Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1979, n. 3028
CASS
Sentenza 25 maggio 1979

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Nell'Azione di rivendicazione l'Onere probatorio del rivendicante va commisurato alle concrete particolarita della singola controversia ed in relazione alle linee difensive delle parti: conseguentemente la prova della proprieta puo essere desunta, in quanto dato di fatto avente effetti giuridici, anche da mezzi indiretti, e cioe da presunzioni, purche queste abbiano i requisiti della gravita, precisione e concordanza.*

L'art 164 cod proc civ, il quale commina la nullita della citazione quando manchi l'indicazione della data di comparizione davanti al giudice istruttore, deve essere letto in connessione col disposto dell'art 163, n 7, cod proc civ, nel senso cioe che l'udienza di comparizione da indicare a pena di nullita non e quella davanti al giudice istruttore, bensi quella davanti al tribunale, il cui Presidente provvedera a designare il giudice istruttore ai sensi dell'art 168 bis cod proc civ.*

La facolta di produrre nuovi documenti - ai sensi dell'esame coordinato degli artt 184, 345 e 359 cod proc civ - puo essere esercitata sia in primo che in secondo grado anche dopo che il giudice abbia invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, ma non dopo il provvedimento di rimessione della causa al collegio. ( Conf 2338/70, mass n 348539; ( Conf 2192/69, mass n 341522).*

L'elenco degli Atti che debbono essere notificati personalmente al contumace, contenuto nell'art 292 cod proc civ, e tassativo: non deve percio essere notificato al contumace l'elenco dei documenti depositati nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.*

Commentario1

  • 1L’indicazione della data dell’udienza di comparizione (art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c.)
    Fabio Fiorucci · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1979, n. 3028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3028
Data del deposito : 25 maggio 1979

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