TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7136/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da: nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Manuela AMOROSI, C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...], il [...] CP_1
( ),assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Elena CodiceFiscale_2
GUARINI
RESISTENTE
nata a [...] il [...] ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE P.M. INTERVENUTO
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso depositato il 17 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che la sig.ra è soggetto Controparte_2 economicamente autosufficiente e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a versare il ricorrente per il mantenimento della figlia, con decorrenza del presente ricorso, alla Sig.ra CP_2
[...]
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta autosufficiente Controparte_2
e venissero ritenuti sussistenti i requisiti per la permanenza del diritto al mantenimento della stessa, pagina 1 di 3 disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore della figlia, con riduzione dell'attuale importo dell'assegno di mantenimento per le ragioni di cui in narrativa, nella misura di euro 100,00, a carico del Sig. e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che sarà CP_2 ritenuta di giustizia, e porre a carico della Sig.ra un contributo mensile per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia nella misura di euro 200,00, e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, con vittoria di spese legali del presente giudizio”.
La resistente ha concluso come comparsa di costituzione:
“1) dichiarare la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente da aprile Controparte_2
2024 con revoca della clausola che prevede il contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi in favore dell'ex moglie;
2) respingere ogni domanda del ricorrente perché CP_1 infondata in fato ed illegittima in diritto per difetto di legittimazione attiva. Con ogni riserva processuale di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il PM è intervenuto in data 24/6/2024 e ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario a Pianoro il 16 settembre 1990. Dall'unione sono nate , il 2 novembre 1992, e , il 6 gennaio 2002. Per_1 CP_2
In data 6 marzo 2018 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, stabilendo tra l'altro che il ricorrente versasse alla controparte - oltre al carico del 50% delle spese straordinarie- l'importo mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia, così per un totale di 400,00 euro. Su istanza della signora in data 23 aprile 2020 il Tribunale Ecclesiastico CP_1
Regionale Flamino Bolognese ha dichiarato la “nullità del matrimonio in esame per incapacità a contrarre matrimonio, ai sensi del can.1095 nn2-3 da parte della donna Attrice in causa”. Tale provvedimento è divenuto efficace in Italia con sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Bologna-Prima Sezione Civile- del 12 novembre 2021. Già prima dell'emissione di quest'ultima sentenza, il Tribunale di Bologna con decreto emesso in data 6 aprile 2021, su richiesta congiunta dei coniugi, aveva dichiarato la cessazione a far data dal 4 marzo 2021 dell'obbligo a carico del signor di versare un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario CP_2 della figlia primogenita, in quanto divenuta maggiorenne e autosufficiente.
***
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 il signor a chiesto la revoca CP_2 del contributo per il mantenimento di sul presupposto del raggiungimento da CP_2 parte della stessa della maggiore età e di una piena autonomia, evidenziata dall'abbandono della casa familiare e dallo stabile trasferimento presso l'abitazione del compagno. In subordine, ha domandato che sia ridotta l'entità del contributo a suo carico e che sia disposto il versamento dell'assegno direttamente a favore della figlia.
pagina 2 di 3 Si è costituita in giudizio la signora la quale ha aderito alla richiesta CP_1 principale di controparte e dunque alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia per la raggiunta autosufficienza della stessa, domandando, invece, il rigetto della domanda proposta in via subordinata dal ricorrente per carenza di legittimazione attiva.
pur se regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM è intervenuto.
*** Deve essere accolta la richiesta formulata dal signor n via principale. CP_2
E invero, la Signora liberamente interrogata nell'udienza del 28 novembre CP_1
2024, ha dichiarato che la figlia non abita più con lei dal febbraio 2024, in quanto è andata a vivere con il suo compagno, da cui ha avuto recentemente una bambina,
e la famiglia di lui. Per_2
Dalle dichiarazioni di parte resistente emerge, pertanto, l'abbandono definitivo della casa familiare da parte di . CP_2
La circostanza che da mesi non vive più con la signora esclude che CP_2 CP_1 quest'ultima sia legittimata a ricevere dal signor un contributo il CP_2 mantenimento per la figlia disposto in sede di separazione. Eventualmente, qualora emerga che la secondogenita delle parti non è economicamente autosufficiente, ella potrà agire giudizialmente per chiedere ai genitori il versamento di un contributo per il suo mantenimento.
La revoca deve essere fatta decorrere da maggio 2024 (data di deposito del ricorso). In considerazione della mancata opposizione della resistente alle istanze della controparte e del corretto comportamento dalla stessa tenuta in giudizio, si debbono integralmente compensare le spese di lite. Le conclusioni congiunte delle parti possono essere recepite, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto 3923/21 pubblicato l'8 aprile 2021: 1) revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia con decorrenza da maggio 2024; CP_2
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 3 dicembre 2024.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da: nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Manuela AMOROSI, C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...], il [...] CP_1
( ),assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Elena CodiceFiscale_2
GUARINI
RESISTENTE
nata a [...] il [...] ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE P.M. INTERVENUTO
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso depositato il 17 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale: per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che la sig.ra è soggetto Controparte_2 economicamente autosufficiente e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a versare il ricorrente per il mantenimento della figlia, con decorrenza del presente ricorso, alla Sig.ra CP_2
[...]
