chiamati a deporre da parte attrice, presenti sul luogo del sinistro, hanno confermato che quest'ultima cadeva a terra a causa della presenza, sulla summenzionata strada, di alcuni tozzetti di pietra non ancorati al suolo.
Le descritte sconnessioni della pavimentazione stradale risultano, inoltre, documentate dalle produzioni fotografiche in atti, dalle quali si evince, peraltro, che l'area circostante è caratterizzata da una superficie complessivamente omogenea.
Si aggiunga, poi, che lo stesso teste di parte convenuta, , il quale Testimone_1
aveva eseguito, in qualità di Ispettore Capo in servizio presso la Polizia Municipale del
Comune di l'accertamento sommario sul luogo del sinistro di cui Controparte_2 al verbale n. prot. 2959/2016, ha confermato l'assenza di marciapiede nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro. Cosicché la modalità di attraversamento del tratto di strada de quo è stata resa necessaria dalla condizione dei luoghi.
Sulla scorta di tali elementi, è possibile ricostruire l'evento dannoso come conseguenza delle irregolarità presenti sul manto stradale in Via Duomo del Comune di non segnalate. Controparte_1
L'esistenza del nesso eziologico tra la caduta e le lesioni, allegata dall'attrice sulla scorta della consulenza di parte a firma del dott. in sede di rilascio del Persona_1
parere medico-legale del 22/01/2020, ha trovato riscontro nell'indagine condotta dal
C.T.U., dott. , Specialista in Ortopedia e Traumatologia, giusta relazione Persona_2 depositata in data 12.04.2023, il quale ha testualmente rappresentato che “L'analisi del nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate, nonché tra l'evento denunciato e i postumi ad oggi residuati, è stata condotta secondo la metodologia medico-legale e analizzando i criteri determinanti che ne attestano la sussistenza. Nella fattispecie il nesso di causalità appare comprovato dalla convergenza univoca dei criteri determinanti: • criterio cronologico: la lesione si è verificata in un ristretto lasso di tempo • continuità sintomatologica: le manifestazioni più eclatanti legate al meccanismo lesivo si sono verificate con un compatibile intervallo di tempo • criterio topografico: la sede del trauma coincide esattamente con quella delle lesioni • criterio dell'efficienza lesiva: pienamente soddisfatto dall'analisi del meccanismo traumatico dell'evento lesivo”.
L'odierno convenuto va, pertanto, ritenuto responsabile del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, nel caso di specie, sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c., pacificamente rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. sez. III, 19/07/2018, n.19218; Cass. Civ., sez. III,
05/02/2013, n.2641).
Ed invero, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 08/05/2008,
n.11227; Cass. Civ., sez. III, 06/07/2006, n.15384); il che è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass. Civ., sez. III, 20/07/2002, n.10641; Cass. Civ., sez. III, 26/04/1994, n.3957).
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Come già osservato in premessa, la Suprema
Corte ha ritenuto che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. anche Cass. Civ., sez. VI, 30/03/2015, n.6425;
Cass. Civ., sez. III, 16/05/2013, n.11946).
Orbene, applicando i superiori principi, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attrice, la quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in questione.
Ed invero, occorre considerare che detto tratto di strada era conosciuto dall'attrice, la quale lo percorreva quotidianamente per raggiungere la propria abitazione, peraltro ubicata a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro.
Tale ultimo fatto, peraltro, può ritenersi pacificamente provato, in quanto non contestato dall'attrice. Inoltre, quest'ultima, nel proprio atto di costituzione in giudizio, ha sottolineato che la porzione di strada percorsa in occasione dell'incidente presenta una forte pendenza.
Tale circostanza, che trova conferma nelle rappresentazioni fotografiche in atti e nel verbale n. prot. 2959/2016, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di
[...]
assume un rilievo significativo nell'ambito della presente controversia, CP_2
poiché le suddescritte condizioni della strada in questione avrebbero dovuto far innalzare la soglia di attenzione dell'attrice, richiedendosi, conseguentemente, alla medesima un grado di diligenza maggiore rispetto a quello che le sarebbe stato richiesto qualora la superficie stradale si fosse presentata pianeggiante.
