Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7713 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Simona Sardella (c.f. ) ed elettivamente domiciliata, in virtù di mandato C.F._2
in calce al ricorso, presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Galeso n. 76; ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._3
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.10.2024 per la ricorrente e per il PM come da nota del 05.12.2024
FATTO E DIRITTO
Va premesso che con sentenza parziale n. 3126/2022 pubblicata il 14.12.2022, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per l'istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico e riguardanti l'affido delle figlie minori.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente e deferito l' interrogatorio formale al resistente, lo stesso non si presentava a renderlo nonostante la rituale notifica. All'udienza del 17.01.2024 la ricorrente rinunciava all'escussione dei testi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., per la sola comparsa conclusionale.
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Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, concernono quelle formulate da in ordine all'affido esclusivo a sé delle figlie minori Parte_1
e , stante il disinteresse perpetrato dal Persona_1 Persona_2
resistente rimasto contumace, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché l'assegnazione della casa coniugale, il riconoscimento di un concorso al mantenimento in favore delle figlie, da porsi in capo al padre, da determinare in misura non inferiore ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la previsione del 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 19.04.2022, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Venivano adottati i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, le figlie minori e venivano affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre, ponendo a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di euro 400,00 mensili a titolo di
[...]
mantenimento delle figlie, in ragione di euro 200,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché alla previsione del 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente. La casa coniugale, ubicata in Taranto, alla via De Carolis 21 veniva assegnata alla sig.ra Pt_1
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In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è presentato all'udienza di comparizione personale né si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale.
In merito all'affido delle figlie minori nata a [...] il Persona_1
27.03.2016 e , nata a [...] il [...], ritiene il Collegio accoglibile la Persona_2
domanda proposta dalla ricorrente di affido esclusivo delle minori a sè, stante il disinteresse perpetrato dal resistente nei confronti delle vicende di vita delle figlie. Il sig. cittadino Per_1
Nigeriano spesso si reca nel suo paese di origine per lunghi periodi rendendosi di fatto irreperibile, manifestandosi del tutto indifferente alle esigenze delle minori, sia morali che materiali e non provvedendo nemmeno al loro mantenimento.
La limitazione delle facoltà genitoriali del resistente appare in conclusione opportuna e necessaria, non tanto in funzione sanzionatoria, ma per evitare che la macchina di rappresentanza degli interessi dei figli minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse manifestato nei riguardi degli stessi dal padre e del suo comportamento processuale , che non lascia presagire – allo stato - un cambio di passo per il futuro. (cfr. Cass. Civ. n. 27/2017 e Tribunale Milano ord.20.03.2014).
Quanto al diritto di visita del padre, lo stesso potrà incontrare ed intrattenersi con le figlie minori, salvo diverso accordo delle parti: il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a fine settimana alterni, con esclusione del pernotto, il sabato dalle ore 11,00, o dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 11,00 e sino alle ore 19,00.
Con riferimento agli ulteriori aspetti della separazione, ritiene il Collegio che possano trovare conferma i provvedimenti già assunti dal Presidente del Tribunale con il verbale di udienza del
19.04.2022, essendo rimasta la situazione di fatto immutata nel tempo, pertanto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di Controparte_1
euro 400,00 in ragione di euro 200,00 ciascuna, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
Deve essere confermata anche in questa sede l'assegnazione della casa familiare, sita in Taranto alla via De Carolis 21, alla ricorrente con la quale le minori convivono.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate, in ragione della natura del giudizio e stante l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
˗ dispone l'affido esclusivo delle minori nata a [...] il Persona_1
27.03.2016 e , nata a [...] il [...], alla madre Persona_2 Parte_1
con collocazione presso la stessa alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Taranto, alla via De Carolis 21;
˗ dispone che il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minori sia esercitato secondo le modalità previste in motivazione, salvo diverso accordo delle parti;
conferma i provvedimenti provvisori e così provvede:
˗ pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento per le figlie e
[...] Persona_1 [...]
, la somma di euro 400,00 mensili, in ragione di euro 200,00 per ciascuna, a Persona_2 scadenza anticipata al giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat (a decorrere dal 19.04.2022) ed al 50% delle spese straordinarie;
˗ l'assegno unico relativo alle figlie minori sarà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
˗ dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente