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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/08/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 605/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ghezzano, Via Calcesana 131, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Degl'Innocenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via del Buongusto 1, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Ghezzano, Via Calcesana 131, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Colla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza Federico Del Rosso n. 2, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.06.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.02.2025 - deducendo che:
- hanno contratto matrimonio, con rito civile, in data 10.09.1989 a San Giuliano Terme (PI), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), al n. 71- parte II-Serie A – Anno 1989;
- dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] entrambi maggiorenni;
- con Sentenza non definitiva n. 937/2017 pubblicata il 25.07.2017 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- Con Sentenza definitiva n. 824/2022, pubblicata il 21.06.2022, il Tribunale di Pisa, quali provvedimenti accessori alla Separazione già pronunciata disponeva:
a) l'addebito della separazione al SInor Parte_1
b) l'obbligo della SI.ra di contribuire al mantenimento dei figli, versando CP_1 direttamente a ciascuno di essi la somma di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
c) l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento dei figli, versando Parte_1 direttamente a ciascuno di essi la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
d) l'obbligo per entrambi i coniugi di contribuire in pari misura alle spese straordinarie dei figli (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – tasse iscrizione, libri, cancelleria di base, trasporto, mensa, gite scolastiche -, sportive, ecc.) preventivamente concordate e documentate;
e) l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento della moglie con Parte_1 assegno di mantenimento di importo pari a € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal momento in cui la ha cessato di percepire CP_1 benefici o indennità da disoccupazione;
- la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi e quindi è trascorso il termine previsto dalla Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
- il figlio allo stato attuale risulta economicamente autosufficiente;
Persona_1
- tra le parti è stato raggiunto un accordo che prevede che, in luogo dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della SInora il SInor versi alla stessa CP_1 Pt_1 un importo pari al 20% del TFR, maturato e calcolato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, con rinuncia della SInora ad ulteriori future pretese sul TFR ai sensi dell'art. 12 bis, l. n. CP_1
898/1970.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Disporre che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1 Persona_2
direttamente allo stesso la somma di €.100 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
2) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio versando Parte_1 Persona_2
direttamente allo stesso la somma di €.200 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
3) Disporre l'obbligo, per entrambi i coniugi, di contribuire in pari misura alle spese straordinarie per il figlio
(sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – tasse iscrizione, libri, cancelleria di base, Persona_2 trasporto, mensa, gite scolastiche -, sportive, ecc.) preventivamente concordate e documentate;
4) Disporre che il SInor in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della SInora versi Pt_1 CP_1
alla stessa un importo pari al 20% del TFR che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, calcolato e maturato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso;
5) Prendere atto della rinuncia della SI.ra ad ulteriori future pretese sul TFR, ai sensi dell'art. 12 bis, l. CP_1
n. 898/1970.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Data la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 605/2025, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.09.1989 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1 Persona_2 direttamente allo stesso la somma di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
d) DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_2
versando direttamente allo stesso la somma di € 200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
e) DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano, in pari misura, alle spese straordinarie per il figlio
Persona_2
f) DISPONE che il SI. in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della SInora versi Pt_1 CP_1
alla stessa un importo pari al 20% del TFR che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, calcolato e maturato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso;
;
g) DA' ATTO CHE la SI.ra rinuncia ad ulteriori future pretese sul TFR;
CP_1
h) DA' ATTO CHE le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 04.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 605/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ghezzano, Via Calcesana 131, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Degl'Innocenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via del Buongusto 1, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Ghezzano, Via Calcesana 131, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Colla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza Federico Del Rosso n. 2, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.06.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.02.2025 - deducendo che:
- hanno contratto matrimonio, con rito civile, in data 10.09.1989 a San Giuliano Terme (PI), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), al n. 71- parte II-Serie A – Anno 1989;
- dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] entrambi maggiorenni;
- con Sentenza non definitiva n. 937/2017 pubblicata il 25.07.2017 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- Con Sentenza definitiva n. 824/2022, pubblicata il 21.06.2022, il Tribunale di Pisa, quali provvedimenti accessori alla Separazione già pronunciata disponeva:
a) l'addebito della separazione al SInor Parte_1
b) l'obbligo della SI.ra di contribuire al mantenimento dei figli, versando CP_1 direttamente a ciascuno di essi la somma di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
c) l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento dei figli, versando Parte_1 direttamente a ciascuno di essi la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
d) l'obbligo per entrambi i coniugi di contribuire in pari misura alle spese straordinarie dei figli (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – tasse iscrizione, libri, cancelleria di base, trasporto, mensa, gite scolastiche -, sportive, ecc.) preventivamente concordate e documentate;
e) l'obbligo per il SI. di contribuire al mantenimento della moglie con Parte_1 assegno di mantenimento di importo pari a € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal momento in cui la ha cessato di percepire CP_1 benefici o indennità da disoccupazione;
- la separazione si è protratta ininterrottamente sino ad oggi e quindi è trascorso il termine previsto dalla Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
- il figlio allo stato attuale risulta economicamente autosufficiente;
Persona_1
- tra le parti è stato raggiunto un accordo che prevede che, in luogo dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della SInora il SInor versi alla stessa CP_1 Pt_1 un importo pari al 20% del TFR, maturato e calcolato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, con rinuncia della SInora ad ulteriori future pretese sul TFR ai sensi dell'art. 12 bis, l. n. CP_1
898/1970.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Disporre che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1 Persona_2
direttamente allo stesso la somma di €.100 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
2) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio versando Parte_1 Persona_2
direttamente allo stesso la somma di €.200 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
3) Disporre l'obbligo, per entrambi i coniugi, di contribuire in pari misura alle spese straordinarie per il figlio
(sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – tasse iscrizione, libri, cancelleria di base, Persona_2 trasporto, mensa, gite scolastiche -, sportive, ecc.) preventivamente concordate e documentate;
4) Disporre che il SInor in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della SInora versi Pt_1 CP_1
alla stessa un importo pari al 20% del TFR che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, calcolato e maturato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso;
5) Prendere atto della rinuncia della SI.ra ad ulteriori future pretese sul TFR, ai sensi dell'art. 12 bis, l. CP_1
n. 898/1970.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Data la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 605/2025, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.09.1989 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1 Persona_2 direttamente allo stesso la somma di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
d) DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_2
versando direttamente allo stesso la somma di € 200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, fino al momento della sua autosufficienza;
e) DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano, in pari misura, alle spese straordinarie per il figlio
Persona_2
f) DISPONE che il SI. in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della SInora versi Pt_1 CP_1
alla stessa un importo pari al 20% del TFR che lo stesso percepirà al momento del suo pensionamento, calcolato e maturato in costanza di matrimonio, sino alla data del deposito del presente ricorso;
;
g) DA' ATTO CHE la SI.ra rinuncia ad ulteriori future pretese sul TFR;
CP_1
h) DA' ATTO CHE le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 04.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefana Curadi