Tali considerazioni, se pur non valgono, ad avviso della scrivente, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_2 comunque idonee a configurare un concorso colposo dell'attrice, equitativamente determinato in misura pari al 50%, nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Accertata, quindi, la responsabilità concorrente del convenuto ex art. CP_2
2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso (pari al 50%), i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
In punto di danno, fermo il principio in forza del quale la consulenza di parte ha natura di difesa e non assume valore probatorio autonomo, è stata disposta ed espletata una consulenza medico-legale, fondata sull'esame del periziando e sulla documentazione medica in atti, analitica e ben motivata, le cui conclusioni possono recepirsi ai fini della decisione.
Il C.T.U. ha verificato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni dedotte dall'attrice e ha concluso che il sinistro ha provocato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 60 al 25%, oltre a “postumi di frattura-lussazione trimalleolare collo-piede dx trattata con mezzi di sintesi e con residua limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di
½ ; Flebo-linfopatia arto inferiori dx con lieve edema regredibile mediante adeguata elastocompressione e sfumata discromia cutanea;
esiti cicatriziali multipli alla caviglia dx con pregiudizio estetico lieve”, determinati per una percentuale di invalidità permanente pari all'11%, che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute. È bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo
Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa e si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari, operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri coincidono con i valori espressi dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, alle quali la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. Civ., sez. III, 15/10/2015,
n.20895).
In ordine al quantum, avuto come riferimento il punto base I.T.T., stimato in €
115,00, da rapportare poi al grado di invalidità, assoluta o parziale, accertata nel caso in esame, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, va calcolato:
l'importo di € 3.450,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta per giorni 30;
l'importo di € 1.293,75 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per giorni
15; l'importo di € 2.300,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 40; l'importo di € 1.725,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 60, per un totale di 8.768,75.
Per l'invalidità permanente, da riconoscersi nella misura percentuale dell'11% in un soggetto di anni 63 all'epoca del sinistro va liquidato l'importo di € 2.732,57.
La somma complessiva così determinata, pari ad € 11.501,32, deve essere poi dimidiata e liquidata per complessivi € 5.750,66, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Detta somma non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali.
Tuttavia, al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Civ., SS.UU., 17 febbraio 1995 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.
Non si individuano altre significative voci di danno e, segnatamente, quanto alla chiesta personalizzazione del danno vale ciò che sopra si è detto sull'unicità del danno non patrimoniale;
mentre non si individuano, né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termini di specifica sofferenza soggettiva, né in termini di lesione di altri beni protetti.
Le spese mediche sostenute dall'odierna attrice sono ritenute congrue e pertinenti rispetto ai fatti di causa per la somma di € 530,87 sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta, cui va l'aggiunto l'importo di € 30,00 per esame rx caviglia effettuato in data 13/03/2023 su prescrizione del C.T.U, per complessivi € 560,87.
Dalle anzidette spese vanno espunte quelle riprodotte sugli scontrini rilasciati da
, in quanto gli stessi non recano alcuna indicazione Controparte_4
della tipologia di farmaco acquistato, con conseguente impossibilità di accertarne la funzionalità alle specifiche esigenze di cura dell'odierna attrice per le lesioni riportate nel sinistro oggetto della presente controversia.
Il superiore importo, poi, va ridotto della metà in ragione della pari responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro, con liquidazione in favore dell'attrice della somma di € 280,44, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Con riguardo alle spese processuali e tenuto conto dell'esito del giudizio, atteso che nella nozione di soccombenza reciproca (che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), rientra anche l'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr Cass. Civ., sez. VI, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Civ., sez. III, 21/10/2009,
n. 22381), ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di metà, mentre l'altra metà va posta a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia secondo il criterio del decisum (cfr. Cass. Civ., sez. III, del 22/03/2022, n. 9237) e all'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di parte attrice, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1636/2020 R.G., così provvede:
- dichiara la responsabilità del per il sinistro Controparte_2
occorso a il 14.04.2016 nella misura del 50%; Parte_1
- condanna il al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 5.750,66, oltre interessi al tasso Parte_1
legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo;
- condanna il al rimborso delle spese mediche Controparte_2 sostenute da che liquida in € 280,44, oltre interessi dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione della metà delle Controparte_2
spese processuali sostenute da che liquida – già compensate per metà - Parte_1 in € 272,50 per spese vive e € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di e del Parte_1 [...]
nella misura di metà ciascuno. Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1636 del
Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Armando Curcio n. 12, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sottile, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, p.iva.: elettivamente domiciliato in Falcone, Via Nazionale n. 66, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Concetta Triscari Barberi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuto -
avente per OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dall'infortunio occorsole il giorno 14/04/2016, ore 20:00 circa, mentre la stessa, dopo essere uscita dalla chiesa, percorreva la Via Duomo in direzione del Municipio, inciampando a causa della presenza, sul manto stradale, di alcuni tozzetti in pietra non ancorati al suolo e cadendo rovinosamente a terra.
