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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 490 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità – assegno invalidità L.118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “il sig. ha una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanità emanato il 5 febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. febbraio 1992, suppl. ord. n.43. Lo stesso non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 11.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità – assegno invalidità L.118/71
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “il sig. ha una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanità emanato il 5 febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. febbraio 1992, suppl. ord. n.43. Lo stesso non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 11.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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