Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°611 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via Savona n. 97, presso lo studio dell'avv. Davide Rizzi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, all'avv. Greta Maria Rubino, giusta procura in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. Controparte_1
– P.IVA , in persona del C.F._2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Legnano (MI), via A. Agosti n. 15, presso lo studio dell'avv. Rossella
Gasparini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
Motivi della Decisione
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Con ricorso depositato in data 27/01/2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'impresa Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale di accertarne la responsabilità
[...]
contrattuale considerata la mancata ultimazione delle opere appaltate e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter-partes ex art 1454 c.c., ovvero in subordine ex art. 1453 comma
1 c.c., e la condanna della convenuta alla “restituzione della somma di euro 3.700,00= a titolo di opere non eseguite;
2) al risarcimento del danno di cui ai vizi e difetti riscontrati nella perizia a firma Geom. quantificati in euro 5.449,50= 3) al risarcimento del danno Per_1
annesso e connesso alla inadempimento, inteso sia quale danno emergente che lucro cessante, nella misura ritenuta di giustizia e non inferiore ad euro 25.000,00= per come documentato in atti e da liquidarsi altresì d'ufficio secondo equità”.
Con memoria del 06/04/2024 si costituiva in giudizio l'impresa
, la quale, in via preliminare, Controparte_1
chiedeva di chiamare in causa la società assicuratrice e CP_2
di autorizzare l'estensione del contraddittorio nei confronti di
[...]
in persona dell'omonimo titolare, quale impresa CP_3
subappaltatrice dei lavori affinché tali terzi chiamati garantiscano e manlevino la per la denegata ipotesi di riconoscimento CP_1
di alcuna sua responsabilità nei fatti di causa. Nel merito, contestava l'avversa pretesa, considerata la regolare esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata e, dunque, “l'estraneità dell'impresa individuale avendo la stessa regolarmente adempiuto agli obblighi CP_1
contrattuali per i motivi di cui in narrativa”, pur riconoscendo che “la non si è mai voluta sottrarre alla restituzione della CP_1
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somma di € 2.156,00, e ci si riserva di produrre la contabile di pagamento della predetta somma in prima udienza”.
All'udienza successiva, parte attrice chiedeva emettersi ordinanza di condanna ex art.186 ter c.p.c. nei confronti della convenuta per la somma di €2.156,00.
Emessa ordinanza di condanna ex art. 186 ter c.p.c., differita la prima udienza di comparizione e autorizzata la sola chiamata in causa di si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice CP_2
contestando l'operatività della polizza, oltre al ritardo nella denuncia del sinistro, con conseguente violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c.
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata ante causam, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/03/2025 ove, rassegnate le conclusioni e discussa oralmente la lite, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 25-
29/07/20222 tra e , Parte_1 Controparte_1
di un contratto di appalto allo scopo di eseguire opere edili di ristrutturazione e rifacimento dei bagni per il prezzo complessivo di
€19.600,00 oltre IVA, con uno sconto immediato in fattura del 50%, per un costo complessivo a carico del committente pari ad €9.800,00 oltre IVA (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al
10/11/2022, decorrente dalla “2° settimana di ottobre 2022 DA
CONCORDARE CON IL COMMITTENTE” (art. 6 del contratto di appalto, all. sub doc. 4 al fascicolo di parte ricorrente)
Riferisce l'attore che nel corso del rapporto “la resistente disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali ed in ragione del
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perdurante inadempimento, il Signor si vedeva costretto a Pt_1
rivolgersi alla Scrivente difesa , al fine in primis di diffidare la
Impresa al completamento delle opere , come da diffida ex art. 1454
c.c. che si allega quale doc. 5 o, in caso contrario, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto”. Riferisce inoltre che la resistente “… provvedeva ad emettere … fatture … per un importo complessivo pari ad Euro 12.936,00= (IVA INCLUSA), già interamente corrisposto dal Signor anteriormente alla Pt_1
esecuzione delle opere, e di gran lunga superiore a quanto pattuito che di contra era pari ad Euro 10.780,00= (ossia Euro 9.800,00= oltre
IVA)” e che, “accortasi dell'errore … provvedeva fiscalmente a stornarle mediante emissione delle seguenti note di credito, che si allegano quale doc. 7, a cui non seguì la restituzione del denaro al
Signo . Pt_1
peraltro, contestava alla convenuta l'abbandono Parte_1
del cantiere e la presenza di vizi e difetti dell'opera parzialmente realizzata e introduceva un procedimento per a.t.p. - svoltosi nella contumacia di – con cui chiedeva, tra l'altro, la CP_1
quantificazione delle opere eseguite.