Nello specifico, l'attrice ha esposto: che il predetto manto stradale è costituito da tozzetti in pietra ruvida, uniti tra loro con materiale cementizio;
che la citata irregolarità della pavimentazione stradale è idonea ad integrare gli estremi dell'insidia, non essendo da essa conosciuta, né altrimenti visibile, data l'assenza, sul luogo dell'incidente, di qualsivoglia segnalazione;
di aver riportato, a causa del sinistro, delle lesioni fisiche, per le quali era stata trasportata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Milazzo, ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta trimalleolare collo-piede destro con lussazione tibio-tarsica” e ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di ortopedia del medesimo nosocomio, dal quale veniva dimessa in data 26/04/2016; di essersi sottoposta, fino al 16/09/2016, ad ulteriori visite specialistiche, esami strumentali e cure farmacologiche;
che, a seguito di visita medico-specialistica eseguita in data 22/01/2020 presso lo studio del dott. specialista in fisiopatologia e fisiokinesiterapia, Persona_1
venivano riscontrati postumi di invalidità permanente nella misura del 13%.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità del
[...] ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c., per le Controparte_2 lesioni riportate a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto, di condannare l'Ente al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 50.999,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente ed inabilità temporanea, nonché delle spese mediche sostenute.
Con comparsa depositata il 29.07.2021 si è costituito in giudizio il
[...]
contestando integralmente l'atto di costituzione di parte attrice ed Controparte_2 esponendo: che il sinistro si è verificato in un luogo abitualmente percorso dall'attrice e, quindi, conosciuto dalla stessa;
che il luogo era ben illuminato;
che l'odierna attrice aveva omesso colposamente di transitare sul marciapiede;
che, in ogni caso, non potessero ravvisarsi, sul manto stradale, segni di cattiva manutenzione.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'odierno convenuto ha dedotto l'assenza, nel caso di specie, del doppio requisito della “non visibilità oggettiva” e della “non prevedibilità soggettiva” del pericolo e ha chiesto, previo rigetto delle domande di parte attrice, la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
Istruita la causa con l'assunzione della prova ammesse con ordinanza del
23.03.2022 e con c.t.u. medico – legale sulla persona di la causa è stata Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza con la modalità di trattazione “cartolare” di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità del Controparte_2 per le lesioni riportate in occasione del sinistro occorsole in data 14.04.2016,
[...]
qualificando detta responsabilità, alternativamente, in termini di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. o responsabilità per danni da fatto illecito ex art. 2043
c.c.
Prima di esaminare il merito della controversia, pertanto, occorre sussumere i fatti sottoposti al vaglio di questo decidente all'interno della corretta fattispecie giuridica.
Al riguardo, si osserva che, secondo un indirizzo ormai consolidato della
CP_ giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell' per i danni subiti dagli utenti a seguito della cattiva manutenzione dei beni demaniali deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la titolarità di un diritto di proprietà sui predetti beni, ovvero la previsione normativa dell'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli stessi, sono sufficienti ai fini del riconoscimento, in capo all'Ente, di un potere di fatto sulla res, il quale costituisce presupposto per la configurabilità di detto regime di responsabilità.
Ciò posto, è opportuno richiamare i principi di diritto enucleabili dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema in questione: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n.
11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr.
Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016, n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia. La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; Cass. Civ., ord. sez. VI,
09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930; Cass. Civ., sez. III,
22/10/2013, n. 23919).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Pertanto, al fine di vagliare la configurabilità, nel caso che ci occupa, della
CP_ responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre, innanzitutto, verificare se sia stata fornita la prova della presenza, sul tratto di strada in prossimità del quale è occorso il sinistro de quo, delle irregolarità del manto stradale allegate da parte attrice, nonché del nesso eziologico tra queste ultime e le lesioni dalla stessa patite.
