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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7346 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.te REVIGLIO - VULLO)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti TREVISSON – MARTIS)
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 06 settembre 2024 la sig.ra Parte_1 espone :
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 15/06/2023 al 03/05/2024, in forza di un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato con scadenza al 14/06/2024, mansioni di addetta alla sala giochi sita in Torino, via Boston 122/4 ed inquadramento nel VI livello del C.C.N.L. Alberghi – Pubblici esercizi minori (cfr. docc.
2-3 del ricorso);
- di aver lavorato presso il locale della società, osservando un orario di 40 ore settimanali, in alternanza con il collega Testimone_1
- di non aver più ricevuto alcuna busta paga dal mese di ottobre 2023 e di non essere stata retribuita dal mese di febbraio 2024, fatti salvi gli acconti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023, ottenuti prelevando, dietro autorizzazione del datore di lavoro, una parte degli incassi dell'esercizio;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 3 maggio 2024.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiede all'adìto Tribunale di condannare
[...] al pagamento in suo favore di € 6.139,00 a titolo di differenze CP_1 retributive, oltre accessori.
II Costituitasi in giudizio, premettendo di avere cessato Controparte_1 definitivamente ogni attività in data 14/03/2024, replica di avere regolarmente retribuito la ricorrente, autorizzandola a prelevare dalle casse aziendali le somme spettanti a titolo retribuitivo.
III Nulla questio in ordine ad esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, all'inquadramento contrattuale ed all'entità della retribuzione spettante alla lavoratrice (cft. doc.ti da 2 a 4 di ricorso); la controversia verte sul puntuale adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro.
III.1 Al riguardo, è agevole riscontrare il mancato assolvimento, da parte della debitrice, dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., essendo evidente che CP_1 non ha fornito prova alcuna di avere corrisposto il dovuto compenso alla
[...] dipendente, al di fuori delle somme che la stessa riconosce di avere percepito.
III.2 A nulla rileva l'asserita impossibilità per i lavoratori di accedere al posto di lavoro, a partire dal 14/03/2024, a causa di un guasto alla saracinesca: è noto, infatti,
2 che «in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare
l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione
o l'esaurimento dell'attività produttiva… Il dipendente "sospeso" non é tenuto a provare
d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva» (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
7300/2004. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. /2022).
IV Il protratto inadempimento della società resistente integra giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro e legittima, dunque, la pretesa dalla ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso, nella non contestata (sotto il profilo contabile) misura di € 729,00.
V In definitiva, non avendo il datore di lavoro corrisposto per intero le retribuzioni dovute a partire dal mese di febbraio 2024 sino alla cessazione del rapporto, le indennità di fine rapporto ed il T.F.R., nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di complessivi € 6.139,00 (di cui € 340,00 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da conteggio riportato in ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto.
VI Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
3 dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] di € 6.139,00 (di cui € 340,00 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, l' 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7346 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.te REVIGLIO - VULLO)
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti TREVISSON – MARTIS)
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Retribuzione
I Con ricorso depositato in data 06 settembre 2024 la sig.ra Parte_1 espone :
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 15/06/2023 al 03/05/2024, in forza di un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato con scadenza al 14/06/2024, mansioni di addetta alla sala giochi sita in Torino, via Boston 122/4 ed inquadramento nel VI livello del C.C.N.L. Alberghi – Pubblici esercizi minori (cfr. docc.
2-3 del ricorso);
- di aver lavorato presso il locale della società, osservando un orario di 40 ore settimanali, in alternanza con il collega Testimone_1
- di non aver più ricevuto alcuna busta paga dal mese di ottobre 2023 e di non essere stata retribuita dal mese di febbraio 2024, fatti salvi gli acconti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023, ottenuti prelevando, dietro autorizzazione del datore di lavoro, una parte degli incassi dell'esercizio;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 3 maggio 2024.
I.1 Ciò premesso, la ricorrente chiede all'adìto Tribunale di condannare
[...] al pagamento in suo favore di € 6.139,00 a titolo di differenze CP_1 retributive, oltre accessori.
II Costituitasi in giudizio, premettendo di avere cessato Controparte_1 definitivamente ogni attività in data 14/03/2024, replica di avere regolarmente retribuito la ricorrente, autorizzandola a prelevare dalle casse aziendali le somme spettanti a titolo retribuitivo.
III Nulla questio in ordine ad esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, all'inquadramento contrattuale ed all'entità della retribuzione spettante alla lavoratrice (cft. doc.ti da 2 a 4 di ricorso); la controversia verte sul puntuale adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro.
III.1 Al riguardo, è agevole riscontrare il mancato assolvimento, da parte della debitrice, dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., essendo evidente che CP_1 non ha fornito prova alcuna di avere corrisposto il dovuto compenso alla
[...] dipendente, al di fuori delle somme che la stessa riconosce di avere percepito.
III.2 A nulla rileva l'asserita impossibilità per i lavoratori di accedere al posto di lavoro, a partire dal 14/03/2024, a causa di un guasto alla saracinesca: è noto, infatti,
2 che «in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare
l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione
o l'esaurimento dell'attività produttiva… Il dipendente "sospeso" non é tenuto a provare
d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva» (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
7300/2004. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. /2022).
IV Il protratto inadempimento della società resistente integra giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro e legittima, dunque, la pretesa dalla ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso, nella non contestata (sotto il profilo contabile) misura di € 729,00.
V In definitiva, non avendo il datore di lavoro corrisposto per intero le retribuzioni dovute a partire dal mese di febbraio 2024 sino alla cessazione del rapporto, le indennità di fine rapporto ed il T.F.R., nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di complessivi € 6.139,00 (di cui € 340,00 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da conteggio riportato in ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto.
VI Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
3 dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] di € 6.139,00 (di cui € 340,00 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, l' 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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