Il consulente tecnico depositava la consulenza tecnica nella quale quantificava in €6.100,00 il valore delle opere realizzate e confermava
“il mancato completamento delle opere”, oltre alla presenza di “vizi e difetti e la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori effettivamente eseguiti”, con un costo di ripristino di €5.449,50.
C-TR replica:
- che, nel corso del rapporto, la committenza “si recava in cantiere tutti i giorni per verificare l'andamento e l'esecuzione dei lavori, e … non ha mai sollevato alcuna problematica né contestazione
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in merito ai lavori e alle tempistiche, provvedendo puntualmente al pagamento delle fatture che venivano emesse”;
- che “In data 01/02/2023 il sig. come da accordi, (Doc. Pt_1
9), si recava in cantiere per visionare nuovamente il materiale e concordare il verso di posa delle piastrelle, e anche in tale occasione nulla veniva eccepito e/o contestato”;
- che “il successivo 03/02/2023, in corso d'opera, e del tutto inaspettatamente, parte resistente riceveva diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. dal legale del sig , a cui rispondeva “In pari data, il Pt_1
sig. … precisando che la prosecuzione dei lavori era già stata CP_1
programmata per l'/8/02/2023, come da accordi con la ditta subappaltatrice e il sig. e che il ritardo era dovuto alle Pt_1
tempistiche di consegna del materiale scelto dallo stess;
Pt_1
- che “In data 08/02/2023 il ricorrente si recava nuovamente in cantiere e, dopo aver visionato ancora una volta le piastrelle ed il mosaico, ne autorizzava la posa nel verso già concordato. Durante detto sopralluogo il subappaltatore comunicava che i lavori di posa delle piastrelle sarebbero terminati entro una settimana e, pertanto, si sarebbe potuto procedere con il posizionamento dei sanitari e dei mobili, (cfr. doc. 9 fascicolo di parte resistente)”;
- che, alla data del 12/02/2023, la posa delle piastrelle era terminata, ma “del tutto inaspettatamente … In data 24/02/2024 i legali comunicavano l'intervenuta risoluzione contrattuale diffidando l dall'accedere all'immobile”; CP_1
- di avere correttamente eseguito l'opera commissionatale e che
“contrariamente a quanto indicato nell'allegata perizia, tutto il materiale utilizzato e posato corrisponde a quello indicato nel
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preventivo datato 25/07/2022, e come precisato nello stesso, (cfr. pag.
14 doc. 2 fascicolo di parte resistente) …”;
- che a fronte della sospensione dei lavori riconducibile alla volontà della committente non sussisteva alcun inadempimento imputabile a tale da giustificare la di risoluzione del CP_1
contratto.
***
Così descritti i termini della controversia, va evidenziato che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454
c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 22542/2019).
Ebbene, nella specie, pur essendo dimostrata, entro i limiti sopra precisati, la sospensione delle opere commissionate, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di risoluzione svolta dal committente, tanto ex art. 1454 c.c. quanto ex art. 1453 c.c.
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Invero, l'attore non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, anzitutto perché le parti non hanno convenuto un termine essenziale per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate (v. art. 6 del contratto: “L'Appaltatore, s'impegna a consegnare le opere nei termini concordati con il committente. Data inizio lavori: 2° settimana di ottobre 2022 DA CONCORDARE
CON IL COMMITTENTE Data di fine lavori: 10 novembre 2022”).