Orbene, al primo dei suesposti quesiti può essere data risposta affermativa. I testi chiamati a deporre da parte attrice, presenti sul luogo del sinistro, hanno confermato che quest'ultima cadeva a terra a causa della presenza, sulla summenzionata strada, di alcuni tozzetti di pietra non ancorati al suolo.
Le descritte sconnessioni della pavimentazione stradale risultano, inoltre, documentate dalle produzioni fotografiche in atti, dalle quali si evince, peraltro, che l'area circostante è caratterizzata da una superficie complessivamente omogenea.
Si aggiunga, poi, che lo stesso teste di parte convenuta, , il quale Testimone_1
aveva eseguito, in qualità di Ispettore Capo in servizio presso la Polizia Municipale del
Comune di l'accertamento sommario sul luogo del sinistro di cui Controparte_2 al verbale n. prot. 2959/2016, ha confermato l'assenza di marciapiede nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro. Cosicché la modalità di attraversamento del tratto di strada de quo è stata resa necessaria dalla condizione dei luoghi.
Sulla scorta di tali elementi, è possibile ricostruire l'evento dannoso come conseguenza delle irregolarità presenti sul manto stradale in Via Duomo del Comune di non segnalate. Controparte_1
L'esistenza del nesso eziologico tra la caduta e le lesioni, allegata dall'attrice sulla scorta della consulenza di parte a firma del dott. in sede di rilascio del Persona_1
parere medico-legale del 22/01/2020, ha trovato riscontro nell'indagine condotta dal
C.T.U., dott. , Specialista in Ortopedia e Traumatologia, giusta relazione Persona_2 depositata in data 12.04.2023, il quale ha testualmente rappresentato che “L'analisi del nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate, nonché tra l'evento denunciato e i postumi ad oggi residuati, è stata condotta secondo la metodologia medico-legale e analizzando i criteri determinanti che ne attestano la sussistenza. Nella fattispecie il nesso di causalità appare comprovato dalla convergenza univoca dei criteri determinanti: • criterio cronologico: la lesione si è verificata in un ristretto lasso di tempo • continuità sintomatologica: le manifestazioni più eclatanti legate al meccanismo lesivo si sono verificate con un compatibile intervallo di tempo • criterio topografico: la sede del trauma coincide esattamente con quella delle lesioni • criterio dell'efficienza lesiva: pienamente soddisfatto dall'analisi del meccanismo traumatico dell'evento lesivo”.
L'odierno convenuto va, pertanto, ritenuto responsabile del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, nel caso di specie, sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c., pacificamente rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. sez. III, 19/07/2018, n.19218; Cass. Civ., sez. III,
05/02/2013, n.2641).
Ed invero, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 08/05/2008,
n.11227; Cass. Civ., sez. III, 06/07/2006, n.15384); il che è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass. Civ., sez. III, 20/07/2002, n.10641; Cass. Civ., sez. III, 26/04/1994, n.3957).
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Come già osservato in premessa, la Suprema
Corte ha ritenuto che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. anche Cass. Civ., sez. VI, 30/03/2015, n.6425;
Cass. Civ., sez. III, 16/05/2013, n.11946).
Orbene, applicando i superiori principi, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attrice, la quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in questione.
Ed invero, occorre considerare che detto tratto di strada era conosciuto dall'attrice, la quale lo percorreva quotidianamente per raggiungere la propria abitazione, peraltro ubicata a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro.
Tale ultimo fatto, peraltro, può ritenersi pacificamente provato, in quanto non contestato dall'attrice. Inoltre, quest'ultima, nel proprio atto di costituzione in giudizio, ha sottolineato che la porzione di strada percorsa in occasione dell'incidente presenta una forte pendenza.
Tale circostanza, che trova conferma nelle rappresentazioni fotografiche in atti e nel verbale n. prot. 2959/2016, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di
[...]
assume un rilievo significativo nell'ambito della presente controversia, CP_2
poiché le suddescritte condizioni della strada in questione avrebbero dovuto far innalzare la soglia di attenzione dell'attrice, richiedendosi, conseguentemente, alla medesima un grado di diligenza maggiore rispetto a quello che le sarebbe stato richiesto qualora la superficie stradale si fosse presentata pianeggiante.
