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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1361 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1361 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: ta a RIMINI (RN) il 08/11/1955 (C.F. Parte_1 ell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 inio dell'Avv. DE CARLO MARIATERESA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 08/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 23/12/1976 in
Pescara, trascritto agli atti di matrimonio del detto Comune al n. 13, P. 2, S. A Uff 1, anno 1977;
B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile ai sensi del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
C) Dichiarare che la SI.ra perde il cognome che aveva acquisito per effetto Parte_1 Parte_2
del matrimonio;
D) Dichiarare che le parti hanno già regolato ogni rapporto economico patrimoniale sorto in dipendenza ed in costanza di matrimonio e pertanto dichiarare che le stesse sono economicamente indipendenti e autosufficienti e che nulla devono l'un l'altra a qualunque titolo e/o ragione;
Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 23.12.1976 in Pescara (PE) Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara (PE) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 1976 );
c) spese come da accordi.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1361 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: ta a RIMINI (RN) il 08/11/1955 (C.F. Parte_1 ell'Avv. BARTOLOMEI SAVERIO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 inio dell'Avv. DE CARLO MARIATERESA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 08/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 23/12/1976 in
Pescara, trascritto agli atti di matrimonio del detto Comune al n. 13, P. 2, S. A Uff 1, anno 1977;
B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile ai sensi del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
C) Dichiarare che la SI.ra perde il cognome che aveva acquisito per effetto Parte_1 Parte_2
del matrimonio;
D) Dichiarare che le parti hanno già regolato ogni rapporto economico patrimoniale sorto in dipendenza ed in costanza di matrimonio e pertanto dichiarare che le stesse sono economicamente indipendenti e autosufficienti e che nulla devono l'un l'altra a qualunque titolo e/o ragione;
Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 23.12.1976 in Pescara (PE) Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara (PE) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 1976 );
c) spese come da accordi.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3