Inoltre, parte attrice ha dedotto del tutto genericamente – e peraltro solo nel presente giudizio – il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) della data di inizio lavori, né dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato;
sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'impresa convenuta, tutta la vicenda inerente al ritardo nell'esecuzione dei lavori. Invero, in materia contrattuale,
l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., qualora si traduca in un inadempimento di non scarsa importanza ovvero se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr.
Cass. 5 giugno 2018, n. 14409) . Nel caso di specie, tuttavia, anche alla luce dello scambio di mail tra contraenti, non risulta dimostrata l'importanza per l'attore di avere a disposizione l'immobile nel termine originariamente stabilito del 15/06/2010.
È rimasto indimostrato quanto dedotto da parte attrice in ordine al colpevole abbandono del cantiere da parte della convenuta. Sebbene il ricorrente avesse intimato per iscritto la resistente all'adempimento
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del contratto di appalto nel termine di 15 giorni (cfr. diffida del
3/02/2023, all. sub doc. 3 al fascicolo di parte ricorrente), risulta per tabulas, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, che in data 08/02/2025 i lavori proseguivano con la posa delle piastrelle e del mosaico e che, ciononostante, il successivo 24/02/2023 fu il committente a comunicare via mail che il contratto d'appalto doveva ritenersi risolto per inadempimento dell'impresa appaltatrice (v. all. sub doc. 10 al fasc. del ricorrente).
A tanto si aggiunga che l'attore non ha contestato quanto affermato dalla convenuta in ordine al fatto che “la prosecuzione dei lavori era già stata programmata per l'/8/02/2023, come da accordi con la ditta subappaltatrice e il sig … che il ritardo era dovuto Pt_1
alle tempistiche di consegna del materiale scelto dallo stesso Pt_1
e che “Alla data del 12/02/2023 la posa delle piastrelle era terminata, ma del tutto inaspettatamente il sig. interrompeva la Pt_1
prosecuzione dei lavori. Si evidenzia che anche in tale lasso di tempo
(08/02 – 12/02) il ricorrente si recava in cantiere tutti i giorni, per cui ben avrebbe potuto interrompere i lavori e/o contestarli se la posa e/o il materiale non andavano bene”.
Devesi rammentare, al riguardo, che la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (cfr., tra le tante,
Cass. 761/2002, in motivazione;
Cass. 5356/2009; Cass. 12904/2015).
Trattandosi di un fatto comune alle parti (cfr. Cass. 26042/2020), gravava l'onere di analitica contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., sull'attore, il quale invece nulla ha dedotto sul punto, non avendo
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domandato l'assegnazione dei termini per il deposito delle memori istruttorie, ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., né ha ritenuto di articolare prova orale su tali circostanze.
Non sono documentate contestazioni da parte della committenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto fino agli eventi che hanno dato luogo alla risoluzione, né risulta che il abbia messo Pt_1
l'appaltatrice nella condizione di eseguire le correzioni necessarie alla rimozione dei difetti riscontrati in sede di sopralluogo del perito da loro incaricato (geom. ), “avvenuto in data 1 marzo 2023”, e CP_4
che quest'ultima abbia omesso l'adempimento o si sia rifiutata, atteso che non è stato prodotto il verbale del citato sopralluogo del
1°/03/2023.
È senz'altro da escludere, quindi, che possano assumere rilievo i vizi derivanti dal mancato completamento delle opere di ristrutturazione, come rilevati anche in sede di c.t.u., atteso che, dalla documentazione in atti emerge anche che l'appaltatrice si è resa disponibile all'ultimazione delle opere e alla rimozione dei difetti riscontrati dalla committenza, laddove invece fu la stessa committenza ad aver interrotto il rapporto con la controparte a causa dei ritardi e degli inadempimenti a lei asseritamente imputabili.
