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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE IU, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67583 TASI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7377/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 27.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il
16.4.2025, riguardante TARI per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 188,00.
Parte ricorrente deduceva di avere pagato il tributo entro i termini, tuttavia erroneamente digitando il codice del comune “I224”, corrispondente a Santa Margherita del Belice, anziché quello esatto (H224) relativo al
Comune di Reggio Calabria. Evidenziava di avere richiesto tempestivamente al Comune di Santa Margherita del Belice di riversare al Comune di Reggio Calabria. Allegava la relativa documentazione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva quanto segue:” Il ricorrente, dopo essersi avveduto dell'errore, afferma di aver provveduto in data 17 aprile 2025, a richiedere il riversamento in favore del comune di Reggio Calabria al comune di Santa Margherita di Belice, così come previsto dal comma 722, della L. 147/2013 (“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento”. Ebbene, ad oggi, il Comune di Santa Margherita di Belice non ha provveduto al riversamento. Per tale ragione l'Ente ha dovuto emettere e notificare l'avviso di accertamento e, in assenza di riversamento, non può annullarlo…” Parte resistente sosteneva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto convenire anche il Comune di Santa Margherita del
Belice, da ritenersi litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Con successiva memoria, depositata in data 1.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, osservando che la normativa di riferimento non prevede il sorgere di un litisconsorzio necessario tra Comune di Reggio Calabria e Comune di Santa Margherita di Belice, ma individua una modalità semplice per favorire il riversamento delle somme indebitamente percepite al comune competente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La tesi del Comune di Reggio Calabria che sembra voler sostenere sia affermato il principio del “solve et repete” non può essere accolta. Proprio per ovviare agli inconvenienti scaturenti dalle farraginose operazioni telematiche obbligatoriamente da effettuarsi da parte dei contribuenti al fine di pagare i tributi come quello in questione, fu emanata la norma di cui al comma 722 dell'art 1 della legge n. 147/29013 , che recita:” A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.” Tale disposizione ha il precipuo scopo di tenere indenne il contribuente, che per mero disguido abbia erroneamente digitato codice di comune diverso da quello creditore delle somme, dalle pastoie burocratiche susseguenti, delinenado un meccanismo di riversamento diretto delle somme fra enti comunali. L'ovvia conseguenza è che, sotto il profilo tributario, il contribuente non può essere obbligato a pagare nuovamente e a chiedere successivamente il rimborso delle somme erroneamente versate.
Da ciò discende anche la infondatezza della tesi sostenuta dal Comune resistente circa la sussistenza nel caso in esame di litisconsorzio necessario con il Comune di Santa Margherita del Belice, probabilmente dovuta alla erronea configurazione del potere di questa Corte di ordinare con sentenza al suddetto Comune di effettuare il riversamento delle somme dovute. Detto potere, ad ogni evidenza, non sussiste in capo al giudice tributario, dal momento che il riversamento configura, semmai, una obbligazione di natura civilistica.
Oggetto del presente giudizio è infatti esclusivamente la legittimità dell'atto impositivo impugnato, e non altro.
Ciò posto, appare evidente che il Comune resistente, ricevuta l'istanza in autotutela presentata tempestivamente dal contribuente con la documentazione atta a dimostrare l'errore materiale commesso e la successiva richiesta di riversamento (circostanze sulle quali esso nulla ha obiettato), in piena aderenza al procedimento di cui alla disposizione di legge citata, avrebbe dovuto procedere all'annullamento del provvedimento e, semmai, intimare al Comune di Santa Margherita del Belice il riversamento della somma indebitamente incassata.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Comune di Reggio Calabria a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE IU, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4382/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67583 TASI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7377/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 27.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il
16.4.2025, riguardante TARI per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 188,00.
Parte ricorrente deduceva di avere pagato il tributo entro i termini, tuttavia erroneamente digitando il codice del comune “I224”, corrispondente a Santa Margherita del Belice, anziché quello esatto (H224) relativo al
Comune di Reggio Calabria. Evidenziava di avere richiesto tempestivamente al Comune di Santa Margherita del Belice di riversare al Comune di Reggio Calabria. Allegava la relativa documentazione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva quanto segue:” Il ricorrente, dopo essersi avveduto dell'errore, afferma di aver provveduto in data 17 aprile 2025, a richiedere il riversamento in favore del comune di Reggio Calabria al comune di Santa Margherita di Belice, così come previsto dal comma 722, della L. 147/2013 (“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento”. Ebbene, ad oggi, il Comune di Santa Margherita di Belice non ha provveduto al riversamento. Per tale ragione l'Ente ha dovuto emettere e notificare l'avviso di accertamento e, in assenza di riversamento, non può annullarlo…” Parte resistente sosteneva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto convenire anche il Comune di Santa Margherita del
Belice, da ritenersi litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Con successiva memoria, depositata in data 1.10.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, osservando che la normativa di riferimento non prevede il sorgere di un litisconsorzio necessario tra Comune di Reggio Calabria e Comune di Santa Margherita di Belice, ma individua una modalità semplice per favorire il riversamento delle somme indebitamente percepite al comune competente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La tesi del Comune di Reggio Calabria che sembra voler sostenere sia affermato il principio del “solve et repete” non può essere accolta. Proprio per ovviare agli inconvenienti scaturenti dalle farraginose operazioni telematiche obbligatoriamente da effettuarsi da parte dei contribuenti al fine di pagare i tributi come quello in questione, fu emanata la norma di cui al comma 722 dell'art 1 della legge n. 147/29013 , che recita:” A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.” Tale disposizione ha il precipuo scopo di tenere indenne il contribuente, che per mero disguido abbia erroneamente digitato codice di comune diverso da quello creditore delle somme, dalle pastoie burocratiche susseguenti, delinenado un meccanismo di riversamento diretto delle somme fra enti comunali. L'ovvia conseguenza è che, sotto il profilo tributario, il contribuente non può essere obbligato a pagare nuovamente e a chiedere successivamente il rimborso delle somme erroneamente versate.
Da ciò discende anche la infondatezza della tesi sostenuta dal Comune resistente circa la sussistenza nel caso in esame di litisconsorzio necessario con il Comune di Santa Margherita del Belice, probabilmente dovuta alla erronea configurazione del potere di questa Corte di ordinare con sentenza al suddetto Comune di effettuare il riversamento delle somme dovute. Detto potere, ad ogni evidenza, non sussiste in capo al giudice tributario, dal momento che il riversamento configura, semmai, una obbligazione di natura civilistica.
Oggetto del presente giudizio è infatti esclusivamente la legittimità dell'atto impositivo impugnato, e non altro.
Ciò posto, appare evidente che il Comune resistente, ricevuta l'istanza in autotutela presentata tempestivamente dal contribuente con la documentazione atta a dimostrare l'errore materiale commesso e la successiva richiesta di riversamento (circostanze sulle quali esso nulla ha obiettato), in piena aderenza al procedimento di cui alla disposizione di legge citata, avrebbe dovuto procedere all'annullamento del provvedimento e, semmai, intimare al Comune di Santa Margherita del Belice il riversamento della somma indebitamente incassata.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Comune di Reggio Calabria a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.