Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4196/2024 R.G. promosso da nata a [...] – SP (Brasile) il 14.01.1965 e residente in [...]Parte_1
00513 BL1,Apt.11, , Sao Paulo-SP, Brasile, CF: ; Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...]- SP (Brasile) e residente in [...]00513 Parte_2
BL1,Apt.11, , Sao Paulo-SP , Brasile, CF;
Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
nato il [...] a [...] - SP (Brasile) residente Rua Diana 00513 BL1,Apt.11, CP_2
, Sao Paulo-SP , Brasile, CF;
Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_3
nato il [...] a [...] -SP (Brasile) residente Rua Diana 00513 BL1,Apt.11, Perdizes-
[...]
, Sao Paulo-SP , Brasile, CF;
P.IVA_1 CodiceFiscale_4 Controparte_4
nato il [...] a [...] - SP (Brasile) residente Rua Diana 00513 BL1,Apt.11,
[...]
Perdizes-05019-000, Sao Paulo-SP , Brasile, CF : ; CodiceFiscale_5 [...]
nata il [...] a [...] – SP (Brasile) residente in [...]00513 Controparte_5
BL1,Apt.11, Perdizes-05019-000, Sao Paulo-SP , Brasil, CF : , tutti CodiceFiscale_6 con il patrocinio dell'Avv. Maria Vesentini, ( ), con studio in Verona Piazza C.F._7
Cittadella n. 9 come da procure in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
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, , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti dal Controparte_5
signor (talvolta chiamato ) cittadino italiano emigrato in Persona_1 Persona_2
Brasile che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e ciò per i motivi tutti esposti nel presente atto. - per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile Controparte_6
competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza ai signori , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. In
[...]
ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 10/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di Persona_1
(nella documentazione di provenienza estera chiamato ), nato a [...] Persona_3
Garfagnana (LU) il 11.07.1879 ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, (docc 1-2).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 26/05/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto , effettuata il Controparte_6
20/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
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Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_6
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e che avrebbero potuto presentare le loro richieste al d'Italia di San Paolo, competente in base alle loro residenze, Parte_3
hanno dedotto che anche qualora avessero fatto richiesta di appuntamento per consegnare la documentazione necessaria ad ottenere la certificazione di cittadinanza, sarebbero stati convocati non prima di dieci anni, non avendo gli stessi possibilità di attendere tempi così lunghi ed incerti per vedersi riconosciuto il loro diritto. All'uopo hanno prodotto un estratto delle pagine internet del predetto dal quale si evince il notevole ritardo, pressoché ultradecennale, con cui vengono Parte_3
convocati quanti hanno fatto richiesta di appuntamento negli anni passati, (doc.16)
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa, a causa dell'abnorme numero di richieste, il di Parte_4
San Paolo, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che Persona_1 nasceva l'11.07.1879 in Castelnuovo di Garfagnana (LU) da ed (doc.2). Non Per_4 Persona_5
è dato conoscere la data della sua emigrazione, sta di fatto che il predetto contraeva matrimonio il
18.12.1897 in Brasile con la signora (doc.3) dove è individuato come Persona_6 Per_2
. Dalla loro unione coniugale nasceva il 09.10.1902 a Sao Paulo/SP, Brasile il figlio
[...] Per_7
(doc.4) il quale contraeva matrimonio con il 15.10.1931 a Sao Paulo - SP ( Persona_8
doc.5 dove lo sposo è indicato come . La coppia dei predetti coniugi generava la Persona_9
figlia nata a [...]/SP, Brasile il 08.10.1938 (doc.6), la quale contraeva Persona_10
matrimonio con a Sao Paulo/SP, Brasile il 30.12.1961, (doc.7). Dal loro Persona_11
matrimonio nascevano due figli, odierni ricorrenti: i) il 14.01.1965 a Sao Parte_1
Paulo/SP, Brasile (doc.8); ii) nato il [...] a [...] – SP, Brasile, Parte_2
(doc.12).
Dal matrimonio di con , celebrato il 12.06.1990 Parte_1 Persona_12
a Sao Paulo/SP, (doc.9) sono nati i ricorrenti il 10.03.1997 a Sao Paulo/SP, Controparte_3
Brasile (doc.10) e il 14.11.1992 a Sao Paulo/SP, Brasile (doc.11). Controparte_2
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Dal matrimonio di con , celebrato il 23.04.1997 Parte_2 Controparte_7 CP_4
a Sao Paulo/SP (doc.13) sono nati i ricorrenti il 04.08.1999 a Sao Controparte_4
Paulo/SP, Brasile (doc.14) e il 03.01.2002 a Sao Paulo/SP, Controparte_5
Brasile (doc.15).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1
brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.1), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio (od anche . Questi è stato a sua volta in Per_7 Persona_9
grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, alla figlia della quale gli Persona_10
odierni ricorrenti sono figli e nipoti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
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Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_5
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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