Quanto, poi, alle lamentate carenze delle opere eseguite da C-
TR rispetto alla regola dell'arte, i vizi lamentati e parzialmente riscontrati dal c.t.u. non possono essere considerati di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere rigettata.
Merita osservare, infatti, che è rimasto indimostrato quanto allegato da parte attrice, e cioè che i vizi lamentati abbiano inibito la
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prosecuzione dei lavori e che tali vizi abbiano a loro volta danneggiato il committente, trovatosi costretto ad assumere un'impresa terza per l'ultimazione e la rimozione dei difetti asseritamente imputabili alla convenuta. Ciò in quanto necessitava, in ogni caso, la prova – gravante sull'attore – che l'opera appaltata fosse affetta dalle
“criticità”, lato sensu intese, indicate in citazione, e che fossero imputabili a vero e proprio inadempimento della convenuta, nonché la prova (sempre gravante sull'attore) che tali criticità abbiano, in ogni caso, inficiato la fruibilità delle opere, per l'uso cui destinato in contratto;
ciò va detto secondo criterio di vicinanza della prova (art. 2697 c.c.), praticando i principi predicati dalla corte di nomofilachia in riferimento all'azione generale d'inadempimento (di cui va dimostrata, a cura dell'attore, la non scarsa rilevanza: art. 1455 c.c.)
(v. in proposito Cass. 5658/1995: “la non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia “in re ipsa”, per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.”).
Quanto, poi, alla non coincidenza tra il materiale concordato tra committente e appaltatore in sede di stipula dell'appalto e quello poi utilizzato per l'esecuzione dell'opera, non pare possa considerarsi tale da comportare un'alterazione sostanziale dell'opera, oltre a non essere stato chiarito, nemmeno in sede di c.t.u., quale conseguenza negativa ne deriverebbe all'attore. Nemmeno è stato dedotto né provato che l'utilizzo di un determinato materiale fosse essenziale per la prestazione del consenso all'esecuzione dell'opera. Peraltro,
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trattandosi (per quanto è dato capire) di modifica intervenuta in sede di posa, è del tutto inverosimile che tale intervento sia stato portato a compimento nell'inconsapevolezza del committente, dovendosi dunque ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 1659 comma 2
c.c., il quale regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere.
In linea generale, secondo l'art.1455 c.c. il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dal committente l'abbia posto nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta, tanto più che, come risulta in atti:
- al momento dell'interruzione del rapporto, l'appaltatrice aveva esaurito gran parte delle lavorazioni affidatile in appalto, come si evince dalla tipologia di contestazioni avanzate dalla committenza e dall'avvenuto pagamento della totalità del prezzo convenuto per l'esecuzione dell'appalto;
- oltre alla circostanza di una tardiva contestazione, successiva di svariati mesi rispetto al pagamento degli acconti, si ha anche che il requisito dell'inidoneità di quanto reso dall'incaricata, in esecuzione e
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adempimento contrattuale, non è emerso dal materiale probatorio acquisito;
- è lo stesso attore ad aver interrotto il rapporto con la controparte a causa dei ritardi e degli inadempimenti a lei asseritamente imputabili.
Ne consegue che la domanda di parte attrice di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta deve trovare rigetto.
In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del c.t.u., di cui meglio si dirà in seguito), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass. 24802/2006).
Ma allora risulta a dovuto da parte del ricorrente il corrispettivo per le sole opere effettivamente eseguite.
