Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore materiale nel versamento del tributo

    Il giudice ha ritenuto fondata la doglianza del contribuente, richiamando il comma 722 dell'art. 1 della L. 147/2013, che prevede una procedura di riversamento tra comuni per ovviare a errori materiali del contribuente, escludendo l'obbligo di un doppio pagamento o di una richiesta di rimborso. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi del litisconsorzio necessario con il Comune di Santa Margherita del Belice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 69
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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