Art. 1454. Istituzione (( 1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. )) 2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita da' diritto al conferimento dell'apposito distintivo; c) hanno onorevolmente partecipato a piu' fatti d'armi di qualche importanza; d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.
a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita da' diritto al conferimento dell'apposito distintivo; c) hanno onorevolmente partecipato a piu' fatti d'armi di qualche importanza; d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.