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta autosufficiente Controparte_2
e venissero ritenuti sussistenti i requisiti per la permanenza del diritto al mantenimento della stessa, pagina 1 di 3 disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore della figlia, con riduzione dell'attuale importo dell'assegno di mantenimento per le ragioni di cui in narrativa, nella misura di euro 100,00, a carico del Sig. e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che sarà CP_2 ritenuta di giustizia, e porre a carico della Sig.ra un contributo mensile per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia nella misura di euro 200,00, e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, con vittoria di spese legali del presente giudizio”.
La resistente ha concluso come comparsa di costituzione:
“1) dichiarare la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente da aprile Controparte_2
2024 con revoca della clausola che prevede il contributo al mantenimento a carico del padre da versarsi in favore dell'ex moglie;
2) respingere ogni domanda del ricorrente perché CP_1 infondata in fato ed illegittima in diritto per difetto di legittimazione attiva. Con ogni riserva processuale di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il PM è intervenuto in data 24/6/2024 e ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario a Pianoro il 16 settembre 1990. Dall'unione sono nate , il 2 novembre 1992, e , il 6 gennaio 2002. Per_1 CP_2
In data 6 marzo 2018 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, stabilendo tra l'altro che il ricorrente versasse alla controparte - oltre al carico del 50% delle spese straordinarie- l'importo mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia, così per un totale di 400,00 euro. Su istanza della signora in data 23 aprile 2020 il Tribunale Ecclesiastico CP_1
Regionale Flamino Bolognese ha dichiarato la “nullità del matrimonio in esame per incapacità a contrarre matrimonio, ai sensi del can.1095 nn2-3 da parte della donna Attrice in causa”. Tale provvedimento è divenuto efficace in Italia con sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Bologna-Prima Sezione Civile- del 12 novembre 2021. Già prima dell'emissione di quest'ultima sentenza, il Tribunale di Bologna con decreto emesso in data 6 aprile 2021, su richiesta congiunta dei coniugi, aveva dichiarato la cessazione a far data dal 4 marzo 2021 dell'obbligo a carico del signor di versare un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario CP_2 della figlia primogenita, in quanto divenuta maggiorenne e autosufficiente.
***
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 il signor a chiesto la revoca CP_2 del contributo per il mantenimento di sul presupposto del raggiungimento da CP_2 parte della stessa della maggiore età e di una piena autonomia, evidenziata dall'abbandono della casa familiare e dallo stabile trasferimento presso l'abitazione del compagno. In subordine, ha domandato che sia ridotta l'entità del contributo a suo carico e che sia disposto il versamento dell'assegno direttamente a favore della figlia.
pagina 2 di 3 Si è costituita in giudizio la signora la quale ha aderito alla richiesta CP_1 principale di controparte e dunque alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia per la raggiunta autosufficienza della stessa, domandando, invece, il rigetto della domanda proposta in via subordinata dal ricorrente per carenza di legittimazione attiva.
pur se regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM è intervenuto.
*** Deve essere accolta la richiesta formulata dal signor n via principale. CP_2
E invero, la Signora liberamente interrogata nell'udienza del 28 novembre CP_1
2024, ha dichiarato che la figlia non abita più con lei dal febbraio 2024, in quanto è andata a vivere con il suo compagno, da cui ha avuto recentemente una bambina,
e la famiglia di lui. Per_2
Dalle dichiarazioni di parte resistente emerge, pertanto, l'abbandono definitivo della casa familiare da parte di . CP_2
La circostanza che da mesi non vive più con la signora esclude che CP_2 CP_1 quest'ultima sia legittimata a ricevere dal signor un contributo il CP_2 mantenimento per la figlia disposto in sede di separazione. Eventualmente, qualora emerga che la secondogenita delle parti non è economicamente autosufficiente, ella potrà agire giudizialmente per chiedere ai genitori il versamento di un contributo per il suo mantenimento.
La revoca deve essere fatta decorrere da maggio 2024 (data di deposito del ricorso). In considerazione della mancata opposizione della resistente alle istanze della controparte e del corretto comportamento dalla stessa tenuta in giudizio, si debbono integralmente compensare le spese di lite. Le conclusioni congiunte delle parti possono essere recepite, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto 3923/21 pubblicato l'8 aprile 2021: 1) revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia con decorrenza da maggio 2024; CP_2
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 3 dicembre 2024.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3