Articolo 210 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
Articolo 209Articolo 211
Versione
14 maggio 1958
Art. 210. Congedo ordinario per l'anno 1957.

Il congedo ordinario spettante per l'anno 1957 ai seguenti dipendenti dell'azienda ha la durata di giorni:
18 e mezzo per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª e 3ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti), 12° e per gli uscieri, che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio;
21 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che abbiano compiuto dieci anni di Servizio;
17 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1958