Per la quantificazione di tali opere è stato esperita c.t.u. ante causam la quale ha stimato che le opere contrattuali eseguite da C-
TR ammontano ad €6.100,00 (detratte le lavorazioni non eseguite ed eseguite parzialmente). In merito alla determinazione del valore economico dell'intervento, la quantificazione operata dal
C.T.U. (geom. non è stata minimamente confutata dalla Per_1
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convenuta onde va pienamente recepita, con la conseguenza che l'impresa convenuta è tenuta al pagamento della somma pari ad
€4.680,00, pari alla differenza tra il prezzo dell'appalto – interamente pagato – e le opere effettivamente realizzate, a cui deve aggiungersi la somma di €2.156,00, già oggetto di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., derivante dallo storno delle fatture n. 337/22 del 30/08/2022,
n. 402/22 del 01/10/2022 e la n. 408 del 17/10/2022 e contestuale emissione della fattura n. 479/2022 per l'importo di €5.390,00; somma pacificamente dovuta da , la quale ha espressamente CP_1
dichiarato, in comparsa, di non essersi “mai voluta sottrarre alla restituzione della somma di € 2.156,00”.
La convenuta è dunque tenuta alla restituzione della somma di
€6.836,00.
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Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue, invece, il rigetto della domanda risarcitoria per i danni relativi alle opere parzialmente realizzate, pari ad €5.449,50, ancorata esclusivamente alla sola risoluzione del contratto: “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima
“causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. 4336/2015 e, conformemente, Cass. 15249/2005 e 9295/2006).
La domanda di risarcimento del danno spiegata dal ricorrente in
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relazione ai maggiori costi sostenuti per “eseguire di nuovo completamente le opere afferenti gli unici due bagni dell'immobile, rinviando di necessità l'ingresso nella nuova abitazione , affidandosi ad altre e diverse maestranze e corrispondendo loro la somma di euro
13.239,83” va rigettata considerato anche perché parte ricorrente non ha dimostrato il danno patito e il nesso causale tra l'incompleta esecuzione delle opere e il danno.
Difatti, il ricorrente si è limitato a dedurre l'inadempimento della convenuta rispetto alla regolare esecuzione dei lavori appaltati, perché realizzati con negligenza, e ad allegare delle fatture attestanti lavori che si vedeva costretto ad effettuare, a propria cura e spese, per rimuovere i vizi e difetti imputabili alla convenuta.
Parte ricorrente, tuttavia, si è limitata a tale generica deduzione, senza compiutamente e specificamente allegare la tipologia di interventi effettuati, né le modalità di esecuzione degli stessi o il rapporto con quelli commissionati alla . CP_1
Ciò ha impedito al Tribunale l'accertamento in ordine alla spettanza del credito risarcitorio vantato dal ricorrente, nonché la valutazione in ordine al nesso di causalità e alla pertinenza delle opere eseguite e delle singole voci di costo, rispetto a quelle commissionate, minando l'accertamento del nesso causale tra la mancata ultimazione delle opere e i maggiori costi asseritamente sostenuti, che potrebbero essere frutto anche di sopravvenute esigenze del ricorrente non dipendente dall'incompleta esecuzione dell'appalto.
A fronte di tali carenze (di allegazione e probatorie) una c.t.u. per effettuare i riscontri tra opere non eseguite e opere commissionate a terzi a costi maggiori sarebbe esplorativa.
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Né a tale riguardo può assumere rilievo la documentazione prodotta da parte attrice, cioè le fatture di cui al fascicolo di parte.
È noto infatti che, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum. Infatti, i documenti – da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art.164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art.163
c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. 7115/2013
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Il ricorrente, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno emergente anche le spese legali stragiudiziali e quelle di c.t.u. e c.t.p. in sede di A.T.P.
Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque
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qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.
9548 del 2017)” (Cass., sez. un., n.16990/2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr.
Cass. n.39384/2021; Cass. n.17685/2019; Cass. n.21975/2019; Cass.
n.2644/2018; Cass. n.21941/2017; Cass., sez. un., n.16990/2017).
Le spese suddette sono dunque risarcibili.
Non vale, infatti, l'argomento secondo cui tali spese non sarebbero risarcibili in quanto in concreto non hanno portato alla definizione della controversia: in effetti, per definizione, le spese stragiudiziali liquidate in sede di contenzioso non hanno ovviamente portato alla definizione stragiudiziale della controversia.
La questione dirimente, tuttavia, è un'altra, dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della
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controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Trattasi, peraltro, di spese che non si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali.
Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un., 17357/2009; Cass.
4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass. 14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per
“l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Lo stesso vale ovviamente per le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute dal ricorrente nella fase stragiudiziale. Invero, “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate
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dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. 4357/2003; Cass. 3897/1985), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attrice.
Va da ultimo ricordato anche un ulteriore indirizzo interpretativo, fatto proprio da Cass. 29/05/2015, n. 11154, che si spinge ancor più in là della valutazione di concreta utilità appena esaminata, legando la risarcibilità delle spese in commento alla “loro effettiva necessità”.
Così, secondo il precedente appena citato, “debbono essere sempre risarcite le spese legali qualora il sinistro presenti particolari difficoltà giuridiche ovvero qualora il soggetto leso non abbia ricevuto la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 254/2006 dal proprio assicuratore. È irrisarcibile la spesa del legale quando, invece, il sinistro è di pronta e facile soluzione”. Valutazione, quest'ultima, davvero molto rigorosa, che sembra in qualche modo venire temperata da Cass. 21/01/2010, n. 997, la quale ha precisato come la risarcibilità
“non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale”, dovendo comunque essere valutata
“considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e
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necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
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Parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta ex art. 96
c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
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Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
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Come già visto, la C-TR ha chiesto di riversare le conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente sulla parte chiamata in causa (v. le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio).
Ebbene, nel caso di specie la compagnia assicurativa ha dedotto, tra le altre cose, l'inoperatività della Polizza sottoscritta dal convenuto, sostenendo che l'evento dedotto in atti non rientrerebbe nell'ambito del rischio assunto con il contratto.
L'allegazione costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio, e, in quanto tale, non è soggetta alla deducibilità solo in caso di tempestiva costituzione in giudizio: in questo senso si è ripetutamente espressa, del resto, la Cassazione, che, nella sentenza
4234/2012, ha affermato “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore i.e. dell'assicurato” (conf. Cass.
6108/2006; Cass. 16831/2003).
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Nel caso di specie, l'inoperatività della polizza dedotta dalla terza chiamata è stata correlata alle clausole delle Condizioni Generali che prevedono la copertura assicurativa esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi per i danni che siano conseguenza di un illecito extracontrattuale: “La Sezione di Responsabilità Civile della Polizza prevede che la Compagnia tenga indenne l'assicurato
“quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento… per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in relazione ad un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività indicata in
Scheda di Polizza” (cfr. ns doc. 1 bis, pagg. 1 e 2)” (pag. 4 della comparsa di . CP_2
Spettava, quindi, all'impresa assicurata dare prova certa del fatto costitutivo della propria domanda di manleva, ovvero dare prova idonea del fatto che le somme dovute al ricorrente fossero derivate da
“danni a terzi causati dai subappaltatori”, circostanza che, invece, per le ragioni sopra diffusamente spiegate, non risulta dimostrata in giudizio.
La domanda di manleva verso la terza chiamata, CP_2
è, pertanto, infondata e va respinta. Restano assorbite le ulteriori eccezioni e difese avanzate da CP_2
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Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della resistente e vengono liquidate in favore di in relazione alla Parte_1
somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata
(senza deposito di memorie, senza attività istruttoria orale e con fase
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decisionale limitata ad una udienza di discussione), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
C-TR va, inoltre, condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere ad le spese relative alla sua CP_2
chiamata in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare in favore di Controparte_1
la somma di €6.836,00, oltre interessi dalla data della Parte_1
domanda al saldo;
2) rigetta le altre domande di parte ricorrente;
3) rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_5
nei confronti di
[...] CP_2
3) condanna alla refusione, in Controparte_1
favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida Parte_1
€264,00 per esborsi e in €2.547,00 per compensi, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4) condanna a rifondere ad Controparte_1
le spese di lite che liquida in €1.696,00 a titolo di CP_2
compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
Monza, 16/04/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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