Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/03/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente, la parte personalmente con l'Avv. CAUDULLO DINO e per il MIM il dott. . CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa. L'avv. Caudullo si riporta al ricorso e chiarisce che, dopo l'ultimo scorrimento della graduatoria effettuato il 26.09.2023 per i destinatari dell'incarico a tempo determinato per l'a.s 23/24 preordinato alle succesive immissioni in ruolo, sono intervenute rinunce o non è stato concluso l'anno di formazione e che questi posti andavano conferiti ai candidati restanti tra cui Contr vi era il ricorrente. Il si riporta alla memoria difensiva e alle eccezioni e deduzioni ivi illustrate;
evidenzia che le norme non prevedono che lo scorrimento avvenga quando dopo che il rapporto di lavoro è avviato avvengano dimissioni o interruzioni dell'anno fiormativo e che le rinuncie che permettono lo scorrimento sono solo le rinunce all'individuzaione in graduatoria. Chiedono di essere esonerati dalal lettura della sentenza.
Il Giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consglio. All'esito, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 905/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAUDULLO DINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
, in persona del dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi, in
[...] forza di delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dr. , in CP_5 servizio presso l' , con sede in Milano, Controparte_4 via Polesine 13, presso il quale andranno inviate tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, già ridotto ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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