Tali considerazioni, se pur non valgono, ad avviso della scrivente, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_2 comunque idonee a configurare un concorso colposo dell'attrice, equitativamente determinato in misura pari al 50%, nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Accertata, quindi, la responsabilità concorrente del convenuto ex art. CP_2
2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso (pari al 50%), i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
In punto di danno, fermo il principio in forza del quale la consulenza di parte ha natura di difesa e non assume valore probatorio autonomo, è stata disposta ed espletata una consulenza medico-legale, fondata sull'esame del periziando e sulla documentazione medica in atti, analitica e ben motivata, le cui conclusioni possono recepirsi ai fini della decisione.
Il C.T.U. ha verificato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni dedotte dall'attrice e ha concluso che il sinistro ha provocato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 60 al 25%, oltre a “postumi di frattura-lussazione trimalleolare collo-piede dx trattata con mezzi di sintesi e con residua limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di
½ ; Flebo-linfopatia arto inferiori dx con lieve edema regredibile mediante adeguata elastocompressione e sfumata discromia cutanea;
esiti cicatriziali multipli alla caviglia dx con pregiudizio estetico lieve”, determinati per una percentuale di invalidità permanente pari all'11%, che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute. È bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo
Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. Civ., SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa e si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari, operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri coincidono con i valori espressi dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, alle quali la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. Civ., sez. III, 15/10/2015,
n.20895).
In ordine al quantum, avuto come riferimento il punto base I.T.T., stimato in €
115,00, da rapportare poi al grado di invalidità, assoluta o parziale, accertata nel caso in esame, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, va calcolato:
l'importo di € 3.450,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta per giorni 30;
l'importo di € 1.293,75 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per giorni
15; l'importo di € 2.300,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 40; l'importo di € 1.725,00 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 60, per un totale di 8.768,75.
Per l'invalidità permanente, da riconoscersi nella misura percentuale dell'11% in un soggetto di anni 63 all'epoca del sinistro va liquidato l'importo di € 2.732,57.
La somma complessiva così determinata, pari ad € 11.501,32, deve essere poi dimidiata e liquidata per complessivi € 5.750,66, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Detta somma non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali.
Tuttavia, al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Civ., SS.UU., 17 febbraio 1995 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.
Non si individuano altre significative voci di danno e, segnatamente, quanto alla chiesta personalizzazione del danno vale ciò che sopra si è detto sull'unicità del danno non patrimoniale;
mentre non si individuano, né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termini di specifica sofferenza soggettiva, né in termini di lesione di altri beni protetti.
Le spese mediche sostenute dall'odierna attrice sono ritenute congrue e pertinenti rispetto ai fatti di causa per la somma di € 530,87 sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta, cui va l'aggiunto l'importo di € 30,00 per esame rx caviglia effettuato in data 13/03/2023 su prescrizione del C.T.U, per complessivi € 560,87.
Dalle anzidette spese vanno espunte quelle riprodotte sugli scontrini rilasciati da
, in quanto gli stessi non recano alcuna indicazione Controparte_4
della tipologia di farmaco acquistato, con conseguente impossibilità di accertarne la funzionalità alle specifiche esigenze di cura dell'odierna attrice per le lesioni riportate nel sinistro oggetto della presente controversia.
Il superiore importo, poi, va ridotto della metà in ragione della pari responsabilità concorsuale delle parti nella causazione del sinistro, con liquidazione in favore dell'attrice della somma di € 280,44, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Con riguardo alle spese processuali e tenuto conto dell'esito del giudizio, atteso che nella nozione di soccombenza reciproca (che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), rientra anche l'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr Cass. Civ., sez. VI, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Civ., sez. III, 21/10/2009,
n. 22381), ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di metà, mentre l'altra metà va posta a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia secondo il criterio del decisum (cfr. Cass. Civ., sez. III, del 22/03/2022, n. 9237) e all'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di parte attrice, il quale ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1636/2020 R.G., così provvede:
- dichiara la responsabilità del per il sinistro Controparte_2
occorso a il 14.04.2016 nella misura del 50%; Parte_1
- condanna il al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 5.750,66, oltre interessi al tasso Parte_1
legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo;
- condanna il al rimborso delle spese mediche Controparte_2 sostenute da che liquida in € 280,44, oltre interessi dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
- condanna il alla rifusione della metà delle Controparte_2
spese processuali sostenute da che liquida – già compensate per metà - Parte_1 in € 272,50 per spese vive e € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di e del Parte_1 [...]
nella misura di metà ciascuno. Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile