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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. MASINI UBERT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHIARI CP_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 181 41100 MODENApresso il difensore avv. SECCHIARI STEFANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020
(R.G. n. 1462/2020), l'annullamento/revoca dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli nata il [...], e , nato l'[...], Per_1 Per_2 determinato in complessivi € 500,00 mensili, escluse le spese straordinarie, con effetto a decorrere dalla comunicazione inoltrata alla resistente in data 19/7/2023. Deduceva che entrambi i figli erano divenuti economicamente indipendenti.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta CP_1
con riguardo al contributo da versare per la figlia , non più convivente con la medesima, e il Per_1
rigetto di quella relativa al contributo per , ancora studente universitario e lavoratore part-time. Per_2
***
A) Sulla revoca del mantenimento della figlia Per_1
Sussiste la legittimazione passiva nel presente giudizio in capo alla titolare del diritto di cui si chiede la revoca, e cioè a , in forza della sentenza di divorzio n. 970/2020 del 14.09.2020. CP_1
La – pacifica - cessazione della convivenza di con la madre, tuttavia, esclude che persista il Per_1 diritto di quest'ultima a percepire dal padre un contributo al mantenimento della figlia, che non è intervenuta in questo giudizio per proporre la relativa domanda nei confronti del genitore.
Va dunque revocato l'obbligo del DA di versare alla la somma mensile di 250 €. per CP_1
. Per_1
La revoca ha effetto dal momento della domanda (28/5/24); invero, gli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di divorzio conservano la loro efficacia sino a quando intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione
(Cass. Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
B) Sul contributo al mantenimento del figlio Per_2
Quanto a , oggi ventunenne, egli sta portando avanti gli studi universitari presso Universitas Per_2
Mercatorum, indirizzo “Gestione di impresa” (doc. 2 res.). pagina 2 di 3 In data 27.4.2023, al fine di contribuire alle proprie spese anche universitarie (stante l'inadempimento paterno ai previsti obblighi di contribuzione), ha sottoscritto contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo orizzontale per 24 ore settimanali presso Coop Alleanza, con la qualifica di addetto alle vendite.
La busta paga si aggira attorno ai 700-800 €. mensili (docc. 3-4-15). E' appena il caso di rilevare che la retribuzione mensile lorda di € 1.264,39, indicata in contratto, è riferita, come si legge chiaramente, al rapporto di lavoro a tempo pieno e va parametrata alle ore di lavoro effettivamente lavorate.
Ne consegue che non può ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, non avendo Per_2
ancora terminato il proprio percorso scolastico, cui ha responsabilmente affiancato una attività lavorativa part-time onde non gravare del tutto sulle tasche della madre.
L'esonero del padre dal contribuire al mantenimento di , unitamente alle entrate percepite da Per_1
per il lavoro svolto a tempo parziale, inducono a rivedere il contributo paterno al mantenimento Per_2 che, a decorrere dalla data della presente pronuncia, va rideterminato in €. 200, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente richiamato.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese legali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere tra le parti, così come stabilite dalla sentenza n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020 (R.G. n.
1462/2020):
- dichiara cessato, a decorrere dalla domanda (28/5/24), l'obbligo di di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia , CP_1 Per_1
l'assegno mensile di €. 250;
- obbliga a corrispondere alla madre , con decorrenza dal mese Parte_1 CP_1
successivo alla pubblicazione del presente decreto, l'assegno mensile di €. 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Per_2
Modena, da intendersi qui integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Modena, 4/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. MASINI UBERT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHIARI CP_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 181 41100 MODENApresso il difensore avv. SECCHIARI STEFANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020
(R.G. n. 1462/2020), l'annullamento/revoca dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli nata il [...], e , nato l'[...], Per_1 Per_2 determinato in complessivi € 500,00 mensili, escluse le spese straordinarie, con effetto a decorrere dalla comunicazione inoltrata alla resistente in data 19/7/2023. Deduceva che entrambi i figli erano divenuti economicamente indipendenti.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta CP_1
con riguardo al contributo da versare per la figlia , non più convivente con la medesima, e il Per_1
rigetto di quella relativa al contributo per , ancora studente universitario e lavoratore part-time. Per_2
***
A) Sulla revoca del mantenimento della figlia Per_1
Sussiste la legittimazione passiva nel presente giudizio in capo alla titolare del diritto di cui si chiede la revoca, e cioè a , in forza della sentenza di divorzio n. 970/2020 del 14.09.2020. CP_1
La – pacifica - cessazione della convivenza di con la madre, tuttavia, esclude che persista il Per_1 diritto di quest'ultima a percepire dal padre un contributo al mantenimento della figlia, che non è intervenuta in questo giudizio per proporre la relativa domanda nei confronti del genitore.
Va dunque revocato l'obbligo del DA di versare alla la somma mensile di 250 €. per CP_1
. Per_1
La revoca ha effetto dal momento della domanda (28/5/24); invero, gli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di divorzio conservano la loro efficacia sino a quando intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione
(Cass. Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
B) Sul contributo al mantenimento del figlio Per_2
Quanto a , oggi ventunenne, egli sta portando avanti gli studi universitari presso Universitas Per_2
Mercatorum, indirizzo “Gestione di impresa” (doc. 2 res.). pagina 2 di 3 In data 27.4.2023, al fine di contribuire alle proprie spese anche universitarie (stante l'inadempimento paterno ai previsti obblighi di contribuzione), ha sottoscritto contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo orizzontale per 24 ore settimanali presso Coop Alleanza, con la qualifica di addetto alle vendite.
La busta paga si aggira attorno ai 700-800 €. mensili (docc. 3-4-15). E' appena il caso di rilevare che la retribuzione mensile lorda di € 1.264,39, indicata in contratto, è riferita, come si legge chiaramente, al rapporto di lavoro a tempo pieno e va parametrata alle ore di lavoro effettivamente lavorate.
Ne consegue che non può ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica, non avendo Per_2
ancora terminato il proprio percorso scolastico, cui ha responsabilmente affiancato una attività lavorativa part-time onde non gravare del tutto sulle tasche della madre.
L'esonero del padre dal contribuire al mantenimento di , unitamente alle entrate percepite da Per_1
per il lavoro svolto a tempo parziale, inducono a rivedere il contributo paterno al mantenimento Per_2 che, a decorrere dalla data della presente pronuncia, va rideterminato in €. 200, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, da intendersi qui integralmente richiamato.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese legali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere tra le parti, così come stabilite dalla sentenza n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020 (R.G. n.
1462/2020):
- dichiara cessato, a decorrere dalla domanda (28/5/24), l'obbligo di di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia , CP_1 Per_1
l'assegno mensile di €. 250;
- obbliga a corrispondere alla madre , con decorrenza dal mese Parte_1 CP_1
successivo alla pubblicazione del presente decreto, l'assegno mensile di €. 200, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Per_2
Modena, da intendersi qui integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Modena, 4/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3