Art. 1.
Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 , convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 , possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 , convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 , possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.